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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/09/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3360/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Nicola Varese;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 9.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.8.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
1 rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Genova il 10.8.2019 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale come da sentenza n.
1997/2022, resa da questo Tribunale il 17.8.2022;
- dalla separazione personale i coniugi hanno vissuto separati e non è mai intervenuta riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i predetti;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore (nata dall'unione coniugale il 1.12.2014), e non ponendosi in contrasto con Per_1
norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Parte_2
contratto a Genova (GE) il 10.8.2019;
OG
(quanto alle condizioni essenziali di divorzio) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i ricorrenti, nei termini di seguito riportati:
2 “1. la figlia minorenne , nata a [...] il 1° dicembre 2014, è affidata in modo Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre in Genova;
2. il regime di frequentazione della minore da parte dei genitori è paritario, con giorni fissi infrasettimanali e fine-settimana alternati, come meglio di seguito specificato;
Per_ (a) in ciascuna settimana, starà col padre da lunedì, dopo la scuola, fino al mercoledì mattina;
starà con la madre dal mercoledì, dopo la scuola, fino al venerdì mattina;
a Per_ settimane alterne, starà col padre da venerdì, dopo la scuola, fino al mercoledì mattina;
starà con la madre da mercoledì, dopo la scuola, fino al lunedì mattina;
Per_ (b) sarà riaccompagnata a scuola (o, quando non c'è scuola, a casa dell'altro genitore allo stesso orario di uscita scolastica) dal genitore presso cui è stata nei giorni precedenti, salvo diversi accordi;
(c) le festività infrannuali (25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, Santo Patrono di Genova, 24 giugno,
1°novembre, 8 dicembre) saranno suddivise paritariamente tra i genitori (tre per ciascuno), Per_ col criterio dell'alternanza tra di essi anno per anno;
starà col genitore dalle ore 10:00 del giorno festivo alle ore 10:00 del giorno successivo, salvo che non sia di competenza dello stesso genitore;
Per_ (d) nelle vacanze scolastiche natalizie, starà con un genitore dal 25/12, ore 10:00 fino al
31/12, ore 10:00 (1°periodo); oppure, dal 31/12, ore 10:00, fino ad inizio scuola (2°periodo); Per_ dalle 10:00 del 24/12 fino alle 10:00 del 25/12, starà col genitore cui compete il
2°periodo; detti periodi saranno alternati di anno in anno tra i genitori;
Per_ (e) nelle vacanze scolastiche pasquali, starà sabato e domenica di Pasqua con un genitore, lunedì e martedì con l'altro, alternando di anno in anno;
(f) settimana bianca (possibilmente coincidente con la pausa didattica della scuola) alternata di anno in anno con ciascun genitore;
(g) Poiché la Scuola Internazionale presso la quale la signora presta servizio è solita Pt_2
prevedere una settimana di chiusura a fine ottobre/inizio novembre di ciascun anno, i Per_ genitori concordano che in tale settimana starà con ciascuno di loro per la metà del predetto periodo in modo continuativo, con modalità da concordarsi con congruo anticipo
3 (h) è fatta salva la possibilità di un genitore di concordare l'utilizzo dell'intero periodo di vacanza scolastica pasquale o di settimana bianca per effettuare viaggi con la figlia, alternando con l'altro genitore tra i periodi e/o di anno in anno;
(i) periodo estivo: sino a tutto il mese di giugno si applicherà il regime di visita ordinario sopra Per_ indicato;
nel mese di luglio, starà per una settimana continuativa con l'uno e per una settimana continuativa con l'altro genitore, a settimane alterne;
nel mese di agosto, due settimane con un genitore e due settimane con l'altro. I genitori si accorderanno direttamente su detti periodi, entro il 31 maggio di ogni anno, in relazione ai reciproci impegni di lavoro e disponibilità di ferie, osservando comunque l'alternanza dei periodi di Per_ anno in anno (ad es.: se starà con un genitore la prima e la terza settimana di luglio e Per_ poi le prime due di agosto, l'anno successivo lo stesso genitore starà con la seconda e la quarta settimana di luglio, le seconde due settimane di agosto e così via. Ferragosto con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni);
(j) le modalità sopra indicate potranno essere modificate in accordo tra i genitori;
Per_ (k) i viaggi di all'estero saranno di volta in volta concordati e autorizzati per iscritto tra i Per_ genitori, così come quelli con la madre in Inghilterra;
quando sarà fuori Genova con un genitore, il genitore assente dovrà essere preventivamente informato sulla località in cui sarà condotta la figlia e (se diverso da quello abituale) dovrà essergli fornito un recapito telefonico per poterla contattare e salutare;
Per_ (l) le telefonate o videochiamata tra e i genitori sono libere, purché di durata non eccessiva e non in orario tale da interferire nella quotidianità del genitore con cui la figlia sta in quel momento;
