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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/02/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7529/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. Umberto Castagnini Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 19.2.2025, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDINI Pt_1 C.F._1
LUCREZIA,
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 2 Per parte ricorrente: dichiarare “che sia dichiarata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere”.
FATTO E DIRITTO visto il ricorso ai sensi dell'art 19ter dlgs 150/2011 ed ex art. 281undecies cpc con cui è stato impugnato il provvedimento di rigetto del Questore di Firenze sulla richiesta di permesso di soggiorno della parte ricorrente, rilevato che non è stata fornita la prova della notifica alla parte convenuta, che non si è costituita e che il PM – Sede ha apposto il Visto agli atti;
che con nota del 17.2.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato conto di aver “ricevuto notizia del riconoscimento a favore del ricorrente del permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Tribunale di Trieste (R.G. n. 200/2020) (DOC. 18)”; preso atto dell'ottenimento del permesso di soggiorno in questione, per cui il ricorrente ha perduto interesse alla prosecuzione dell'odierno giudizio, e, quindi, è venuta meno la materia del contendere, in quanto la pretesa del ricorrente è stata soddisfatta in ragione di un fatto successivo, verificatosi nelle more del processo e perciò non sussista più ragione di contrasto tra le parti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007); vista la mancata instaurazione del contraddittorio, non si procede alla regolazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze nella camera di Consiglio del 19.2.2025, su relazione della dott.ssa Condò.
Il Presidente
dott. Giuseppina Guttadauro
pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. Umberto Castagnini Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 19.2.2025, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDINI Pt_1 C.F._1
LUCREZIA,
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 2 Per parte ricorrente: dichiarare “che sia dichiarata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere”.
FATTO E DIRITTO visto il ricorso ai sensi dell'art 19ter dlgs 150/2011 ed ex art. 281undecies cpc con cui è stato impugnato il provvedimento di rigetto del Questore di Firenze sulla richiesta di permesso di soggiorno della parte ricorrente, rilevato che non è stata fornita la prova della notifica alla parte convenuta, che non si è costituita e che il PM – Sede ha apposto il Visto agli atti;
che con nota del 17.2.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato conto di aver “ricevuto notizia del riconoscimento a favore del ricorrente del permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Tribunale di Trieste (R.G. n. 200/2020) (DOC. 18)”; preso atto dell'ottenimento del permesso di soggiorno in questione, per cui il ricorrente ha perduto interesse alla prosecuzione dell'odierno giudizio, e, quindi, è venuta meno la materia del contendere, in quanto la pretesa del ricorrente è stata soddisfatta in ragione di un fatto successivo, verificatosi nelle more del processo e perciò non sussista più ragione di contrasto tra le parti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007); vista la mancata instaurazione del contraddittorio, non si procede alla regolazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze nella camera di Consiglio del 19.2.2025, su relazione della dott.ssa Condò.
Il Presidente
dott. Giuseppina Guttadauro
pagina 2 di 2