TRIB
Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/01/2024, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 1205/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 2728/2019 depositata in data 16.8.2020, avente ad oggetto: risarcimento danni a cose da sinistro stradale
e vertente
TRA
(c.f. ) , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (Na) alla via G. D'Annunzio, 60, presso lo studio dall'Avv. Antonio
Cimmino (c.f. ) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce C.F._2 all'atto di appello (per le comunicazioni: fax 0818709270; pec:
Email_1
Appellante
E
già Controparte_1 Controparte_2
(P.I. ), con sede legale Roma alla Via della Bufalotta n. 374, in persona
[...] P.IVA_1
del suo procuratore ad negotia Dott. giusta procura speciale in autentica del Controparte_3
Notaio redatta in Roma in data 14/12/2018 N. 18.083/6.810 Rep./Racc., Persona_1
elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla via Roma, 107 presso lo studio dell'Avv.
Gaetano Arcangelo, in uno all'Avv. Edoardo Strazzullo del foro di Benevento (C.F.
- P.IVA ), che la rappresenta e difende per procura su C.F._3 P.IVA_2
foglio separato allegata alla comparsa di costituzione e risposta (per le comunicazioni: fax n.
0824/310113; indirizzo di p.e.c.:
Email_2
Appellata
NONCHE' (C.F. ) residente in [...] C.F._4
Ponte Aiello n. 93
Appellato-contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza cartolare del 13.02.2023 le parti costituite hanno reso le seguenti conclusioni:
L'appellante “… si riporta ancora una volta all'atto introduttivo del Parte_1
presente giudizio nonché alla documentazione depositata ivi compresa la sentenza n.9165/2019 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e passata in cosa giudicata;
si conclude affinché
l'Adito Tribunale in funzione di Giudice di appello Voglia: A) Dichiarare l'appello ammissibile
e proponibile;
B) Ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto la riforma integrale della sentenza n.2728/19, emessa in data 20/04/2019 dal GdP di Gragnano, depositata in data 26/04/19 e resa pubblica in data 16/08/19; C) condannare le parti appellate
e in persona del legale rapp.te p.t., in solido Controparte_4 Controparte_5
e per i motivi su esposti al risarcimento in favore dell'odierno appellante dei danni tutti subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella misura di € 3.900,00 oltre ad € 150,00 per gg.4 di sosta tecnica ovvero nella somma che il Tribunale Adito vorrà corrispondere in sua
Giustizia anche a seguito di una C.T.U., oltre rivalutazione monetaria e interessi da determinarsi secondo indici istat, dall'evento all'effettivo suo soddisfo. D) Condannare, altresì, le parti appellate e in persona del legale Controparte_4 Controparte_5
rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze professionali del primo grado di giudizio nonché delle spese e competenze legali del presente grado di gravame con attribuzione allo scrivente legale antistatario. Altresì si impugna e contesta ex adverso quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla appellata in quanto Controparte_1
palesemente infondato sia in fatto che in diritto e ne chiede il rigetto con ogni conseguenza di legge. Si chiede infine che la causa venga riservata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc.”.
L'appellata “… si riporta a tutto quanto eccepito, dedotto Controparte_1
in atti e verbali di causa e documentalmente prodotto per via telematica. Impugna e contesta
l'atto introduttivo del giudizio di cui chiede rigetto. Si riporta alla comparsa di risposta in appello depositata telematicamente e chiede accogliersi le seguenti CONCLUSIONI Voglia
l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE: 1) accertare e dichiarare la inammissibilità dell'avverso appello ex art. 348 c.p.c e la rinuncia da parte dell'appellante al quantum debeatur della pretesa avanzata in I grado, per omessa specifica reiterazione delle sue deduzioni in punto di quantum debeatur;
2) dare atto del passaggio in giudicato della sentenza di I grado;
3) condannare la parte appellante al pagamento, in favore della appellata Assicurazione, delle spese e competenze legali del presente grado del giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: 4) rigettare l'avversa richiesta di
CTU, in quanto del tutto inutile, inammissibile e meramente defatigatoria;
IN MERITO: 5) rigettare l'avverso appello, in ogni sua parte, in quanto del tutto illegittimo ed infondato, sia in fatto che in diritto, oltre che non provato;
6) confermare la sentenza di I grado;
7) condannare la parte appellante al pagamento, in favore della appellata Assicurazione, delle spese e competenze legali del presente grado del giudizio;
8) emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge. Chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTo DELLA DECISIONE
1.1-Con atto di citazione notificato in data 12.02.2018, evocava in giudizio Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Gragnano, e la Controparte_4 Controparte_5
per sentir accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del primo, quale proprietario del veicolo EU 20 con tg CN442RN, nella produzione dei danni occorsi alla propria autovettura LT ANe con tg CF163KA in occasione del sinistro verificatosi in data
2.11.2014 alle ore 22,00 circa, in Scafati, alla via Pasquale Vitiello, e condannare entrambi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'istante, quantificati nella somma di euro 3.900,00, oltre euro 150,00 per giorni quattro di sosta tecnica, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre
Org_ rivalutazione e interessi secondo gli indici dall'evento al soddisfo, il tutto nei limiti della competenza del giudice adito (euro 5200,00), con vittoria di spese e competenze della fase stragiudiziale e del giudizio, oltre spese generali, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario, che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde, da liquidare con la maggiorazione di legge in ipotesi di costituzione di entrambe le parti convenute.
