Ordinanza cautelare 18 luglio 2024
Decreto presidenziale 26 novembre 2024
Decreto presidenziale 7 gennaio 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 00478/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00384/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ASP di Reggio Calabria rispetto alla richiesta di presa in carico in via diretta o indiretta del minore -OMISSIS- per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015;
- del diritto del minore ad essere preso in carico dall’ASP, in via diretta o indiretta, per l’esecuzione dei suddetti trattamenti nonché del diritto dei genitori ad ottenere il rimborso delle spese fin qui sostenute per la terapia;
- del diritto al risarcimento dei danni subiti sia dal minore che dai genitori in conseguenza dell’inerzia fin qui serbata dall’amministrazione a fronte dell’istanza da questi ultimi avanzata;
e per la conseguente condanna dell’ASP alla presa in carico del minore nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali fin qui patiti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espongono i ricorrenti di essere i genitori del piccolo -OMISSIS-, di quattro anni di età, affetto da -OMISSIS-, manifestatosi inizialmente, sin dall’età di 30 mesi, con anomalie del linguaggio e disarmonie nell’ambito cognitivo comportamentale e ricollegato dall’Asp, in occasione di un primo controllo, in data 19.07.2022, ad un ritardo nello sviluppo psicomotorio e nel linguaggio.
1.1. A seguito di tale diagnosi a distanza di un anno -OMISSIS- veniva preso in carico presso il centro convenzionato CIF per logopedia e psicomotricità, non specifiche per l’-OMISSIS-.
1.2. In data 27.01.2023, in sede di rivalutazione, l’ASP di Reggio Calabria accertava la sussistenza di elementi compatibili con un -OMISSIS-, che veniva difatti confermato all’esito della visita specialistica presso l’Ospedale Pediatrico ‘Bambino Gesù’ in data 7.03.2023. 1.3. La patologia veniva, quindi, confermata anche dall’Asp di Reggio Calabria, con redazione, in data 21.04.2023, della diagnosi funzionale.
1.4. Frattanto, a seguito di visita svolta il 30.03.2023, la commissione medica dell’INPS riconosceva al minore lo status di handicap in situazione di gravita ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 nonché l’invalidità civile con diritto all’indennità di accompagno.
1.5. Il minore veniva sottoposto ad ulteriori accertamenti specialistici in data 15.05.2023 presso l’Istituto di Ricovero e Cura ‘Bonino Pulejo’ di Messina, dove veniva diagnosticato un -OMISSIS-, prescrivendosi l’avvio della terapia cognitivo comportamentale con metodologia ABA.
1.5. Deducono, ancora, i ricorrenti che non prevedendo l’ASP di Reggio Calabria l’erogazione della terapia in questione in regime convenzionale, erano costretti a servirsi di due terapeute private a domicilio per appena quattro ore settimanali, notando, nondimeno, dei sensibili ed immediati progressi. La prosecuzione della terapia veniva, quindi, consigliata a seguito della visita di controllo del 26.01.2024 dagli specialisti dell’Istituto ‘Bonino Pulejo’ di Messina, raccomandandosi altresì l’avvio di un percorso di parent training .
1.6. I ricorrenti continuavano, pertanto, ad assicurare al loro bambino la prosecuzione della terapia ABA per consentirgli di attenuare il gap tra l’età anagrafica e quella dell’effettivo sviluppo psicomotorio, sopportandone, tuttavia, gli ingenti costi, dal momento che, nonostante il recepimento delle “Linee guida per il trattamento dei -OMISSIS-” dalla legge sui nuovi LEA ‒ secondo cui le terapie dovrebbero essere gratuite e dovrebbe essere garantito dalle ASP il servizio di screening, mentoring e di supporto alle famiglie ‒ il Servizio Sanitario Regionale non ha incluso la metodologia ABA tra quelle erogabili gratuitamente. Con la conseguenza che il piccolo -OMISSIS- usufruisce di un modesto numero di ore settimanali (quattro) di terapia sopportandone integralmente i costi e in assenza di altra assistenza domiciliare al di fuori di quella da loro stessi garantita.
2. Per tali ragioni, con nota trasmessa via pec il 23.03.2024, i ricorrenti chiedevano all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ed alla Regione Calabria di provvedere, direttamente o indirettamente, all’erogazione in favore del figlio della terapia con metodo ABA, insistendo, inoltre, per il rimborso delle spese sostenute a tali fini, stante la violazione della L. n. 134/2015.
