Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 aprile 1959 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 settembre 2012 |
Commentari • 10
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 10833 del 05https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 05/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 05/05/2010), n.10833 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente – Dott. MONACI Stefano – Consigliere – Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere – Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere – Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 24700-2006 proposto da: S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVIA EMILIO PAOLO, giusta delega a margine del ricorso; – ricorrente – contro IL MESSAGGERO …
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Giurisprudenza • 86
- 1. Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/10/2025, n. 898Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile R.G. 472/2020 La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati: Manuela Morrone Presidente rel. Viviana Cusolito Consigliera Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado tra Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. FRENO ANTONINO appellante – appellato incidentale e Controparte_1 (C.F. P.IVA_2 ), con il patrocinio dell'avv. PALOMBA VINCENZO e dell'avv. CONTI LEOPOLDO appellata – appellante incidentale CONCLUSIONI per il Parte_1 disattese tutte le istanze, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici e' libero e puo' svolgersi sia nei rispettivi mercati all'ingrosso, sia fuori dei mercati stessi, salvo l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia di vigilanza e controllo delle sostanze alimentari.
Nei Comuni costieri sia marittimi che lacuali ove esistono o verranno istituiti mercati ittici di produzione, il prefetto, in caso di turbamento del normale andamento dei prezzi, dispone, su richiesta del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, che il commercio all'ingrosso si svolga unicamente nell'ambito dei mercati stessi.
Lo stesso provvedimento puo' essere preso dal prefetto su richiesta della locale Associazione dei produttori di pesce o della Commissione di mercato.
Nulla e' innovato circa l'applicazione dell' art. 3 della legge 12 luglio 1938, n. 1487 . - Art. 2.
I regolamenti che disciplinano l'esercizio del commercio all'ingrosso e il funzionamento dei mercati all'ingrosso non possono recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti. - Art. 3.
Coloro che intendono esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici debbono farne preventiva denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che li iscrive in apposito albo. Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n.
2174 .
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 marzo 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147))
L'iscrizione negli albi previsti dal presente articolo deve essere negata ed eventualmente revocata se gia' concessa:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
2) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o di sicurezza personale, o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
3) a condannati, per delitti dolosi previsti dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e per quelli dolosi contro la pubblica Amministrazione, o l'ordine pubblico, o l'incolumita' pubblica, o la fede pubblica o l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o le persone, o il patrimonio, a pena superiore ai sei mesi.
L'iscrizione deve essere revocata:
1) a chi maliziosamente sottragga al mercato prodotti ortofrutticoli, carni o prodotti ittici, o li distrugga;
2) a chi venda gli stessi prodotti a prezzi superiori a quelli fissati dall'autorita';
3) a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entita' delle rispettive pene, per i delitti previsti dagli articoli 353 , 355 , 356 , 472 , 473 , 474 , 515 , 516 , 517 e 623 del Codice penale , o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene e polizia annonaria. (7) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art. 5, comma 11) che "L'albo istituito dall' articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125 , e' soppresso". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 , come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012 n.147 ha disposto (con l'art. 71-ter, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e' soppresso l'albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici".