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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/11/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 2060/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 5 novembre 2025, ad ore 14.45 , il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 4.4.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
con successivo provvedimento del 27.10.2025 le parti sono state invitate a depositare le note di udienza entro il secondo giorno antecedente l'udienza;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 28.10.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 3.11.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2060/2023 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI FRANCESCA e SI ER contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. PONTECORVO BRUNO ENZO e ,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza cartolare del 5.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il presente giudizio contro l' in opposizione avverso Parte_1 CP_1
l'intimazione di pagamento n. 09720239032850861000 del 14/04/2023 “in riferimento ai seguenti avvisi”:
formulando le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE:
In virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d'ufficio, l'intervenuta decadenza pagina 2 di 16 e maturata prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati.
IN VIA PRINCIPALE:
Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto, dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la maturata prescrizione delle partite esattoriali;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica.
IN VIA DENEGATA:
Dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati”.
Si è costituito l' formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione:
- in via preliminare, dichiarare la improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso in opposizione per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
- in subordine, respingere il ricorso avversario poichè infondato in fatto ed in diritto, per
l'effetto confermando la cartella esattoriale impugnata e gli avvisi di addebito ad essa sottesi, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento degli importi ivi ingiunti oltre somme aggiuntive come per legge, maturate e maturande sino all'effettivo saldo;
- in via ulteriormente gradata, confermare gli avvisi di addebito per il diverso importo risultante all'esito del giudizio e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento del predetto, oltre somme aggiuntive come per legge, maturate e maturande sino all'effettivo
saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 147 del 2022”. pagina 3 di 16 La causa, documentale, giunta dopo plurimi rinvii alla cognizione dello scrivente, è stata discussa all'udienza in trattazione scritta del 5.11.2025.
***
La causa va decisa facendo diretta applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida.
Il ricorso va dichiarato inammissibile e/o improcedibile, ritenendo questo Giudice di dare continuità all'orientamento già espresso da questo Ufficio nella sentenza n. 100 del
20.1.2024 (RG n. 1547/2023) prodotto da parte convenuta come proprio doc. 13, che CP_1
va in questa sede richiamato anche a norma dell'art. 118 disp. att. cpc.
L'opponente ha convenuto in giudizio solo l'ente impositore, cioè l' , e non anche il CP_1
Concessionario per la riscossione (ADER).
Non ha contestato il merito della pretesa creditoria dell' , ma ha eccepito: CP_1
1. l'omessa notifica dei titoli opposti (cioè, dei cinque avvisi di addebito, tra quelli portati dall'intimazione di pagamento opposta, riferibili a pretese di e dunque CP_1
ricomprese nella competenza dell'Ufficio adìto);
2. la prescrizione delle pretese di;
CP_1
3. in caso di notifica dei titoli predetti, l'estinzione per prescrizione “intervenuta successivamente”.
Invero, l'opposizione si dilunga in ulteriori ed ultronee deduzioni, che essendo formulate in termini esclusivamente astratti, operando un acritico richiamo di citazioni giurisprudenziali senza il minimo addentellato al caso di specie, non possono essere validamente prese in considerazione in questa sede.
Ciò vale, in particolare, per quanto dedotto in ricorso (i) “sull'interesse ad agire” (non contestato), nonché (ii) “sull'inesistenza delle notificazioni a mezzo pec” (poiché non si verte in materia di notifica a mezzo pec né la parte si cura di precisare da quale indirizzo, diverso da quello ritenuto l'unico legittimo t”, Email_1 pagina 4 di 16 sarebbe provenuta la notificazione dell'atto opposto, rilevante ai fini della odierna decisione).
Con riferimento ai primi due motivi di opposizione, non si pone l'esigenza di integrare il contraddittorio onde preservare l'utilità della decisione, poiché non si verte in tema di litisconsorzio necessario.
Infatti, “Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - emanato, come l'art.
39 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 112, in attuazione della legge delega 28 settembre 1998
n. 337 - disponeva, nel testo originario, che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al
concessionario». L'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, ha modificato il testo dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore"
ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché
la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al
concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a
ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione
a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la
pagina 5 di 16 legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria” (Cass. S.U. n. 7514/2022).
L' , costituendosi, ha dato prova documentale della tempestiva notifica all'odierna CP_1
opponente di tutti gli avvisi di addebito attraverso i quali ha esercitato nei suoi confronti la propria pretesa creditoria (docc.
1-12 allegati alla memoria):
- l'avviso n. 397 2015 00009395 71 000 (Doc. 1), formato il 24.4.2015 e contenente i contributi fissi/a percentuale sul minimale e le conseguenti sanzioni per morosità dovuti alla Gestione commercianti con riferimento agli anni dal 2009 al 2014, è stato notificato il
12.5.2015 tramite raccomandata con avviso di ricevimento (Doc. 2);
- l'avviso n. 397 2017 00192455 73 000 (Doc. 3), formato il 24.10.2017 ed avente ad oggetto i contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti da gennaio 2012 a dicembre 2013, è stato notificato il 10.11.2017 (Doc. 4);
- l'avviso n. 397 2018 00073909 85 000 (Doc. 5), formato il 9.6.2018 ed avente ad oggetto i contributi fissi per il 2017 (rate da 1 a 3), è stato notificato il 28.6.2018 (Doc. 6);
- l'avviso n. 397 2019 00111255 28 000 (Doc. 7), formato il 24.6.2019 ed avente ad oggetto i contributi fissi per il 2018 (rate 2 e 3), è stato notificato in data 25.7.2019 (Doc.
8);
- l'avviso n. 397 2019 00166883 42 000 (Doc. 9), formato il 24,7,2019 ed avente ad oggetto i contributi a percentuale sul reddito per il 2015 (comunicazione di debito n.
201901 del 29.1.2019, Doc. 14, notificata il 7.2.2019, Doc. 15), è stato notificato in data
19.9.2019 per compiuta giacenza (Doc. 10);
- l'avviso n. 397 2019 00290323 71 000 (Doc. 11), formato il 9.11.2019 ed avente ad oggetto i contributi fissi per il 2018 (rata n. 4) e il 2019 (rata n.1), è stato notificato in data
10.1.2020 per compiuta giacenza (Doc. 12).
pagina 6 di 16 In punto di diritto occorre evidenziare, in primo luogo, che i motivi di ricorso – proposti avverso gli atti del procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruolo di crediti contributivi previdenziali e assicurativi – afferenti alla regolarità formale e/o procedimentale degli atti impositivi ed esecutivi posti in essere dagli enti creditori o dall'agente della riscossione sono qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, devono essere proposti entro il termine di decadenza di 20 giorni di cui all'art. 617, co. 1-2, c.p.c., decorrenti dalla ricezione dei singoli atti impositivi o esecutivi.
In secondo luogo, è opportuno ricordare che l'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 (in materia di
“Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”) prevede che "
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a
ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al
debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se,
a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione,
questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento
effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita
dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. 5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla
notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.
6. Il pagina 7 di 16 giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario. […]”.
La giurisprudenza ha chiarito, riguardo al comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. cit., che
“Contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 d.lg. n. 46/1999, nel
termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti,
l'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito,
l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola
azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo” (Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio 2007 n. 4506).
Inoltre, in ragione del rinvio contenuto nel comma 14 dell'art. 30 del D.L. cit., si applica anche agli avvisi di addebito la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n.
46/1999.
La giurisprudenza ha pure chiarito che l'opposizione alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito per motivi sostanziali e/o di merito deve essere proposta entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data di ricezione della notificazione delle singole cartelle o dei singoli avvisi in questione e che tale termine decorre comunque – anche in caso di omessa o irregolare notificazione di tali cartelle di pagamento o avvisi di addebito – dalla data di notificazione del primo atto successivo posto in essere dall'agente della riscossione, vale a dire l'intimazione di pagamento o il preavviso di fermo o il preavviso di ipoteca (Cassazione civile sez. lav.,
10/03/2023, n. 7156; nello stesso senso cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, n.
pagina 8 di 16 24506).
In altri termini, il debitore è tenuto a far valere i motivi di opposizione aventi natura sostanziale e/o afferenti al merito della pretesa creditoria contributiva o assicurativa – come pure i motivi di opposizione aventi natura meramente formale o procedimentale – tramite la c.d. “azione recuperatoria” proposta – nella prima ipotesi entro il termine di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999 e, nella seconda ipotesi, entro il termine di cui all'art. 617 c.p.c. – avverso il primo atto successivo alla notificazione dell'originario atto impositivo (cartella di pagamento o avviso di addebito): difatti “questa Corte (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto
idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal
fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, quale rimedio tipico in materia contributiva
previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01)” (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023, n. 7156).
Nel caso di specie, l'opposizione proposta con ricorso iscritto a ruolo il 17.4.2023, è
evidentemente tardiva, se rapportata all'ultima notificazione dell'avviso di addebito presupposto che risale al 10.1.2020. Ne consegue la decadenza dell'opponente e l'inammissibilità dell'opposizione.
Con riferimento al terzo motivo di opposizione, e cioè alla estinzione per prescrizione successiva alla notifica, si condivide quanto già affermato dal Tribunale di Velletri nella pronuncia sopra citata (doc. 13 resistente), di cui si riportando alcune parti della pagina 9 di 16 motivazione.
La giurisprudenza ha chiarito che, in linea generale, “il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte non ha natura perentoria, in difetto di espressa previsione di legge in tal senso. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa
o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente (la quale avrebbe evidentemente effetto sanante del vizio), assegnare al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26267 del 16/10/2019,
Rv.655749; Cass. Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014, Rv.629676)” (Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, n. 10950): difatti “[…] mentre il principio della ragionevole durata del processo rileva in sede di gravame, ove un processo è già incardinato tra due parti,
analogo discorso non può farsi per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove, in ipotesi di omessa notifica, non vi è alcuna parte, salvo il ricorrente, ad avere un interesse tutelabile alla sollecita definizione del giudizio, tanto più che quest'ultimo, in assenza di
vocatio in ius, dovrebbe risolversi in rito, e dunque con possibilità per l'attore di promuoverne un altro successivamente. Come esattamente osservato da Cass. 27.1.15 n.
1483, la pronuncia in rito condurrà alla riproposizione del medesimo ricorso, con
differimento dei tempi processuali tesi ad ottenere una decisione sul merito, unica idonea a soddisfare l'interesse della parte, che è garanzia di effettività della tutela ai sensi dell'art.
24 Cost., la quale per la Corte di Giustizia implica che le modalità di attuazione della
tutela giudiziaria non debbano rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile
l'esercizio dei diritti (ex plurimis, CGUE, 19 settembre 2006 e C- 392/04 CP_2 CP_3
e C-422/04, punto 57; 30 giugno 2011, Meilicke e a., C-262/09, punto 55; Pelati d.o.o.
contro , 18 ottobre 2012, n. 603, punto 23 e 25). La ragionevole durata Controparte_4
del processo rileva, in sostanza, quando esso sia incardinato tra due parti (ancorchè una contumace), mentre non assume rilievo nel caso in cui, per la mancata vocatio in ius, il
giudizio non sia neppure instaurato tra le parti, e, per l'assenza di notificazione, il pagina 10 di 16 processo si trovi ancora in una fase prodromica, limitata al mero deposito del ricorso introduttivo (pur idoneo a determinare la pendenza della lite, con i conseguenti effetti processuali, ma privo di effetti sostanziali in primo grado), senza il coinvolgimento della parte convenuta e teoricamente interessata alla durata del processo. La fase introduttiva del processo del lavoro, peraltro, non contiene una previsione legale tipica che sanzioni con il divieto di accesso alla giurisdizione l'omessa notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza. Inoltre nella controversia di lavoro in primo grado, allorquando non si è ancora instaurato il contraddittorio, non vi è esigenza di tutelare
legittime aspettative della controparte al consolidamento, entro tempi certi e brevi, di un provvedimento giurisdizionale già emesso. 2.2- Nel senso del potere del giudice di primo grado di concedere nuovo termine per la notifica del ricorso mai effettuata cfr. ora Cass.
n. 1483/15, secondo cui, a seguito di Cass. sez.un. n. 5700/14 e Cass. sez.un. n. 9558/14
(ove è stato affermato il seguente principio: "In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di
fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio e, pertanto, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, al ricorrente nella ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza"), deve ritenersi
che: "Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti". Alle ampie
argomentazioni di Cass. n. 1483/15 il Collegio rinvia, condividendone il contenuto”
(Cassazione civile sez. lav., 09/06/2015, n.11918).
Da quanto sopra illustrato deriva che, ordinariamente, in caso di omessa o tardiva o irregolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza il giudice deve concedere un ulteriore termine (perentorio) per la notificazione del ricorso e del decreto in parola, in applicazione analogica dell'art. 291 co. 1 c.p.c. (cfr. Cass. civ.,
sez. VI, 1/10/2014, n. 20757), giacché la immediata comminazione della sanzione pagina 11 di 16 processuale della improcedibilità del ricorso (per omessa notificazione degli atti suddetti) condurrebbe ad una mera riproposizione del medesimo ricorso, in contrasto con le previsioni costituzionali di cui all'art. 24 Cost., da cui si desume il principio di effettività della giurisdizione, quale garanzia del diritto di azione e di difesa, e dell'art. 111 Cost., in materia di ragionevole durata del processo (cfr. Cassazione civile sez. lav., 09/06/2015, n.
11918).
Tali principi si applicano, ordinariamente, anche nei procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie, ivi compresi quelli riguardanti l'impugnazione di licenziamenti (Cassazione civile, sez. lav., 12/04/2018, n. 9142; Corte appello, Milano, sez. lav., 01/08/2019, n. 1295).
In conformità ai principi suesposti, dopo che il giudice ha riscontrato la omessa o tardiva o irregolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza e dopo che lo stesso ha disposto la rinnovazione di tale notificazione, assegnando all'uopo un termine perentorio, l'eventuale omessa o tardiva o irregolare rinnovazione della notificazione per opera della parte ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, n. 10950, cit.).
I principi generali suesposti non si applicano, tuttavia, a talune particolari categorie di controversie.
Essi non si applicano, innanzitutto, ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo e, in particolare, alla ipotesi della omessa notificazione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, sia perché, in tale ipotesi, non può dirsi che difetti del tutto un processo già incardinato tra le parti (quantomeno a partire dal momento in cui la parte opponente ha ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo emesso all'esito del giudizio monitorio,
svoltosi inaudita altera parte), sia perché, nella medesima ipotesi, vi è già una parte che ha un interesse tutelabile alla sollecita definizione del giudizio oppure al consolidamento, in tempi certi e brevi, di un provvedimento giurisdizionale già emesso (essendo la parte pagina 12 di 16 opposta, che ha già ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo, certamente titolare di un siffatto interesse), sia perché, nella stessa ipotesi, una pronuncia in rito circa l'improcedibilità del ricorso in opposizione non produrrebbe effetti meramente processuali, determinando invece le conseguenze di cui agli artt. 647 e 653 c.p.c. in punto di esecutività ed inoppugnabilità del decreto ingiuntivo.
Tale opzione ermeneutica è condivisa dalla giurisprudenza di merito, secondo cui
“L'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 645 c.p.c., deve essere notificata alla controparte al fine di consentire la valida instaurazione del
contraddittorio e trasformare il procedimento monitorio in un ordinario giudizio di cognizione. Dunque, nel rito del lavoro, il deposito del ricorso in opposizione non è sufficiente ad introdurre un ordinario giudizio a meno che non sia seguito dalla notifica
dell'atto di opposizione alla controparte. Di conseguenza deve essere dichiarata
l'improcedibilità del ricorso in opposizione qualora nessuna prova sussista in atti della notifica del ricorso in opposizione. Infatti la costituzione dell'opposto non può sanare
l'omessa notifica in quanto la sanatoria di cui all'art. 164 c.p.c. può operare solo nelle ipotesi di nullità e non in caso di inesistenza della notificazione” (Tribunale Roma sez. lav., 29/01/2019, n.837; Tribunale Roma, sez. lav. , 30/09/2015).
Ad avviso di questo giudice i principi esposti in riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo devono trovare applicazione, per analogia, anche ai procedimenti di opposizione ad avviso di addebito o a cartella esattoriale, nonché ai procedimenti di opposizione a ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni amministrative, giacché anche in tali ipotesi (a) esiste già un atto che – ancorché formato ed emesso autonomamente, in ambito stragiudiziale, da una pubblica amministrazione o da altro ente pubblico o dall'agente della riscossione – costituisce ex se titolo esecutivo ed è suscettibile di divenire inoppugnabile (rispettivamente ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n.
46/1999 e dell'art. 30, co. 14, del D.L. n. 78/2010 oppure ai sensi dell'art. 22 della L. n.
pagina 13 di 16 689/1981 e s.m.i. e dell'art. 6, co. 6, del D. Lgs. n. 150/2011 e s.m.i.) in caso di mancata o tardiva opposizione per opera del debitore, (b) vi è una parte convenuta, cioè
l'amministrazione pubblica o l'ente pubblico o l'agente della riscossione, che ha un interesse tutelabile alla sollecita definizione del giudizio di opposizione ad avviso di addebito o a cartella esattoriale o a ordinanza ingiunzione (ovverosia un interesse al consolidamento, in tempi certi e brevi, della propria pretesa creditoria già auto-accertata e auto-liquidata stragiudizialmente), (c) una pronuncia in rito circa l'improcedibilità del ricorso in opposizione non produrrebbe effetti meramente processuali, determinando invece le conseguenze di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999 o di cui all'art. 6, co.
6, del D. Lgs. n. 150/2011 e s.m.i. in punto di inoppugnabilità dei crediti contributivi previdenziali portati dall'avviso di addebito o dalla cartella esattoriale o dei crediti sanzionatori portati dall'ordinanza ingiunzione.
Per le stesse ragioni suesposte i principi che regolano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (come detto estensibili analogicamente ai procedimenti di opposizione ad avvisi di addebito, a cartelle di pagamento e a ordinanze ingiunzioni) possono essere ulteriormente estesi anche ai procedimenti di opposizione ad intimazione di pagamento o a preavviso di fermo o a preavviso di iscrizione ipotecaria, laddove a tali atti siano sottesi avvisi di addebito o cartelle esattoriali, in considerazione di quanto chiarito dalla giurisprudenza in punto di c.d. “azione recuperatoria” (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
10/03/2023, n. 7156 e Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, n. 24506).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha depositato, in data 17.4.2023, un ricorso giurisdizionale recante opposizione alla intimazione di pagamento ed agli avvisi di addebito sottesi sopra richiamati e ha omesso di chiamare in giudizio, fin dall'origine,
l'agente della riscossione che ha emesso l'intimazione di pagamento impugnata (ADER) e che ha posto in essere gli altri atti del procedimento di riscossione coattiva successivi alla notificazione del predetto avviso di addebito.
pagina 14 di 16 In applicazione dei principi di diritto da ultimo esposti, il ricorso deve quindi essere dichiarato (parzialmente) improcedibile per omessa notificazione dello stesso nei confronti dell'agente della riscossione: la declaratoria di improcedibilità riguarda, in particolare, il terzo motivo di opposizione sopra compendiato, che la parte ricorrente avrebbe dovuto proporre, fin dall'inizio, nei confronti dell'agente della riscossione, vale a dire il motivo di ricorso relativo all'asserita estinzione, per prescrizione, dei crediti contributivi previdenziali portati dagli avvisi di addebito, ipoteticamente verificatasi dopo la nascita dell'obbligazione contributiva (o dopo la notificazione degli avvisi di addebito in parola) e prima della notificazione dell'intimazione di pagamento.
A differenza di quanto accaduto nel giudizio deciso con la sentenza n. 100/2024 sopra richiamata, inoltre, non si è disposta in questa sede l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ADER nel momento in cui il procedimento è giunto alla cognizione dello scrivente magistrato applicato (21.10.2025), poiché si è preso atto del fatto che l'eventuale integrazione non avrebbe comunque potuto sanare la decadenza in cui la parte ricorrente era già manifestamente incorsa: a tale data (21.10.2025), infatti, era già ampiamente spirato il termine di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999 – decorrente, in concreto, dal
14.4.2023, data in cui la parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la notificazione dell'intimazione di pagamento oppoosta – entro il quale la parte ricorrente avrebbe dovuto esercitare la c.d. azione recuperatoria (cfr. Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023, n.
7156).
