Sentenza breve 20 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 20/06/2022, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2022
N. 00997/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Vantaggiato e Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS- con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale civile - comunicava all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ed all’Ufficio Provinciale Ambito Territoriale di Lecce, di far conoscere l’intendimento degli Uffici al fine di dare esecuzione a quanto previsto dall’art. 55 ter D. Lgs. n.165/2001, essendo pervenuto al Ministero “ Avviso all’indagato e al difensore della conclusione delle Indagini preliminari ed Informazione ex artt. 369 bis c.p.p. ”, emesso in data 01.03.2022 dalla Procura della Repubblica di Lecce nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-;
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce - ha disposto la revoca con effetto immediato del provvedimento Prot. -OMISSIS- con cui, a suo tempo, si esprimeva parere positivo al comando – presso il medesimo U.S.T. di Lecce – del Sig. -OMISSIS-;
- della nota n.-OMISSIS- con cui il Ministero dell’Istruzione ha chiesto alla Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale e Territoriale di Lecce la cessazione con effetto immediato del comando del Sig. -OMISSIS-;
- della nota prot. n.-OMISSIS- con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale civile -, in riscontro alla suddetta nota, ha disposto il rientro immediato del ricorrente, invitando il Comando Militare Esercito di Bari a comunicare “ la data sotto la quale lo stesso verrà lasciato libero di riprendere servizio presso l’ente di servizio ”;
- della nota prot. n. -OMISSIS- con cui il Ministero dell’Istruzione ha chiesto la cessazione con effetto immediato del comando del Sig. -OMISSIS-;
- del provvedimento -OMISSIS-, con cui il Ministero della Difesa e, per esso, il Comando Militare Esercito Puglia – Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari – Sezione Personale Civile ha comunicato che il Sig. -OMISSIS-, in forza presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce - è stato riassunto in forza presso la Caserma -OMISSIS- in Bari a decorrere dal 05.04.22, sebbene non si sia presentato in servizio sulla base di certificazione medica attestante una posizione di assenza per malattia;
- del provvedimento -OMISSIS- con cui il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Istruzione, di concerto, hanno decretato la limitazione del comando del Sig. -OMISSIS-, disposto con decreto del 03.12.2021, fino al 4.04.2022;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.ti A. Vantaggiato e L. Pedone per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorrente, già appartenente al Corpo militare dell’Esercito Italiano, risulta essere transitato nel ruolo degli impiegati civili dello Stato fin dall’anno 2016 ed inquadrato, ai sensi dell’art. 930 del D. Lgs. n. 66 del 15.3.2010 e del D.M. 18.4.2002, nel profilo professionale di “ Assistente ai servizi di supporto ” della II Area CCNL Ministeri, fascia retributiva F2 (cfr. nota -OMISSIS- - doc. n. 11, pag. 5, indice documenti di parte ricorrente del 21.5.2022);
Osservato che i provvedimenti contestati sono stati adottati dopo il passaggio nei ruoli civili del ricorrente e concernono gli atti di limitazione del comando precedentemente disposto dall’Amministrazione di appartenenza del Sig. -OMISSIS-presso il Ministero dell’Istruzione, per le esigenze dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito Territoriale di Lecce;
Visti i precedenti giurisprudenziali in materia - da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi - in base ai quali i provvedimenti riguardanti un militare transitato nei ruoli civili ricadono nella sfera di disciplina dell’art. 63 del D. Lgs. n. 165 del 3.3.2001, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario, a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto di lavoro (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5.8.2011, n. 4719);
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, la domanda del ricorrente debba essere ricondotta alla materia dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, le cui controversie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001, sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro;
Considerato che il Collegio deve conseguentemente dichiarare il presente ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando essa al Giudice Ordinario, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice munito di giurisdizione, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto di dover porre le spese di giudizio a carico del ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione resistente, che liquida nella complessiva somma di € 500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.