Art. 6.
I nuovi compensi derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1958.
Per il periodo dal 1° luglio 1955 al 31 dicembre 1957, agli assuntori ed ai loro dipendenti compete il trattamento economico spettante in applicazione delle norme in vigore al 30 giugno 1955.
Per il suddetto periodo spettano, inoltre, agli assuntori ed ai loro dipendenti, le indennita' una tantum di cui all'annessa tabella (allegato B) da corrispondersi per meta' con l'entrata in vigore della presente legge e per il rimanente il 1° luglio 1958.
Le indennita' di cui al precedente comma sono ridotte di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi in cui, nel periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, i personali predetti non abbiano dato prestazioni per almeno sedici giorni. Le indennita' stesse non sono computabili ad alcun effetto ai fini assicurativi e previdenziali.
I nuovi compensi derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1958.
Per il periodo dal 1° luglio 1955 al 31 dicembre 1957, agli assuntori ed ai loro dipendenti compete il trattamento economico spettante in applicazione delle norme in vigore al 30 giugno 1955.
Per il suddetto periodo spettano, inoltre, agli assuntori ed ai loro dipendenti, le indennita' una tantum di cui all'annessa tabella (allegato B) da corrispondersi per meta' con l'entrata in vigore della presente legge e per il rimanente il 1° luglio 1958.
Le indennita' di cui al precedente comma sono ridotte di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi in cui, nel periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, i personali predetti non abbiano dato prestazioni per almeno sedici giorni. Le indennita' stesse non sono computabili ad alcun effetto ai fini assicurativi e previdenziali.