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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 770/2025 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 l.
1.12.1970 n. 898, promosso con ricorso congiunto depositato in data
11/02/2025 dai coniugi
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. MASO LOREDANA
e
(C.F. Controparte_1 C.F._2 con l'avv. MASO LOREDANA
- ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: pronuncia di divorzio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza alle condizioni in essa contenute, rinunciando fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 27/06/2015 a Concordia TA (VE). I coniugi medesimi, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 13.02.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
osservato che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
- lo scioglimento del matrimonio contratto il 27/06/2015 da (n. a Udine (UD) il Parte_1
16/09/1984) e (n. ad Arezzo (AR) il 24/04/1990) e trascritto al n. 7, Parte Controparte_1
1, Serie -, Anno 2015 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CONCORDIA TA
(VE) alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27 giugno 2015, in Concordia TA (VE), da nato a [...] il [...] e nata ad [...] il [...] e trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune dell'anno 2015, Numero 45, Parte II, Serie C, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Concordia TA (VE) di procedere all'annotazione della sentenza nei relativi registri dello stato civile e nei comuni di rispettiva residenza;
2) La figlia minore rimanga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con stabile collocazione e residenza presso la madre;
3) La minore, fatti salvi diversi accordi presi di volta in volta concordemente dai genitori in ragione delle rispettive attività lavorative e compatibilmente con gli impegni della figlia, potrà vedere e frequentare il padre un intero giorno a settimana, dalle ore 08.00 fino alla mattina del giorno successivo, in coincidenza con il giorno libero dal lavoro del SI. il padre Pt_1 starà altresì con la figlia a week end alternati dalle ore 08.00 alle ore 19.00 della domenica.
4) La minore trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo di ferie di tre settimane all'anno, anche non consecutive;
ciascun genitore comunicherà all'altro il periodo entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo il diritto di visita resterà sospeso;
la minore trascorrerà, altresì, con ciascun genitore le festività Natalizie e Pasquali ad anni alterni compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi del periodo. Quanto agli ulteriori giorni di festività annuale (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
8 dicembre), la minore – salve le necessità sue e dei genitori - passerà con il padre la relativa giornata, dalle ore 08.00 alle ore 19.00.
5) Il diritto della minore di frequentare i parenti di ciascun ramo genitoriale verrà esercitato nei periodi in cui la stessa starà con il rispettivo genitore. 6) Il SI. provvederà al pagamento di un assegno di mantenimento mensile pari ad € 355,00 Parte_1
(trecentocinquantacinque/00) in favore della figlia minore rivalutabile annualmente secondo la variazione Persona_1 dell'indice ISTAT. Le spese straordinarie ( scuola elementare, attività sportive, vacanze, spese mediche, etc,) verranno poste a carico dei due genitori nella misura del 50%, secondo la catalogazione di cui al Protocollo d'Intesa vigente in materia di spese straordinarie presso il Tribunale di Treviso, dd. 01.12.2016. Il pagamento dovrà essere operato, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla SI.ra , IBAN Controparte_1
[...], Bic/Swift UNCRITM1A69.
7) L'Assegno Unico e Universale verrà integralmente percepito dalla SI.ra , la quale si farà carico Controparte_1 di compilare la relativa domanda. presso i competenti uffici ed il SI. a sottoscrivere tutta la documentazione eventualmente necessaria allo scopo. Pt_1
8) I coniugi dichiarano di essere diventati entrambi economicamente autosufficienti e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e/o causa inerenti o collegati al rapporto di coniugio;
9) I coniugi, che pure sottoscrivono il ricorso, dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando fin d'ora che non intendono riconciliarsi;
10) I coniugi chiedono la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui sopra, rinunciando fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di CONCORDIA TA (VE) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio dell'11/03/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera