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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza N. 431/2025
Reg. gen. Sez. Lav. N. 727/2022
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Alessandra Trementozzi Consigliera Elisabetta Palumbo Consigliera rel.
all'udienza del 31 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 727 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to Angelo Pandolfo;
Parte_1
APPELLANTE
E
in proprio e nella qualità, con l'avv.to Ezio Bonanni Controparte_1
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
E
con gli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo Controparte_2
e Matteo Lauro;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1794/2022 del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, del 24 febbraio 2022.
Corte di Appello di Roma
CONCLUSIONI: per l'appellante (RFI): “in riforma della sentenza impugnata del Tribunale Civile di Roma, n. 1794/2022, Sezione Lavoro, depositata presso la cancelleria del medesimo Tribunale in data 24 febbraio 2022, notificata in data 24.02.2022; respingere tutte le domande della ricorrente nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso in Parte_1 subordine, dichiarare il minor importo da corrispondere per i titoli di danno richiesti limitando l'eventuale risarcimento nei termini della percentuale di contributo causale che dovessero risultare dalla CTU richiesta rispetto ai soli periodi lavorati presso la convenuta e tenuto conto della esposizione presso previo accoglimento del motivo di appello proposto al CP_2 riguardo;
condannare l'appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata-appellante incidentale: “accerta e dichiara la violazione degli obblighi di tutela di cui all'art. 2087 cc da parte di e la conseguente responsabilità contrattuale di CP_3 CP_3
per i danni subiti dal defunto e, per l'effetto, condanna in
[...] Persona_1 CP_3 persona del legale rappresentante pro-tempore al risarcimento in favore di Controparte_1
n.q. di erede di : dei danni non patrimoniali subiti dal de cuius, pari al conteggio Persona_1 di cui al ricorso introduttivo del giudizio, e comunque al capo VIII dell'appello incidentale, per complessivi € 1.076.967,93 [così € 194.132,40, oltre € 923.047,00, meno € 40.211,47 e quindi € 882.835,53 – come da conteggio di cui al capo VIII.a dell'atto di appello incidentale], e il danno patrimoniale senza lo scomputo degli importi di cui alla pensione di reversibilità [v. capi VIII.c e IX.e dell'atto di appello incidentale], oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della presente pronuncia, detratta la quota della rendita destinata a CP_4 ristorare il danno biologico permanente;
e su tutte le somme interessi e rivalutazioni;
con riforma Cont del capo 3 del dispositivo (pag. 21), e condanna di al pagamento per intero dei compensi di lite di primo grado, riformando la compensazione del 50%”. Accoglimento dell'appello incidentale, accertare e dichiarare la responsabilità in solido di e quindi riformare la CP_2 sentenza impugnata per il capo indicato nei capi X e XI del presente atto e con riferimento alle pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata, e per gli effetti condannare la predetta società Cont in solido con al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti e Controparte_2 patiendi subiti iure hereditario dall'appellante incidentale, con ogni consequenziale statuizione e con quantificazione dei danni come nel ricorso introduttivo del giudizio, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, Cont nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.. Condanna di al pagamento del 50% delle spese compensate in primo grado, e alle spese forfettarie, competenze professionali ed onorar ed ogni altro spettanza del secondo grado di giudizio. Con condanna in solido al risarcimento di tutti i danni, con rivalutazioni ed interessi legali”. Il tutto con il favore delle spese di lite da distrarsi. Per l'appellata ( : “rigettare il ricorso in appello in quanto inammissibile e/o CP_2 comunque infondato e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. In ogni caso, nella denegata ipotesi di riforma della suestesa pronuncia, dichiarare il minore importo da corrispondere per i titoli di danno sopra indicati circoscrivendo l'eventuale risarcimento del danno ai soli periodi lavorativi prestati presso la Con vittoria di spese, competenze ed CP_3 onorari del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , nella qualità di moglie ed erede di Controparte_1
, dedotta l'origine professionale della malattia (“mesotelioma pleurico”) Persona_1
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contratta dal congiunto -accertata giusta sentenza del Tribunale di Roma n. 10969/15 del 15 dicembre 2015- ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma sezione lavoro, la e la , al fine di ottenere la condanna Controparte_2 Parte_1 delle stesse, sia iure hereditario che iure proprio, al risarcimento dei danni subiti dalla stessa a causa del decesso del de cuius per “mesotelioma pleurico” dovuto alla dedotta esposizione ad amianto nei periodi in cui il aveva svolto attività lavorativa prima, Per_1 presso la (fino al giungo 1967), e successivamente, e fino al suo pensionamento CP_2
(luglio 1996), presso la . Parte_1
1.1 Parte ricorrente rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: voglia il Tribunale
“accertare e dichiarare: che la sig.ra è la moglie del sig. Controparte_1 [...]
in quanto tale sua erede legittima, e che quest'ultimo è deceduto per Per_1 mesotelioma pleurico per esposizione professionale a polveri e fibre di amianto, sia nel primo che nel secondo periodo lavorativo, e che per gli effetti ha diritto alla liquidazione di tutte le somme da questi maturate a titolo di integrale ristoro di tutti i danni e: -ove occorra, che fu, nel periodo dal 1.01.1955 sino al 5.05.1960 e dal Persona_1
1.7.1962 al 4.06.1967 dipendente, con rapporto di lavoro subordinato, della
[...]
fondazione Piaggio Casarza, ovvero, Controparte_5 Controparte_6 in subordine, che queste ultime fossero intermediarie, e quindi ne Controparte_2 risponde ai sensi dell'art. 1 della L. 1369/60, ovvero per responsabilità del committente nella non creduta ipotesi di rigetto della principale … anche e sulla base di quanto accertato e dichiarato dallo stesso Tribunale adito con sentenza n. 10968/2015, pubblicata in data 15.12.2015 e dell'accertamento del medico legale del dott. Persona_2
… e per gli effetti accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità contrattuale diretta e vicaria delle due società convenute con riferimento alla malattia e alla morte di
per i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, con Persona_1 liquidazione in favore della signora quale moglie di erede legittima e Controparte_7 in favore di quest'ultima anche dei danni iure proprio”. Il tutto con accessori di legge sulle somme liquidate e vittoria di spese di lite da distrarsi. 2. Si costituivano in giudizio e Controparte_2 Controparte_8 chiedendo il rigetto del ricorso. 2.1 eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva con riferimento alla titolarità del rapporto di lavoro di nel periodo Persona_1 temporale dedotto in ricorso, oltre che l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale attesa l'applicabilità, ratione temporis, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 stante la mancata prova in concreto della configurabilità di un fatto-reato ascrivibile al datore di lavoro rilevante ai fini del venir meno dell'esonero previsto dall'art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1124/1965. 2.2 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il CP_3 rigetto della domanda attorea in quanto infondata;
in subordine, chiedeva limitarsi l'eventuale risarcimento dei danni nei termini della percentuale di contributo causale eventualmente accertati tramite CTU.
3. Il Tribunale di prime cure, previo scorporo della domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni iure proprio (trasmessa per competenza al giudice civile), ha così statuito: 1) accerta e dichiara la violazione degli obblighi di tutela di cui all'art. 2087
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c.c. da parte di e la conseguente responsabilità contrattuale di per i CP_3 CP_3 danni subiti dal defunto e, per l'effetto, condanna in persona del Persona_1 CP_3 legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore di n.q. Controparte_1 di erede di , dei danni non patrimoniali subiti dal de cuius, pari a Persona_1 complessivi €. 194.132,4,0 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della presente pronuncia, detratta la quota della rendita destinata a CP_4 ristorare il danno biologico permanente dei danni patrimoniali subiti dal de cuius, pari ad
€. 124.701,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della presente pronuncia; 2) respinge la domanda nei confronti di e Controparte_2 compensa le spese di lite nei suoi confronti. Compensa per metà ti compensi di lite nei confronti di e condanna quest'ultima al pagamento dell'altra metà che liquida in CP_3 euro 7.282,00 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa”. 3.1 Il Giudice di prime cure ha invece rigettato la domanda avanzata nei confronti di ritenendo non provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle CP_2 dipendenze di quest'ultima nei periodi dedotti in ricorso, per i seguenti motivi:
-la ricorrente ha ammesso, con riferimento all'attività di lavoro del marito dal 1 gennaio 1955 al 5 maggio 1960 e dal 1 luglio 1962 al 4 giugno 1967 svolta presso il cantiere navale di Palermo, di “essere priva di atti e documenti e (che) le sue deduzioni si fondano sulle informazioni acquisite dal marito dopo che questi si è ammalato, e dall'anamnesi lavorativa del prof ; Persona_3
- non può assurgere a prova il mancato riscontro alla missiva del 10 aprile 2020 inviata dalla difesa della ricorrente a contenente richiesta di copia di CP_2 documentazione attestante l'attività di lavoro svolto dal 1955 al 1967 presso Fincantieri Palermo (pag. 17 del ricorso);
- dall'anamnesi lavorativa di cui al parere pro vertiate del 5 ottobre 2015 del prof.
