Sentenza 28 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/2003, n. 10306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10306 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 0 3-06 / 03 LA CORTE SUPREMA Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 10419/01 Dott. Michele DE LUCA Consigliere 13742/01 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron.23003 Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 19/12/02 Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: EN ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ROMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIO TOMMASO CAPUTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA mess auto Claudio Lucisano, CRESCENZIO 911) rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO DE FEO, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 5680 -1- nonchè
contro
C.I.A.P.I. (CENTRO INTERAZIENDALE PER L'ADDESTRAMENTO NELL'INDUSTRIA) G. PASTORE IN PROFESSIONALE LIQUIDAZIONE;
- intimato e sul 2° ricorso n° 13742/01 proposto da: CENTRO INTERAZIENDALE PER L'ADDESTRAMENTOC.I.A.P.I. NELL'INDUSTRIA, in persona del legale PROFESSIONALE pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA P.ZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO POTTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE RAINONE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
EN ES, REGIONE PUGLIA;
intimati - avverso la sentenza n. 2704/00 del Tribunale di BARI, depositata il 02/01/01 R.G.N. 1855/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato GAROFALO per delega CAPUTO;
udito l'Avvocato POTTINO per delega RAINONE;
edito e law to Liveisand;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per -2- l'accoglimento del assorbimento degli incidentale. primo motivo di ricorso con altri motivi e del ricorso -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto 13 gennaio 1995 l'attuale parte ricorrente adiva il RE di Bari nei confronti del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria - C.I.A.P.I. "G. Pastore" in liquidazione, nonché della Regione Puglia, deducendo di essere stata assunta, a tempo indeterminato, dal Commissario liquidatore del C.I.A.P.I., e che, in data 31 ottobre 1994, lo stesso Commissario le aveva intimato licenziamento a far data dal 31 dicembre 1994. In realtà, il rapporto avrebbe dovuto intendersi costituito direttamente con la Regione, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n.1369 e della legge regionale n.31/1982, in forza della quale la Regione aveva assunto in gestione diretta le funzioni già esercitate dal C.I.A.P.I., il personale era stato inquadrato in un ruolo unico regionale su domanda e previo superamento di prova di idoneità, il C.I.A.P.I. era stato disciolto e la Regione aveva gestito la fase di liquidazione provvedendo alla provvista finanziaria e nominando, quali propri delegati, i commissari liquidatori;
le mansioni attribuite alla parte ricorrente si inserivano ed erano direttamente finalizzate all'attività di liquidazione. Tanto premesso la parte ricorrente chiedeva fosse affermato che il rapporto di lavoro si era instaurato direttamente con la Regione Puglia;
- fosse dichiarata l'inesistenza, nullità e inefficacia del licenziamento e/o l'assenza di giusta causa o giustificato motivo;
fosse condannata la - Regione alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno;
in subordine, che tali pronunce fossero emesse nei confronti del - 1041901.doc 3 C.I.A.P.I., con condanna dello stesso ai sensi dell'art.8 della legge n.604/1966. Con sentenza in data 8 luglio 1997, il RE rigettava la domanda. L'appello della parte soccombente veniva rigettato dal Tribunale con sentenza in data 7 novembre 2000. Per la cassazione di questa sentenza ricorre, in via principale, la stessa parte con due motivi. Resistono la Regione e il C.I.A.P.I. con distinti controricorsi;
il C.I.A.P.I. ha contestualmente proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a unico motivo. La Regione ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo, la parte ricorrente in via principale deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.360, n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 112, 113, 324, 346, 414, 434 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.). Omessa e, comunque, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360,n.5 c.p.c.). Censura la sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto essersi formato il giudicato in ordine alla presunta affermazione del RE - in realtà non contenuta nella sua sentenza non censurata dall'appellante, circa la mancata deduzione, come 'causa petendi', con l'atto introduttivo del giudizio, dell'interposizione nelle prestazioni di lavoro ai sensi della legge n.1369 