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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 28/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 1131/2022
Oggi 28/03/2025 innanzi al Giudice Fausta Pezzati dalle ore 10.30 sono comparsi:
Per , l'avv.to LOPEZ FRANCESCO Parte_1
Per nq. E , l'avv.to BETTAZZI GIULIO Controparte_1 CP_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Lopez precisa le conclusioni come da atto di citazione e discute a causa richiamandosi agli atti.
L'avv. Lopez dà atto di aver depositato istanza di liquidazione del gratuito patrocinio.
L'avv. Bettazzi precisa le conclusioni come da note conclusive e discute la causa richiamandosi agli atti.
L'Avv. Bettazzi si riserva di depositare istanza di liquidazione del gratuito patrocinio.
Il Giudice, dichiara che i difensori e hanno partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Alle ore 10.42 si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito dispensando le parti dal ricollegarsi.
Alle ore 18.15 dalla camera di consiglio dà lettura dell'allegata sentenza in assenza delle parti a ciò debitamente autorizzate provvedendo al successivo deposito nel fascicolo telematico
Il Giudice
Fausta Pezzati
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 1131 /2022 promossa da
(CF ) rappresentato e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LOPEZ FRANCESCO
- Attore –
Nei confronti di nata a [...] il [...], c.f. , anche quale Controparte_1 C.F._2 titolare della impresa individuale avente insegna LL NA e p.iva n. e P.IVA_1 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentati e difesi CP_2 C.F._3 dall'Avv. BETTAZZI GIULIO
- Convenuti –
Conclusioni per l'attore: Voglia l'Ill.mo Giudice ddel Tribunale di Imperia:
- contrariis reiectis;
- previa ammissione dei capitoli di prova sovratenorizzati per interrogatorio e testi;
- previa ammissione dei documenti prodotti;
NEL MERITO:
accertare e dichiarare che il signor è creditore della somma di € 15.000,00 per le causali di cui in Parte_1 premessa, o in quella maggiore o minore che risulterà a seguito di istruttoria;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e competenze di lite.
Salvo ogni altro diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si fa espressa riserva di capitolare nuovi ed eventuali mezzi istruttori nelle memorie ex art 183 c.p.c. VI comma anche alla luce delle difese avversarie;
2 in ogni caso e senza inversione dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione di interrogatorio formale della convenuta sui capitoli di cui in premessa da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che” e l'ammissione per prova per testi sui capitoli di cui in premessa, riservandosi la nomina.
Conclusioni per i convenuti:
“Voglia, Codesto Ill.mo Tribunale Voglia, contrariis reiectis,
- rigettare la domanda formulata dal Signor in quanto infondata in fatto e in diritto, non Parte_1 avendo questi fornito alcuna prova della esistenza di un contratto di mutuo ed, anzi, avendo egli stesso precisato in atto di citazione che le somme da lui versate avevano lo scopo di realizzare una nuova attività imprenditoriale con la NO
. CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze a favore dello Stato essendo i convenuti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato”.
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attore conveniva in giudizio e CP_2
anche quale titolare della ditta individuale Villa Bettina. Controparte_1
Allegava l'attore che nel periodo dal 26 aprile 2021 al 21 giugno 2021 aveva effettuato versamenti al signor per complessivi € 19.500,00. CP_2
Riferiva in particolare di aver effettuato versamenti tramite posta giro in favore di in CP_2 data 26.04.2021 di € 10.000,00, in data 23.05.2021 di € 1.000,00, in data 01.06.2021 di € 1.500,00, in data 03.06.2021 di € 3.000,00 in data 11.06.2021 di € 1.000,00, in data 16.06.2021 di € 1.000,00 in data
21.06.2021 di € 2.000,00. Con Allegava l'attore che prima di detti versamenti aveva concordato con i signori ed la quota CP_1
Con di ingresso nella ditta individuale della moglie del signor sotto l'insegna Villa Bettina di
[...]
. CP_1
Riferiva l'attore che la somma di € 19.500,00 avrebbe dovuto garantire la copertura di spese relative alla costruzione di nuove strutture per la coltivazione della cannabis ad uso medicinale. Con Allegava l'attore che una volta effettuati i pagamenti i signori ed decidevano di non far CP_1 entrare nella compagine societaria il signor provvedendo a restituirgli solo parte della Parte_1 somma ricevuta per l'importo di Euro 4.500.