dove viene nello stesso chiaramente indicato che “le seguenti note Persona_3 amnestiche sono state fornite dalla sig ”, non può evincersi Controparte_1 elemento di prova in ordine al dedotto rapporto di lavoro con CP_2
-non poteva avere valore di prova la CTU del dott. espletata nel Persona_2 procedimento avente ad oggetto il riconoscimento della malattia professionale instaurata da nei confronti dell' , stante le affermazioni generiche fatte dal Parte_2 CP_4
CTU in ordine all'attività lavorativa del nel periodo di interesse, ed il rinvio Per_1 altrettanto generico alla documentazione in atti a cui il CTU ha fatto riferimento che non poteva comunque afferire al rapporto di lavoro in questione;
- che parte attrice non aveva articolato prova testimoniale specifica con riguardo ai dedotti periodi di lavoro nei cantieri navali dal 1° maggio1955 fino al 5 maggio 1960 e dal 1 luglio 1962 al 4 giugno 67, atteso che “la vedova è impossibilitata a poter acquisire i nominativi di eventuali testimoni colleghi di lavoro del marito” (capitolo 201 pag, 73 del ricorso introduttivo);
-non poteva assumere valore di prova l'estratto conto previdenziale emesso il 30 CP_9 marzo 2005 che, oltre a indicare il “titolare di pensione categoria FS/Ipost Per_1
…erogata dal ed in corso di “ricongiunzione presso altra gestione pensionistica CP_9
(l. 29/79 art. 2, domanda dell'11 Marzo 89), sembrava fare riferimento ad un periodo
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- 6 maggio 60 - 30 giugno 62- in cui pacificamente il aveva svolto il servizio Per_1 militare come motorista navale TM-Marina;
-che era del tutto irrilevante il foglio dattiloscritto, peraltro senza alcuna firma in calce, in cui si accennava al cantiere navale di Palermo di cui il documento 50 allegato al ricorso introduttivo del giudizio attribuito da parte ricorrente al de cuius. 3.2 Il Tribunale ha invece ritenuto provato lo svolgimento di attività lavorativa alle Contr dipendenze della convenuta, [ dal 5 giugno 1967], presso l'allora deposito locomotive di Catania con il profilo professionale, inizialmente, di aiuto macchinista e successivamente di macchinista presso il deposito locomotive di Caltanissetta, che il Per_1 era cessato dal servizio dal 1 luglio al 1996 per dimissioni e successivamente deceduto il 22 agosto 2015 per mesotelioma pleurico ed ha accolto la richiesta di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata nei confronti di CP_3
3.3 Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto: 1) violati gli obblighi di tutela di cui Contr all'articolo 2087 cc da parte di atteso che dalla documentazione versata in atti non era emersa la prova dell'adozione da parte della convenuta di alcuna delle misure e cautele esigibili per la tutela della salute del lavoratore e che quindi doveva ritenersi acclarata la responsabilità contrattuale per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da
[...]
2) che la presenza di amianto nell'ambiente di lavoro, oltre che ammessa dalla Per_1 Contr stessa nella memoria di costituzione, e per l'attività di aiuto -macchinista/macchinista espletata, emergeva dalla copiosa documentazione citata in ricorso tra cui gli accertamenti tecnici e dai precedenti giudiziali alla cui lettura lo stesso giudice di primo grado faceva richiamo;
3) che la sentenza del Tribunale di Roma emessa nel procedimento rg 13685/2015 nella causa / il 15 dicembre 2015 che aveva recepito Persona_1 CP_4
l'esito della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott , statuiva che “ Persona_2 [...]
fosse affetto da mesotelioma di origine professionale rientrante nella tabella Per_1 allegata al dpr 1156 del 1965; che tra l'attività svolta e la patologia accertata CP_4 sussistesse un nesso di causalità certo secondo il criterio cronologico, modale, topografico, quantitativo, di esclusione di altre cause ” e che il ricorrente fosse affetto da malattia professionale, mesotelioma pleurico, a causa dell' esposizione all'amianto, causativa di danno biologico che aveva dato titolo alla corresponsione della rendita vitalizia in suo favore;
4) che la malattia contratta dal ricorrente era prevedibile e quindi evitabile dalla datrice di lavoro e pertanto era integrata la violazione degli obblighi di tutela ex art. 2087 cc “non essendo emersa dalla documentazione versata in atti la prova dell'adozione da parte dell'allora di alcuna delle misure e cautele che Controparte_10 erano esigibili per la tutela della salute del defunto”- 4. Avverso la suddetta sentenza ha avanzato gravame chiedendo la riforma della CP_3 sentenza di primo grado articolando i seguenti cinque motivi di appello: I) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva Contr di e rigettato la domanda nei suoi confronti. In particolare, ha lamentato la CP_2 decisione nella parte in cui è stata esclusa la da qualsiasi responsabilità, CP_2 ancorché fosse stato ampiamente dedotto in ricorso, e non contestato, che il avesse Per_1 lavorato presso il cantiere navale di Palermo, di titolarità di e poi Controparte_5
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e che quest'ultima si era costituita in giudizio limitandosi ad eccepire la Controparte_2 carenza di prova della riconducibilità del rapporto del lavoro alla medesima CP_2 emergente pacificamente dalla corposa documentazione versata in atti;
II) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata l'esposizione del in relazione alle Per_1 mansioni svolte presso senza procedere ad alcuna attività Parte_1 istruttoria. Lamentava nello specifico l'appellante che il tribunale si era limitato a recepire le conclusioni della CTU svoltasi nel giudizio intentato dal nei confronti dell Per_1 CP_4 per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia e cioè di una infermità indennizzabile dall non coincidente in alcun modo con la verifica dei presupposti CP_4 fattuali e normativi dell'addebito di responsabilità civile ai sensi dell'art. 2087 cc;
giudizio Contr quest'ultimo, fra l'altro, svolto senza contraddittorio nei confronti di e quindi a quest'ultima non opponibile. Lamentava altresì l'omessa valutazione delle effettive mansioni svolte dal , ossia quelle di macchinista, facendo un generico richiamo ad Per_1 una presunta presenza di fibre di amianto cui il medesimo sarebbe stato esposto con la sua attività omettendo di considerare che il non avendo mai svolto attività di Per_1 manutentore dei veicoli, non era mai venuto a diretto contatto con fibre di amianto e che per quanto riguardava l'amianto “spruzzato” per la coibentazione delle lamiere delle cabine delle locomotive, lo stesso rimaneva confinato in modo tale da essere impedito ogni contatto con l'esterno. Censurava altresì il fatto che il tribunale aveva trascurato come i primi rilevamenti ambientali sulle polveri di amianto con riguardo al personale di macchina, erano stati effettuati negli anni 1983 -1990 con i risultati inferiori a 0.1 fibre per centimetro cubo rappresentante, anche all'attualità, il valore limite di esposizione per i lavoratori così come indicato dai decreti attuativi della legge 257/92 per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto anche ai fini dei benefici previdenziali, e come del resto riscontrato in giudizi analoghi svoltisi innanzi ad altre autorità giudiziarie italiane cui parte resistente aveva fatto puntuale richiamo, ma tutte comunque evidenzianti una esposizione complessiva non pericolosa per la salute dei macchinisti durante l'attività lavorativa;
III) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cc per non aver adottato le opportune e necessarie cautele ai fini della tutela dei lavoratori, dando per assodate circostanze del tutto non provate e non dedotte e comunque apoditticamente fondate sulla notoria pericolosità e nocività dell'amianto, nonché sulla base del mero fatto che il dipendente avesse riportato lesioni in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa tali da determinare automaticamente il sorgere della responsabilità datoriale. Adduceva come in Italia la consapevolezza della pericolosità dell'amianto, quale fattore di rischio, si era iniziata a diffondere solo a partire dagli anni 80, considerato che fino al dpr 10 settembre 1982 n 915 nessuna norma indicava specificamente l'asbesto come rifiuto tossico e che solo con la legge del 1992 n 257 venivano messi al bando tutti i prodotti contenenti amianto e vietata la commercializzazione e la produzione di detto materiale. Nessun profilo di responsabilità Contr datoriale poteva essere addebitato a considerato che fino al 2008 non era obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione in presenza di concentrazione di fibre di amianto inferiore a quelle ritenute pericolose per la salute.
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IV) censurava l'erroneità nella quantificazione del danno non patrimoniale iure hereditatis avendo il tribunale fatto riferimento agli accertamenti emersi dalla CTU espletata nel giudizio nei confronti dell' V) l' erroneità della sentenza nella parte in cui si è CP_4 proceduto alla liquidazione del danno patrimoniale quantificando erroneamente il pregiudizio sulla base del parametro della “capacità reddituale specifica” non applicabile nella specie non trattandosi di persona “in grado di produrre reddito” in quanto già deceduta.
4.1 Ciò premesso, chiedeva la riforma della sentenza impugnata nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
5. Resistevano al gravame e la . Parte_3 Controparte_2
5.1 chiedeva dichiararsi il ricorso in appello inammissibile e/o comunque CP_2 infondato e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in ipotesi di riforma della pronuncia, dichiarare il minore importo da corrispondere per i titoli di danno indicati circoscrivendo l'eventuale risarcimento ai soli periodi lavorativi prestati presso CP_3
5.2 preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto d'appello in Parte_3 relazione all'articolo 434 cpc. Nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado stante l'infondatezza dell'atto di appello. Ha dispiegato al contempo appello Contr incidentale nei confronti di e chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento del maggior importo dovuto a titolo di risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché la riforma della statuizione giudiziale in punto compensazione parziale delle spese di lite. 5.3 Proponeva altresì appello incidentale subordinato/condizionato nei confronti di in (denegata) ipotesi di accoglimento nel gravame di CP_2 CP_3
Il tutto con il favore delle spese del grado da distrarsi. 6. Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza del 2 febbraio 2024 la Corte disponeva CTU tecnico ambientale.
6.1 All'udienza del 31 gennaio 2025, la causa veniva decisa come da dispositivo riportato in calce.
7. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata da , per violazione dell'art. 434 cpc. Controparte_1
In linea con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità tendenzialmente conservativo della validità ed efficacia degli atti di parte, quando si possa da essi cogliere, leggendoli, il fondo delle censure e delle questioni agitate, va preliminarmente disattesa l'eccezione avanzata dall'appellata di nullità dell'atto di appello di Controparte_1 Contr er violazione dell'art. 434 cpc. Contr Nel caso di specie, l' estensione del ricorso in appello di non pregiudica l'intellegibilità delle questioni sottoposte alla Corte rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, posto che il ricorrente ha compiutamente selezionato i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze sollevate avendo offerto una rappresentazione compiuta e diffusa dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito dei motivi di appello prospettati.
