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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di assistenza n. 2434/2024 R.G. promossa da da
con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Basile Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto:opposizione ad ATP (indennità di accompagnamento,
condizione di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92)
Motivi della decisione
La ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, invocando la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e per il
1 riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave ex art. 3,
comma 3, L. 104/92.
L' si è costituito in giudizio, ribadendo l'insussistenza dei requisiti CP_1
medici in discussione.
***
Il C.T.U. nominato nell'ambito dell'opposizione, dott. , in Persona_1
accordo con le conclusioni rassegnate dal collega della precedente fase,
ha ritenuto l'assistibile invalida al 100% e tuttavia autosufficiente e portatrice di handicap non grave.
Ciò sul rilievo per cui la neoplasia per la quale ella ha subìto intervento di isterectomia, seguito da radioterapia adiuvante, non presenta più
manifestazioni secondarie;
per altro verso, la poliartrosi non incide sulla capacità di deambulazione (che è autonoma, seppur con l'ausilio di bastone canadese), tantomeno sul compimento degli atti di vita quotidiana;
sicché l'incidenza funzionale della patologia non è tale da impedire lo svolgimento di azioni elementari dirette al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente, risultando condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana.
In difetto di puntuali osservazioni delle parti, le conclusioni tecniche sopra sintetizzate devono condividersi integralmente, risultando immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonché sorrette da adeguata e convincente motivazione.
2 Il ricorso, dunque, va integralmente rigettato.
In difetto delle condizioni reddituali di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.c. (in specie dichiarate per € 32.500,00, dunque bastevoli ai soli fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato, cfr. all. 5), le spese di lite, incluse quelle relative alla C.T.U. disposta nel presente giudizio,
vanno regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) rigetta integralmente il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere le spese dei due giudizi, che si liquidano in complessivi € 2.700,00, oltre IVA CPA e spese generali al
15%;
3) pone a carico di parte ricorrente le spese relative alla disposta C.T.U.,
come liquidate con separato decreto.
Ragusa, 25.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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