Riferiva che a nulla erano) valsi i tentativi dell'attore di recuperare il saldo della somma corrisposta che ammonta ad oggi ad € 15.000,00.
Indicava quindi che con il presente giudizio “è intenzione dell'attore chiedere ed ottenere la restituzione della restante somma di € 15.000,00”.
I convenuti non si costituivano tempestivamente in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
3 Concessi i termini per le memoria 183 c.p.c. ed ammessa la prova per interpello, si costituivano tardivamente i convenuti.
Gli stessi pur contestando la domanda, non contestavano la dazione dell'importo di Euro 19.500,00, né la restituzione dell'importo di Euro 4.500 riferivano che era vero che vi fosse un accordo tra la Sig.ra e il Sig. circa la creazione di una società e che l'importo bonificato era da intendersi CP_1 Parte_1 come finanziamento a fondo perduto e che peraltro il finanziamento avrebbe dovuto essere complessivamente di Euro 40.000,00.
La causa veniva istruita con l'interpello dei convenuti e, stante l'impossibilità di una conciliazione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies da ultimo all'udienza odierna.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito enunciati.
Oggetto del presente giudizio è la richiesta di restituzione della somma di Euro 15.000,00 che l'attore allega avere versato a parte convenuta per il pagamento delle spese di costituzione di una società che di fatto non sarebbe stata mai costituita.
Preliminarmente, la pretesa restitutoria azionata nel presente giudizio, sebbene non qualificata e sulla base del tenore complessivo dell'atto introduttivo è da ricondurre allo schema dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c..
Infatti, il giudice nell'interpretare la domanda deve tener conto della
"reale volontà della parte avuto riguardo alla finalità perseguita, quale emergente non solo in modo for- male dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nell'atto introduttivo, ma anche implicitamente ed indirettamente dall'intero contenuto dell'atto che la contiene e dallo scopo pratico perseguito dall'istante nel ricorrere all'autorità giudiziaria" (ex multis Cass. n. 5743/2008, Cass, n,
3041/2007, Cass. n. 8107/2006, Cass. n. 18653/2004, Cass. Sez. Un. n. 10840/2003, Cass. n.
11861/1999).
L'attore come sopra indicato ha espressamente dato atto di aver chiesto la corresponsione dell'importo di Euro stragiudizialmente senza esito e di aver, quindi, intenzione di “chiedere ed ottenere la restituzione della restante somma di € 15.000,00”.
Invero, la ripetizione d'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., rappresenta un'azione restitutoria, non risarcitoria, a carattere personale, che riflette l'obbligazione insorta tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa adquirendi (cfr. in tal senso Cass. n. 7871/2011; Cass. civ. n. 13829/2004;
Cass. 5926/1995).
Il fondamento della ripetizione dell'indebito consiste nell'assenza di un rapporto giuridico tra le parti, trovando il diritto di ripetere la prestazione ex art. 2033 c.c. la sua giustificazione nell'inesistenza della 4 ragion d'essere del dovere della prestazione, nel difetto, cioè della causa dell'obbligazione di pagare (cfr.
Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-05-2013, n. 13207).
L'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ricorre tutte le volte in cui vi sia difetto di obbligazione o perché il vincolo non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione, inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (in tal senso Cass. n. 12794/2012).
Pertanto, avendo l'attore allegato di avere versato in favore di parte convenuta somme per il pagamento delle spese di costituzione di una società (impropriamente per il subentro nella ditta individuale) che, di fatto, non sarebbe stata mai costituita, correttamente ha proposto l'azione di ripetizione ex art. 2033
c.c., a nulla potendo rilevare il motivo che avrebbe determinato l'attore a voler costituire la società.
Quanto agli elementi fattuali della vicenda, l'attore ha documentato (all.2, citazione) di avere effettuato diverse rimesse per la complessiva somma di € 19.500,00 in favore del convenuto in CP_2 date successive.
Sul punto i convenuti nulla hanno opposto confermando la rimessa confermando altresì che la dazione della somma rappresentava l'adempimento di un'obbligazione intercorsa tra le parti (aggiungendo che detto importo doveva andare a finanziare la costituenda società e che invero il finanziamento avrebbe dovuto essere di importo maggiore).