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Contr 7.1 Il primo motivo di appello attraverso cui ha censurato la decisione nella parte in cui è stata esclusa la da qualsiasi responsabilità, ancorché fosse stato CP_2 ampiamente dedotto e dimostrato lo svolgimento dell'attività lavorativa del presso i Per_1 cantieri navali di Palermo (RFI), è infondato e va disatteso.
Il Tribunale di prime cure con motivazione puntuale ed articolata cui questa Corte fa richiamo per brevità, ha ritenuto non supportata da sufficienti riscontri probatori la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di nei periodi dal 1 gennaio CP_2
1955-5 maggio 1960 e 1 luglio 1962 - 4 giugno 1967 tra il e la Per_1 Controparte_5 attuale CP_2
Detta circostanza è stata esclusa dal Tribunale con statuizione (v. sub 3.1) che va confermata, limitandosi il gravame a riproporre le ragioni già disattese dal primo giudice con argomentazioni affatto inficiate dalle osservazioni critiche avanzate con l'atto di appello.
8. Il secondo e terzo motivo di gravame vanno esaminati congiuntamente stante la stretta interconnessione tra loro. 8.1 Fondato è il rilievo di parte appellante con cui si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui è mancata un'attenta verifica dei presupposti fattuali e normativi dell'addebito di responsabilità civile posto a base della richiesta di risarcimento danni rivendicati dall'allora ricorrente n.q. Partendo dalla premessa secondo cui la copertura assicurativa garantita dall' (art. 10 CP_4 del D.P.R. n. 1124/1965) non esonera il datore di lavoro o gli altri responsabili civili dal rispondere per i danni subiti dal lavoratore per la parte non indennizzata o non indennizzabile dall'istituto previdenziale (cd. danno differenziale), è altrettanto vero che la responsabilità del datore di lavoro o di terzi deve fondarsi su specifici profili di colpa che possono attenere e/o alla violazione di precise norme antinfortunistiche, e/o all'inosservanza delle misure più genericamente previste dall'art. 2087 c.c. e, cioè, delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 8.2 L'accertamento della natura professionale di un'infermità indennizzabile dall' CP_4 non coincide infatti in alcun modo con la verifica dei presupposti fattuali e normativi dell'addebito di responsabilità al datore di lavoro, trattandosi -questi ultimi- di accertamenti giuridici basati su diversi presupposti: l'uno, unicamente, sul nesso di causalità tra l'attività lavorativa prestata e la patologia insorta e l'altro, diversamente, sulla imputabilità dell'evento lesivo ad una responsabilità colposa del datore di lavoro, il quale abbia omesso di adottare le cautele necessarie, suggerite dalle conoscenze sperimentali e tecniche, in relazione agli standard di sicurezza osservati nei propri ambienti di lavoro. In tal senso, si è espressa la Suprema Corte ha affermato che “Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità
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contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2038 del 29.01.2013, Cassazione Sez. Lavoro, n. 3786 del 17.02.2009). 8.3 La prova della sussistenza del denunciato danno alla salute accertato con sentenza avente valore di giudicato che ha riconosciuto l'origine professionale della malattia contratta e condannato l' alla corresponsione della relativa rendita, non solleva colui CP_4 che agisce per il riconoscimento del danno ulteriore (cd “danno differenziale”) dall'assolvimento della prova del nesso eziologico intercorrente tra l'attività lavorativa prestata ed il danno subito “in termini di ragionevole certezza”. In caso di lavoratore esposto all'amianto, la giurisprudenza di legittimità esclude la rilevanza “della mera possibilità di una concentrazione di fibre qualificata, questa (potendo) essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità che può essere ritenuto sussistente sulla base delle valutazioni compiute dal consulente” (Cass. n. 19140 del 13 settembre 2007). 8.4 Premessa l' indiscutibile natura contrattuale della dedotta responsabilità imputabile al datore di lavoro, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore, il quale agisca per il riconoscimento del danno
“differenziale” deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (cfr. Cass. n.14468/2017). Ne deriva che anche laddove viene ritenuta la sussistenza di un'adeguata prova in ordine al danno subito e del nesso eziologico tra l'attività svolta e la lesione, la risarcibilità del danno quale che sia il titolo (patrimoniale o non patrimoniale) rivendicato, deve necessariamente passare attraverso la dimostrazione della condotta illecita del datore di lavoro.
8.5 Non vertendosi infatti in ipotesi di “responsabilità oggettiva” che consenta, cioè, al lavoratore di essere risarcito per effetto del solo danno subito in conseguenza di un infortunio (Cass. sez lav. ord. 31 agosto 2020 n. 18132) ed esclusa la possibilità di ricavare dall'art. 2087 cc l'obbligo datoriale di adottare ogni cautela possibile ed innominata non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a prevenire ogni evento lesivo (Cass. sez lav. 23 maggio 2019 n. 14066), il riconoscimento della responsabilità datoriale interviene solo quando, dimostrata la nocività dell'ambiente di lavoro e l'inosservanza degli obblighi incombenti sulla parte datoriale, quest'ultima non dimostri di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
9. L'approfondimento istruttorio effettuato -in questa sede- tramite l'espletamento di CTU ambientale disposto con ordinanza della Corte del 2 febbraio 2024 al cui quesito specifico si rinvia per brevità, porta a ritenere esclusa una “colpa” del datore di lavoro nei termini delineati. Al CTU nominato è stato chiesto di verificare con criterio di verosimiglianza scientifica se, con riguardo alle mansioni svolte ed agli ambienti di lavoro frequentati, il sia stato Per_1 esposto alla inalazione di polveri o fibre di amianto.
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Il consulente tecnico, sulla base dei riscontri acquisiti, ha ritenuto che “il Sig.
[...]
ancorché può essere stato esposto alle fibre di amianto presenti nei “locali” di Per_1 lavoro, non è stato mai direttamente posto a contatto con i materiali che le contenevano. In particolare, egli non è mai stato coinvolto in attività di manutenzione di materiali contenenti amianto o di lavorazioni specifiche su tali materiali” (pag. 33 della CTU).
Il consulente, avuto riguardo al tipo di mansioni in concreto svolte presso FSI e, precisamente, aiuto macchinista (6 anni, dal 5 giugno 1967 al 1° luglio 1973) e macchinista (23 anni, dal 1° luglio 1973 al 1° luglio 1996 -data di pensionamento), ha rilevato che “la mansione di macchinista non prevede ne prevedeva che egli potesse venire a contatto diretto o indiretto con materiali contenenti amianto” (pag. 37 della CTU) 9.1 Più precisamente, il consulente ha ritenuto che:
-“l'esposizione viene determinata tenendo conto del solo contributo dovuto alla eventuale presenza di fibre di amianto nell'ambiente di lavoro;
le fibre sono quelle potenzialmente liberatesi dai materiali che contenevano amianto (principalmente l'eventuale rilascio di polveri provenienti dalla coibentazione del cielo della cabina di guida, in amianto spruzzato) durante una manutenzione sui pannelli di rivestimento. Considerando che il Sig.
non ha mai partecipato e/o presenziato a lavori di manutenzione e/o di bonifica dei Per_1 materiali contenenti amianto (né avrebbe potuto partecipare in quanto non aveva né abilitazione e né autorizzazione ad accedere nei luoghi ove si svolgevano le attività di manutenzione) e considerato nella cabina di guida la coibentazione a spruzzo in amianto (ove presente) era confinata tramite pannelli carter di rivestimento, la sua esposizione a fibre di amianto è da ritenersi, di fatto trascurabile. Atteso che, come si è detto nel data- base “DatAmiant” non sono presenti dati afferenti alla mansione di macchinista di treni, come valore di calcolo si assume 0,30ff/cc questo altamente cautelativo se riferito al caso in esame”. Ha ritenuto comunque come l'esposizione complessiva media annua del alle fibre di Per_1 amianto era determinata al massimo nella misura corrispondente a 37,50 ff/litro come da scheda riportata a pag. 35 della relazione peritale e che, comunque, il valore di esposizione ottenuto è di gran lunga inferiore al valore di 100ff/litro, valore oltre il quale un lavoratore avrebbe potuto essere qualificato come “esposto” all'amianto, ai sensi della vigente legge 27 marzo 1992, n. 257 (con le modifiche apportate dalla Legge 4 agosto 1993, n. 271)( pag. 35 CTU). 9.2 Con riferimento specifico agli “ambienti di lavoro” frequentati, nel periodo in cui il Contr
era alle dipendenze di il CTU ha precisato: Per_1
- il “principale ambiente di lavoro” dal Sig. , quale “aiuto macchinista” e Per_1
“macchinista”, “è stata la cabina di guida dei locomotori, sia durante la percorrenza lungo la linea ferroviaria e sia durante la loro movimentazione da e verso i piazzali di sosta di lavoro” e che di durata temporale praticamente trascurabile, è stato quello di verifica visiva ed dei rotabili:
- il “secondo ambiente di lavoro” di durata temporale praticamente trascurabile, è stato quello di verifica esterna della funzionalità del locomotore;
essa consisteva nella cosiddetta
“prova freno” (brevi spostamenti lungo e/o intorno al mezzo di trazione e/o rotabili). Tali attività si svolgono nelle stazioni ferroviarie e si eseguono per rilevare, visivamente, eventuali malfunzionamenti degli organi meccanici e pneumatici del freno.
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- un “terzo ambiente di lavoro”, normalmente frequentato dai macchinisti, e perciò anche dal Sig. , è il “Deposito Locomotive”, luogo ove vengono ricoverati i mezzi Per_1 ferroviari alla fine del loro turno di servizio e nell'attesa della successiva utilizzazione.