Per tale assorbente ragione, idonea a definire il giudizio in applicazione del criterio della ragione più liquida e nel rispetto dell'obiettivo della ragionevole durata del processo, ne deriva anche l'inammissibilità dell'ultimo motivo di ricorso in esame.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano applicando i minimi del DM 55/2024 per le fasi effettivamente celebrate.
p.q.m.
pagina 15 di 16 il Giudice, definitivamente decidendo:
1. dichiara l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso;
2. respinge ogni altra domanda o eccezione;
3. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta , che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge. CP_1
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 5 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 16 di 16
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 2060/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 5 novembre 2025, ad ore 14.45 , il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 4.4.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
con successivo provvedimento del 27.10.2025 le parti sono state invitate a depositare le note di udienza entro il secondo giorno antecedente l'udienza;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 28.10.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 3.11.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2060/2023 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI FRANCESCA e SI ER contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. PONTECORVO BRUNO ENZO e ,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza cartolare del 5.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il presente giudizio contro l' in opposizione avverso Parte_1 CP_1
l'intimazione di pagamento n. 09720239032850861000 del 14/04/2023 “in riferimento ai seguenti avvisi”:
formulando le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE:
In virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d'ufficio, l'intervenuta decadenza pagina 2 di 16 e maturata prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati.
IN VIA PRINCIPALE:
Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto, dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la maturata prescrizione delle partite esattoriali;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica.
IN VIA DENEGATA:
Dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati”.
Si è costituito l' formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione:
- in via preliminare, dichiarare la improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso in opposizione per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
- in subordine, respingere il ricorso avversario poichè infondato in fatto ed in diritto, per
l'effetto confermando la cartella esattoriale impugnata e gli avvisi di addebito ad essa sottesi, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento degli importi ivi ingiunti oltre somme aggiuntive come per legge, maturate e maturande sino all'effettivo saldo;
- in via ulteriormente gradata, confermare gli avvisi di addebito per il diverso importo risultante all'esito del giudizio e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento del predetto, oltre somme aggiuntive come per legge, maturate e maturande sino all'effettivo
saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 147 del 2022”. pagina 3 di 16 La causa, documentale, giunta dopo plurimi rinvii alla cognizione dello scrivente, è stata discussa all'udienza in trattazione scritta del 5.11.2025.
***
La causa va decisa facendo diretta applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida.
Il ricorso va dichiarato inammissibile e/o improcedibile, ritenendo questo Giudice di dare continuità all'orientamento già espresso da questo Ufficio nella sentenza n. 100 del
20.1.2024 (RG n. 1547/2023) prodotto da parte convenuta come proprio doc. 13, che CP_1
va in questa sede richiamato anche a norma dell'art. 118 disp. att. cpc.
L'opponente ha convenuto in giudizio solo l'ente impositore, cioè l' , e non anche il CP_1
Concessionario per la riscossione (ADER).
Non ha contestato il merito della pretesa creditoria dell' , ma ha eccepito: CP_1
1. l'omessa notifica dei titoli opposti (cioè, dei cinque avvisi di addebito, tra quelli portati dall'intimazione di pagamento opposta, riferibili a pretese di e dunque CP_1
ricomprese nella competenza dell'Ufficio adìto);
2. la prescrizione delle pretese di;
CP_1
3. in caso di notifica dei titoli predetti, l'estinzione per prescrizione “intervenuta successivamente”.
Invero, l'opposizione si dilunga in ulteriori ed ultronee deduzioni, che essendo formulate in termini esclusivamente astratti, operando un acritico richiamo di citazioni giurisprudenziali senza il minimo addentellato al caso di specie, non possono essere validamente prese in considerazione in questa sede.
Ciò vale, in particolare, per quanto dedotto in ricorso (i) “sull'interesse ad agire” (non contestato), nonché (ii) “sull'inesistenza delle notificazioni a mezzo pec” (poiché non si verte in materia di notifica a mezzo pec né la parte si cura di precisare da quale indirizzo, diverso da quello ritenuto l'unico legittimo t”, Email_1 pagina 4 di 16 sarebbe provenuta la notificazione dell'atto opposto, rilevante ai fini della odierna decisione).
Con riferimento ai primi due motivi di opposizione, non si pone l'esigenza di integrare il contraddittorio onde preservare l'utilità della decisione, poiché non si verte in tema di litisconsorzio necessario.
Infatti, “Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - emanato, come l'art.
39 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 112, in attuazione della legge delega 28 settembre 1998
n. 337 - disponeva, nel testo originario, che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al
concessionario». L'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, ha modificato il testo dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore"
ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché
la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al
concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a
ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione
a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la
pagina 5 di 16 legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria” (Cass. S.U. n. 7514/2022).
L' , costituendosi, ha dato prova documentale della tempestiva notifica all'odierna CP_1
opponente di tutti gli avvisi di addebito attraverso i quali ha esercitato nei suoi confronti la propria pretesa creditoria (docc.
1-12 allegati alla memoria):
- l'avviso n. 397 2015 00009395 71 000 (Doc. 1), formato il 24.4.2015 e contenente i contributi fissi/a percentuale sul minimale e le conseguenti sanzioni per morosità dovuti alla Gestione commercianti con riferimento agli anni dal 2009 al 2014, è stato notificato il
12.5.2015 tramite raccomandata con avviso di ricevimento (Doc. 2);
- l'avviso n. 397 2017 00192455 73 000 (Doc. 3), formato il 24.10.2017 ed avente ad oggetto i contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti da gennaio 2012 a dicembre 2013, è stato notificato il 10.11.2017 (Doc. 4);
- l'avviso n. 397 2018 00073909 85 000 (Doc. 5), formato il 9.6.2018 ed avente ad oggetto i contributi fissi per il 2017 (rate da 1 a 3), è stato notificato il 28.6.2018 (Doc. 6);
- l'avviso n. 397 2019 00111255 28 000 (Doc. 7), formato il 24.6.2019 ed avente ad oggetto i contributi fissi per il 2018 (rate 2 e 3), è stato notificato in data 25.7.2019 (Doc.