A fondamento della domanda l'attore allegava che nelle circostanza di tempo e di luogo suindicate, l'autovettura LT ANe condotta dall'istante, mentre percorreva la via
Pasquale Vitiello con direzione Mariconda, a velocità moderata e mantenendo la destra, giunto nei pressi del civico 102, veniva urtata e danneggiata alla parte anteriore destra dall'autoveicolo
EU 20 tg CN442RN, il cui conducente, nell'uscire da un luogo privato con una manovra repentina di retromarcia, urtava l'auto attorea che stava regolarmente transitando nella propria corsia di marcia;
che, per effetto dell'urto, l'auto veniva spinta nella opposta corsia di marcia e si scontrava con l'autovettura Audi con tg ER847HS; che in seguito all'evento il veicolo LT AN riportava danni sia alla parte anteriore destra – per l'urto diretto – sia alla parte laterale sinistra – per l'urto indiretto – come da rilievi fotografici e c.t.p. in atti (che quantificava i danni in euro 3900,00 oltre quattro giorni di sosta tecnica); che la storicità dell'evento, la sua dinamica, il nesso di causalità tra evento e danni risultan provati dal Modello CAI firmato dal conducente della EU ed inviato alla società assicuratrice , che nonostante il tempo decorso CP_6 non aveva dato seguiti alla richiesta di risarcimento formulata dall'attore.
1.2- Costituitasi in giudizio Admiral eccepiva preliminarmente la improponibilità della domanda violazione degli artt. 145 e 148 c.d.a. e nel merito ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e competenze, per non avere l'attore provato il fatto storico, le modalità del suo accadimento, il nesso di causalità tra il sinistro ed i danni lamentati (il p.a. non era riuscito ad CP_7 espletare i dovuti accertamenti sul veicolo per indisponibilità del;
che con Parte_1
Parte dichiarazione resa alla società incaricata di indagini investigative in relazione all'evento il convenuto confermava il verificarsi del sinistro ma riferendo circostanze Controparte_4 inverosimili e comunque diverse da quelle narrata dall'attore: in particolare l'urto con la LT
ANe sarebbe accaduto in occasione di una manovra di retromarcia effettuata alla rotatoria di via Vitiello per aver sbagliato direzione).
1.3- All'esito della espletata istruttoria (consistita nell'escussione di un teste di parte attrice), con sentenza n. 2728/2019 resa pubblica in data 16.08.2019, non notificata, il Giudice di Pace di
Gragnano, ritenuta la proponibilità della domanda e la legittimazione attiva e passiva delle parti, rigettava la domanda attorea e compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio, ritenendo, sulla scorta della dichiarazione testimoniale e della documentazione prodotta, non adeguatamente provata la dinamica del sinistro e la esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato, alla a mezzo pec in data Controparte_2
21.02.2020 per l'udienza del 24.06.2020 e a mediante consegna del plico al Controparte_4 destinatario in data 22.07.2020 (a seguito della rinnovazione dell'atto di appello per il mancato decorso del termine di comparizione), per l'udienza del 25.01.2021, Parte_1
proponeva rituale e tempestivo appello, per i motivi di seguito esaminati, chiedendo al tribunale, di riconoscere la fondatezza della impugnazione e, in riforma della impugnata sentenza, condannare gli appellati, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati subiti dall'appellante nella misura di euro 3.900,00, oltre euro 150,00 per 4 giorni di sosta tecnica, ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di c.t.u., oltre rivalutazione e interessi legali dall'evento al soddisfo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio ed attribuzione al difensore antistatario. 2.2- Costituitasi (tempestivamente) in giudizio con comparsa depositata in data 21.05.2020,
(già ), eccepiva Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348bis cpc, nel merito ne chiedeva il rigetto poiché infondato in fatto e in diritto, comunque non provato, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
2.3- Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data 23.2.2023 emessa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 13.02.2023, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 2.3.2023
3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato non Controparte_4 costituito in giudizio benchè ritualmente raggiunto dalla notifica dell'atto di appello eseguita a mezzo posta con consegna del plico al destinatario in data 22.7.2020.
4.- Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di “inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc”. sollevata dalla società appellata.
L'art. 348bis cpc dispone che “Fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza
l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”, mentre l'art. 348 ter c.p.c. statuisce che “All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art. 348 bis, primo comma…”.
Ebbene, il mancato rilievo, all'udienza di prima comparizione, della inammissibilità dell'appello nei termini previsti dalle citate norme, dà conto della infondatezza della eccezione.
5.1- Con la proposta impugnazione censura la sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui il primo giudice ha così deciso: “Per quel che concerne il merito, dalla istruttoria espletata non risulta sufficientemente provata la dinamica del sinistro;
le dichiarazioni del teste escusso non trovano sufficiente riscontro negli elementi e/o indizi, contenuti nel fascicolo.
Ragione per cui non può dirsi raggiunta la prova della esclusiva responsabilità del convenuto
nella causazione del sinistro de quo”. Controparte_4
Assume per contro l'appellante che il teste escusso, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato con dovizia di particolari le circostanze di fatto dedotte in citazione e riprodotte nei capitoli di prova, dando concreto riscontro alla violazione da parte del giudice, nel valutare le risultanze istruttorie, non solo degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma anche degli artt. 2054 e
2055 c.c. (risultando provata la esclusiva responsabilità del conducente della EU) e degli artt. 140 e 154 c.d.s. ai cui precetti la condotta di guida del convenuto non si era uniformata, risultanze confermate anche dal modello CAI versato in atti, firmato dal convenuto CP_4
che assume valenza di confessione stragiudiziale, slavo prova contraria da parte
[...] dell'assicuratore.
5.2- Il motivo di impugnazione è infondato e, la domanda attorea andrà rigettata.