- il valore della concentrazione delle fibre di amianto ove presenti nell'ambiente ove il sig.
ha prestato la precipua attività lavorativa era comunque inferiore a quello che lo Per_1 avrebbe potuto qualificare come “esposto all'amianto” (pag. 38 della CTU).
9.4 In relazione alla natura dei processi produttivi, il CTU ha ritenuto che:
- il Sig. , per come già ampiamente spiegato in precedenza, ha svolto la precipua Per_1 mansione di “aiuto macchinista”, inizialmente, e di “macchinista” successivamente, fino alla data di pensionamento. Tale mansione, consistente nella mera conduzione dei locomotori ferroviari, nulla ha a che fare con le “attività produttive” stricto sensu svolte da altri dipendenti delle Ferrovie e consistenti, essenzialmente nella manutenzione ordinaria o straordinaria del materiale ferroviario e/o dei fabbricati ad essa manutenzione connessi e che potevano esporre all'amianto contenuto nei materiali di costruzione con i quali potevano venire a contatto (operai esperti, e specificamente formati, quali: manutentori, riparatori, pulitori, elettricisti, meccanici, muratori, ecc.).
- A tali attività il macchinista non doveva, e poteva, partecipare;
né poteva frequentare i luoghi ove tali attività venivano svolte (pag. 40 della CTU). 9.5 In conclusione, il consulente ha ritenuto che , nel periodo lavorativo Persona_1 presso (poi non può essere stato Controparte_10 Parte_1 significativamente esposto alle polveri di amianto, né con riferimento al tempo trascorso in
“cabina del locomotore”, né a quello trascorso nei “depositi locomotive” e che “ seppur presente amianto floccato nelle pareti e nel soffitto (imperiale) delle cabine di alcuni locomotori, questo era debitamente isolato e confinato da apposite pannellature di rivestimento. In via del tutto ipotetica, il Sig. può aver eventualmente Persona_1 subito quella che si chiama esposizione “passiva ambientale”, intendendo con tale locuzione la condizione di esposizione di soggetti che lavorano in ambienti dove siano presenti coibentazioni della struttura costituente l'edificio sede dell'ambiente di lavoro. Peraltro, con riferimento alla specifica normativa applicabile, i valori di esposizione alle polveri di amianto cui il Sig. è stato eventualmente esposto fanno sì che la sua Per_1 esposizione deve comunque intendersi come “esposizione non qualificata” e che “i valori riportati nella normativa vigente, D.Lgs. n. 81/08 art. 254, “il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.” (100 ff/litro aria su 8 ore giornaliere) (v. pag. 41 della CTU), valore comunque mai superato dal Sig. . Per_1
10. Da tale approfondita indagine istruttoria compendiata nella relazione peritale, esente da vizi logici e giudici, può conclusivamente ritenersi che in relazione alle specifiche mansioni di fatto disimpegnate da nel periodo di lavoro alle dipendenze di Parte_2 Contr deve escludersi da parte della datrice di lavoro la violazione di specifiche normative per la sicurezza sui luoghi di lavoro e dei lavoratori pro tempore vigenti.
10.1 A fronte della dedotta nocività dell'ambiente di lavoro, la parte datoriale ha eccepito e dimostrato di aver adempiuto alle prescrizioni normative in vigore e di avere adottato le misure preventive prescritte e praticate dalle Ferrovie ed atte ad evitare la respirazione delle polveri nocive da parte dei suoi dipendenti.
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Contr
nel giudizio di primo grado, ha versato documentazione a sopporto di quanto eccepito, tra cui note emanate dall'allora , Controparte_11
, rispettivamente Controparte_12 del 12.2.1947, del 15.6.1966, del 5.7.1966, 7.12.1967, del 2.9.1972, 22.12.1972, 24.3.1973, 27.10.1973, ordini di servizio n. 55 del 1972, n. 12 del 1975 e n. 9 del 1982, dai quali emerge come l'Ente imponesse ai propri dipendenti l'utilizzo di maschere facciali filtranti rispetto agli ambienti più soggetti a rischi di esposizione (doc. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 allegati alla memoria di costituzione in primo grado). Parimenti, ha dimostrato l'effettuazione di Rilievi Ambientali negli anni 1983, 1984, 1989 e 1990 (doc. 19, 20, 21), nonché indagini ambientali sui rotabili nel maggio 2008 e nel maggio 2011 (doc. 23 e 24), così come ha dedotto di avere sottoposto il a controlli Per_1 medici periodici. 10.2 A fronte di tali specifiche deduzioni ed allegazioni, l'allora ricorrente, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, non ha indicato, per come avrebbe dovuto, “la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo (di protezione), del termine di scadenza e dell'inadempimento; non di meno l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione”, in relazione alle circostanze del caso concreto e sulla base delle conoscenze tecniche e sperimentali acquisite in quel determinato momento storico (in questo senso, Cass. 5 agosto 2010 n.18278, Cass. 25 ottobre 2021 n. 29909). Tanto si imponeva considerato che la consapevolezza della pericolosità dell'amianto non era all'epoca patrimonio comune, che solo negli anni 90 è stata emanata la normativa volta alla protezione dei lavoratori dai rischi da esposizione ad amianto (decreto legisl, 277/1991) e che solo con la legge n. 257/1992 erano stati individuati i valori limite di concentrazione delle fibre di amianto. 10.3 Applicando tali principi al caso in esame deve ritenersi che, in assenza di deduzione e Contr prova dell'avvenuta violazione di obblighi di comportamento imposti a da specifiche fonti legali o comunque suggerite dalle conoscenze tecniche dell'epoca, gli accorgimenti e le cautele adottate dal datore di lavoro siano da ritenersi adeguati secondo le conoscenze dell'epoca a tutelare la salute del macchinista ed a scongiurare il rischio di Parte_2 danno alla salute. Contr 10.4 In assenza di prova che le patologie esposte siano riferibili a colpa di per violazione di obblighi di comportamento concretamente individuati, imposti da fonti legali Contr
o suggerite dalla tecnica, l'appello di va accolto e per l'effetto respinta la domanda originaria di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali azionata nel presente giudizio. 11. L'accoglimento del secondo e terzo motivo di appello, esime la Corte dall'esaminare il quarto ed il quinto motivo di gravame in quanto in essi assorbiti. 11.1 L'accoglimento del gravame principale comporta il mancato esame dell'appello Contr incidentale nei confronti di avente ad oggetto la richiesta di di Controparte_1 Contr condanna, di al pagamento del maggior importo dovuto a titolo di risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché la riforma della statuizione di primo grado in punto di compensazione parziale delle spese di lite, in quanto anch'esso assorbito.
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12. Quanto all'appello incidentale con cui ha chiesto - Controparte_1 subordinatamente all'accoglimento del gravame di “accertare e dichiarare la CP_3 responsabilità in solido di e quindi riformare la sentenza impugnata per il CP_2 capo indicato nei capi X e XI del presente atto e con riferimento alle pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata, e per gli effetti condannare la predetta società in Controparte_2 Contr solido con al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti e patiendi subiti iure hereditario dall'appellante incidentale, con ogni consequenziale statuizione e con quantificazione dei danni come nel ricorso introduttivo del giudizio”, lo stesso va respinto. Il Tribunale di prime cure ha rigettato la domanda avanzata dalla nei confronti CP_1 Contr
di condanna, in solido con “al risarcimento dei danni tutti subiti dal Sig. CP_2 Co
, così come dedotti sub capo e con quantificazione equitativa, come Persona_1 Cont sub capo -capitolo 496-, e quanto altro nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, ovvero per gli importi maggiori o minori che fossero accertati e/o ritenuti equi in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., e liquidazione di tutto quanto dovuto al defunto, così accertato e quantificato, in favore dell'odierna ricorrente quale sua erede legittima e così iure hereditario”.
12.1 Il Tribunale ha argomentato la statuizione di rigetto per le motivazioni riportate al punto sub 3.1 a cui si fa esplicito richiamo per brevità di esposizione. A fronte della statuizione del giudice di primo grado che ha ritenuto non provato lo svolgimento del rapporto di lavoro di alle dipendenze di nel Parte_2 CP_2 periodo dedotto (3.1), l'atto di appello incidentale (condizionato) si presenta generico in quanto non contiene censure, né deduzioni specifiche che contrastino in modo efficace il capo di sentenza in questione, essendosi parte appellante (incidentale) limitata a sostenere l' erroneità della statuizione del giudice senza indicare nell'atto di gravame quale attività istruttoria richiesta in primo grado e non ammessa, sarebbe stata necessaria per ribaltare l'esito del giudizio e quindi per conseguire il risultato voluto.
13. L'esito del giudizio comporta la condanna di alla rifusione delle Controparte_1 spese di giudizio (comprese quelle di CTU) per il principio della soccombenza, mentre resta ferma la compensazione delle spese di lite nei confronti di per il Controparte_2 primo grado. 13.1 Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale riforma della sentenza appellata che conferma nel resto, rigetta le domande Contr avanzate dall'originaria ricorrente nei confronti di respinge l'appello incidentale;
condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio nei Parte_3 Contr confronti di che liquida, per il primo grado, in euro 7.647,00 e quanto al secondo grado in euro 10.060,00 e per entrambi il rimborso forfettario spese di lite, iva e cpa;
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Ferma restando la compensazione delle spese di lite nei confronti di per il Controparte_2 primo grado, condanna a rifondere a il pagamento delle Parte_3 CP_2 spese di lite del presente grado da liquidare nella misura di euro 10.060,00; Pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con Parte_3 separato decreto. Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma 31 gennaio 2025.
