TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 3184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3184 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
RG 15634 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente-
Dott. Eva Scalfati - Giudice rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15634 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PEREZ DE VERA MARIA C.F._1
CRISTINA presso il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PALMA GIOVANNI presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/07/2024 chiedeva pronunziarsi , Parte_1
senza alcuna determinazione accessoria , la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Napoli il 17.3.83 (atto n. 63 , P. I, S. Sez. X , anno 1983) riferendo Controparte_1
che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 30.6.21, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 9547/2023 pubbl. il 20/10/2023 RG n. 22635/2020
(il cui passaggio in giudicato si evince anche dall'annotazione nel certificato di matrimonio prodotto).
1 Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati nato il [...] e nata il Per_1 Per_2
01/06/1990 a Napoli entrambi maggiorenni e autonomi economicamente.
La parte convenuta si costituiva aderendo alla domanda divorzile e Controparte_1
chiedendo:
- un assegno divorzile in proprio favore da quantificare in € 300,00 , ovvero nella medesima misura dell'assegno di mantenimento statuito in separazione.
- vittoria di spese con attribuzione.
Le parti comparivano in data 18.3.25 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, riteneva la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione dei mezzi di prova;
invitava le parti alla precisazione delle conclusioni ordinando la discussione orale ed all'esito tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
Preliminarmente va rilevato che , benchè richiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio civile (del quale va pronunciato lo scioglimento) e non quello concordatario.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio giova evideziare che la convenuta ha chiesto l'assegno divorzile deducendo:
• il comportamento aggressivo e violento del che è stato condannato dal Tribunale di Pt_1
Napoli, V sezione penale, con sentenza definitiva n. 7064/2022 a due anni di reclusione (con il beneficio della pena sospesa);
• che il sin dall'udienza presidenziale di separazione , non ha mai versato alcunché a Pt_1 titolo di assegno di mantenimento nonostante abbia sempre esercitato attività imprenditoriale servendosi durante il matrimonio di lei, ed attualmente di terzi prestanome.
• Dalle visure camerali estratte il 14/01/2025 si evince che il. è socio unico della S.r.l. Pt_1
Affari Tuoi Arredamenti S.r.l., P.IV , società che ha come legale rappresentante P.IV_1
p.t. un altro soggetto ( , il quale sarebbe anche titolare delle quote di Controparte_2 partecipazione sociale costituenti l'intero capitale del valore nominale di 10.200€ (cfr. doc.
n. 3).
2 • Di non avere mai lavorato neanche in nero, e di essere percettrice di reddito di inclusione pari a 500€ mensili, di sopravvivere, con l'aiuto degli anzianissimi genitori, e dei figli.
• che, pur volendo lavorare, si è vista sempre opporre netti e categorici rifiuti per ragioni legate all'età. il invece ha chiesto il rigetto della domanda deducendo il difetto di disparità economica Pt_1
atteso che:
• la sua situazione economica è peggiorata dalla separazione;
• non svolge più alcuna attività lavorativa;
• percepisce il reddito di inclusione dell'ammontare mensile di E. 620,00 ;
• sostiene spese locative per 450,00€;
• la resistente è percettrice come lui di reddito di inclusione e lavora part time come sarta in un opificio e non sostiene spese locative abitando nell'immobile, una volta adibito ad abitazione coniugale.
Ciò posto in merito alla richiesta di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987,
n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n.
22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011). Ovviamente il
Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno
3 divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e
29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
La Cassazione ha inoltre ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge
è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
Ciò detto, vanno valutati i seguenti elementi in fatto, che inducono a ritenere fondata la domanda della resistente:
• la durata della convivenza matrimoniale dal 17.3.1983 fino al 2016 , di circa 33 anni;
• la giovanissima età della quando contraeva matrimonio e l'età attuale di quasi 62 anni;
CP_1
• le mancanza di pregresse esperienze lavorative della in costanza di matrimonio CP_1
• Il ha depositato esclusivamente autocertificazioni reddituale non depositando Pt_1
l'estratto di conto corrente né certificazione negativa dell'agenzia dell'entrate.
