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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.12988 /2023 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA 8 CASERTA presso lo studio dell'Avv. TESCIONE GIUSEPPE e CORRIERE GIANLUCA che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma,via presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all' esito dell' udienza del 02/01/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 16.4.2023 , Parte_1 premesso di essere collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia della Provincia di Roma, esponeva che era in possesso di diploma di scuola media utile per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico, conseguito nell'anno 1991/1992; che aveva prestato servizio militare dopo il conseguimento del diploma;
che aveva presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di III Fascia del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico.
Tanto esposto, lamentava che l 'amministrazione nel valutare il servizio militare di leva ai fini della determinazione del punteggio ha riconosciuto la ricorrente punti 0.50 in luogo di 5.00, come previsto dal DM di cui chiedeva la disapplicazione, con conseguente integrazione del punteggio con ulteriori 4.50 punti.
In punto di diritto sosteneva l'illegittimità del DM 50 del 03.03.21 e del Decreto 9256 del 18.03.21 nella parte in cui stabiliva che il servizio militare di leva era valutabile solo qualora espletato in costanza di nomina e rilevava che l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (D. lgs. n. 66/2010) disponeva che i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate, erano valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuivano ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici e che , ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, era da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Concludeva chiedendo:
“In via principale,
1. Ove l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del
[...]
Controparte_2
2. Nel merito, per i motivi sopra dedotti, anche previa disapplicazione
[...] del DM 50 del 30.03.21 e del Decreto 9256 del 18.03.21 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contratto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA nei profili di appartenenza;
3. per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 6 punti per il servizio militare prestato ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque attribuire complessivamente al ricorrente il punteggio di 11.80 quale collaboratore scolastico, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.”
Il convenuto non si costituiva e se ne dichiara la CP_2 contumacia.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Si richiama, in primo luogo, quanto disposto dall' allegato A del D.M. 50/2021, il quale, nel disciplinare le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce i seguenti punteggi:
-per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati: per ogni anno punti 6, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50;
-per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno punti 0,60, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) punti 0,05.
Con specifico riferimento al servizio militare, si dispone che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Si rileva, inoltre che:
- l'art. 485, co. 7, D.Lgs. 297/1994, dispone che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”;
- l'art. 2050 cod. ord. Militare recita : “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Sulla base delle sopra richiamate disposizioni, deve, quindi, affermarsi che per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno / 0,5 punti per mese;
per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece, è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno / 0,05 punti per mese. La differente valutazione operata non appare essere illegittima e non si ravvisano violazioni al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., considerato che il diverso punteggio fa riferimento a situazioni oggettivamente diverse.
Deve, inoltre, rilevarsi che La S.C. ha affermato, nella recente sentenza n.22429/2024 che: “Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.”
In sintesi, come affermato dalla S.C.. “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.” ( Cass. N. 22429 dell' 8.8.2024). Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Sussistono giuste ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in considerazione della presenza di pronunce di merito di diverso avviso
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
IL GIUDICE Mariapia Magaldi