La Consigliera rel. La Presidente
Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi
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Reg. gen. Sez. Lav. N. 727/2022
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Alessandra Trementozzi Consigliera Elisabetta Palumbo Consigliera rel.
all'udienza del 31 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 727 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to Angelo Pandolfo;
Parte_1
APPELLANTE
E
in proprio e nella qualità, con l'avv.to Ezio Bonanni Controparte_1
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
E
con gli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo Controparte_2
e Matteo Lauro;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1794/2022 del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, del 24 febbraio 2022.
Corte di Appello di Roma
CONCLUSIONI: per l'appellante (RFI): “in riforma della sentenza impugnata del Tribunale Civile di Roma, n. 1794/2022, Sezione Lavoro, depositata presso la cancelleria del medesimo Tribunale in data 24 febbraio 2022, notificata in data 24.02.2022; respingere tutte le domande della ricorrente nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso in Parte_1 subordine, dichiarare il minor importo da corrispondere per i titoli di danno richiesti limitando l'eventuale risarcimento nei termini della percentuale di contributo causale che dovessero risultare dalla CTU richiesta rispetto ai soli periodi lavorati presso la convenuta e tenuto conto della esposizione presso previo accoglimento del motivo di appello proposto al CP_2 riguardo;
condannare l'appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata-appellante incidentale: “accerta e dichiara la violazione degli obblighi di tutela di cui all'art. 2087 cc da parte di e la conseguente responsabilità contrattuale di CP_3 CP_3
per i danni subiti dal defunto e, per l'effetto, condanna in
[...] Persona_1 CP_3 persona del legale rappresentante pro-tempore al risarcimento in favore di Controparte_1
n.q. di erede di : dei danni non patrimoniali subiti dal de cuius, pari al conteggio Persona_1 di cui al ricorso introduttivo del giudizio, e comunque al capo VIII dell'appello incidentale, per complessivi € 1.076.967,93 [così € 194.132,40, oltre € 923.047,00, meno € 40.211,47 e quindi € 882.835,53 – come da conteggio di cui al capo VIII.a dell'atto di appello incidentale], e il danno patrimoniale senza lo scomputo degli importi di cui alla pensione di reversibilità [v. capi VIII.c e IX.e dell'atto di appello incidentale], oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della presente pronuncia, detratta la quota della rendita destinata a CP_4 ristorare il danno biologico permanente;
e su tutte le somme interessi e rivalutazioni;
con riforma Cont del capo 3 del dispositivo (pag. 21), e condanna di al pagamento per intero dei compensi di lite di primo grado, riformando la compensazione del 50%”. Accoglimento dell'appello incidentale, accertare e dichiarare la responsabilità in solido di e quindi riformare la CP_2 sentenza impugnata per il capo indicato nei capi X e XI del presente atto e con riferimento alle pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata, e per gli effetti condannare la predetta società Cont in solido con al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti e Controparte_2 patiendi subiti iure hereditario dall'appellante incidentale, con ogni consequenziale statuizione e con quantificazione dei danni come nel ricorso introduttivo del giudizio, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, Cont nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.. Condanna di al pagamento del 50% delle spese compensate in primo grado, e alle spese forfettarie, competenze professionali ed onorar ed ogni altro spettanza del secondo grado di giudizio. Con condanna in solido al risarcimento di tutti i danni, con rivalutazioni ed interessi legali”. Il tutto con il favore delle spese di lite da distrarsi. Per l'appellata ( : “rigettare il ricorso in appello in quanto inammissibile e/o CP_2 comunque infondato e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. In ogni caso, nella denegata ipotesi di riforma della suestesa pronuncia, dichiarare il minore importo da corrispondere per i titoli di danno sopra indicati circoscrivendo l'eventuale risarcimento del danno ai soli periodi lavorativi prestati presso la Con vittoria di spese, competenze ed CP_3 onorari del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , nella qualità di moglie ed erede di Controparte_1
, dedotta l'origine professionale della malattia (“mesotelioma pleurico”) Persona_1
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contratta dal congiunto -accertata giusta sentenza del Tribunale di Roma n. 10969/15 del 15 dicembre 2015- ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma sezione lavoro, la e la , al fine di ottenere la condanna Controparte_2 Parte_1 delle stesse, sia iure hereditario che iure proprio, al risarcimento dei danni subiti dalla stessa a causa del decesso del de cuius per “mesotelioma pleurico” dovuto alla dedotta esposizione ad amianto nei periodi in cui il aveva svolto attività lavorativa prima, Per_1 presso la (fino al giungo 1967), e successivamente, e fino al suo pensionamento CP_2
(luglio 1996), presso la . Parte_1
1.1 Parte ricorrente rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: voglia il Tribunale
“accertare e dichiarare: che la sig.ra è la moglie del sig. Controparte_1 [...]
in quanto tale sua erede legittima, e che quest'ultimo è deceduto per Per_1 mesotelioma pleurico per esposizione professionale a polveri e fibre di amianto, sia nel primo che nel secondo periodo lavorativo, e che per gli effetti ha diritto alla liquidazione di tutte le somme da questi maturate a titolo di integrale ristoro di tutti i danni e: -ove occorra, che fu, nel periodo dal 1.01.1955 sino al 5.05.1960 e dal Persona_1
1.7.1962 al 4.06.1967 dipendente, con rapporto di lavoro subordinato, della
[...]
fondazione Piaggio Casarza, ovvero, Controparte_5 Controparte_6 in subordine, che queste ultime fossero intermediarie, e quindi ne Controparte_2 risponde ai sensi dell'art. 1 della L. 1369/60, ovvero per responsabilità del committente nella non creduta ipotesi di rigetto della principale … anche e sulla base di quanto accertato e dichiarato dallo stesso Tribunale adito con sentenza n. 10968/2015, pubblicata in data 15.12.2015 e dell'accertamento del medico legale del dott. Persona_2
… e per gli effetti accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità contrattuale diretta e vicaria delle due società convenute con riferimento alla malattia e alla morte di
per i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, con Persona_1 liquidazione in favore della signora quale moglie di erede legittima e Controparte_7 in favore di quest'ultima anche dei danni iure proprio”. Il tutto con accessori di legge sulle somme liquidate e vittoria di spese di lite da distrarsi. 2. Si costituivano in giudizio e Controparte_2 Controparte_8 chiedendo il rigetto del ricorso. 2.1 eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva con riferimento alla titolarità del rapporto di lavoro di nel periodo Persona_1 temporale dedotto in ricorso, oltre che l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale attesa l'applicabilità, ratione temporis, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 stante la mancata prova in concreto della configurabilità di un fatto-reato ascrivibile al datore di lavoro rilevante ai fini del venir meno dell'esonero previsto dall'art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1124/1965. 2.2 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il CP_3 rigetto della domanda attorea in quanto infondata;
in subordine, chiedeva limitarsi l'eventuale risarcimento dei danni nei termini della percentuale di contributo causale eventualmente accertati tramite CTU.
3. Il Tribunale di prime cure, previo scorporo della domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni iure proprio (trasmessa per competenza al giudice civile), ha così statuito: 1) accerta e dichiara la violazione degli obblighi di tutela di cui all'art. 2087
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c.c. da parte di e la conseguente responsabilità contrattuale di per i CP_3 CP_3 danni subiti dal defunto e, per l'effetto, condanna in persona del Persona_1 CP_3 legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore di n.q. Controparte_1 di erede di , dei danni non patrimoniali subiti dal de cuius, pari a Persona_1 complessivi €. 194.132,4,0 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della presente pronuncia, detratta la quota della rendita destinata a CP_4 ristorare il danno biologico permanente dei danni patrimoniali subiti dal de cuius, pari ad
€. 124.701,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della presente pronuncia; 2) respinge la domanda nei confronti di e Controparte_2 compensa le spese di lite nei suoi confronti. Compensa per metà ti compensi di lite nei confronti di e condanna quest'ultima al pagamento dell'altra metà che liquida in CP_3 euro 7.282,00 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa”. 3.1 Il Giudice di prime cure ha invece rigettato la domanda avanzata nei confronti di ritenendo non provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle CP_2 dipendenze di quest'ultima nei periodi dedotti in ricorso, per i seguenti motivi:
-la ricorrente ha ammesso, con riferimento all'attività di lavoro del marito dal 1 gennaio 1955 al 5 maggio 1960 e dal 1 luglio 1962 al 4 giugno 1967 svolta presso il cantiere navale di Palermo, di “essere priva di atti e documenti e (che) le sue deduzioni si fondano sulle informazioni acquisite dal marito dopo che questi si è ammalato, e dall'anamnesi lavorativa del prof ; Persona_3
- non può assurgere a prova il mancato riscontro alla missiva del 10 aprile 2020 inviata dalla difesa della ricorrente a contenente richiesta di copia di CP_2 documentazione attestante l'attività di lavoro svolto dal 1955 al 1967 presso Fincantieri Palermo (pag. 17 del ricorso);
- dall'anamnesi lavorativa di cui al parere pro vertiate del 5 ottobre 2015 del prof.