3. L’istanza rimaneva inevasa e, pertanto, con l’odierno ricorso, con contestuale domanda cautelare, notificato il 16 giugno 2024 e depositato il 23 giugno 2024, i ricorrenti hanno contestato l’inerzia delle amministrazioni resistenti in relazione ai vizi di “ violazione della L. n. 134/15 [e] dell’art. 32 della Costituzione ”, nonché di “ eccesso di potere per ingiustizia manifesta - irragionevolezza - inefficacia ed inefficienza dell’azione amministrativa ”.
3.1. I ricorrenti chiedono, in sostanza, di accertare il diritto del loro figlio minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo con metodologia ABA – indicata dalle Linee guida sopra citate, pubblicate nel 2011 e aggiornate nell’ottobre 2015 –, con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria a prenderlo in carico in via diretta o indiretta per l’esecuzione dei suddetti trattamenti, così garantendone l’erogazione quanto meno per le ore minime previste dai nuovi LEA, con l’obiettivo di migliorarne le abilità comunicativo-relazionali e ridurne il -OMISSIS-. Ove ciò non sia possibile, chiedono in via subordinata di riconoscere il diritto al rimborso delle spese sostenute per il trattamento riabilitativo a far data dal deposito del ricorso, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute per la terapia, per un importo pari a € 5.596,85, oltre le fatture a maturare sino alla pronuncia della sentenza ed interessi e rivalutazione sino all’effettivo soddisfo, formulando, altresì, domanda di risarcimento per i danni non patrimoniali cagionati dal ritardo al minore e ad essi stessi.
4. L’Asp di Reggio Calabria, benché ritualmente intimata, non si è costituita.
5. Con ordinanza n. 155 del 18 luglio 2024, resa all’esito dell’udienza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare – nel corso della quale il procuratore dei ricorrenti ha precisato la domanda nel senso dell’accertamento del diritto del minore all’erogazione, in via diretta o indiretta, da parte dell’ASP, della terapia con metodologia ABA –, il Collegio ha disposto ex art. 32 c.p.a. il mutamento del rito e rimesso la causa sul ruolo ordinario, vertendo il thema decidendum non tanto sul silenzio della P.A, quanto, appunto, sull’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo in parola, al rimborso delle spese già sostenute per la terapia riabilitativa erogata privatamente e al risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale e da ritardo asseritamente subìto dai ricorrenti. Quanto alla domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto le esigenze del minore adeguatamente salvaguardabili mediante la celere fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso nel merito, disponendo al contempo una consulenza tecnica in ordine allo stato di salute del minore ed al più adeguato trattamento terapeutico in ragione del -OMISSIS- certificato in atti.
6. Previo rinvio con decreto del 7 gennaio 2025 dell’udienza pubblica di trattazione fissata per il 19 febbraio 2025 su richiesta del CTU giustificata dall’impossibilità di dare inizio alle operazioni di verificazione entro la data indicata nell’ordinanza e, dunque, di rispettare i termini ivi assegnati per tutti gli adempimenti conseguenziali, il CTU ha depositato al fascicolo processuale la relazione conclusiva, con gli allegati, in data 2 marzo 2025.
7. Con memoria dell’11 marzo 2025 i ricorrenti hanno reiterato le difese e le richieste articolate nell’atto introduttivo, chiedendo il pagamento delle ulteriori spese sostenute nelle more della celebrazione del giudizio.
8. All’udienza pubblica del 7 maggio 2025 il ricorso è stato, infine, trattenuto per la decisione.
9. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
9.1. La domanda di parte ricorrente ha sostanzialmente per oggetto l’accertamento del diritto del minore affetto da -OMISSIS- ad ottenere, a carico dell’ASP intimata, l’erogazione della terapia cognitivo-comportamentale con metodo c.d. ABA (‘Applied Behaviour Analysis’), in quanto già prescritta in suo favore da una struttura specializzata in materia.
9.2. La questione in esame è stata analizzata compiutamente dalla sentenza di questo Tribunale n. 898 del 18.12.2023 e successivamente, con ulteriore approfondimento, da numerose altre (tra cui, la sent. n. 45 del 20.01.2025 e, in una vicenda perfettamente sovrapponibile, la sent. n. 255 del 7.04.2025), alle quali si rimanda ex art. 74 c.p.a. per la ricostruzione del quadro normativo in cui viene disciplinato il trattamento ABA invocato dai ricorrenti e l’illustrazione delle ragioni per cui esso sia sussumibile nei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) erogati dal Servizio sanitario nazionale.