Parte attrice con il proprio atto introduttivo asserisce che in data 02.11.2014 alle ore 22.00 il veicolo LT ANe in proprietà dell'attore mentre percorreva a velocità moderata la via
Pasquale Vitiello nel Comune di Scafati, giunto nei pressi del civico 102 veniva urtato dal veicolo EU 20 il cui conducente nell'uscire repentinamente in retromarcia da un luogo privato non si avvedeva del sopraggiungere del veicolo attoreo e lo impattava alla parte anteriore destra, sospingendolo, per effetto dell'urto, contro un veicolo Audi fermo sul lato sinistro della carreggiata, con conseguenti danni alla parte anteriore destra e laterale sinistra del veicolo
ANe, per la cui riparazione occorreva la somma di € 3900,00, come da perizia di parte, oltre
€ 150,00 per 4 gg di sosta tecnica.
Ebbene, come già ritenuto dal primo giudice, le circostanze di fatto prospettate in citazione ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro non hanno trovato adeguato riscontro nelle compendio istruttorio acquisito.
In particolare, il teste (indifferente), presente sul luogo ed al momento Testimone_1 del sinistro, ha ricordato che: “ADR Era il 2 novembre dell'anno 2014 io mi trovavo in Scafati alla via Pasquale Vitiello alle ore 22.00 circa quando vedevo che il veicolo EU 20 di colore chiaro usciva a retromarcia da un cancello privato posto sulla destra rispetto al mio senso di marcia. ADR Preciso che io percorrevo la via Pasquale Vitiello in Scafati con direzione di marcia Castellammare ADR il veicolo EU 20 urtava il veicolo AN di colore blu che mi precedeva ad una distanza di circa dieci metri. ADR l'impatto avveniva tra la parte posteriore del veicolo EU e la parte anteriore destra del veicolo che mi precedeva. ADR la predetta
LT ANe per effetto dell'urto subito veniva spinta nell'opposto senso di marcia e finiva per urtare con la propria parte laterale sinistra l'auto Audi ferma sul margine sinistro della carreggiata … ADR Preciso di aver visto il conducente del veicolo LT frenare e sterzare verso sinistra per evitare la collisione ma non vi riusciva … ADR nell'immediatezza mi sono fermato per constatare le conseguenza dell'evento e ricordo che non c'erano feriti e la LT
AN che mi precedeva riportava danni alla parte anteriore destra nonché alla parte laterale sinistra. ADR Ricordo che il conducente del veicolo EU ammetteva la propria responsabilità nella causazione del sinistro…”.
Orbene, la sintetica allegazione della dinamica del sinistro nell'atto introduttivo, e ancor più sintetica nella costituzione in mora, non trova puntuale riscontro nelle emergenze istruttorie agli atti. La resa dichiarazione testimoniale appare eccessivamente generica in ordine agli elementi essenziali ai fini dell'accertamento dell'accadimento e della dinamica del sinistro, posto che ricostruisce solo in maniera parziale o, per contro, divergente rispetto al contenuto della citazione, le circostanze e la dinamica del sinistro.
In particolare, solo nell'atto di citazione l'attore precisa, senza ulteriori indicazioni, che l'incidente si è verificato all'altezza del civico 102 di via Pasquale Vitiello, indicazione che non si rinviene invece nel modello CAI sottoscritto dal convenuto e neanche nella lettera di costituzione in mora inviata all'assicurazione, sebbene in essa il medesimo attore, nel descrivere la dinamica dell'incidente, riferisca che controparte “nell'immettersi su via Vitiello in manovra di retromarcia urtava la LT ANe”. Ebbene il teste , pur avendo Testimone_1 dichiarato che al momento del sinistro procedeva nella medesima direzione dell'auto dell'attore, che lo precedeva di una decina di metri, da un lato si è limitato a ribadire che il sinistro è accaduto in Scafati alla via Pasquale Vitiello senza cioè indicare il luogo esatto del suo accadimento, dall'altro ha precisato che l'autoveicolo del convenuto “usciva a retromarcia da un cancello privato posto alla destra rispetto al mio senso di marcia” ossia una circostanza dall'attore non allegata in citazione (dove fa generico riferimento ad un luogo privato) né tanto meno nella lettera di messa in mora.
L'attore, poi, non fornisce una descrizione né tanto meno una rappresentazione fotografica del luogo del sinistro ossia delle caratteristiche della strada in cui lo stesso si è verificato (lunghezza ed ampiezza, strada a senso unico o doppio senso di circolazione, percorso rettilineo o in curva rettilinea o in curva, visibilità, direzione di marcia di tutti i veicoli coinvolti), né elementi al riguardo emergono dalla deposizione del teste, laddove dalla documentazione fotografica prodotta dalla società assicuratrice si evince che via Pasquale Vitiello è una strada lunga, per lo più rettilinea, di ampiezza molto variabile ed a tratti corrente fuori dal centro abitato. Di conseguenza, la rappresentazione dello stato dei luoghi nei termini dianzi precisati, con l'esatta localizzazione del punto di accadimento del sinistro, sarebbe stata oltremodo necessaria per verificarne la compatibilità con la dinamica del sinistro e le sue conseguenze descritte in citazione (la EU del convenuto nell'uscire da un luogo privato con una manovra repentina, urtava l'auto dell'attore che, a velocità moderata e mantenendo strettamente la propria mano destra, stava transitando sulla via Pasquale Vitiello e che , per effetto dell'urto ricevuto alla parte anteriore laterale destra, veniva spinta nell'opposta corsia di marcia e si scontrava con l'autovettura Audi tg ER847HS); ciò soprattutto con riferimento alla forza d'urto esercitabile dalla EU in manovra di retromarcia sulla LT che procedeva a moderata velocità e, dunque, allo spostamento verso sinistra ragionevolmente indotto dall'urto, alla compatibilità di tale spostamento, tenuto conto della larghezza della strada, con il successivo scontro tra la medesima LT e l'Audi presente sull'opposta corsia di marcia.