8);
- l'avviso n. 397 2019 00166883 42 000 (Doc. 9), formato il 24,7,2019 ed avente ad oggetto i contributi a percentuale sul reddito per il 2015 (comunicazione di debito n.
201901 del 29.1.2019, Doc. 14, notificata il 7.2.2019, Doc. 15), è stato notificato in data
19.9.2019 per compiuta giacenza (Doc. 10);
- l'avviso n. 397 2019 00290323 71 000 (Doc. 11), formato il 9.11.2019 ed avente ad oggetto i contributi fissi per il 2018 (rata n. 4) e il 2019 (rata n.1), è stato notificato in data
10.1.2020 per compiuta giacenza (Doc. 12).
pagina 6 di 16 In punto di diritto occorre evidenziare, in primo luogo, che i motivi di ricorso – proposti avverso gli atti del procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruolo di crediti contributivi previdenziali e assicurativi – afferenti alla regolarità formale e/o procedimentale degli atti impositivi ed esecutivi posti in essere dagli enti creditori o dall'agente della riscossione sono qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, devono essere proposti entro il termine di decadenza di 20 giorni di cui all'art. 617, co. 1-2, c.p.c., decorrenti dalla ricezione dei singoli atti impositivi o esecutivi.
In secondo luogo, è opportuno ricordare che l'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 (in materia di
“Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”) prevede che "
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a
ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al
debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se,
a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione,
questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento
effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita
dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. 5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla
notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.
6. Il pagina 7 di 16 giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario. […]”.
La giurisprudenza ha chiarito, riguardo al comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. cit., che
“Contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 d.lg. n. 46/1999, nel
termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti,
l'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito,
l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola
azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo” (Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio 2007 n. 4506).
Inoltre, in ragione del rinvio contenuto nel comma 14 dell'art. 30 del D.L. cit., si applica anche agli avvisi di addebito la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n.
46/1999.
La giurisprudenza ha pure chiarito che l'opposizione alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito per motivi sostanziali e/o di merito deve essere proposta entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data di ricezione della notificazione delle singole cartelle o dei singoli avvisi in questione e che tale termine decorre comunque – anche in caso di omessa o irregolare notificazione di tali cartelle di pagamento o avvisi di addebito – dalla data di notificazione del primo atto successivo posto in essere dall'agente della riscossione, vale a dire l'intimazione di pagamento o il preavviso di fermo o il preavviso di ipoteca (Cassazione civile sez. lav.,
10/03/2023, n. 7156; nello stesso senso cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, n.
pagina 8 di 16 24506).
In altri termini, il debitore è tenuto a far valere i motivi di opposizione aventi natura sostanziale e/o afferenti al merito della pretesa creditoria contributiva o assicurativa – come pure i motivi di opposizione aventi natura meramente formale o procedimentale – tramite la c.d. “azione recuperatoria” proposta – nella prima ipotesi entro il termine di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999 e, nella seconda ipotesi, entro il termine di cui all'art. 617 c.p.c. – avverso il primo atto successivo alla notificazione dell'originario atto impositivo (cartella di pagamento o avviso di addebito): difatti “questa Corte (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto
idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal
fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, quale rimedio tipico in materia contributiva
previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01)” (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023, n. 7156).
Nel caso di specie, l'opposizione proposta con ricorso iscritto a ruolo il 17.4.2023, è
evidentemente tardiva, se rapportata all'ultima notificazione dell'avviso di addebito presupposto che risale al 10.1.2020. Ne consegue la decadenza dell'opponente e l'inammissibilità dell'opposizione.
Con riferimento al terzo motivo di opposizione, e cioè alla estinzione per prescrizione successiva alla notifica, si condivide quanto già affermato dal Tribunale di Velletri nella pronuncia sopra citata (doc. 13 resistente), di cui si riportando alcune parti della pagina 9 di 16 motivazione.
La giurisprudenza ha chiarito che, in linea generale, “il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte non ha natura perentoria, in difetto di espressa previsione di legge in tal senso. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa
o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente (la quale avrebbe evidentemente effetto sanante del vizio), assegnare al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26267 del 16/10/2019,
Rv.655749; Cass. Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014, Rv.629676)” (Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, n. 10950): difatti “[…] mentre il principio della ragionevole durata del processo rileva in sede di gravame, ove un processo è già incardinato tra due parti,
analogo discorso non può farsi per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove, in ipotesi di omessa notifica, non vi è alcuna parte, salvo il ricorrente, ad avere un interesse tutelabile alla sollecita definizione del giudizio, tanto più che quest'ultimo, in assenza di
vocatio in ius, dovrebbe risolversi in rito, e dunque con possibilità per l'attore di promuoverne un altro successivamente. Come esattamente osservato da Cass. 27.1.15 n.
1483, la pronuncia in rito condurrà alla riproposizione del medesimo ricorso, con
differimento dei tempi processuali tesi ad ottenere una decisione sul merito, unica idonea a soddisfare l'interesse della parte, che è garanzia di effettività della tutela ai sensi dell'art.