9.3. Ciò posto, che il minore -OMISSIS-, affetto da -OMISSIS- (come da certificazione medica in atti), possa vantare il diritto ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria per la prestazione dello specifico trattamento terapeutico con metodologia ABA risulta provato dagli esiti della CTU disposta da questo Tribunale, a cui si ritiene di poter fare riferimento.
Più nel dettaglio, il Tribunale ritiene condivisibili ed esaustive le risposte del CTU, laddove ha concluso: « Per rispondere ai quesiti che mi sono stati posti, sulla base della valutazione della documentazione sanitaria esistente agli atti, della visita medica effettuata e della presa visione della linea guida dell’ISS, posso affermare che:
a) Il bambino -OMISSIS- è affetto da “-OMISSIS-” ed ha ottenuto un buon miglioramento del linguaggio e del comportamento con terapia ABA iniziata il giugno 2023;
b) la cura che sta effettuando con metodologia ABA è scientificamente valida e porta un concreto beneficio alla salute del minore;
c) tenendo in considerazione le condizioni cliniche del minore e la linea guida dell’Istituto Superiore della Sanità si può affermare che l’approccio con metodologia ABA con le attuali quattro ore di trattamento settimanale è inerente alle stesse ma è di scarsa intensità;
d) per le condizioni cliniche in cui si trova il bambino, lo stesso necessita, per la sua età, di un trattamento di media intensità (in quanto a numero di ore settimanali) e di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie e sufficienti quindici ore settimanali di trattamento con modello ABA da effettuare anche in ambito scolastico e familiare e da utilizzare, a discrezione del terapista, anche per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti;
La durata del trattamento, vista ancora la necessità di miglioramento del linguaggio e dei -OMISSIS-, è da considerare almeno fino all’ età di 11 (undici) anni, in coincidenza con la fine della scuola primaria, con successiva rivalutazione delle condizioni cliniche del bambino e della eventuale necessità di continuazione o sospensione della terapia” ».
9.4. La domanda di accertamento deve essere pertanto accolta.
10. Quanto alla domanda risarcitoria, articolata in svariate voci di danno patrimoniale e non patrimoniale, essa è suscettibile di positivo apprezzamento nei termini che seguono.
10.1. I ricorrenti chiedono, anzitutto, il risarcimento del danno patrimoniale di tutte le spese documentate in atti, corrispondenti alla terapia ABA prestata in favore del minore da parte di due terapiste private.
La domanda va accolta nei limiti di seguito indicati.
10.2. Dalla documentazione in atti, oggetto di valutazione del CTU, si evince, invero, come già in data 16.05.2022 al minore fosse stato diagnosticato dal Servizio di N.P.I. dell’ASP di Reggio Calabria un “ Ritardo dello sviluppo psicomotorio con maggiore compromissione del linguaggio e della socialità ”, formulandosi un piano riabilitativo comprendente la terapia estensiva ambulatoriale (di rieducazione delle funzioni motorie e audio-fonologica e del linguaggio) per due cicli di 180 giorni. La stessa Asp, con verbale dell’U.V.M. del 19.07.2022 prescriveva l’“ inserimento in Struttura di Riabilitazione estensiva in regime ambulatoriale per 180 giorni x 3 cicli ”, provvedendo, nondimeno, in sede di rivalutazione, nel corso della visita del 27.01.2023, a modificare la diagnosi a seguito dell’emergenza di “ elementi compatibili con un -OMISSIS- ”, con conseguente indicazione per l’avvio di un “ trattamento riabilitativo estensivo di tipo multidisciplinare ”. Il minore veniva a questo punto sottoposto a visita in data 9.03.2023 presso l’Ospedale Pediatrico ‘Bambino Gesù’ di Roma, che confermava la diagnosi di -OMISSIS- indicando sul piano terapeutico come necessario l’inserimento “ del sostegno nel contesto scolastico e proseguimento del trattamento riabilitativo in corso ”. La stessa diagnosi veniva confermata il 30.03.2023 anche dalla Commissione medica dell’INPS di sede di visita per l’accertamento dell’invalidità civile e dello stato di disabilità. La stessa Asp di Reggio Calabria all’atto della redazione della ‘diagnosi funzionale’ ribadiva la diagnosi di “-OMISSIS-”, ulteriormente specificata in ambito privato in sede di visita ambulatoriale presso il Centro Neurolesi ‘Bonino Puleio’ di Messina, che, in data 16.05.2023, qualificava la patologia “ a basso funzionamento secondo il DSM 5 con livello di gravità alto ”, consigliando la prosecuzione dell’intervento rieducativo intensivo, indifferibile e curriculare con frequenza plurisettimanale, psicomotricità, meglio ABA e logopedia, parent training .