• Deve pertanto ritenersi che l'attore ha solo affermato – e giammai provato - l'assenza di disparità reddituale con la convenuta, e lo stesso ha solo affermato – e giammai provato senza neanche avanzare istanza istruttoria sul punto - che la lavorerebbe presso CP_1 una sartoria.
• Dalla lettura della sentenza di separazione (vedi verbale di udienza presidenziale e del reclamo reso dalla Corte d'Appello) emerge che, già all'epoca della separazione, l'attore aveva esercitato durante il matrimonio l'attività di vendita di mobili con una società intestata alla moglie, successivamente aveva aperto una società a suo nome e a tale attività aveva affiancato un'altra attività commerciale.
• Dalla lettura della sentenza penale passata in giudicato (emessa a seguito di una ampia fase dibattimentale che ha visto l'escussione non solo della persona offesa, di entrambi i figli, di entrambe le sorelle, ma finanche della dottoressa imparato dell'USM distretto 28 Napoli
1 che ha avuto in cura la convenuta per molti anni) emerge un quadro di violenza e sopraffazione che induceva dapprima la convenuta a lasciare il lavoro di operaia, quindi le determinava un grave stato depressivo (fin dai primi anni di matrimonio) con ripetuti
4 tentativi di suicidi, necessità continua di terapia farmacologica, ricovero presso Hermitage con evidente grave compromissione della capacità lavorativa .
• Emerge per tabulas che la non ha mai lavorato durante il lungo matrimonio ed ha CP_1 documentato la attuale mancanza di redditi;
• la attività occasionale e sottopagata riferita in separazione (presso una sartoria con una retribuzione di 23 € per 8 ore lavorative nei singoli giorni di chiamata) indicativa della doverosa attivazione post separativa della - pur se deve ritenersi, ai fini che rilevano, CP_1 non più svolta all'attualità (a fronte della contestazione di parte convenuta e della mancata prova offerta sul punto da parte attorea) - impone di escludere un contegno, deresponsabilizzante e attendista della CP_1
• l'attuale assenza di redditi da lavoro della trova certamente la sua ragione primitiva CP_1
e prevalente nella vita matrimoniale e soprattutto nel ruolo in concreto assunto durante il matrimonio, che l'ha vista relegata alla vita domestica, vittima di violenze e soprusi;
• la mancanza di una pregressa esperienza lavorativa, in una all'età avanzata, ha con ogni evidenza determinato il fallimento della doverosa ricerca di occupazione nella fase post separativa.
• La va anche compensata in ragione del contributo prevalente all'accudimento della CP_1 prole nonché del contributo ultratrentennale che la stessa ha dato alla attività imprenditoriale del marito che lo stesso ha sempre esercitato in nome della moglie alla quale peraltro non ha mai dato alcun conto della gestione societaria né ne condivideva gli utili (sul punto si rimanda all'episodio del 2 febbraio 2017 quando veniva finanche aggredita dal marito che le sbatteva la testa contro un mobile in quanto l'aveva accusata di avere sottratto del denaro).
Il collegio ritiene che pertanto va accolta la domanda riconoscendo alla convenuta l'assegno divorzile nella misura richiesta dalla di 300 € mensili oltre adeguamento Istat . CP_1
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente l'accoglimento della domanda di addebito) ricorrono giusti motivi per liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza come indicato in dispositivo calcolando Fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000),
Il collegio rilevando che non veniva formulata istanza - tramite applicativo - in ordine alla CP_3
liquidazione delle spese sostenute dalla parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato non provvede in questa sede alla liquidazione ex art 83 co 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di
5 istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui della delibera emessa dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1 in Napoli 17.3.83 (atto n. 63 , P. I, S. Sez. X , anno 1983); Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• determina in euro 300,00 a carico dell'attore l'assegno divorzile in favore della convenuta disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat,
• condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi euro € 2900,50, oltre spese ed accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario .
• rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 21.3.25
il Presidente dr. Valeria Rosetti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente-
Dott. Eva Scalfati - Giudice rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15634 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PEREZ DE VERA MARIA C.F._1
CRISTINA presso il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PALMA GIOVANNI presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/07/2024 chiedeva pronunziarsi , Parte_1
senza alcuna determinazione accessoria , la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Napoli il 17.3.83 (atto n. 63 , P. I, S. Sez. X , anno 1983) riferendo Controparte_1
che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 30.6.21, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 9547/2023 pubbl. il 20/10/2023 RG n. 22635/2020
(il cui passaggio in giudicato si evince anche dall'annotazione nel certificato di matrimonio prodotto).
1 Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati nato il [...] e nata il Per_1 Per_2
01/06/1990 a Napoli entrambi maggiorenni e autonomi economicamente.
La parte convenuta si costituiva aderendo alla domanda divorzile e Controparte_1
chiedendo:
- un assegno divorzile in proprio favore da quantificare in € 300,00 , ovvero nella medesima misura dell'assegno di mantenimento statuito in separazione.
- vittoria di spese con attribuzione.
Le parti comparivano in data 18.3.25 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, riteneva la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione dei mezzi di prova;
invitava le parti alla precisazione delle conclusioni ordinando la discussione orale ed all'esito tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
Preliminarmente va rilevato che , benchè richiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio civile (del quale va pronunciato lo scioglimento) e non quello concordatario.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio giova evideziare che la convenuta ha chiesto l'assegno divorzile deducendo:
• il comportamento aggressivo e violento del che è stato condannato dal Tribunale di Pt_1
Napoli, V sezione penale, con sentenza definitiva n. 7064/2022 a due anni di reclusione (con il beneficio della pena sospesa);
• che il sin dall'udienza presidenziale di separazione , non ha mai versato alcunché a Pt_1 titolo di assegno di mantenimento nonostante abbia sempre esercitato attività imprenditoriale servendosi durante il matrimonio di lei, ed attualmente di terzi prestanome.
• Dalle visure camerali estratte il 14/01/2025 si evince che il. è socio unico della S.r.l. Pt_1
Affari Tuoi Arredamenti S.r.l., P.IV , società che ha come legale rappresentante P.IV_1
p.t. un altro soggetto ( , il quale sarebbe anche titolare delle quote di Controparte_2 partecipazione sociale costituenti l'intero capitale del valore nominale di 10.200€ (cfr. doc.
n. 3).
2 • Di non avere mai lavorato neanche in nero, e di essere percettrice di reddito di inclusione pari a 500€ mensili, di sopravvivere, con l'aiuto degli anzianissimi genitori, e dei figli.
• che, pur volendo lavorare, si è vista sempre opporre netti e categorici rifiuti per ragioni legate all'età. il invece ha chiesto il rigetto della domanda deducendo il difetto di disparità economica Pt_1
atteso che:
• la sua situazione economica è peggiorata dalla separazione;
• non svolge più alcuna attività lavorativa;
• percepisce il reddito di inclusione dell'ammontare mensile di E. 620,00 ;
• sostiene spese locative per 450,00€;
• la resistente è percettrice come lui di reddito di inclusione e lavora part time come sarta in un opificio e non sostiene spese locative abitando nell'immobile, una volta adibito ad abitazione coniugale.
Ciò posto in merito alla richiesta di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987,
n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n.
22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011). Ovviamente il
Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno
3 divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e
29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
La Cassazione ha inoltre ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge
è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
Ciò detto, vanno valutati i seguenti elementi in fatto, che inducono a ritenere fondata la domanda della resistente:
• la durata della convivenza matrimoniale dal 17.3.1983 fino al 2016 , di circa 33 anni;
• la giovanissima età della quando contraeva matrimonio e l'età attuale di quasi 62 anni;
CP_1
• le mancanza di pregresse esperienze lavorative della in costanza di matrimonio CP_1
• Il ha depositato esclusivamente autocertificazioni reddituale non depositando Pt_1
l'estratto di conto corrente né certificazione negativa dell'agenzia dell'entrate.
