Articolo 10 della Legge 13 marzo 1958, n. 254
Articolo 9Articolo 11
Versione
23 aprile 1958
Art. 10.

Al personale di ruolo dell'Universita' libera di Camerino, che per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della predetta Universita' antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con la osservanza di quanto disposto dall' art. 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439 , convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317 .
Al personale dell'Universita' suddetta si applicano, altresi', le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-bis e 9-ter della legge 4 aprile 1950, n. 224 , qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35-bis e 35-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465 e nell' art. 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340 , qualora si tratti di personale assistente, tecnico e ausiliario.
Lo Stato assume, a partire dal 1° novembre 1958, l'onere di tutte le pensioni gia' liquidate agli aventi diritto. Dalla stessa data, le pensioni stesse sono riliquidate sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.
L'Universita' di Camerino provvedera' al versamento delle somme esistenti in cassa alla data del 31 ottobre 1958, trattenute sullo stipendio degli interessati, ai fini della pensione, secondo le norme del proprio statuto e di quelle accantonate, al medesimo titolo, quale contributo a carico dell'Universita'.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958