dove viene nello stesso chiaramente indicato che “le seguenti note Persona_3 amnestiche sono state fornite dalla sig ”, non può evincersi Controparte_1 elemento di prova in ordine al dedotto rapporto di lavoro con CP_2
-non poteva avere valore di prova la CTU del dott. espletata nel Persona_2 procedimento avente ad oggetto il riconoscimento della malattia professionale instaurata da nei confronti dell' , stante le affermazioni generiche fatte dal Parte_2 CP_4
CTU in ordine all'attività lavorativa del nel periodo di interesse, ed il rinvio Per_1 altrettanto generico alla documentazione in atti a cui il CTU ha fatto riferimento che non poteva comunque afferire al rapporto di lavoro in questione;
- che parte attrice non aveva articolato prova testimoniale specifica con riguardo ai dedotti periodi di lavoro nei cantieri navali dal 1° maggio1955 fino al 5 maggio 1960 e dal 1 luglio 1962 al 4 giugno 67, atteso che “la vedova è impossibilitata a poter acquisire i nominativi di eventuali testimoni colleghi di lavoro del marito” (capitolo 201 pag, 73 del ricorso introduttivo);
-non poteva assumere valore di prova l'estratto conto previdenziale emesso il 30 CP_9 marzo 2005 che, oltre a indicare il “titolare di pensione categoria FS/Ipost Per_1
…erogata dal ed in corso di “ricongiunzione presso altra gestione pensionistica CP_9
(l. 29/79 art. 2, domanda dell'11 Marzo 89), sembrava fare riferimento ad un periodo
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- 6 maggio 60 - 30 giugno 62- in cui pacificamente il aveva svolto il servizio Per_1 militare come motorista navale TM-Marina;
-che era del tutto irrilevante il foglio dattiloscritto, peraltro senza alcuna firma in calce, in cui si accennava al cantiere navale di Palermo di cui il documento 50 allegato al ricorso introduttivo del giudizio attribuito da parte ricorrente al de cuius. 3.2 Il Tribunale ha invece ritenuto provato lo svolgimento di attività lavorativa alle Contr dipendenze della convenuta, [ dal 5 giugno 1967], presso l'allora deposito locomotive di Catania con il profilo professionale, inizialmente, di aiuto macchinista e successivamente di macchinista presso il deposito locomotive di Caltanissetta, che il Per_1 era cessato dal servizio dal 1 luglio al 1996 per dimissioni e successivamente deceduto il 22 agosto 2015 per mesotelioma pleurico ed ha accolto la richiesta di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata nei confronti di CP_3
3.3 Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto: 1) violati gli obblighi di tutela di cui Contr all'articolo 2087 cc da parte di atteso che dalla documentazione versata in atti non era emersa la prova dell'adozione da parte della convenuta di alcuna delle misure e cautele esigibili per la tutela della salute del lavoratore e che quindi doveva ritenersi acclarata la responsabilità contrattuale per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da
[...]
2) che la presenza di amianto nell'ambiente di lavoro, oltre che ammessa dalla Per_1 Contr stessa nella memoria di costituzione, e per l'attività di aiuto -macchinista/macchinista espletata, emergeva dalla copiosa documentazione citata in ricorso tra cui gli accertamenti tecnici e dai precedenti giudiziali alla cui lettura lo stesso giudice di primo grado faceva richiamo;
3) che la sentenza del Tribunale di Roma emessa nel procedimento rg 13685/2015 nella causa / il 15 dicembre 2015 che aveva recepito Persona_1 CP_4
l'esito della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott , statuiva che “ Persona_2 [...]
fosse affetto da mesotelioma di origine professionale rientrante nella tabella Per_1 allegata al dpr 1156 del 1965; che tra l'attività svolta e la patologia accertata CP_4 sussistesse un nesso di causalità certo secondo il criterio cronologico, modale, topografico, quantitativo, di esclusione di altre cause ” e che il ricorrente fosse affetto da malattia professionale, mesotelioma pleurico, a causa dell' esposizione all'amianto, causativa di danno biologico che aveva dato titolo alla corresponsione della rendita vitalizia in suo favore;
4) che la malattia contratta dal ricorrente era prevedibile e quindi evitabile dalla datrice di lavoro e pertanto era integrata la violazione degli obblighi di tutela ex art. 2087 cc “non essendo emersa dalla documentazione versata in atti la prova dell'adozione da parte dell'allora di alcuna delle misure e cautele che Controparte_10 erano esigibili per la tutela della salute del defunto”- 4. Avverso la suddetta sentenza ha avanzato gravame chiedendo la riforma della CP_3 sentenza di primo grado articolando i seguenti cinque motivi di appello: I) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva Contr di e rigettato la domanda nei suoi confronti. In particolare, ha lamentato la CP_2 decisione nella parte in cui è stata esclusa la da qualsiasi responsabilità, CP_2 ancorché fosse stato ampiamente dedotto in ricorso, e non contestato, che il avesse Per_1 lavorato presso il cantiere navale di Palermo, di titolarità di e poi Controparte_5
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e che quest'ultima si era costituita in giudizio limitandosi ad eccepire la Controparte_2 carenza di prova della riconducibilità del rapporto del lavoro alla medesima CP_2 emergente pacificamente dalla corposa documentazione versata in atti;
II) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata l'esposizione del in relazione alle Per_1 mansioni svolte presso senza procedere ad alcuna attività Parte_1 istruttoria. Lamentava nello specifico l'appellante che il tribunale si era limitato a recepire le conclusioni della CTU svoltasi nel giudizio intentato dal nei confronti dell Per_1 CP_4 per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia e cioè di una infermità indennizzabile dall non coincidente in alcun modo con la verifica dei presupposti CP_4 fattuali e normativi dell'addebito di responsabilità civile ai sensi dell'art. 2087 cc;
giudizio Contr quest'ultimo, fra l'altro, svolto senza contraddittorio nei confronti di e quindi a quest'ultima non opponibile. Lamentava altresì l'omessa valutazione delle effettive mansioni svolte dal , ossia quelle di macchinista, facendo un generico richiamo ad Per_1 una presunta presenza di fibre di amianto cui il medesimo sarebbe stato esposto con la sua attività omettendo di considerare che il non avendo mai svolto attività di Per_1 manutentore dei veicoli, non era mai venuto a diretto contatto con fibre di amianto e che per quanto riguardava l'amianto “spruzzato” per la coibentazione delle lamiere delle cabine delle locomotive, lo stesso rimaneva confinato in modo tale da essere impedito ogni contatto con l'esterno. Censurava altresì il fatto che il tribunale aveva trascurato come i primi rilevamenti ambientali sulle polveri di amianto con riguardo al personale di macchina, erano stati effettuati negli anni 1983 -1990 con i risultati inferiori a 0.1 fibre per centimetro cubo rappresentante, anche all'attualità, il valore limite di esposizione per i lavoratori così come indicato dai decreti attuativi della legge 257/92 per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto anche ai fini dei benefici previdenziali, e come del resto riscontrato in giudizi analoghi svoltisi innanzi ad altre autorità giudiziarie italiane cui parte resistente aveva fatto puntuale richiamo, ma tutte comunque evidenzianti una esposizione complessiva non pericolosa per la salute dei macchinisti durante l'attività lavorativa;
III) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cc per non aver adottato le opportune e necessarie cautele ai fini della tutela dei lavoratori, dando per assodate circostanze del tutto non provate e non dedotte e comunque apoditticamente fondate sulla notoria pericolosità e nocività dell'amianto, nonché sulla base del mero fatto che il dipendente avesse riportato lesioni in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa tali da determinare automaticamente il sorgere della responsabilità datoriale. Adduceva come in Italia la consapevolezza della pericolosità dell'amianto, quale fattore di rischio, si era iniziata a diffondere solo a partire dagli anni 80, considerato che fino al dpr 10 settembre 1982 n 915 nessuna norma indicava specificamente l'asbesto come rifiuto tossico e che solo con la legge del 1992 n 257 venivano messi al bando tutti i prodotti contenenti amianto e vietata la commercializzazione e la produzione di detto materiale. Nessun profilo di responsabilità Contr datoriale poteva essere addebitato a considerato che fino al 2008 non era obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione in presenza di concentrazione di fibre di amianto inferiore a quelle ritenute pericolose per la salute.
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IV) censurava l'erroneità nella quantificazione del danno non patrimoniale iure hereditatis avendo il tribunale fatto riferimento agli accertamenti emersi dalla CTU espletata nel giudizio nei confronti dell' V) l' erroneità della sentenza nella parte in cui si è CP_4 proceduto alla liquidazione del danno patrimoniale quantificando erroneamente il pregiudizio sulla base del parametro della “capacità reddituale specifica” non applicabile nella specie non trattandosi di persona “in grado di produrre reddito” in quanto già deceduta.
4.1 Ciò premesso, chiedeva la riforma della sentenza impugnata nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
5. Resistevano al gravame e la . Parte_3 Controparte_2
5.1 chiedeva dichiararsi il ricorso in appello inammissibile e/o comunque CP_2 infondato e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in ipotesi di riforma della pronuncia, dichiarare il minore importo da corrispondere per i titoli di danno indicati circoscrivendo l'eventuale risarcimento ai soli periodi lavorativi prestati presso CP_3
5.2 preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto d'appello in Parte_3 relazione all'articolo 434 cpc. Nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado stante l'infondatezza dell'atto di appello. Ha dispiegato al contempo appello Contr incidentale nei confronti di e chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento del maggior importo dovuto a titolo di risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché la riforma della statuizione giudiziale in punto compensazione parziale delle spese di lite. 5.3 Proponeva altresì appello incidentale subordinato/condizionato nei confronti di in (denegata) ipotesi di accoglimento nel gravame di CP_2 CP_3
Il tutto con il favore delle spese del grado da distrarsi. 6. Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza del 2 febbraio 2024 la Corte disponeva CTU tecnico ambientale.
6.1 All'udienza del 31 gennaio 2025, la causa veniva decisa come da dispositivo riportato in calce.
7. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata da , per violazione dell'art. 434 cpc. Controparte_1
In linea con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità tendenzialmente conservativo della validità ed efficacia degli atti di parte, quando si possa da essi cogliere, leggendoli, il fondo delle censure e delle questioni agitate, va preliminarmente disattesa l'eccezione avanzata dall'appellata di nullità dell'atto di appello di Controparte_1 Contr er violazione dell'art. 434 cpc. Contr Nel caso di specie, l' estensione del ricorso in appello di non pregiudica l'intellegibilità delle questioni sottoposte alla Corte rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, posto che il ricorrente ha compiutamente selezionato i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze sollevate avendo offerto una rappresentazione compiuta e diffusa dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito dei motivi di appello prospettati.