10.3. Orbene, nonostante l’espressa ed univoca indicazione del trattamento con metodologia ABA, ritenuta dal CTU “ scientificamente valida ” ed idonea ad apportare “ un concreto beneficio alla salute del minore ” (così si evince dalle conclusioni della relazione in atti), detto trattamento non veniva attuato con presa in carico, ancorché in forma indiretta, dal S.S.N..
10.4. Da quanto sopra esposto si evince, dunque, l’obbligo dell’ASP di fornire al minore, quanto meno dal momento della formulazione da parte della stessa della diagnosi di -OMISSIS- (e cioè dal 27.01.2023), un idoneo trattamento terapeutico mediante metodologia ABA, di fatto erogato, come da fatture in atti, da terapeuti privati.
10.5. Al riguardo, i ricorrenti hanno documentato di aver sostenuto, nell’anno 2023, spese per le prestazioni terapeutiche rese in favore del proprio figlio da parte delle terapiste private per l’importo complessivo, rispettivamente, di € 1.318,15 e 1.718,50, e nell’anno 2024 di € 1.683,00 e 1.565,50 (all. 14 produzione originaria e 1 della produzione dell’11.03.2025).
Hanno comprovato, inoltre, di aver sopportato spese nell’anno 2024 per la terapia di analoga natura (“servizio di intervento psicologico con applicazione della metodologia ABA”) prestata in favore del loro figlio minore da una psicologa per l’importo di € 1.649,50 e nell’anno 2025 di € 177,55, così per un totale di € 8.112,20.
10.6. Il suddetto importo complessivo deve, quindi, essere riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, cui devono aggiungersi rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso.
10.7. Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che l’ASP abbia eventualmente corrisposto nelle more a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate dai ricorrenti.
11. Essi chiedono, altresì, il risarcimento del “danno non patrimoniale e da ritardo” subiti, nel senso cioè del risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal minore “in termini di perdita di chance” e da loro stessi, in termini di ansia e frustrazione derivanti dalla difficoltà di far fronte alle ingenti spese mediche, fin qui sostenute.
11.1. Anche tale domanda è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
La mancata predisposizione nei confronti del minore della terapia ABA (ricompresa nei LEA ex DPCM 12.01.2017 - cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2023 n. 8708), di cui l’ASP di Reggio Calabria doveva farsi carico, ha certamente creato scompensi, disarmonie ed alterazioni dell’equilibrio familiare, così quanto meno aggravando lo stato di prostrazione psico-fisica in cui normalmente versa un genitore di un bimbo disabile.
Tali circostanze, attinenti all’ an BE , rientrano tra i c.d. ‘fatti di comune esperienza’ che, come tali, devono ritenersi provati in via presuntiva ed indiziaria, ex art. 2729 c.c.
Come già sottolineato in altro precedente analogo dalla Sezione, “ viene, quindi, in rilievo il meccanismo probatorio delle presunzioni semplici: attraverso il ricorso alle presunzioni il giudice può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda (o dell'eccezione) che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda. È evidente, infatti, che trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la prova principale ” (così TAR Reggio Calabria, sez. I, 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016, n. 39; TAR Sicilia, sez. I, 21/11/2016, n. 2679; 22/04/2016, n. 975; anche TAR Campania, IV, 25 settembre 2012, n. 3936)” (cfr. TAR Reggio Calabria, 5 ottobre 2023, n. 748).
11.2. Avuto riguardo, invece, al quantum BE , le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimano la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali (cfr. tra le tante, Cass., sez. VI, 13.04.2022, n. 11930).
Appare, dunque, equo liquidare ai ricorrenti la somma di € 1.000,00 ciascuno e, quindi, la complessiva somma di € 2.000,00, a titolo di danni non patrimoniali subìti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del trattamento terapeutico richiesto in favore del minore stesso.
11.3. Quanto, invece, alla voce di danno “da ritardo”, trattandosi della domanda di accertamento di un diritto soggettivo e non anche dell’accertamento dell’illegittimità del contegno inerte della p.a. nell’esercizio di un potere autoritativo, la stessa deve essere rigettata.
12. Come accennato, i ricorrenti hanno chiesto, ancora, il risarcimento del danno non patrimoniale, anch’esso da liquidarsi in via equitativa, subìto dal loro figlio minore che, a causa dell’inadempimento dell’ASP all’obbligo di assicurare un trattamento terapeutico coerente, per qualità (metodologia ABA) e quantità, a quello raccomandato nelle c.d. Linee Guida, ha potuto fruire soltanto di n. 4 ore settimanali della stessa terapia erogate al domicilio da terapisti privati, con conseguente pregiudizio, dimostrato in via presuntiva, “in termini di mancati progressi” (in altri termini, è stato chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale “da perdita di chance” subìto dal minore).
Ad avviso della ricorrente, “ Le terapie poste al recupero di questo gap devono essere seguite con costanza quotidiana, per almeno 6 ore al giorno, mediante la metodologia ABA, così come previsto dalle ‘Linee guida...’. Nonostante le suddette linee guida siano state fatte proprie dalla legge sui nuovi LEA, secondo cui le terapie dovrebbero essere gratuite e dovrebbe essere garantito dalle ASP il servizio di screening, mentoring e di supporto alle famiglie, niente di tutto ciò è stato realizzato nella Regione Calabria. Quanto sopra comporta delle disastrose conseguenze sia per i minori affetti dal -OMISSIS-, sia per i genitori che li assistono. Ed infatti, le terapie sono molto costose e i genitori non posso garantire ai propri figli un’adeguata terapia, neanche ai livelli minimi. Nel caso di specie, -OMISSIS- riesce ad usufruire di appena 4 ore settimanali di terapia [e] non ha alcun tipo di assistenza domiciliare al di fuori di quella dei genitori ” (v. p. 2-3 ricorso).
12.1. La domanda va accolta per come di seguito esposto.
Osserva il Collegio che, così come formulata, la domanda va inquadrata in quella di risarcimento del danno da perdita di chance “non patrimoniale” che postula, nel caso di specie, la preesistenza di una situazione patologica (parzialmente negativa, beneficiando comunque il minore di terapia ABA garantito da un operatore privato per n. 4 ore settimanali) suscettibile di miglioramento, la cui possibilità/probabilità è stata purtuttavia frustrata dalla condotta omissiva dell’ASP danneggiante.
La chance di conseguimento del risultato migliorativo – id est , del pieno sviluppo delle potenzialità del minore – è in certo modo tipizzata e riconosciuta dal legislatore, che ne ha apprestato gli specifici strumenti di implementazione, gravando l’Amministrazione sanitaria delle correlate prestazioni.
Ne deriva che la mancata effettuazione tout court di tale prestazione – ex lege reputata idonea ad assicurare il conseguimento di quella chance, ovvero di quella possibilità/probabilità di miglioramento della condizione di disagio riveniente dalla disabilità – assume di per sé valenza lesiva di tale “possibilità perduta”, per certo integrante i prescritti parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, trattandosi di profili attinenti al diritto fondamentale della salute.
Le effettive conseguenze dannose (danno-conseguenza), discendenti dal fatto illecito lesivo del diritto del disabile, vanno individuate nella verosimile incidenza che, secondo l’ id quod plerumque accidit , la mancata fruizione delle ore di terapia ABA ha avuto sullo sviluppo del minore, in considerazione dell’interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di inclusione sociale e di partecipazione a fasi di vita “normale”.
12.2. Nella fattispecie, dalle conclusioni della CTU del dott. D’Agostino si evince chiaramente che il minore avrebbe avuto diritto ad ottenere dall’ASP un trattamento terapeutico pari n. 15 ore (n. 11 ore in più rispetto a quelle assicurate privatamente).
