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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa AB PO Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Domenico Ottavio Siclari Consigliere GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 141 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
con l'avv. NASO DOMENICO, Parte_1
appellante
E
, con l' AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO , Controparte_1
appellato-appellante incidentale
Oggetto: appello principale e appello incidentale a sentenza del tribunale di Vibo Valentia.
Riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata in preruolo.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa.
FATTO.
1. , docente di scuola secondaria di secondo grado immessa in ruolo a decorrere dal Parte_1
1.9.2007, ha adito, con ricorso del 12.5.2020, il Giudice del Lavoro di Vibo Valentia per denunciare l'illegittimità del decreto del 5.10.2010 con cui l'amministrazione scolastica ha ricostruito la sua carriera riconoscendole solo parzialmente, in base all'art. 485 del d.lgs. 297/1004 e
1 al fine di determinare la sua anzianità giuridica ed economica, il servizio di preruolo prestato sin dall'anno scolastico 1989/90, così penalizzandola rispetto ai docenti di ruolo.
Ha domandato il riconoscimento di tutti i periodi di servizio prestati a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, con conseguente attribuzione delle differenze retributive maturate e maturande in virtù dell'inquadramento nella più favorevole fascia stipendiale a cui l'effettiva anzianità di servizio le dà diritto, quantificate negli allegati conteggi.
2. Nella resistenza dell'amministrazione scolastica, il tribunale ha accolto solo in parte il ricorso: ha accertato, infatti, il diritto della docente al riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo e ha condannato il dicastero convenuto a pagarle le differenze retributive scaturenti dalla ricostruzione della carriera, nei limiti, però, della prescrizione quinquennale che ha computato a ritroso “dalla data – del 5 luglio 2010 – di emanazione del decreto di ricostruzione della carriera lavorativa” contestato in giudizio.
Ha compensato le spese, in ragione della controvertibilità delle questioni affrontate.
3.La ricorrente si duole in appello della dichiarata prescrizione parziale del credito retributivo che ha azionato, deducendo tra l'altro che il era decaduto dalla facoltà di sollevare la relativa CP_1 eccezione in quanto si è costituito tardivamente in giudizio.
4. Resiste il ministero appellato proponendo a sua volta appello incidentale con il quale evidenzia che il dies a quo dal quale calcolare a ritroso la prescrizione quinquennale, tempestivamente eccepita in primo grado, non avrebbe dovuto essere individuato nell'emanazione del decreto di ricostruzione di carriera della ricorrente, ma nella data di notifica del ricorso.
5. Il Collegio ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e all'esito dell'acquisizione delle note, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. Va respinto l'appello principale e accolto quello incidentale.
6.1-Ed invero, l'esordio della prescrizione dei crediti retributivi connessi alla ricostruzione della carriera non può farsi decorrere prima del momento in cui l'amministrazione ha provveduto a quella ricostruzione.
Tanto discende dall'art. 490 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui i riconoscimenti previsti dai precedenti articoli, e dunque anche la ricostruzione della carriera per i servizi prestati in epoca
2 anteriore all'assunzione in ruolo, sono “disposti all'atto della conferma in ruolo”. Prima di quel momento, non avendo cognizione dell'anzianità che gli sarà riconosciuta, e, soprattutto, del trattamento economico che gli sarà riservato, il dipendente non può esercitare il diritto a un trattamento economico che assume spettargli in misura maggiore.
6.2-E poiché nella specie la ricostruzione della carriera è stata disposta con decreto del 5 luglio
2010, è da tale data che è iniziato a decorrere il termine di prescrizione.
6.3-Il primo atto interruttivo risulta essere la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio avvenuta il 26.5.2020, sicchè il credito retributivo azionato non può che considerarsi prescritto fino al quinquennio anteriore la predetta data.
6.4-L'eccezione di prescrizione è stata ritualmente sollevata dal , la cui costituzione in CP_1 giudizio è da ritenersi tempestiva rispetto all'udienza del 22.9.2022, a cui la causa è stata rinviata d'ufficio con decreto del 18.11.2020, prima dell'apertura dell'udienza di discussione originariamente fissata al 9.12.2020.
Pacifico è infatti in giurisprudenza che Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento alla "udienza" dall'art. 416 cod. proc. civ. per la costituzione del convenuto in primo grado….., non si deve aver riguardo all'udienza originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella eventualmente fissata in dipendenza del sopravvenuto rinvio d'ufficio della stessa, a modifica del precedente decreto di fissazione, ed effettivamente tenuta in sostituzione della prima.> ( Cass.8684/2015).
7.Conclusivamente la sentenza va parzialmente riformata nel termini di cui in dispositivo.
8.Le spese del grado vanno compensate, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio che delinea una sostanziale situazione di reciproca soccombenza ( essendo la lavoratrice rimasta vittoriosa seppure per un importo inferiore a quello originariamente rivendicato).
9. Si dà atto che, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell' appellante principale, dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit. salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 24/02/2023, nonché sull'appello incidentale del avverso la sentenza CP_1
3 del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 797/2022, pubblicata in data 22/09/2022 , così provvede:
-rigetta l'appello principale e accoglie quello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento delle differenze retributive conseguenti CP_1 alla ricostruzione di carriera limitatamente al quinquennio decorrente a ritroso dalla data di notifica
-26.5.2020- del ricorso di primo grado;
-conferma nel resto;
-compensa le spese del grado;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/7/2025
La Presidente est.
AB PO
4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa AB PO Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Domenico Ottavio Siclari Consigliere GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 141 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
con l'avv. NASO DOMENICO, Parte_1
appellante
E
, con l' AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO , Controparte_1
appellato-appellante incidentale
Oggetto: appello principale e appello incidentale a sentenza del tribunale di Vibo Valentia.
Riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata in preruolo.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa.
FATTO.
1. , docente di scuola secondaria di secondo grado immessa in ruolo a decorrere dal Parte_1
1.9.2007, ha adito, con ricorso del 12.5.2020, il Giudice del Lavoro di Vibo Valentia per denunciare l'illegittimità del decreto del 5.10.2010 con cui l'amministrazione scolastica ha ricostruito la sua carriera riconoscendole solo parzialmente, in base all'art. 485 del d.lgs. 297/1004 e
1 al fine di determinare la sua anzianità giuridica ed economica, il servizio di preruolo prestato sin dall'anno scolastico 1989/90, così penalizzandola rispetto ai docenti di ruolo.
Ha domandato il riconoscimento di tutti i periodi di servizio prestati a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, con conseguente attribuzione delle differenze retributive maturate e maturande in virtù dell'inquadramento nella più favorevole fascia stipendiale a cui l'effettiva anzianità di servizio le dà diritto, quantificate negli allegati conteggi.
2. Nella resistenza dell'amministrazione scolastica, il tribunale ha accolto solo in parte il ricorso: ha accertato, infatti, il diritto della docente al riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo e ha condannato il dicastero convenuto a pagarle le differenze retributive scaturenti dalla ricostruzione della carriera, nei limiti, però, della prescrizione quinquennale che ha computato a ritroso “dalla data – del 5 luglio 2010 – di emanazione del decreto di ricostruzione della carriera lavorativa” contestato in giudizio.
Ha compensato le spese, in ragione della controvertibilità delle questioni affrontate.
3.La ricorrente si duole in appello della dichiarata prescrizione parziale del credito retributivo che ha azionato, deducendo tra l'altro che il era decaduto dalla facoltà di sollevare la relativa CP_1 eccezione in quanto si è costituito tardivamente in giudizio.
4. Resiste il ministero appellato proponendo a sua volta appello incidentale con il quale evidenzia che il dies a quo dal quale calcolare a ritroso la prescrizione quinquennale, tempestivamente eccepita in primo grado, non avrebbe dovuto essere individuato nell'emanazione del decreto di ricostruzione di carriera della ricorrente, ma nella data di notifica del ricorso.
5. Il Collegio ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e all'esito dell'acquisizione delle note, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. Va respinto l'appello principale e accolto quello incidentale.
6.1-Ed invero, l'esordio della prescrizione dei crediti retributivi connessi alla ricostruzione della carriera non può farsi decorrere prima del momento in cui l'amministrazione ha provveduto a quella ricostruzione.
Tanto discende dall'art. 490 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui i riconoscimenti previsti dai precedenti articoli, e dunque anche la ricostruzione della carriera per i servizi prestati in epoca
2 anteriore all'assunzione in ruolo, sono “disposti all'atto della conferma in ruolo”. Prima di quel momento, non avendo cognizione dell'anzianità che gli sarà riconosciuta, e, soprattutto, del trattamento economico che gli sarà riservato, il dipendente non può esercitare il diritto a un trattamento economico che assume spettargli in misura maggiore.
6.2-E poiché nella specie la ricostruzione della carriera è stata disposta con decreto del 5 luglio
2010, è da tale data che è iniziato a decorrere il termine di prescrizione.
6.3-Il primo atto interruttivo risulta essere la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio avvenuta il 26.5.2020, sicchè il credito retributivo azionato non può che considerarsi prescritto fino al quinquennio anteriore la predetta data.
6.4-L'eccezione di prescrizione è stata ritualmente sollevata dal , la cui costituzione in CP_1 giudizio è da ritenersi tempestiva rispetto all'udienza del 22.9.2022, a cui la causa è stata rinviata d'ufficio con decreto del 18.11.2020, prima dell'apertura dell'udienza di discussione originariamente fissata al 9.12.2020.
Pacifico è infatti in giurisprudenza che Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento alla "udienza" dall'art. 416 cod. proc. civ. per la costituzione del convenuto in primo grado….., non si deve aver riguardo all'udienza originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella eventualmente fissata in dipendenza del sopravvenuto rinvio d'ufficio della stessa, a modifica del precedente decreto di fissazione, ed effettivamente tenuta in sostituzione della prima.> ( Cass.8684/2015).
7.Conclusivamente la sentenza va parzialmente riformata nel termini di cui in dispositivo.
8.Le spese del grado vanno compensate, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio che delinea una sostanziale situazione di reciproca soccombenza ( essendo la lavoratrice rimasta vittoriosa seppure per un importo inferiore a quello originariamente rivendicato).
9. Si dà atto che, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell' appellante principale, dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit. salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 24/02/2023, nonché sull'appello incidentale del avverso la sentenza CP_1
3 del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 797/2022, pubblicata in data 22/09/2022 , così provvede:
-rigetta l'appello principale e accoglie quello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento delle differenze retributive conseguenti CP_1 alla ricostruzione di carriera limitatamente al quinquennio decorrente a ritroso dalla data di notifica
-26.5.2020- del ricorso di primo grado;
-conferma nel resto;
-compensa le spese del grado;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/7/2025
La Presidente est.
AB PO
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