Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2010, n. 43249
CASS
Sentenza 22 ottobre 2010

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Massime1

Non vi è rapporto di specialità tra la disciplina sanzionatoria penale dettata in materia antisismica dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e quella, amministrativa pecuniaria, dettata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, in quanto si tratta di sanzioni poste a tutela di interessi giuridici diversi, presidiando la prima la pubblica incolumità e, l'altra, il controllo sulle pubbliche affissioni, in relazione al loro contenuto, alla natura commerciale o meno, all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità. (In motivazione la Corte, in una fattispecie riguardante il sequestro preventivo di un cartellone pubblicitario di consistenti dimensioni abusivamente installato, ha affermato che trovano applicazione ambedue le discipline sanzionatorie).

Commentario1

  • 1Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivo
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2010, n. 43249
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43249
Data del deposito : 22 ottobre 2010

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