A tale ultimo riguardo i rilievi in precedenza mossi circa la eccessiva genericità delle allegazioni attoree relative all'accadimento del sinistro ed alla sua dinamica e l'insufficiente assolvimento da parte dell'attore del correlato onere probatorio sullo stesso gravante, trovano puntuale conferma nelle significative divergenze emerse tra la dinamica dell'incidente come dianzi genericamente descritta dall'attore e quanto sul punto dichiarato dall'unico teste escusso. Questi, infatti, ha riferito di “aver visto il conducente del veicolo LT ANe provare a sterzare verso sinistra per evitare la collisione ma non vi riusciva in quanto la EU 20 continuava la manovra di immissione” con ciò introducendo nella dinamica del sinistro una condotta non riferita dall'attore ma certamente incidente sulla dinamica stessa e in specie sulle cause e sulla misura dello spostamento dell'auto LT a causa dell'urto e/o del tentativo di evitarlo;
analogamente, il teste ha dichiarato che “la predetta LT ANe per effetto dell'urto subito veniva spinta nell'opposto senso di marcia e finiva per urtare con la propria parte laterale sinistra l'auto Audi ferma al margine sinistro della carreggiata”, mentre in citazione l'attore ha allegato che per effetto dell'urto la LT “veniva spinta nell'opposta corsia di marcia e si scontrava con l'autovettura Audi tg…”, senza dunque indicare che trattavasi di auto in sosta ma anzi lasciando intendere che trattavasi di auto in marcia;
il teste, infine, ha precisato che “l'Audi veniva impattata e danneggiata alla fiancata laterale destra essendo parcheggiata con direzione di marcia verso Castellammare”, laddove se fosse stata in movimento (come desumibile dalle riferite allegazioni dell'attore) o anche ferma sulla opposta corsia di marcia ma nella medesima direzione di marcia di questa (ossia opposta a quella della LT), sarebbe stata impattata e danneggiata alla fiancata sinistra.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, facendo proprie le valutazioni espresse dal primo giudice, sia pure integrandone la motivazione, ritiene allora il tribunale, che l'attore non ha compiutamente assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante con riferimento al fatto storico dedotto in citazione e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio (ossia l'accadimento del sinistro e la sua dinamica) citazione.
Né le conclusioni che precedono possono ritenersi scalfite dalle risultanze del modello CAI con cui il convenuto ha riconosciuto la dinamica del sinistro e la propria Controparte_4
responsabilità. Al riguardo è, invero, sufficiente considerare che le risultanze del modello CAI versato in atti, peraltro sottoscritto dal solo convenuto e non anche dall'attore-appellante e la presunzione di responsabilità da esse desumibile, sono ampiamente Parte_1
superate e vinte dalla rilevata genericità e contraddittorietà dei fatti allegati in citazione (e in parte consacrati nel modello CAI) e delle risultanze istruttorie acquisite, e ciò tanto più che nello spazio del modello destinato alla indicazione delle generalità di eventuali testimoni non risulta indicato alcun nominativo, laddove, al contrario, il teste ha riferito che “… lasciati i miei recapiti al conducente della LT che mi precedeva, mi allontanavo dai luoghi”; né al riguardo va sottaciuto che lo stesso convenuto , in contrasto con la dinamica riportata nel Controparte_4
modello CAI dallo stesso sottoscritto (secondo cui usciva con la EU da un “parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale in retromarcia”), in una dichiarazione spontanea del pari sottoscritta resa in data 30.6.2015 ed allegata alla produzione di primo grado della compagnia assicuratrice Admiral, ha contraddittoriamente dichiarato che “il giorno 02.11.2014 alle ore
22.00 circa giunto alla rotatoria di via Vitiello sbagliavo la direzione quindi facevo retromarcia
e in quel momento passava la LT e la colpivo alla parte destra sospingendola con la fiancata sinistra contro un Audi”.
In conclusione, in difetto di una puntuale ed univoca prospettazione assertiva e di adeguati riscontri probatori in ordine all'accadimento del sinistro, alle modalità di tale accadimento, la sentenza del primo giudice di rigetto della domanda attorea va senz'altro confermata, poiché immune da censure, con conseguente rigetto dell'appello proposto da Parte_1
6.- Il rigetto nel merito dell'impugnazione assorbe, rendendone inutile l'esame, il secondo potivo di impugnazione, attinente la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite contenuta nella sentenza gravata.
7.- Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore di
[...]
delle spese del grado, liquidate di ufficio, in difetto di specifica, come in Controparte_2
dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 55/2014 – come modificato con d.m.
147/2022 - e, dunque, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da euro 1101,00 a euro 5200,00), alla modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alla genericità ed al modesto pregio dell'attività difensiva svolta, alla mancanza della fase istruttoria, con riduzione del 20% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, salvo riduzione del 50% del compenso per la fase istruttoria, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge. Spese non ripetibili nel rapporto con l'appellato
, rimasto contumace. Controparte_4
8.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione , la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano
n. 2728/2019 resa pubblica in data 16.08.2019, proposto da nei confronti di Parte_1
(già ) in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore e di , così provvede: Controparte_4
1)dichiara la contumacia di;
Controparte_4
2) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(già ) in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante pro tempore e di;
Controparte_4
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
(già ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1616,00 per onorari oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, se dovute;
spese irripetibili nei confronti di , appellato contumace. Controparte_4
4)dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, co.1 quater
T.U. Spese di Giustizia, se dovuto.