Per_ (m) la carta di identità e il tesserino sanitario di dovranno sempre accompagnare la minore in tutti i suoi trasferimenti tra i genitori;
Per_ (n) fermo quanto già previsto per i viaggi all'estero della minore, il passaporto inglese di verrà custodito dalla madre e fornito al padre quando occorre;
i genitori si impegnano a Per_ fornire il consenso e la documentazione per chiedere per anche il passaporto italiano, che sarà custodito dal padre e fornito alla madre quando occorre;
4 (o) le parti concordano che il regime di visita genitoriale alla figlia, così come sopra indicato, Per_ sarà operante anche per l'intero periodo in cui , che attualmente frequenta la scuola elementare sarà alle medie;
Per_ 3. ciascun genitore provvederà direttamente all'ordinario mantenimento della figlia nei giorni e periodi in cui la tiene con sé;
4. le spese straordinarie per la figlia saranno suddivise tra i genitori in ragione del 25%
(venticinque per cento) a carico del padre e del 75% (settantacinque per cento) a carico della madre;
per l'individuazione di dette spese le parti fanno riferimento per relationem a quelle elencate e disciplinate nel verbale Trib. Genova, sez. IV civ., del 15.9.2016, precisando che tra quelle da suddividere tra i genitori sono incluse quelle per pasti scolastici, centri estivi, Per_ vestiario, telefono cellulare e ricariche/abbonamento di . L'accordo sulle spese straordinarie, nei casi in cui sia previsto, dovrà risultare in forma espressa, mediante scambio di messaggistica, e.mail o simili. Le spese di ammontare conosciuto e/o conoscibile preventivamente, andranno anticipate e/o affrontate dalle parti contestualmente all'esborso.
Qualora ciò non sia possibile, il rimborso in favore del genitore che ha anticipato dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, da effettuarsi con periodicità mensile, con le modalità di cui sopra. Le ricevute/fatture dovranno essere intestate alla figlia e dovranno formare oggetto di scambio tra i genitori, una volta saldato il dovuto, per consentirne lo sgravio in base all'onere sostenuto. ciascun genitore continuerà a percepire la propria spettante quota di assegno unico INPS;
5. I ricorrenti si si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto ad assegno di divorzio l'uno a favore dell'altro
6. le parti si scambiano autorizzazione al rilascio/rinnovo del proprio passaporto;
7. spese vive e compensi professionali per la presente procedura saranno suddivisi a metà tra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio, e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.9.2025.
5 Il giudice estensore dott. Matteo Gatti
Il presidente dott.ssa Valeria Ardoino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Nicola Varese;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 9.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.8.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
1 rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Genova il 10.8.2019 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale come da sentenza n.
1997/2022, resa da questo Tribunale il 17.8.2022;
- dalla separazione personale i coniugi hanno vissuto separati e non è mai intervenuta riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i predetti;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore (nata dall'unione coniugale il 1.12.2014), e non ponendosi in contrasto con Per_1
norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Parte_2
contratto a Genova (GE) il 10.8.2019;
OG
(quanto alle condizioni essenziali di divorzio) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i ricorrenti, nei termini di seguito riportati:
2 “1. la figlia minorenne , nata a [...] il 1° dicembre 2014, è affidata in modo Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre in Genova;
2. il regime di frequentazione della minore da parte dei genitori è paritario, con giorni fissi infrasettimanali e fine-settimana alternati, come meglio di seguito specificato;
Per_ (a) in ciascuna settimana, starà col padre da lunedì, dopo la scuola, fino al mercoledì mattina;
starà con la madre dal mercoledì, dopo la scuola, fino al venerdì mattina;
a Per_ settimane alterne, starà col padre da venerdì, dopo la scuola, fino al mercoledì mattina;
starà con la madre da mercoledì, dopo la scuola, fino al lunedì mattina;
Per_ (b) sarà riaccompagnata a scuola (o, quando non c'è scuola, a casa dell'altro genitore allo stesso orario di uscita scolastica) dal genitore presso cui è stata nei giorni precedenti, salvo diversi accordi;
(c) le festività infrannuali (25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, Santo Patrono di Genova, 24 giugno,
1°novembre, 8 dicembre) saranno suddivise paritariamente tra i genitori (tre per ciascuno), Per_ col criterio dell'alternanza tra di essi anno per anno;
starà col genitore dalle ore 10:00 del giorno festivo alle ore 10:00 del giorno successivo, salvo che non sia di competenza dello stesso genitore;
Per_ (d) nelle vacanze scolastiche natalizie, starà con un genitore dal 25/12, ore 10:00 fino al
31/12, ore 10:00 (1°periodo); oppure, dal 31/12, ore 10:00, fino ad inizio scuola (2°periodo); Per_ dalle 10:00 del 24/12 fino alle 10:00 del 25/12, starà col genitore cui compete il
