Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n.3099/2023 r.g.
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
udienza del 14 marzo 2025
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, dato atto che l'udienza del 14/03/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
decide come da sentenza che segue, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Petrolo, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3099/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
Daniele Lopez (c.f.: ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 il suo studio, in LI AR (CZ) alla Via Fratto n. 10, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
, (c.f.: ), residente in Controparte_1 C.F._3
IO (VR) alla Via Chiesa Vecchia n. 6.
-resistente contumace-
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate da parte ricorrente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha esposto di aver Parte_1 acquistato, in data 08/02/2021, dal sig. presso un maneggio Controparte_1 di Verona, un autocarro tipo Daily tg. EC935CH adibito al trasporto di cavalli, pagando il prezzo di € 5.500,00 in contanti, alla presenza di tale . Persona_1
Sennonché, ha rappresentato che, lungo il tragitto per far rientro in Calabria, dopo appena 300 km di viaggio, il mezzo ha iniziato a emanare forte odore di bruciato, costringendolo a rivolgersi ad un'autofficina del posto al fine di farlo visionare.
Ha quindi esposto di avere, in quell'occasione, appreso che sull'autocarro era stato montato un motore diverso rispetto all'originale indicato sulla fotocopia della carta di circolazione e che tale sostituzione non era stata riportata sul libretto.
La sussistenza di tale vizio è stata rappresentata al venditore CP_1 senza, tuttavia, ottenere un riscontro concreto.
[...]
Pertanto, il ricorrente ha rappresentato di avere introdotto un giudizio di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., dinanzi al
Tribunale di Catanzaro, conclusosi con la relazione dell'ing. , la Persona_2 quale ha accertato che il veicolo acquistato dal “monta un motore 2.8 Pt_1 intercooler che non è compatibile con questo tipo di veicolo e di conseguenza la circolazione non è ammessa”; che “non è possibile effettuare una nuova omologazione né richiedere il nulla osta alla casa madre trattandosi di un veicolo datato precisando che il preventivo di spesa per la sostituzione del blocco motore
Pagina 2 di 9 ammonta a circa 3.800 euro oltre iva. A questa cifra deve essere sommato il costo della manodopera fissato a circa 800 euro oltre Iva. La fattura presente in atti relativa alle spese sostenute durante il viaggio è assolutamente congrua”.
Quindi, deducendo la sussistenza dei vizi lamentati, ha gito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- In via principale, accertare che il sig. ha versato l'importo di € 5.500,00 in contanti al sig. Parte_1
a titolo di corrispettivo per l'acquisto dell'autocarro Daily Controparte_1 tg. EC935CH; - Sempre in via principale, accertata la difformità del motore montato sul veicolo da quello risultante sulla carta di circolazione, condannare il sig. alla restituzione dell'importo di € 5.500,00, oltre ad Controparte_1 interessi legali interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo, versato per l'acquisto dell'autocarro oltre al rimborso della somma di € 460,00 per le spese di riparazione ed alle spese sostenute per il viaggio oltre al costo del posteggio del suddetto autocarro;
Condannare altresì il sig.- CP_1
alla ripetizione, in favore del sig. dell'importo di €
[...] Parte_1
978,80 quale rimborso del pagamento delle fatture n. 13 del 03/02/2023 e n. 64 del 06/07/2023 emessa dal CTU In. quale onorario relativo al Persona_2 procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato dinanzi al
Tribunale Civile di Catanzaro, R.G. 2203/2022, Giudice dott.ssa Maria Concetta
Belcastro, oltre alle spese di lite relative al medesimo procedimento da liquidarsi in € 2.687,55 oltre accessori di legge e C.P.A. o nella misura che verrà ritenuta di giustizia. Sempre in via principale condannare il sig. al Controparte_1 risarcimento del danno subito dal sig. da valutarsi in via Parte_1 equitativa ed in misura non inferiore ad € 5.500,00 oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo”.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, non si è costituito in giudizio il resistente e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 07/06/2024.
Con la medesima ordinanza, il Giudice ha sottoposta alla parte ricorrente la seguente questione: “rilevata d'ufficio la questione relativa all'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore di quella del Giudice di pace, in quanto, ai sensi dell'art. 7 c.p.c. “Il giudice di pace è competente per le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”; ritenuto che nel caso in esame
Pagina 3 di 9 il valore della causa è inferiore ad € 10.000,00; visto l'art. 101, secondo comma
c.p.c.;
p.q.m.
... assegna alla parte costituita termine sino al 7 luglio 2024 per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio”.
Con note autorizzate, depositate nel termine assegnato, la parte ricorrente ha dedotto la deroga della competenza per valore del giudice di pace sul presupposto che il giudizio di merito debba seguire le forme del rito sommario di cognizione.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
2. Preliminarmente deve essere ribadita la competenza del Tribunale adito come affermato con ordinanza del 5.11.2024.
3. Sempre in via preliminare deve osservarsi che alla domanda di restituzione della somma versata a titolo di prezzo pagato per l'acquisto dell'autocarro per cui
è causa formulata dal ricorrente, sia implicita la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita (La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione, cfr. Cass. 5.10.2009, n. 21230; in tale occasione la domanda di risoluzione è stata giudicata implicita in quella di restituzione della somma corrisposta per una prestazione inadempiuta;
Cass. ord.