del 1960, laddove quelle statuizioni erano state, invece, oggetto di specifiche critiche contenute nell'atto di appello e quando il RE aveva deciso sul presupposto che le disposizioni della legge citata sarebbero 1041901.doc 4 per attività state applicabili alla pubblica amministrazione solo imprenditoriali, dalla medesima in concreto non svolte. Anche in punto di sussistenza del giustificato motivo oggettivo, la parte ricorrente aveva proposto specifico motivo di impugnazione e sollecitato una diversa valutazione delle acquisizioni istruttorie. Il motivo è fondato. Ha ritenuto il giudice di appello che non potevano accogliersi le censure concernenti l'esclusione, da parte del RE, dell'applicabilità della legge n.1369/1960 in assenza di attività imprenditoriale svolta da ente pubblico e concernenti, altresì, l'esclusione della avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro direttamente con la Regione, in quanto il primo giudice aveva fondato la propria decisione anche sulla ritenuta mancata deduzione col ricorso introduttivo, quale 'causa petendi', dell'applicabilità di tale normativa e sul punto, non essendovi stato appello dell'attuale parte ricorrente, si sarebbe formato il giudicato interno. Rileva, per contro, la Corte come non solo nella sentenza del RE non sia dato di leggere alcuna affermazione, neppure implicita, circa la mancata deduzione ad opera della parte ricorrente, quale 'causa petendi', della interposizione di manodopera vietata dall'art.1 della legge 23 ottobre 1960, n.1369, ma, al contrario, nella parte attinente allo 'svolgimento del processo' il RE ha espressamente riferito che la parte ricorrente avanzava le proprie pretese nel dichiarato presupposto che il rapporto di lavoro doveva intendersi costituito direttamente con la Regione in virtù della legge ult. cit. e ne indicava le ragioni in quattro punti. 1041901.doc 5 Paradossalmente, lo stesso Tribunale, nella propria esposizione dello svolgimento del processo' ha dato atto che la parte ricorrente aveva assunto con l'atto introduttivo del giudizio che il rapporto di lavoro doveva intendersi, per le stesse ragioni sopra dette, costituito direttamente con la Regione, sicché appare evidente anche la denunciata contraddittorietà della complessiva motivazione del giudice di appello. Deve essere, inoltre, sottolineato che quella 'causa petendi' è stata dal RE diffusamente presa in esame e disattesa nei motivi della decisione' (cfr. l'alinea "Nel merito la domanda..."). E' del tutto evidente che, in assenza di pronuncia del RE nei termini prospettati dal Tribunale, illogicamente la sentenza ora impugnata ha rimproverato all'appellante di non avere censurato tale supposto capo della decisione di primo grado. Restano logicamente assorbite dalle considerazioni sin qui svolte le censure contenute nel secondo motivo di impugnazione, proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.360 n.3 c.p.c. in relazione agli artt.1 ss. legge 23 ottobre 1960, n.1369, all'art.3 legge n.604/1966, all'art.18, 4° comma, legge n.300/1970 come modificato dall'art.1, legge n.108/1999 [recte: 1990] e, in subordine all'art.8, legge n.604/66 come modificato dall'art.2, co.3, legge n.108/1990). Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360, n.5 cod. proc. civ.)>> in punto, cioè, di applicabilità della legge n.1369/1960, anche in relazione alle risultanze processuali circa le concrete modalità di svolgimento del lavoro e di ravvisabilità della giusta causa (o del giustificato motivo) di licenziamento. 1041901.doc 889 N 84-8-11 D 01 187.7730 SNES IV OL IGO VSSYLVES INDO O O IQ OTTO 10 VIS I VG Del pari assorbito è il ricorso incidentale del C.I.A.P.I., col quale è dedotta violazione degli artt. 112, 436 e 416 del c.p.c. ed in ogni caso per omessa motivazione su punto decisivo della controversia>>, ed è sostanzialmente riproposta la tesi difensiva della mancanza di imprenditorialità del preteso soggetto interponente e dell'interposto e la conseguente infondatezza della domanda. Le argomentazioni svolte, assorbito ogni altro profilo di censura, Mincipale impongono dunque di accogliere il primo motivo di ricorsore di ritenere assorbito il secondo motivo e il ricorso incidentale. La sentenza impugnata viene annullata in relazione alla censure accolte e la causa deve essere rinviata ad altro giudice equiordinato, indicato in dispositivo, il quale giudicherà iuxta alligata et probata partium' tenendo conto delle considerazioni che precedono. Al giudice di rinvio è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Lecce. Così deciso in Roma, addì 19 dicembre 2002. IL PRESIDENTĘ ircenso Miles IL CONSIGLIERE ESTENSORE. IL CANCELLIERE zQue co Depositato in Cancelleria 28 GIU. 2003 oggi, 71041901.doc IL CANCELLIERE со