2°periodo; detti periodi saranno alternati di anno in anno tra i genitori;
Per_ (e) nelle vacanze scolastiche pasquali, starà sabato e domenica di Pasqua con un genitore, lunedì e martedì con l'altro, alternando di anno in anno;
(f) settimana bianca (possibilmente coincidente con la pausa didattica della scuola) alternata di anno in anno con ciascun genitore;
(g) Poiché la Scuola Internazionale presso la quale la signora presta servizio è solita Pt_2
prevedere una settimana di chiusura a fine ottobre/inizio novembre di ciascun anno, i Per_ genitori concordano che in tale settimana starà con ciascuno di loro per la metà del predetto periodo in modo continuativo, con modalità da concordarsi con congruo anticipo
3 (h) è fatta salva la possibilità di un genitore di concordare l'utilizzo dell'intero periodo di vacanza scolastica pasquale o di settimana bianca per effettuare viaggi con la figlia, alternando con l'altro genitore tra i periodi e/o di anno in anno;
(i) periodo estivo: sino a tutto il mese di giugno si applicherà il regime di visita ordinario sopra Per_ indicato;
nel mese di luglio, starà per una settimana continuativa con l'uno e per una settimana continuativa con l'altro genitore, a settimane alterne;
nel mese di agosto, due settimane con un genitore e due settimane con l'altro. I genitori si accorderanno direttamente su detti periodi, entro il 31 maggio di ogni anno, in relazione ai reciproci impegni di lavoro e disponibilità di ferie, osservando comunque l'alternanza dei periodi di Per_ anno in anno (ad es.: se starà con un genitore la prima e la terza settimana di luglio e Per_ poi le prime due di agosto, l'anno successivo lo stesso genitore starà con la seconda e la quarta settimana di luglio, le seconde due settimane di agosto e così via. Ferragosto con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni);
(j) le modalità sopra indicate potranno essere modificate in accordo tra i genitori;
Per_ (k) i viaggi di all'estero saranno di volta in volta concordati e autorizzati per iscritto tra i Per_ genitori, così come quelli con la madre in Inghilterra;
quando sarà fuori Genova con un genitore, il genitore assente dovrà essere preventivamente informato sulla località in cui sarà condotta la figlia e (se diverso da quello abituale) dovrà essergli fornito un recapito telefonico per poterla contattare e salutare;
Per_ (l) le telefonate o videochiamata tra e i genitori sono libere, purché di durata non eccessiva e non in orario tale da interferire nella quotidianità del genitore con cui la figlia sta in quel momento;
Per_ (m) la carta di identità e il tesserino sanitario di dovranno sempre accompagnare la minore in tutti i suoi trasferimenti tra i genitori;
Per_ (n) fermo quanto già previsto per i viaggi all'estero della minore, il passaporto inglese di verrà custodito dalla madre e fornito al padre quando occorre;
i genitori si impegnano a Per_ fornire il consenso e la documentazione per chiedere per anche il passaporto italiano, che sarà custodito dal padre e fornito alla madre quando occorre;
4 (o) le parti concordano che il regime di visita genitoriale alla figlia, così come sopra indicato, Per_ sarà operante anche per l'intero periodo in cui , che attualmente frequenta la scuola elementare sarà alle medie;
Per_ 3. ciascun genitore provvederà direttamente all'ordinario mantenimento della figlia nei giorni e periodi in cui la tiene con sé;
4. le spese straordinarie per la figlia saranno suddivise tra i genitori in ragione del 25%
(venticinque per cento) a carico del padre e del 75% (settantacinque per cento) a carico della madre;
per l'individuazione di dette spese le parti fanno riferimento per relationem a quelle elencate e disciplinate nel verbale Trib. Genova, sez. IV civ., del 15.9.2016, precisando che tra quelle da suddividere tra i genitori sono incluse quelle per pasti scolastici, centri estivi, Per_ vestiario, telefono cellulare e ricariche/abbonamento di . L'accordo sulle spese straordinarie, nei casi in cui sia previsto, dovrà risultare in forma espressa, mediante scambio di messaggistica, e.mail o simili. Le spese di ammontare conosciuto e/o conoscibile preventivamente, andranno anticipate e/o affrontate dalle parti contestualmente all'esborso.
Qualora ciò non sia possibile, il rimborso in favore del genitore che ha anticipato dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, da effettuarsi con periodicità mensile, con le modalità di cui sopra. Le ricevute/fatture dovranno essere intestate alla figlia e dovranno formare oggetto di scambio tra i genitori, una volta saldato il dovuto, per consentirne lo sgravio in base all'onere sostenuto. ciascun genitore continuerà a percepire la propria spettante quota di assegno unico INPS;
5. I ricorrenti si si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto ad assegno di divorzio l'uno a favore dell'altro
6. le parti si scambiano autorizzazione al rilascio/rinnovo del proprio passaporto;
7. spese vive e compensi professionali per la presente procedura saranno suddivisi a metà tra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio, e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.9.2025.
5 Il giudice estensore dott. Matteo Gatti
Il presidente dott.ssa Valeria Ardoino
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