23.10.2017, n. 24947; Cass. 16.9.2013, n. 21113).
4.1. Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente è fondata e come tale deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Il signor ha instaurato il presente giudizio, dichiarando di aver acquistato un Pt_1 autocarro per il trasporto di cavalli dal signor presso il Controparte_1 maneggio “Horse Pony A.s.d.”, località Corte Giaron del Comune di IO (VR), procedendo al pagamento del prezzo in contanti alla presenza del signor Per_1
. Tuttavia, successivamente all'acquisto, il veicolo si è rivelato difettoso e
[...] non idoneo all'uso, in quanto equipaggiato con un motore diverso da quello indicato nella carta di circolazione.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda va correttamente ricondotta nell'ambito dell'azione di risoluzione contrattuale in virtù del potere officioso di
Pagina 4 di 9 qualificazione della domanda che compete al Giudicante, poiché è evidente il richiamo all'inadempimento agli obblighi contrattuali asseritamente violati dal venditore e alla violazione delle regole di condotta improntate alla diligenza, nonché alla disciplina dei vizi della cosa venduta.
Nel merito, la domanda attrice si radica sulla disciplina dettata in materia di vendita e, segnatamente, sulla normativa codicistica dedicata ai vizi di cui agli artt. 1490 e ss. c.c., in base alla quale il venditore tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, dando alla parte il diritto di agire la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo di vendita, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti.
La giurisprudenza, sul punto, ha affermato che “in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art.
1497 c.c.), pur presupponendo entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un'altra” (Cass. Civ., sez. II, 13/01/1997, n. 244; Trib. Vicenza, sez. II, 17/03/2023, n.532).
Inoltre, relativamente alla risoluzione del contratto “gli artt. 1490 e 1492 c.c. in tema di azione redibitoria al pari dell'art. 1497 c.c. vanno interpretati con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 c.c. con la conseguenza che l'esercizio dell'azione di risoluzione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in maniera apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito” (Cass.
n. 21949/2012).
La garanzia per vizi pone, dunque, in capo al venditore una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate in materia di vendita.
Pagina 5 di 9 Il presupposto di tale responsabilità è l'imperfetta attuazione del risultato traslativo per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Si tratta, dunque, di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi, traducendosi nella soggezione del venditore all'esercizio dei rimedi di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni.
Da tali considerazioni deriva che il riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore va effettuato alla stregua del principio fissato dall'art. 2967 c.c. secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Conseguentemente, il compratore che esperisca l'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, vale a dire per l'imperfetta attuazione del risultato traslativo, deve dare la prova dell'esistenza di tali vizi, anche in assenza della colpa del venditore.
L'esistenza del vizio, infatti, rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o alla modificazione (in caso di riduzione del prezzo) del contratto di compravendita.
Laddove, poi, unitamente ad uno dei rimedi di cui all'art. 1492 c.c., venga esperita anche l'azione contrattuale di risarcimento del danno, l'acquirente ha l'onere di allegare e provare, nell'an e nel quantum, il pregiudizio sofferto (e non coperto dall'operata eventuale riduzione del prezzo) nonché il nesso di causalità tra lo stesso e i vizi del bene venduto.
4.2. Ciò premesso, in ordine alla prova della sussistenza dei lamentati vizi, risulta dirimente sul punto la CTU espletata nel procedimento di ATP, che ha accertato, con evidente chiarezza, la presenza del vizio denunciato dal ricorrente e, segnatamente, che il motore montato sul veicolo oggetto di vendita è difforme da quello originale indicato sulla carta di circolazione (“all'apertura del cofano dove
è alloggiato il motore appare subito evidente il tubo rosso tipico dei motori di cilindrata 2.800 cc intercooler... Dall'analisi di uno stralcio della carta di circolazione …è indicato il tipo di motore montato sul mezzo e in particolare questo è il SOFIM E140 di cilindrata 2500 cc” – cfr. pagg. 3 e 4 CTU).
Inoltre, il consulente ha precisato che la gravità del vizio e quindi dell'inadempimento, trova conferma anche nella inibita circolazione del veicolo;
Pagina 6 di 9 nella impossibilità di ottenere una nuova omologazione e nell'ammontare dei costi necessari alla sua eliminazione mediante sostituzione di motore compatibile e ciò in rapporto al prezzo di vendita (vedasi pagg. 4 e 5 CTU laddove l'Ing. Per_2 afferma “Il motore 2.8 intercooler montato non è compatibile con questo tipo di veicolo e di conseguenza la circolazione non è ammessa. Non è possibile effettuare una nuova omologazione né richiedere il nulla osta alla casa madre trattandosi di un veicolo datato. Il preventivo di spesa per la sostituzione del blocco motore ammonta a circa 3.800 euro oltre iva. A questa cifra deve essere sommato il costo della manodopera fissato a circa 800 euro oltre iva.”.