Così deciso in Torre Annunziata il 28.12.2023.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 1205/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 2728/2019 depositata in data 16.8.2020, avente ad oggetto: risarcimento danni a cose da sinistro stradale
e vertente
TRA
(c.f. ) , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (Na) alla via G. D'Annunzio, 60, presso lo studio dall'Avv. Antonio
Cimmino (c.f. ) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce C.F._2 all'atto di appello (per le comunicazioni: fax 0818709270; pec:
Email_1
Appellante
E
già Controparte_1 Controparte_2
(P.I. ), con sede legale Roma alla Via della Bufalotta n. 374, in persona
[...] P.IVA_1
del suo procuratore ad negotia Dott. giusta procura speciale in autentica del Controparte_3
Notaio redatta in Roma in data 14/12/2018 N. 18.083/6.810 Rep./Racc., Persona_1
elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla via Roma, 107 presso lo studio dell'Avv.
Gaetano Arcangelo, in uno all'Avv. Edoardo Strazzullo del foro di Benevento (C.F.
- P.IVA ), che la rappresenta e difende per procura su C.F._3 P.IVA_2
foglio separato allegata alla comparsa di costituzione e risposta (per le comunicazioni: fax n.
0824/310113; indirizzo di p.e.c.:
Email_2
Appellata
NONCHE' (C.F. ) residente in [...] C.F._4
Ponte Aiello n. 93
Appellato-contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza cartolare del 13.02.2023 le parti costituite hanno reso le seguenti conclusioni:
L'appellante “… si riporta ancora una volta all'atto introduttivo del Parte_1
presente giudizio nonché alla documentazione depositata ivi compresa la sentenza n.9165/2019 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e passata in cosa giudicata;
si conclude affinché
l'Adito Tribunale in funzione di Giudice di appello Voglia: A) Dichiarare l'appello ammissibile
e proponibile;
B) Ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto la riforma integrale della sentenza n.2728/19, emessa in data 20/04/2019 dal GdP di Gragnano, depositata in data 26/04/19 e resa pubblica in data 16/08/19; C) condannare le parti appellate
e in persona del legale rapp.te p.t., in solido Controparte_4 Controparte_5
e per i motivi su esposti al risarcimento in favore dell'odierno appellante dei danni tutti subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella misura di € 3.900,00 oltre ad € 150,00 per gg.4 di sosta tecnica ovvero nella somma che il Tribunale Adito vorrà corrispondere in sua
Giustizia anche a seguito di una C.T.U., oltre rivalutazione monetaria e interessi da determinarsi secondo indici istat, dall'evento all'effettivo suo soddisfo. D) Condannare, altresì, le parti appellate e in persona del legale Controparte_4 Controparte_5
rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze professionali del primo grado di giudizio nonché delle spese e competenze legali del presente grado di gravame con attribuzione allo scrivente legale antistatario. Altresì si impugna e contesta ex adverso quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla appellata in quanto Controparte_1
palesemente infondato sia in fatto che in diritto e ne chiede il rigetto con ogni conseguenza di legge. Si chiede infine che la causa venga riservata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc.”.
L'appellata “… si riporta a tutto quanto eccepito, dedotto Controparte_1
in atti e verbali di causa e documentalmente prodotto per via telematica. Impugna e contesta
l'atto introduttivo del giudizio di cui chiede rigetto. Si riporta alla comparsa di risposta in appello depositata telematicamente e chiede accogliersi le seguenti CONCLUSIONI Voglia
l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE: 1) accertare e dichiarare la inammissibilità dell'avverso appello ex art. 348 c.p.c e la rinuncia da parte dell'appellante al quantum debeatur della pretesa avanzata in I grado, per omessa specifica reiterazione delle sue deduzioni in punto di quantum debeatur;
2) dare atto del passaggio in giudicato della sentenza di I grado;
3) condannare la parte appellante al pagamento, in favore della appellata Assicurazione, delle spese e competenze legali del presente grado del giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: 4) rigettare l'avversa richiesta di
CTU, in quanto del tutto inutile, inammissibile e meramente defatigatoria;
IN MERITO: 5) rigettare l'avverso appello, in ogni sua parte, in quanto del tutto illegittimo ed infondato, sia in fatto che in diritto, oltre che non provato;
6) confermare la sentenza di I grado;
7) condannare la parte appellante al pagamento, in favore della appellata Assicurazione, delle spese e competenze legali del presente grado del giudizio;
8) emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge. Chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTo DELLA DECISIONE
1.1-Con atto di citazione notificato in data 12.02.2018, evocava in giudizio Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Gragnano, e la Controparte_4 Controparte_5
per sentir accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del primo, quale proprietario del veicolo EU 20 con tg CN442RN, nella produzione dei danni occorsi alla propria autovettura LT ANe con tg CF163KA in occasione del sinistro verificatosi in data
2.11.2014 alle ore 22,00 circa, in Scafati, alla via Pasquale Vitiello, e condannare entrambi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'istante, quantificati nella somma di euro 3.900,00, oltre euro 150,00 per giorni quattro di sosta tecnica, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre
Org_ rivalutazione e interessi secondo gli indici dall'evento al soddisfo, il tutto nei limiti della competenza del giudice adito (euro 5200,00), con vittoria di spese e competenze della fase stragiudiziale e del giudizio, oltre spese generali, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario, che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde, da liquidare con la maggiorazione di legge in ipotesi di costituzione di entrambe le parti convenute.
