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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/11/2025, n. 4117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4117 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3215/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, nella persona della dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente
Sentenza
tra
Istituto Comprensivo “Rodari Alighieri Spalatro” di Vieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Bari, Via Melo, 97
-opponente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. C. Vitale e dal prof. avv. A.
Vitale ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via
Serbelloni, 7
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 16.10.2025
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l' Istituto Comprensivo
“Rodari Alighieri Spalatro” di Vieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 352/24 emesso dal Tribunale di Bari con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.785,00 a titolo di interessi relativi al corrispettivo dei servizi forniti dalla società in favore dell' sulla base della Controparte_1 Parte_1 convenzione per l'affidamento dei “Servizi di Pulizia ed altri servizi, tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i Centri di
Formazione della Pubblica Amministrazione” stipulata con la CP_2 in data 15 dicembre 2013 e a cui l'Istituto scolastico aveva
[...] aderito;
eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del credito azionato, costituito da interessi;
l'erroneità del calcolo eseguito dall'opposta.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.5.2024 si costituiva la società in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata e rappresentando la legittimità della pretesa creditoria, da decurtarsi, in accoglimento del rilievo svolto dall'opponente, nella misura di € 102,00, con riconoscimento dell'importo di € 12.683,00.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 12.683,00, o di quella maggiore o minore risultante in corso di giudizio. Il tutto con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 16.10.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva, quindi, introitata per la decisione sulla base delle conclusioni rassegnate.
pagina 2 di 4 Deve essere dichiarata cessata tra le parti la materia del contendere.
La parte opposta ha dato atto dell'intervenuto pagamento, in data
15.1.2025, dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere che costituisce una pronuncia - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio
– presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc (cfr. Cass.
5390/00).
La cessazione della materia del contendere costituisce pertanto una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata soltanto quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (cfr. Cass. 27460/06).
Con riguardo alle spese del giudizio, deve considerarsi che la stessa parte opposta, in sede di precisazione delle conclusioni, ne ha chiesto la compensazione.
La pronuncia indicata importa la necessità di procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Istituto
Comprensivo “Rodari Alighieri Spalatro” di Vieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni
[...] contraria istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 3 di 4 dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese di lite tra le parti.
Bari, 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Cavallo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, nella persona della dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente
Sentenza
tra
Istituto Comprensivo “Rodari Alighieri Spalatro” di Vieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Bari, Via Melo, 97
-opponente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. C. Vitale e dal prof. avv. A.
Vitale ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via
Serbelloni, 7
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 16.10.2025
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l' Istituto Comprensivo
“Rodari Alighieri Spalatro” di Vieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 352/24 emesso dal Tribunale di Bari con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.785,00 a titolo di interessi relativi al corrispettivo dei servizi forniti dalla società in favore dell' sulla base della Controparte_1 Parte_1 convenzione per l'affidamento dei “Servizi di Pulizia ed altri servizi, tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i Centri di
Formazione della Pubblica Amministrazione” stipulata con la CP_2 in data 15 dicembre 2013 e a cui l'Istituto scolastico aveva
[...] aderito;
eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del credito azionato, costituito da interessi;
l'erroneità del calcolo eseguito dall'opposta.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.5.2024 si costituiva la società in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata e rappresentando la legittimità della pretesa creditoria, da decurtarsi, in accoglimento del rilievo svolto dall'opponente, nella misura di € 102,00, con riconoscimento dell'importo di € 12.683,00.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 12.683,00, o di quella maggiore o minore risultante in corso di giudizio. Il tutto con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 16.10.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva, quindi, introitata per la decisione sulla base delle conclusioni rassegnate.
pagina 2 di 4 Deve essere dichiarata cessata tra le parti la materia del contendere.
La parte opposta ha dato atto dell'intervenuto pagamento, in data
15.1.2025, dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere che costituisce una pronuncia - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio
– presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc (cfr. Cass.
5390/00).
La cessazione della materia del contendere costituisce pertanto una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata soltanto quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (cfr. Cass. 27460/06).
Con riguardo alle spese del giudizio, deve considerarsi che la stessa parte opposta, in sede di precisazione delle conclusioni, ne ha chiesto la compensazione.
La pronuncia indicata importa la necessità di procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Istituto
Comprensivo “Rodari Alighieri Spalatro” di Vieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni
[...] contraria istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 3 di 4 dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese di lite tra le parti.
Bari, 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Cavallo
pagina 4 di 4