Dunque, dagli accertamenti peritali svolti nel procedimento di ATP ante causam,
è emersa la circostanza della effettiva sussistenza del vizio lamentato, tale da rendere il bene acquistato inidoneo all'uso cui è destinato.
L'esistenza dei vizi, d'altronde, è stata confermata anche all'esito della prova testimoniale assunta in corso di causa. Il teste escusso infatti ha confermato che dopo aver percorso neppure 300 km, hanno avvertito all'interno dell'abitacolo forti odori di bruciato così che si sono visti costretti a lasciare immediatamente l'autostrada per fermarsi presso un'autofficina sita nel comune di Piagge (PU) al fine di far visionare l'autocarro e che il motore non era quello originale, ma di sconosciuta provenienza (vedi in particolare dichiarazioni testimone Persona_1 verbale di udienza del 06.12.2024 in atti).
Quindi, dall'istruttoria è emerso che i vizi lamentati dal ricorrente sono preesistenti all'acquisto dell'autocarro da parte dello stesso e incidono in maniera determinante sul funzionamento del mezzo, rendendolo inidoneo all'uso pattuito, il che giustifica la domanda di risoluzione del contratto de quo e la richiesta di restituzione del prezzo pagato, nonché la richiesta di risarcimento del danno.
In particolare, a quest'ultimo riguardo, parte ricorrente ha chiesto la restituzione della somma pagata per le spese di riparazione e delle spese sostenute per il viaggio, oltre al costo del posteggio del suddetto autocarro.
Ciò posto, per la determinazione del quantum del risarcimento occorre fare riferimento alla documentazione prodotta e a quanto asseverato dall'ing.
[...]
nell'elaborato peritale, nel quale il perito ha ritenuto che “La fattura Per_2 presente in atti relativa alla spese sostenute durante il viaggio è assolutamente congrua”.
Pagina 7 di 9 La suddetta circostanza ha trovato conferma nella prova testimoniale svolta in corso di causa. in particolare, il teste escusso all'udienza del 06.12.2024 (v. verbale di udienza del 06.12.2024 in atti) ha confermato che il sig. è stato Pt_1 costretto ad effettuare la riparazione ed a sostenerne integralmente i costi risultanti dalla fattura n.002-000001 del 15/02/2021 allegata in atti, pari ad euro 562,42 iva inclusa (fattura n. 2 del 15/02/2021 di € 562,42 iva inclusa – doc. identificato dall.
2 all'indice del fascicolo di parte ricorrente).
Nulla, invece, può essere riconosciuto a titolo di spese sostenute per il viaggio e per costi di posteggio dell'autocarro (in merito a questi ultimi, peraltro, l'ausiliario ha rappresentato nel proprio elaborato peritale che “il veicolo si trova nel piazzale di proprietà del Sig. ” – cfr. pag. 2 CTU), dal momento che Persona_3 alcuna prova è stata fornita in giudizio.
Pertanto, oltre alla restituzione della somma versata per l'acquisto dell'autocarro che ammonta ad € 5.500,00, il resistente è tenuto a rimborsare anche le spese documentate per la riparazione del mezzo che ammontano ad € 562,42.
In conclusione, accertato che l'autocarro Daily tg.EC935CH adibito al trasporto cavalli, compravenduto dal resistente al ricorrente è inidoneo all'uso pattuito, va dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita, stipulato tra il ricorrente e il resistente e per l'effetto va condannato alla restituzione Controparte_1 in favore del ricorrente delle somme sborsate, pari ad euro 5.500,00 e al risarcimento dei danni, quantificati in € 562,42.
Su tali somme sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c.c., comma 4, dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
5. Le spese di lite, inclusa la fase di ATP, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con riferimento alle tabelle di cui al D.M. 147/2022, per lo scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, in base ai valori minimi in ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia, con esclusione della fase istruttoria del presente giudizio che non ha avuto svolgimento.
Viene definitivamente posto a carico di parte convenuta il compenso al CTU come liquidato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa assorbita e respinta,
1. accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto:
Pagina 8 di 9 2. dichiara la risoluzione del contratto di vendita dell'autocarro Daily tg. EC935CH stipulato tra le parti in data 08/02/2021;
3. condanna alla restituzione, in favore del ricorrente, Controparte_1 dell'importo complessivamente versato per l'acquisto dell'autocarro, pari ad €
5.500,00, nonché al pagamento di € 562,42, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico di;
Controparte_1
5. condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_2 Parte_1 spese e competenze di lite, che si liquidano, per la fase di ATP nella somma complessiva di euro 1.170,00, e per il presente giudizio nella somma complessiva di euro 2.700,35, di cui euro 2.540,00 per competenze professionali ed euro
160,35 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 14 marzo 2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Petrolo
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