A fondamento della domanda l'attore allegava che nelle circostanza di tempo e di luogo suindicate, l'autovettura LT ANe condotta dall'istante, mentre percorreva la via
Pasquale Vitiello con direzione Mariconda, a velocità moderata e mantenendo la destra, giunto nei pressi del civico 102, veniva urtata e danneggiata alla parte anteriore destra dall'autoveicolo
EU 20 tg CN442RN, il cui conducente, nell'uscire da un luogo privato con una manovra repentina di retromarcia, urtava l'auto attorea che stava regolarmente transitando nella propria corsia di marcia;
che, per effetto dell'urto, l'auto veniva spinta nella opposta corsia di marcia e si scontrava con l'autovettura Audi con tg ER847HS; che in seguito all'evento il veicolo LT AN riportava danni sia alla parte anteriore destra – per l'urto diretto – sia alla parte laterale sinistra – per l'urto indiretto – come da rilievi fotografici e c.t.p. in atti (che quantificava i danni in euro 3900,00 oltre quattro giorni di sosta tecnica); che la storicità dell'evento, la sua dinamica, il nesso di causalità tra evento e danni risultan provati dal Modello CAI firmato dal conducente della EU ed inviato alla società assicuratrice , che nonostante il tempo decorso CP_6 non aveva dato seguiti alla richiesta di risarcimento formulata dall'attore.
1.2- Costituitasi in giudizio Admiral eccepiva preliminarmente la improponibilità della domanda violazione degli artt. 145 e 148 c.d.a. e nel merito ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e competenze, per non avere l'attore provato il fatto storico, le modalità del suo accadimento, il nesso di causalità tra il sinistro ed i danni lamentati (il p.a. non era riuscito ad CP_7 espletare i dovuti accertamenti sul veicolo per indisponibilità del;
che con Parte_1
Parte dichiarazione resa alla società incaricata di indagini investigative in relazione all'evento il convenuto confermava il verificarsi del sinistro ma riferendo circostanze Controparte_4 inverosimili e comunque diverse da quelle narrata dall'attore: in particolare l'urto con la LT
ANe sarebbe accaduto in occasione di una manovra di retromarcia effettuata alla rotatoria di via Vitiello per aver sbagliato direzione).
1.3- All'esito della espletata istruttoria (consistita nell'escussione di un teste di parte attrice), con sentenza n. 2728/2019 resa pubblica in data 16.08.2019, non notificata, il Giudice di Pace di
Gragnano, ritenuta la proponibilità della domanda e la legittimazione attiva e passiva delle parti, rigettava la domanda attorea e compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio, ritenendo, sulla scorta della dichiarazione testimoniale e della documentazione prodotta, non adeguatamente provata la dinamica del sinistro e la esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato, alla a mezzo pec in data Controparte_2
21.02.2020 per l'udienza del 24.06.2020 e a mediante consegna del plico al Controparte_4 destinatario in data 22.07.2020 (a seguito della rinnovazione dell'atto di appello per il mancato decorso del termine di comparizione), per l'udienza del 25.01.2021, Parte_1
proponeva rituale e tempestivo appello, per i motivi di seguito esaminati, chiedendo al tribunale, di riconoscere la fondatezza della impugnazione e, in riforma della impugnata sentenza, condannare gli appellati, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati subiti dall'appellante nella misura di euro 3.900,00, oltre euro 150,00 per 4 giorni di sosta tecnica, ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di c.t.u., oltre rivalutazione e interessi legali dall'evento al soddisfo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio ed attribuzione al difensore antistatario. 2.2- Costituitasi (tempestivamente) in giudizio con comparsa depositata in data 21.05.2020,
(già ), eccepiva Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348bis cpc, nel merito ne chiedeva il rigetto poiché infondato in fatto e in diritto, comunque non provato, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
2.3- Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data 23.2.2023 emessa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 13.02.2023, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 2.3.2023
3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato non Controparte_4 costituito in giudizio benchè ritualmente raggiunto dalla notifica dell'atto di appello eseguita a mezzo posta con consegna del plico al destinatario in data 22.7.2020.
4.- Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di “inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc”. sollevata dalla società appellata.
L'art. 348bis cpc dispone che “Fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza
l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”, mentre l'art. 348 ter c.p.c. statuisce che “All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art. 348 bis, primo comma…”.
Ebbene, il mancato rilievo, all'udienza di prima comparizione, della inammissibilità dell'appello nei termini previsti dalle citate norme, dà conto della infondatezza della eccezione.
5.1- Con la proposta impugnazione censura la sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui il primo giudice ha così deciso: “Per quel che concerne il merito, dalla istruttoria espletata non risulta sufficientemente provata la dinamica del sinistro;
le dichiarazioni del teste escusso non trovano sufficiente riscontro negli elementi e/o indizi, contenuti nel fascicolo.
Ragione per cui non può dirsi raggiunta la prova della esclusiva responsabilità del convenuto
nella causazione del sinistro de quo”. Controparte_4
Assume per contro l'appellante che il teste escusso, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato con dovizia di particolari le circostanze di fatto dedotte in citazione e riprodotte nei capitoli di prova, dando concreto riscontro alla violazione da parte del giudice, nel valutare le risultanze istruttorie, non solo degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma anche degli artt. 2054 e
2055 c.c. (risultando provata la esclusiva responsabilità del conducente della EU) e degli artt. 140 e 154 c.d.s. ai cui precetti la condotta di guida del convenuto non si era uniformata, risultanze confermate anche dal modello CAI versato in atti, firmato dal convenuto CP_4
che assume valenza di confessione stragiudiziale, slavo prova contraria da parte
[...] dell'assicuratore.
5.2- Il motivo di impugnazione è infondato e, la domanda attorea andrà rigettata.