24 Cost., la quale per la Corte di Giustizia implica che le modalità di attuazione della
tutela giudiziaria non debbano rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile
l'esercizio dei diritti (ex plurimis, CGUE, 19 settembre 2006 e C- 392/04 CP_2 CP_3
e C-422/04, punto 57; 30 giugno 2011, Meilicke e a., C-262/09, punto 55; Pelati d.o.o.
contro , 18 ottobre 2012, n. 603, punto 23 e 25). La ragionevole durata Controparte_4
del processo rileva, in sostanza, quando esso sia incardinato tra due parti (ancorchè una contumace), mentre non assume rilievo nel caso in cui, per la mancata vocatio in ius, il
giudizio non sia neppure instaurato tra le parti, e, per l'assenza di notificazione, il pagina 10 di 16 processo si trovi ancora in una fase prodromica, limitata al mero deposito del ricorso introduttivo (pur idoneo a determinare la pendenza della lite, con i conseguenti effetti processuali, ma privo di effetti sostanziali in primo grado), senza il coinvolgimento della parte convenuta e teoricamente interessata alla durata del processo. La fase introduttiva del processo del lavoro, peraltro, non contiene una previsione legale tipica che sanzioni con il divieto di accesso alla giurisdizione l'omessa notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza. Inoltre nella controversia di lavoro in primo grado, allorquando non si è ancora instaurato il contraddittorio, non vi è esigenza di tutelare
legittime aspettative della controparte al consolidamento, entro tempi certi e brevi, di un provvedimento giurisdizionale già emesso. 2.2- Nel senso del potere del giudice di primo grado di concedere nuovo termine per la notifica del ricorso mai effettuata cfr. ora Cass.
n. 1483/15, secondo cui, a seguito di Cass. sez.un. n. 5700/14 e Cass. sez.un. n. 9558/14
(ove è stato affermato il seguente principio: "In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di
fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio e, pertanto, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, al ricorrente nella ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza"), deve ritenersi
che: "Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti". Alle ampie
argomentazioni di Cass. n. 1483/15 il Collegio rinvia, condividendone il contenuto”
(Cassazione civile sez. lav., 09/06/2015, n.11918).
Da quanto sopra illustrato deriva che, ordinariamente, in caso di omessa o tardiva o irregolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza il giudice deve concedere un ulteriore termine (perentorio) per la notificazione del ricorso e del decreto in parola, in applicazione analogica dell'art. 291 co. 1 c.p.c. (cfr. Cass. civ.,
sez. VI, 1/10/2014, n. 20757), giacché la immediata comminazione della sanzione pagina 11 di 16 processuale della improcedibilità del ricorso (per omessa notificazione degli atti suddetti) condurrebbe ad una mera riproposizione del medesimo ricorso, in contrasto con le previsioni costituzionali di cui all'art. 24 Cost., da cui si desume il principio di effettività della giurisdizione, quale garanzia del diritto di azione e di difesa, e dell'art. 111 Cost., in materia di ragionevole durata del processo (cfr. Cassazione civile sez. lav., 09/06/2015, n.
11918).
Tali principi si applicano, ordinariamente, anche nei procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie, ivi compresi quelli riguardanti l'impugnazione di licenziamenti (Cassazione civile, sez. lav., 12/04/2018, n. 9142; Corte appello, Milano, sez. lav., 01/08/2019, n. 1295).
In conformità ai principi suesposti, dopo che il giudice ha riscontrato la omessa o tardiva o irregolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza e dopo che lo stesso ha disposto la rinnovazione di tale notificazione, assegnando all'uopo un termine perentorio, l'eventuale omessa o tardiva o irregolare rinnovazione della notificazione per opera della parte ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, n. 10950, cit.).
I principi generali suesposti non si applicano, tuttavia, a talune particolari categorie di controversie.
Essi non si applicano, innanzitutto, ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo e, in particolare, alla ipotesi della omessa notificazione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, sia perché, in tale ipotesi, non può dirsi che difetti del tutto un processo già incardinato tra le parti (quantomeno a partire dal momento in cui la parte opponente ha ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo emesso all'esito del giudizio monitorio,
svoltosi inaudita altera parte), sia perché, nella medesima ipotesi, vi è già una parte che ha un interesse tutelabile alla sollecita definizione del giudizio oppure al consolidamento, in tempi certi e brevi, di un provvedimento giurisdizionale già emesso (essendo la parte pagina 12 di 16 opposta, che ha già ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo, certamente titolare di un siffatto interesse), sia perché, nella stessa ipotesi, una pronuncia in rito circa l'improcedibilità del ricorso in opposizione non produrrebbe effetti meramente processuali, determinando invece le conseguenze di cui agli artt. 647 e 653 c.p.c. in punto di esecutività ed inoppugnabilità del decreto ingiuntivo.
Tale opzione ermeneutica è condivisa dalla giurisprudenza di merito, secondo cui
“L'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 645 c.p.c., deve essere notificata alla controparte al fine di consentire la valida instaurazione del
contraddittorio e trasformare il procedimento monitorio in un ordinario giudizio di cognizione. Dunque, nel rito del lavoro, il deposito del ricorso in opposizione non è sufficiente ad introdurre un ordinario giudizio a meno che non sia seguito dalla notifica
dell'atto di opposizione alla controparte. Di conseguenza deve essere dichiarata
l'improcedibilità del ricorso in opposizione qualora nessuna prova sussista in atti della notifica del ricorso in opposizione. Infatti la costituzione dell'opposto non può sanare
l'omessa notifica in quanto la sanatoria di cui all'art. 164 c.p.c. può operare solo nelle ipotesi di nullità e non in caso di inesistenza della notificazione” (Tribunale Roma sez. lav., 29/01/2019, n.837; Tribunale Roma, sez. lav. , 30/09/2015).