12.3. Si può pertanto affermare che la lesione, ingeneratasi nella sfera giuridica del minore per i mesi in cui è stato privato delle ore differenziali di trattamento terapeutico con metodologia ABA, si è prodotta in termini di mancato conseguimento del risultato migliorativo cui la prestazione assistenziale è funzionalmente e teleologicamente preordinata; d’altra parte, esigere la prova rigorosa di tale danno integrerebbe una sorta di probatio diabolica .
12.4. Sul quantum BE , si impone una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., stante la impossibilità – o la estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno, tenuto conto della sua peculiare natura, siccome sopra esposta, di sacrificio della possibilità di un risultato sperato. In effetti, è proprio in sede di liquidazione del danno che emergono le differenze tra chance patrimoniale – ove è spesso possibile il riferimento a criteri oggettivi (si pensi ai parametri percentuali, sul valore dell’appalto, per ristorare la perdita della chance di aggiudicazione della commessa di un soggetto illegittimamente escluso, in mancanza di certezze sulla aggiudicazione della gara) – e chance non patrimoniale, “ rispetto alla quale il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo ” (v. Cass., sez. III, 11/11/2019, n. 28993).
Appare, dunque, equo liquidare al minore la complessiva somma di € 2.000,00, a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del programma terapeutico ABA di cui il CTU ha riconosciuto la necessità nella misura già indicata ben superiore a quanto esso beneficiava mercé l’intervento del privato.
13. Conclusivamente:
a) il ricorso è fondato quanto alla domanda di accertamento del diritto del minore ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento con metodologia ABA per come stabilito dalla CTU del dott. Domenico D’Agostino, e cioè di n. 15 ore settimanali fino al raggiungimento dell’11° anno di età, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico. Ne consegue la condanna dell’ASP alla definitiva presa in carico del minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato;
b) è fondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, nei termini summenzionati, con la conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di € 8.112,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso (fatto salvo quanto a tale titolo eventualmente nelle more già pagato dall’ASP);
c) è fondata e va accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dai ricorrenti medesimi, con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in loro favore, di € 1.000,00 ciascuno e, quindi, della somma complessiva di € 2.000,00;
d) è fondata e va accolta la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dal minore con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dello stesso, della somma di € 2.000,00.
Sulle somme in parola sono dovuti, quali accessori naturali del credito, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza rimasta inevasa, fino al soddisfo (cfr. Cass., sez. III, 1/02/2023, n. 2979; Cass., sez. III, 4/11/2020, n. 24468);
e) è infondata, e va pertanto rigettata, la domanda di risarcimento dei danni da ritardo.
14. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore avv. Stefania Aurora Pedà, dichiaratasi antistataria.
15. Parimenti va posto definitivamente a carico dell’ASP il compenso spettante al CTU Dott. Domenico D’Agostino che, tenuto conto dell’istanza dallo stesso presentata, si liquida nella misura di euro 700,00 oltre accessori di legge, comprensiva dell’anticipo di euro 500,00 – che era stato provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente (giusta ordinanza di questa Sezione n. 407/2024) – e con rimborso, sempre a carico dell’ASP ed in favore dei ricorrenti, dell’importo di tale anticipo, se e nella misura in cui sia già stato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, accertando e dichiarando il diritto del minore -OMISSIS- ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta, mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico con metodologia c.d. ‘ABA’, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto condanna l’ASP di Reggio Calabria alla definitiva presa in carico del minore, ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta, mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi, di un trattamento, con metodo ABA, sia intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) che di lunga durata, pari a 15 ore settimanali, da effettuare anche in ambito scolastico e familiare e da utilizzare, a discrezione del terapista, anche per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti, con durata sino all’età di 11 anni, con successiva rivalutazione.
Accoglie la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dai genitori del minore, per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in loro favore dell’importo complessivo di € 8.112,20, detratte le somme che, eventualmente, l’amministrazione abbia già corrisposto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai genitori e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore a titolo di perdita di chance e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei ricorrenti, quali esercenti la potestà genitoriale, della complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno “da ritardo”.
Condanna l’ASP al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 1.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi nei confronti del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore del Dott. Domenico D’Agostino, delle spese di consulenza tecnica, che vengono liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge (comprensive dell’anticipo di euro € 500,00, oltre accessori, già corrisposto giusta fattura n. 128/24 del 04/12/2024 allegata in atti), detraendo da tale somma il predetto anticipo, che l’ASP è tenuta a rimborsare ai ricorrenti. definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.