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Contr 7.1 Il primo motivo di appello attraverso cui ha censurato la decisione nella parte in cui è stata esclusa la da qualsiasi responsabilità, ancorché fosse stato CP_2 ampiamente dedotto e dimostrato lo svolgimento dell'attività lavorativa del presso i Per_1 cantieri navali di Palermo (RFI), è infondato e va disatteso.
Il Tribunale di prime cure con motivazione puntuale ed articolata cui questa Corte fa richiamo per brevità, ha ritenuto non supportata da sufficienti riscontri probatori la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di nei periodi dal 1 gennaio CP_2
1955-5 maggio 1960 e 1 luglio 1962 - 4 giugno 1967 tra il e la Per_1 Controparte_5 attuale CP_2
Detta circostanza è stata esclusa dal Tribunale con statuizione (v. sub 3.1) che va confermata, limitandosi il gravame a riproporre le ragioni già disattese dal primo giudice con argomentazioni affatto inficiate dalle osservazioni critiche avanzate con l'atto di appello.
8. Il secondo e terzo motivo di gravame vanno esaminati congiuntamente stante la stretta interconnessione tra loro. 8.1 Fondato è il rilievo di parte appellante con cui si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui è mancata un'attenta verifica dei presupposti fattuali e normativi dell'addebito di responsabilità civile posto a base della richiesta di risarcimento danni rivendicati dall'allora ricorrente n.q. Partendo dalla premessa secondo cui la copertura assicurativa garantita dall' (art. 10 CP_4 del D.P.R. n. 1124/1965) non esonera il datore di lavoro o gli altri responsabili civili dal rispondere per i danni subiti dal lavoratore per la parte non indennizzata o non indennizzabile dall'istituto previdenziale (cd. danno differenziale), è altrettanto vero che la responsabilità del datore di lavoro o di terzi deve fondarsi su specifici profili di colpa che possono attenere e/o alla violazione di precise norme antinfortunistiche, e/o all'inosservanza delle misure più genericamente previste dall'art. 2087 c.c. e, cioè, delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 8.2 L'accertamento della natura professionale di un'infermità indennizzabile dall' CP_4 non coincide infatti in alcun modo con la verifica dei presupposti fattuali e normativi dell'addebito di responsabilità al datore di lavoro, trattandosi -questi ultimi- di accertamenti giuridici basati su diversi presupposti: l'uno, unicamente, sul nesso di causalità tra l'attività lavorativa prestata e la patologia insorta e l'altro, diversamente, sulla imputabilità dell'evento lesivo ad una responsabilità colposa del datore di lavoro, il quale abbia omesso di adottare le cautele necessarie, suggerite dalle conoscenze sperimentali e tecniche, in relazione agli standard di sicurezza osservati nei propri ambienti di lavoro. In tal senso, si è espressa la Suprema Corte ha affermato che “Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità
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contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2038 del 29.01.2013, Cassazione Sez. Lavoro, n. 3786 del 17.02.2009). 8.3 La prova della sussistenza del denunciato danno alla salute accertato con sentenza avente valore di giudicato che ha riconosciuto l'origine professionale della malattia contratta e condannato l' alla corresponsione della relativa rendita, non solleva colui CP_4 che agisce per il riconoscimento del danno ulteriore (cd “danno differenziale”) dall'assolvimento della prova del nesso eziologico intercorrente tra l'attività lavorativa prestata ed il danno subito “in termini di ragionevole certezza”. In caso di lavoratore esposto all'amianto, la giurisprudenza di legittimità esclude la rilevanza “della mera possibilità di una concentrazione di fibre qualificata, questa (potendo) essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità che può essere ritenuto sussistente sulla base delle valutazioni compiute dal consulente” (Cass. n. 19140 del 13 settembre 2007). 8.4 Premessa l' indiscutibile natura contrattuale della dedotta responsabilità imputabile al datore di lavoro, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore, il quale agisca per il riconoscimento del danno
“differenziale” deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (cfr. Cass. n.14468/2017). Ne deriva che anche laddove viene ritenuta la sussistenza di un'adeguata prova in ordine al danno subito e del nesso eziologico tra l'attività svolta e la lesione, la risarcibilità del danno quale che sia il titolo (patrimoniale o non patrimoniale) rivendicato, deve necessariamente passare attraverso la dimostrazione della condotta illecita del datore di lavoro.
8.5 Non vertendosi infatti in ipotesi di “responsabilità oggettiva” che consenta, cioè, al lavoratore di essere risarcito per effetto del solo danno subito in conseguenza di un infortunio (Cass. sez lav. ord. 31 agosto 2020 n. 18132) ed esclusa la possibilità di ricavare dall'art. 2087 cc l'obbligo datoriale di adottare ogni cautela possibile ed innominata non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a prevenire ogni evento lesivo (Cass. sez lav. 23 maggio 2019 n. 14066), il riconoscimento della responsabilità datoriale interviene solo quando, dimostrata la nocività dell'ambiente di lavoro e l'inosservanza degli obblighi incombenti sulla parte datoriale, quest'ultima non dimostri di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
9. L'approfondimento istruttorio effettuato -in questa sede- tramite l'espletamento di CTU ambientale disposto con ordinanza della Corte del 2 febbraio 2024 al cui quesito specifico si rinvia per brevità, porta a ritenere esclusa una “colpa” del datore di lavoro nei termini delineati. Al CTU nominato è stato chiesto di verificare con criterio di verosimiglianza scientifica se, con riguardo alle mansioni svolte ed agli ambienti di lavoro frequentati, il sia stato Per_1 esposto alla inalazione di polveri o fibre di amianto.
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Il consulente tecnico, sulla base dei riscontri acquisiti, ha ritenuto che “il Sig.
[...]
ancorché può essere stato esposto alle fibre di amianto presenti nei “locali” di Per_1 lavoro, non è stato mai direttamente posto a contatto con i materiali che le contenevano. In particolare, egli non è mai stato coinvolto in attività di manutenzione di materiali contenenti amianto o di lavorazioni specifiche su tali materiali” (pag. 33 della CTU).
Il consulente, avuto riguardo al tipo di mansioni in concreto svolte presso FSI e, precisamente, aiuto macchinista (6 anni, dal 5 giugno 1967 al 1° luglio 1973) e macchinista (23 anni, dal 1° luglio 1973 al 1° luglio 1996 -data di pensionamento), ha rilevato che “la mansione di macchinista non prevede ne prevedeva che egli potesse venire a contatto diretto o indiretto con materiali contenenti amianto” (pag. 37 della CTU) 9.1 Più precisamente, il consulente ha ritenuto che:
-“l'esposizione viene determinata tenendo conto del solo contributo dovuto alla eventuale presenza di fibre di amianto nell'ambiente di lavoro;
le fibre sono quelle potenzialmente liberatesi dai materiali che contenevano amianto (principalmente l'eventuale rilascio di polveri provenienti dalla coibentazione del cielo della cabina di guida, in amianto spruzzato) durante una manutenzione sui pannelli di rivestimento. Considerando che il Sig.
non ha mai partecipato e/o presenziato a lavori di manutenzione e/o di bonifica dei Per_1 materiali contenenti amianto (né avrebbe potuto partecipare in quanto non aveva né abilitazione e né autorizzazione ad accedere nei luoghi ove si svolgevano le attività di manutenzione) e considerato nella cabina di guida la coibentazione a spruzzo in amianto (ove presente) era confinata tramite pannelli carter di rivestimento, la sua esposizione a fibre di amianto è da ritenersi, di fatto trascurabile. Atteso che, come si è detto nel data- base “DatAmiant” non sono presenti dati afferenti alla mansione di macchinista di treni, come valore di calcolo si assume 0,30ff/cc questo altamente cautelativo se riferito al caso in esame”. Ha ritenuto comunque come l'esposizione complessiva media annua del alle fibre di Per_1 amianto era determinata al massimo nella misura corrispondente a 37,50 ff/litro come da scheda riportata a pag. 35 della relazione peritale e che, comunque, il valore di esposizione ottenuto è di gran lunga inferiore al valore di 100ff/litro, valore oltre il quale un lavoratore avrebbe potuto essere qualificato come “esposto” all'amianto, ai sensi della vigente legge 27 marzo 1992, n. 257 (con le modifiche apportate dalla Legge 4 agosto 1993, n. 271)( pag. 35 CTU). 9.2 Con riferimento specifico agli “ambienti di lavoro” frequentati, nel periodo in cui il Contr
era alle dipendenze di il CTU ha precisato: Per_1
- il “principale ambiente di lavoro” dal Sig. , quale “aiuto macchinista” e Per_1
“macchinista”, “è stata la cabina di guida dei locomotori, sia durante la percorrenza lungo la linea ferroviaria e sia durante la loro movimentazione da e verso i piazzali di sosta di lavoro” e che di durata temporale praticamente trascurabile, è stato quello di verifica visiva ed dei rotabili:
- il “secondo ambiente di lavoro” di durata temporale praticamente trascurabile, è stato quello di verifica esterna della funzionalità del locomotore;
essa consisteva nella cosiddetta
“prova freno” (brevi spostamenti lungo e/o intorno al mezzo di trazione e/o rotabili). Tali attività si svolgono nelle stazioni ferroviarie e si eseguono per rilevare, visivamente, eventuali malfunzionamenti degli organi meccanici e pneumatici del freno.
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- un “terzo ambiente di lavoro”, normalmente frequentato dai macchinisti, e perciò anche dal Sig. , è il “Deposito Locomotive”, luogo ove vengono ricoverati i mezzi Per_1 ferroviari alla fine del loro turno di servizio e nell'attesa della successiva utilizzazione.