• Deve pertanto ritenersi che l'attore ha solo affermato – e giammai provato - l'assenza di disparità reddituale con la convenuta, e lo stesso ha solo affermato – e giammai provato senza neanche avanzare istanza istruttoria sul punto - che la lavorerebbe presso CP_1 una sartoria.
• Dalla lettura della sentenza di separazione (vedi verbale di udienza presidenziale e del reclamo reso dalla Corte d'Appello) emerge che, già all'epoca della separazione, l'attore aveva esercitato durante il matrimonio l'attività di vendita di mobili con una società intestata alla moglie, successivamente aveva aperto una società a suo nome e a tale attività aveva affiancato un'altra attività commerciale.
• Dalla lettura della sentenza penale passata in giudicato (emessa a seguito di una ampia fase dibattimentale che ha visto l'escussione non solo della persona offesa, di entrambi i figli, di entrambe le sorelle, ma finanche della dottoressa imparato dell'USM distretto 28 Napoli
1 che ha avuto in cura la convenuta per molti anni) emerge un quadro di violenza e sopraffazione che induceva dapprima la convenuta a lasciare il lavoro di operaia, quindi le determinava un grave stato depressivo (fin dai primi anni di matrimonio) con ripetuti
4 tentativi di suicidi, necessità continua di terapia farmacologica, ricovero presso Hermitage con evidente grave compromissione della capacità lavorativa .
• Emerge per tabulas che la non ha mai lavorato durante il lungo matrimonio ed ha CP_1 documentato la attuale mancanza di redditi;
• la attività occasionale e sottopagata riferita in separazione (presso una sartoria con una retribuzione di 23 € per 8 ore lavorative nei singoli giorni di chiamata) indicativa della doverosa attivazione post separativa della - pur se deve ritenersi, ai fini che rilevano, CP_1 non più svolta all'attualità (a fronte della contestazione di parte convenuta e della mancata prova offerta sul punto da parte attorea) - impone di escludere un contegno, deresponsabilizzante e attendista della CP_1
• l'attuale assenza di redditi da lavoro della trova certamente la sua ragione primitiva CP_1
e prevalente nella vita matrimoniale e soprattutto nel ruolo in concreto assunto durante il matrimonio, che l'ha vista relegata alla vita domestica, vittima di violenze e soprusi;
• la mancanza di una pregressa esperienza lavorativa, in una all'età avanzata, ha con ogni evidenza determinato il fallimento della doverosa ricerca di occupazione nella fase post separativa.
• La va anche compensata in ragione del contributo prevalente all'accudimento della CP_1 prole nonché del contributo ultratrentennale che la stessa ha dato alla attività imprenditoriale del marito che lo stesso ha sempre esercitato in nome della moglie alla quale peraltro non ha mai dato alcun conto della gestione societaria né ne condivideva gli utili (sul punto si rimanda all'episodio del 2 febbraio 2017 quando veniva finanche aggredita dal marito che le sbatteva la testa contro un mobile in quanto l'aveva accusata di avere sottratto del denaro).
Il collegio ritiene che pertanto va accolta la domanda riconoscendo alla convenuta l'assegno divorzile nella misura richiesta dalla di 300 € mensili oltre adeguamento Istat . CP_1
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente l'accoglimento della domanda di addebito) ricorrono giusti motivi per liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza come indicato in dispositivo calcolando Fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000),
Il collegio rilevando che non veniva formulata istanza - tramite applicativo - in ordine alla CP_3
liquidazione delle spese sostenute dalla parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato non provvede in questa sede alla liquidazione ex art 83 co 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di
5 istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui della delibera emessa dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1 in Napoli 17.3.83 (atto n. 63 , P. I, S. Sez. X , anno 1983); Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• determina in euro 300,00 a carico dell'attore l'assegno divorzile in favore della convenuta disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat,
• condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi euro € 2900,50, oltre spese ed accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario .
• rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 21.3.25
il Presidente dr. Valeria Rosetti
6