Quanto precede è stato confermato anche in sede d'interpello sia da che da CP_2 [...]
. CP_1
La NO sul capitolo 3) (“poco prima di effettuare i versamenti l'attore concordava con i CP_1
Con Con signori ed la quota di ingresso nella ditta individuale della moglie del signor ”) CP_1 rispondeva: “No non è vero, Io e il Sig. avevamo deciso che avremmo aperto insieme una società, Parte_1
Con non sarebbe entrato a far parte della mia ditta individuale in questo accordo non c'entrava il Sig. Sul capitolo 5)
(“la somma di € 19.500,00 avrebbe dovuto garantire la copertura di spese relative alla costruzione di nuove strutture per la coltivazione della cannabis ad uso medicinale”) rispondeva: “no non è vero, la somma che avevamo pensato era di circa 40.000 Ero dovevamo fare tanti lavori perché nella serra non c'era niente, indicativamente 40.000 era la somma totale dell'investimento”.
Veniva, poi, sentito il Signor che Sul capitolo 3) rispondeva: Si per circa 40.000,00, in CP_2 realtà doveva essere fatta una società successivamente non subentrava nella ditta, la ditta non è mia è di mia moglie e questo è quello che ho capito dai loro discorsi. ADR io non sarei dovuto entrare nella società.
- Sul capitolo 5) rispondeva: anche, nel senso che lui entrava con la quota di circa Euro 40.000 come socio della società lui avrebbe dovuto mettere il capitale e noi ci mettevamo il lavoro.
Del pari confermato e non contestato anche ex art. 115 c.p.c. che ha provveduto a CP_2 restituire all'attore Euro 4.500,00.
5 Con riguardo all'azione di ripetizione dell'indebito si osserva, in via generale che, come osservato dalla
Suprema Corte, "nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni." (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010,
n. 22872).
E' del pari principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui: "Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e
"accipiens" (cfr. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021; Cass. n. 19902/2015; Cass. n.
15667/2011; Cass. 1734/2011).
Nella fattispecie in esame, dal materiale probatorio in atti, in particolare dalla rimessa della somma di euro 19.500,00 in favore di , dalla restituzione dell'importo di Euro 4.500 dall'interpello CP_2 espletato e sulla base del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. emerge l'attribuzione patrimoniale da un soggetto ad un altro, il cui titolo originario, ossia il versamento di un importo per finanziare la costituzione di una nuova società, è venuto meno in conseguenza della mancata costituzione della società.
Pertanto, avendo l'attore allegato e provato il venir meno del titolo che giustificasse il versamento fatto per la costituzione di una società che è pacifico non sia stata costituita, sarebbe spettato ai convenuti provare che il pagamento invero era stato disposto “a fondo perduto” o che erano state sostenute spese per l'avviamento della società poi non costituita o comunque dimostrare la permanenza della giusta causa di detta elargizione, onere rimasto inadempiuto dai convenuti nel presente giudizio.
In merito alla legittimazione passiva si osserva come “la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato” (Cass. civ., sez. III, 6/04/2011, n. 7871).
Nel caso che ci occupa non risulta contestato che la società dovesse essere costituita con
[...]
e deve, pertanto, che l'obbligo restitutorio sia in capo ad D'altra parte CP_1 Controparte_1 avendo incassato le somme risulta corretta l'evocazione in giudizio del medesimo. CP_2
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo per tutte le fasi ai sensi del DM 147/2022 sulla base dello scaglione di riferimento da euro 5.201 a euro 26.000 ai valori 6 minimi stante la natura della causa e l'attività espletata con condanna in favore dell'erario. Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra l'attore e il Sig. . CP_2
PQM
Il Tribunale di Imperia ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
Condanna a restituire a l'importo di Euro 15.000,00; Controparte_1 Parte_1
Condanna a rimborsare in favore dell'Erario le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi Euro 2.540,00 di cui euro 460,00 per la fase di studio, Euro 389,00 per la fase introduttiva,
Euro 840 per la fase istruttoria, Euro 851 per la fase decisionale, Euro 264,00 per spese oltre 15% per spese generali oltre accessori di legge se dovuti.
Compensa le spese di lite tra e CP_2 Parte_1
Addì, 28.3.2025
IL GOT
Dott. Fausta Pezzati
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