Ad avviso di questo giudice i principi esposti in riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo devono trovare applicazione, per analogia, anche ai procedimenti di opposizione ad avviso di addebito o a cartella esattoriale, nonché ai procedimenti di opposizione a ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni amministrative, giacché anche in tali ipotesi (a) esiste già un atto che – ancorché formato ed emesso autonomamente, in ambito stragiudiziale, da una pubblica amministrazione o da altro ente pubblico o dall'agente della riscossione – costituisce ex se titolo esecutivo ed è suscettibile di divenire inoppugnabile (rispettivamente ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n.
46/1999 e dell'art. 30, co. 14, del D.L. n. 78/2010 oppure ai sensi dell'art. 22 della L. n.
pagina 13 di 16 689/1981 e s.m.i. e dell'art. 6, co. 6, del D. Lgs. n. 150/2011 e s.m.i.) in caso di mancata o tardiva opposizione per opera del debitore, (b) vi è una parte convenuta, cioè
l'amministrazione pubblica o l'ente pubblico o l'agente della riscossione, che ha un interesse tutelabile alla sollecita definizione del giudizio di opposizione ad avviso di addebito o a cartella esattoriale o a ordinanza ingiunzione (ovverosia un interesse al consolidamento, in tempi certi e brevi, della propria pretesa creditoria già auto-accertata e auto-liquidata stragiudizialmente), (c) una pronuncia in rito circa l'improcedibilità del ricorso in opposizione non produrrebbe effetti meramente processuali, determinando invece le conseguenze di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999 o di cui all'art. 6, co.
6, del D. Lgs. n. 150/2011 e s.m.i. in punto di inoppugnabilità dei crediti contributivi previdenziali portati dall'avviso di addebito o dalla cartella esattoriale o dei crediti sanzionatori portati dall'ordinanza ingiunzione.
Per le stesse ragioni suesposte i principi che regolano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (come detto estensibili analogicamente ai procedimenti di opposizione ad avvisi di addebito, a cartelle di pagamento e a ordinanze ingiunzioni) possono essere ulteriormente estesi anche ai procedimenti di opposizione ad intimazione di pagamento o a preavviso di fermo o a preavviso di iscrizione ipotecaria, laddove a tali atti siano sottesi avvisi di addebito o cartelle esattoriali, in considerazione di quanto chiarito dalla giurisprudenza in punto di c.d. “azione recuperatoria” (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
10/03/2023, n. 7156 e Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, n. 24506).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha depositato, in data 17.4.2023, un ricorso giurisdizionale recante opposizione alla intimazione di pagamento ed agli avvisi di addebito sottesi sopra richiamati e ha omesso di chiamare in giudizio, fin dall'origine,
l'agente della riscossione che ha emesso l'intimazione di pagamento impugnata (ADER) e che ha posto in essere gli altri atti del procedimento di riscossione coattiva successivi alla notificazione del predetto avviso di addebito.
pagina 14 di 16 In applicazione dei principi di diritto da ultimo esposti, il ricorso deve quindi essere dichiarato (parzialmente) improcedibile per omessa notificazione dello stesso nei confronti dell'agente della riscossione: la declaratoria di improcedibilità riguarda, in particolare, il terzo motivo di opposizione sopra compendiato, che la parte ricorrente avrebbe dovuto proporre, fin dall'inizio, nei confronti dell'agente della riscossione, vale a dire il motivo di ricorso relativo all'asserita estinzione, per prescrizione, dei crediti contributivi previdenziali portati dagli avvisi di addebito, ipoteticamente verificatasi dopo la nascita dell'obbligazione contributiva (o dopo la notificazione degli avvisi di addebito in parola) e prima della notificazione dell'intimazione di pagamento.
A differenza di quanto accaduto nel giudizio deciso con la sentenza n. 100/2024 sopra richiamata, inoltre, non si è disposta in questa sede l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ADER nel momento in cui il procedimento è giunto alla cognizione dello scrivente magistrato applicato (21.10.2025), poiché si è preso atto del fatto che l'eventuale integrazione non avrebbe comunque potuto sanare la decadenza in cui la parte ricorrente era già manifestamente incorsa: a tale data (21.10.2025), infatti, era già ampiamente spirato il termine di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999 – decorrente, in concreto, dal
14.4.2023, data in cui la parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la notificazione dell'intimazione di pagamento oppoosta – entro il quale la parte ricorrente avrebbe dovuto esercitare la c.d. azione recuperatoria (cfr. Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023, n.
7156).
Per tale assorbente ragione, idonea a definire il giudizio in applicazione del criterio della ragione più liquida e nel rispetto dell'obiettivo della ragionevole durata del processo, ne deriva anche l'inammissibilità dell'ultimo motivo di ricorso in esame.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano applicando i minimi del DM 55/2024 per le fasi effettivamente celebrate.
p.q.m.
pagina 15 di 16 il Giudice, definitivamente decidendo:
1. dichiara l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso;
2. respinge ogni altra domanda o eccezione;
3. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta , che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge. CP_1
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 5 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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