Parte attrice con il proprio atto introduttivo asserisce che in data 02.11.2014 alle ore 22.00 il veicolo LT ANe in proprietà dell'attore mentre percorreva a velocità moderata la via
Pasquale Vitiello nel Comune di Scafati, giunto nei pressi del civico 102 veniva urtato dal veicolo EU 20 il cui conducente nell'uscire repentinamente in retromarcia da un luogo privato non si avvedeva del sopraggiungere del veicolo attoreo e lo impattava alla parte anteriore destra, sospingendolo, per effetto dell'urto, contro un veicolo Audi fermo sul lato sinistro della carreggiata, con conseguenti danni alla parte anteriore destra e laterale sinistra del veicolo
ANe, per la cui riparazione occorreva la somma di € 3900,00, come da perizia di parte, oltre
€ 150,00 per 4 gg di sosta tecnica.
Ebbene, come già ritenuto dal primo giudice, le circostanze di fatto prospettate in citazione ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro non hanno trovato adeguato riscontro nelle compendio istruttorio acquisito.
In particolare, il teste (indifferente), presente sul luogo ed al momento Testimone_1 del sinistro, ha ricordato che: “ADR Era il 2 novembre dell'anno 2014 io mi trovavo in Scafati alla via Pasquale Vitiello alle ore 22.00 circa quando vedevo che il veicolo EU 20 di colore chiaro usciva a retromarcia da un cancello privato posto sulla destra rispetto al mio senso di marcia. ADR Preciso che io percorrevo la via Pasquale Vitiello in Scafati con direzione di marcia Castellammare ADR il veicolo EU 20 urtava il veicolo AN di colore blu che mi precedeva ad una distanza di circa dieci metri. ADR l'impatto avveniva tra la parte posteriore del veicolo EU e la parte anteriore destra del veicolo che mi precedeva. ADR la predetta
LT ANe per effetto dell'urto subito veniva spinta nell'opposto senso di marcia e finiva per urtare con la propria parte laterale sinistra l'auto Audi ferma sul margine sinistro della carreggiata … ADR Preciso di aver visto il conducente del veicolo LT frenare e sterzare verso sinistra per evitare la collisione ma non vi riusciva … ADR nell'immediatezza mi sono fermato per constatare le conseguenza dell'evento e ricordo che non c'erano feriti e la LT
AN che mi precedeva riportava danni alla parte anteriore destra nonché alla parte laterale sinistra. ADR Ricordo che il conducente del veicolo EU ammetteva la propria responsabilità nella causazione del sinistro…”.
Orbene, la sintetica allegazione della dinamica del sinistro nell'atto introduttivo, e ancor più sintetica nella costituzione in mora, non trova puntuale riscontro nelle emergenze istruttorie agli atti. La resa dichiarazione testimoniale appare eccessivamente generica in ordine agli elementi essenziali ai fini dell'accertamento dell'accadimento e della dinamica del sinistro, posto che ricostruisce solo in maniera parziale o, per contro, divergente rispetto al contenuto della citazione, le circostanze e la dinamica del sinistro.
In particolare, solo nell'atto di citazione l'attore precisa, senza ulteriori indicazioni, che l'incidente si è verificato all'altezza del civico 102 di via Pasquale Vitiello, indicazione che non si rinviene invece nel modello CAI sottoscritto dal convenuto e neanche nella lettera di costituzione in mora inviata all'assicurazione, sebbene in essa il medesimo attore, nel descrivere la dinamica dell'incidente, riferisca che controparte “nell'immettersi su via Vitiello in manovra di retromarcia urtava la LT ANe”. Ebbene il teste , pur avendo Testimone_1 dichiarato che al momento del sinistro procedeva nella medesima direzione dell'auto dell'attore, che lo precedeva di una decina di metri, da un lato si è limitato a ribadire che il sinistro è accaduto in Scafati alla via Pasquale Vitiello senza cioè indicare il luogo esatto del suo accadimento, dall'altro ha precisato che l'autoveicolo del convenuto “usciva a retromarcia da un cancello privato posto alla destra rispetto al mio senso di marcia” ossia una circostanza dall'attore non allegata in citazione (dove fa generico riferimento ad un luogo privato) né tanto meno nella lettera di messa in mora.
L'attore, poi, non fornisce una descrizione né tanto meno una rappresentazione fotografica del luogo del sinistro ossia delle caratteristiche della strada in cui lo stesso si è verificato (lunghezza ed ampiezza, strada a senso unico o doppio senso di circolazione, percorso rettilineo o in curva rettilinea o in curva, visibilità, direzione di marcia di tutti i veicoli coinvolti), né elementi al riguardo emergono dalla deposizione del teste, laddove dalla documentazione fotografica prodotta dalla società assicuratrice si evince che via Pasquale Vitiello è una strada lunga, per lo più rettilinea, di ampiezza molto variabile ed a tratti corrente fuori dal centro abitato. Di conseguenza, la rappresentazione dello stato dei luoghi nei termini dianzi precisati, con l'esatta localizzazione del punto di accadimento del sinistro, sarebbe stata oltremodo necessaria per verificarne la compatibilità con la dinamica del sinistro e le sue conseguenze descritte in citazione (la EU del convenuto nell'uscire da un luogo privato con una manovra repentina, urtava l'auto dell'attore che, a velocità moderata e mantenendo strettamente la propria mano destra, stava transitando sulla via Pasquale Vitiello e che , per effetto dell'urto ricevuto alla parte anteriore laterale destra, veniva spinta nell'opposta corsia di marcia e si scontrava con l'autovettura Audi tg ER847HS); ciò soprattutto con riferimento alla forza d'urto esercitabile dalla EU in manovra di retromarcia sulla LT che procedeva a moderata velocità e, dunque, allo spostamento verso sinistra ragionevolmente indotto dall'urto, alla compatibilità di tale spostamento, tenuto conto della larghezza della strada, con il successivo scontro tra la medesima LT e l'Audi presente sull'opposta corsia di marcia.