- il valore della concentrazione delle fibre di amianto ove presenti nell'ambiente ove il sig.
ha prestato la precipua attività lavorativa era comunque inferiore a quello che lo Per_1 avrebbe potuto qualificare come “esposto all'amianto” (pag. 38 della CTU).
9.4 In relazione alla natura dei processi produttivi, il CTU ha ritenuto che:
- il Sig. , per come già ampiamente spiegato in precedenza, ha svolto la precipua Per_1 mansione di “aiuto macchinista”, inizialmente, e di “macchinista” successivamente, fino alla data di pensionamento. Tale mansione, consistente nella mera conduzione dei locomotori ferroviari, nulla ha a che fare con le “attività produttive” stricto sensu svolte da altri dipendenti delle Ferrovie e consistenti, essenzialmente nella manutenzione ordinaria o straordinaria del materiale ferroviario e/o dei fabbricati ad essa manutenzione connessi e che potevano esporre all'amianto contenuto nei materiali di costruzione con i quali potevano venire a contatto (operai esperti, e specificamente formati, quali: manutentori, riparatori, pulitori, elettricisti, meccanici, muratori, ecc.).
- A tali attività il macchinista non doveva, e poteva, partecipare;
né poteva frequentare i luoghi ove tali attività venivano svolte (pag. 40 della CTU). 9.5 In conclusione, il consulente ha ritenuto che , nel periodo lavorativo Persona_1 presso (poi non può essere stato Controparte_10 Parte_1 significativamente esposto alle polveri di amianto, né con riferimento al tempo trascorso in
“cabina del locomotore”, né a quello trascorso nei “depositi locomotive” e che “ seppur presente amianto floccato nelle pareti e nel soffitto (imperiale) delle cabine di alcuni locomotori, questo era debitamente isolato e confinato da apposite pannellature di rivestimento. In via del tutto ipotetica, il Sig. può aver eventualmente Persona_1 subito quella che si chiama esposizione “passiva ambientale”, intendendo con tale locuzione la condizione di esposizione di soggetti che lavorano in ambienti dove siano presenti coibentazioni della struttura costituente l'edificio sede dell'ambiente di lavoro. Peraltro, con riferimento alla specifica normativa applicabile, i valori di esposizione alle polveri di amianto cui il Sig. è stato eventualmente esposto fanno sì che la sua Per_1 esposizione deve comunque intendersi come “esposizione non qualificata” e che “i valori riportati nella normativa vigente, D.Lgs. n. 81/08 art. 254, “il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.” (100 ff/litro aria su 8 ore giornaliere) (v. pag. 41 della CTU), valore comunque mai superato dal Sig. . Per_1
10. Da tale approfondita indagine istruttoria compendiata nella relazione peritale, esente da vizi logici e giudici, può conclusivamente ritenersi che in relazione alle specifiche mansioni di fatto disimpegnate da nel periodo di lavoro alle dipendenze di Parte_2 Contr deve escludersi da parte della datrice di lavoro la violazione di specifiche normative per la sicurezza sui luoghi di lavoro e dei lavoratori pro tempore vigenti.
10.1 A fronte della dedotta nocività dell'ambiente di lavoro, la parte datoriale ha eccepito e dimostrato di aver adempiuto alle prescrizioni normative in vigore e di avere adottato le misure preventive prescritte e praticate dalle Ferrovie ed atte ad evitare la respirazione delle polveri nocive da parte dei suoi dipendenti.
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Contr
nel giudizio di primo grado, ha versato documentazione a sopporto di quanto eccepito, tra cui note emanate dall'allora , Controparte_11
, rispettivamente Controparte_12 del 12.2.1947, del 15.6.1966, del 5.7.1966, 7.12.1967, del 2.9.1972, 22.12.1972, 24.3.1973, 27.10.1973, ordini di servizio n. 55 del 1972, n. 12 del 1975 e n. 9 del 1982, dai quali emerge come l'Ente imponesse ai propri dipendenti l'utilizzo di maschere facciali filtranti rispetto agli ambienti più soggetti a rischi di esposizione (doc. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 allegati alla memoria di costituzione in primo grado). Parimenti, ha dimostrato l'effettuazione di Rilievi Ambientali negli anni 1983, 1984, 1989 e 1990 (doc. 19, 20, 21), nonché indagini ambientali sui rotabili nel maggio 2008 e nel maggio 2011 (doc. 23 e 24), così come ha dedotto di avere sottoposto il a controlli Per_1 medici periodici. 10.2 A fronte di tali specifiche deduzioni ed allegazioni, l'allora ricorrente, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, non ha indicato, per come avrebbe dovuto, “la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo (di protezione), del termine di scadenza e dell'inadempimento; non di meno l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione”, in relazione alle circostanze del caso concreto e sulla base delle conoscenze tecniche e sperimentali acquisite in quel determinato momento storico (in questo senso, Cass. 5 agosto 2010 n.18278, Cass. 25 ottobre 2021 n. 29909). Tanto si imponeva considerato che la consapevolezza della pericolosità dell'amianto non era all'epoca patrimonio comune, che solo negli anni 90 è stata emanata la normativa volta alla protezione dei lavoratori dai rischi da esposizione ad amianto (decreto legisl, 277/1991) e che solo con la legge n. 257/1992 erano stati individuati i valori limite di concentrazione delle fibre di amianto. 10.3 Applicando tali principi al caso in esame deve ritenersi che, in assenza di deduzione e Contr prova dell'avvenuta violazione di obblighi di comportamento imposti a da specifiche fonti legali o comunque suggerite dalle conoscenze tecniche dell'epoca, gli accorgimenti e le cautele adottate dal datore di lavoro siano da ritenersi adeguati secondo le conoscenze dell'epoca a tutelare la salute del macchinista ed a scongiurare il rischio di Parte_2 danno alla salute. Contr 10.4 In assenza di prova che le patologie esposte siano riferibili a colpa di per violazione di obblighi di comportamento concretamente individuati, imposti da fonti legali Contr
o suggerite dalla tecnica, l'appello di va accolto e per l'effetto respinta la domanda originaria di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali azionata nel presente giudizio. 11. L'accoglimento del secondo e terzo motivo di appello, esime la Corte dall'esaminare il quarto ed il quinto motivo di gravame in quanto in essi assorbiti. 11.1 L'accoglimento del gravame principale comporta il mancato esame dell'appello Contr incidentale nei confronti di avente ad oggetto la richiesta di di Controparte_1 Contr condanna, di al pagamento del maggior importo dovuto a titolo di risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché la riforma della statuizione di primo grado in punto di compensazione parziale delle spese di lite, in quanto anch'esso assorbito.
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12. Quanto all'appello incidentale con cui ha chiesto - Controparte_1 subordinatamente all'accoglimento del gravame di “accertare e dichiarare la CP_3 responsabilità in solido di e quindi riformare la sentenza impugnata per il CP_2 capo indicato nei capi X e XI del presente atto e con riferimento alle pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata, e per gli effetti condannare la predetta società in Controparte_2 Contr solido con al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti e patiendi subiti iure hereditario dall'appellante incidentale, con ogni consequenziale statuizione e con quantificazione dei danni come nel ricorso introduttivo del giudizio”, lo stesso va respinto. Il Tribunale di prime cure ha rigettato la domanda avanzata dalla nei confronti CP_1 Contr
di condanna, in solido con “al risarcimento dei danni tutti subiti dal Sig. CP_2 Co
, così come dedotti sub capo e con quantificazione equitativa, come Persona_1 Cont sub capo -capitolo 496-, e quanto altro nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, ovvero per gli importi maggiori o minori che fossero accertati e/o ritenuti equi in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., e liquidazione di tutto quanto dovuto al defunto, così accertato e quantificato, in favore dell'odierna ricorrente quale sua erede legittima e così iure hereditario”.
12.1 Il Tribunale ha argomentato la statuizione di rigetto per le motivazioni riportate al punto sub 3.1 a cui si fa esplicito richiamo per brevità di esposizione. A fronte della statuizione del giudice di primo grado che ha ritenuto non provato lo svolgimento del rapporto di lavoro di alle dipendenze di nel Parte_2 CP_2 periodo dedotto (3.1), l'atto di appello incidentale (condizionato) si presenta generico in quanto non contiene censure, né deduzioni specifiche che contrastino in modo efficace il capo di sentenza in questione, essendosi parte appellante (incidentale) limitata a sostenere l' erroneità della statuizione del giudice senza indicare nell'atto di gravame quale attività istruttoria richiesta in primo grado e non ammessa, sarebbe stata necessaria per ribaltare l'esito del giudizio e quindi per conseguire il risultato voluto.
13. L'esito del giudizio comporta la condanna di alla rifusione delle Controparte_1 spese di giudizio (comprese quelle di CTU) per il principio della soccombenza, mentre resta ferma la compensazione delle spese di lite nei confronti di per il Controparte_2 primo grado. 13.1 Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale riforma della sentenza appellata che conferma nel resto, rigetta le domande Contr avanzate dall'originaria ricorrente nei confronti di respinge l'appello incidentale;
condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio nei Parte_3 Contr confronti di che liquida, per il primo grado, in euro 7.647,00 e quanto al secondo grado in euro 10.060,00 e per entrambi il rimborso forfettario spese di lite, iva e cpa;
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N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
Ferma restando la compensazione delle spese di lite nei confronti di per il Controparte_2 primo grado, condanna a rifondere a il pagamento delle Parte_3 CP_2 spese di lite del presente grado da liquidare nella misura di euro 10.060,00; Pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con Parte_3 separato decreto. Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma 31 gennaio 2025.
La Consigliera rel. La Presidente
Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi
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N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ CP_15