A tale ultimo riguardo i rilievi in precedenza mossi circa la eccessiva genericità delle allegazioni attoree relative all'accadimento del sinistro ed alla sua dinamica e l'insufficiente assolvimento da parte dell'attore del correlato onere probatorio sullo stesso gravante, trovano puntuale conferma nelle significative divergenze emerse tra la dinamica dell'incidente come dianzi genericamente descritta dall'attore e quanto sul punto dichiarato dall'unico teste escusso. Questi, infatti, ha riferito di “aver visto il conducente del veicolo LT ANe provare a sterzare verso sinistra per evitare la collisione ma non vi riusciva in quanto la EU 20 continuava la manovra di immissione” con ciò introducendo nella dinamica del sinistro una condotta non riferita dall'attore ma certamente incidente sulla dinamica stessa e in specie sulle cause e sulla misura dello spostamento dell'auto LT a causa dell'urto e/o del tentativo di evitarlo;
analogamente, il teste ha dichiarato che “la predetta LT ANe per effetto dell'urto subito veniva spinta nell'opposto senso di marcia e finiva per urtare con la propria parte laterale sinistra l'auto Audi ferma al margine sinistro della carreggiata”, mentre in citazione l'attore ha allegato che per effetto dell'urto la LT “veniva spinta nell'opposta corsia di marcia e si scontrava con l'autovettura Audi tg…”, senza dunque indicare che trattavasi di auto in sosta ma anzi lasciando intendere che trattavasi di auto in marcia;
il teste, infine, ha precisato che “l'Audi veniva impattata e danneggiata alla fiancata laterale destra essendo parcheggiata con direzione di marcia verso Castellammare”, laddove se fosse stata in movimento (come desumibile dalle riferite allegazioni dell'attore) o anche ferma sulla opposta corsia di marcia ma nella medesima direzione di marcia di questa (ossia opposta a quella della LT), sarebbe stata impattata e danneggiata alla fiancata sinistra.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, facendo proprie le valutazioni espresse dal primo giudice, sia pure integrandone la motivazione, ritiene allora il tribunale, che l'attore non ha compiutamente assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante con riferimento al fatto storico dedotto in citazione e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio (ossia l'accadimento del sinistro e la sua dinamica) citazione.
Né le conclusioni che precedono possono ritenersi scalfite dalle risultanze del modello CAI con cui il convenuto ha riconosciuto la dinamica del sinistro e la propria Controparte_4
responsabilità. Al riguardo è, invero, sufficiente considerare che le risultanze del modello CAI versato in atti, peraltro sottoscritto dal solo convenuto e non anche dall'attore-appellante e la presunzione di responsabilità da esse desumibile, sono ampiamente Parte_1
superate e vinte dalla rilevata genericità e contraddittorietà dei fatti allegati in citazione (e in parte consacrati nel modello CAI) e delle risultanze istruttorie acquisite, e ciò tanto più che nello spazio del modello destinato alla indicazione delle generalità di eventuali testimoni non risulta indicato alcun nominativo, laddove, al contrario, il teste ha riferito che “… lasciati i miei recapiti al conducente della LT che mi precedeva, mi allontanavo dai luoghi”; né al riguardo va sottaciuto che lo stesso convenuto , in contrasto con la dinamica riportata nel Controparte_4
modello CAI dallo stesso sottoscritto (secondo cui usciva con la EU da un “parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale in retromarcia”), in una dichiarazione spontanea del pari sottoscritta resa in data 30.6.2015 ed allegata alla produzione di primo grado della compagnia assicuratrice Admiral, ha contraddittoriamente dichiarato che “il giorno 02.11.2014 alle ore
22.00 circa giunto alla rotatoria di via Vitiello sbagliavo la direzione quindi facevo retromarcia
e in quel momento passava la LT e la colpivo alla parte destra sospingendola con la fiancata sinistra contro un Audi”.
In conclusione, in difetto di una puntuale ed univoca prospettazione assertiva e di adeguati riscontri probatori in ordine all'accadimento del sinistro, alle modalità di tale accadimento, la sentenza del primo giudice di rigetto della domanda attorea va senz'altro confermata, poiché immune da censure, con conseguente rigetto dell'appello proposto da Parte_1
6.- Il rigetto nel merito dell'impugnazione assorbe, rendendone inutile l'esame, il secondo potivo di impugnazione, attinente la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite contenuta nella sentenza gravata.
7.- Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore di
[...]
delle spese del grado, liquidate di ufficio, in difetto di specifica, come in Controparte_2
dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 55/2014 – come modificato con d.m.
147/2022 - e, dunque, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da euro 1101,00 a euro 5200,00), alla modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alla genericità ed al modesto pregio dell'attività difensiva svolta, alla mancanza della fase istruttoria, con riduzione del 20% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, salvo riduzione del 50% del compenso per la fase istruttoria, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge. Spese non ripetibili nel rapporto con l'appellato
, rimasto contumace. Controparte_4
8.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione , la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano
n. 2728/2019 resa pubblica in data 16.08.2019, proposto da nei confronti di Parte_1
(già ) in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore e di , così provvede: Controparte_4
1)dichiara la contumacia di;
Controparte_4
2) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(già ) in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante pro tempore e di;
Controparte_4
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
(già ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1616,00 per onorari oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, se dovute;
spese irripetibili nei confronti di , appellato contumace. Controparte_4
4)dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, co.1 quater
T.U. Spese di Giustizia, se dovuto.
Così deciso in Torre Annunziata il 28.12.2023.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano