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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/09/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 36/2025 R.G., avente ad oggetto: scioglimento dell'unione civile
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente, codice Parte_1 fiscale , elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. C.F._1
COLANGELI FEDERICO del Foro di Imperia
E
, nato in [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, non costituitosi in giudizio. CONTUMACE C.F._2
1 Conclusioni delle parti
Il ricorrente chiede pronunciarsi lo scioglimento dell'unione civile.
Motivi della decisione
Con ricorso datato 9.1.2025, espose che: Parte_1
1. il giorno 08.08.20219, in Sanremo, aveva contratto unione civile con Controparte_1 nato a [...], di nazionalità argentina;
[...]
2. l'unione civile dopo un paio di anni si era logorata ed era venuto meno il vincolo di legame anche affettivo che li legava, tanto che nel 2021 il era rientrato CP_1 definitivamente nel suo Paese di provenienza;
3. in seguito, il 03.10.2024, egli aveva comunicato al competente Ufficiale dello Stato
Civile la volontà di sciogliere l'unione;
4. nel tempo trascorso dopo la comunicazione della volontà di scioglimento, lui ed il avevano continuato a vivere separati e non vi è alcuna possibilità e/o reciproca CP_1 volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, con manifesta l'impossibilità quindi di ricostituzione dell'unione civile.
Chiese che fosse pronunciato lo scioglimento dell'unione civile.
All'udienza dell'11 c.m., davanti a questo Giudice, il non si costituì e non CP_1 comparve.
Il difensore dell precisò le conclusioni, rinunciò al deposito della comparsa Pt_1 conclusionale e chiese pronunciarsi lo scioglimento dell'unione civile, vinte le spese processuali.
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Osserva il Tribunale, ritenuta la propria competenza territoriale, che sussistono i presupposti di legge per accogliere la domanda.
Il ricorrente, ex art. 1, comma 24, della legge n. 75/2016 ha manifestato la volontà di scioglimento dell'unione civile dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile in data 03.10.2024 ed ha proposto il ricorso in Tribunale decorsi tre mesi dalla data di detta manifestazione di volontà.
La durata della separazione, la volontà dell' di porre fine all'unione civile, la Pt_1 mancata costituzione in giudizio da parte del dimostrano chiaramente che CP_1
l'unione materiale e spirituale tra le parti non sia suscettibile di ricostituzione.
2 Le spese processuali sostenute dal ricorrente non sono ripetibili, posto che il CP_1 non ha contestato la domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia lo scioglimento dell'unione civile contratta in Sanremo (IM) in data 08.08.2019, tra e Parte_1
, trascritta nel registro delle unioni civili del Comune di Controparte_1
Sanremo al N. 1, Parte I, Anno 2019.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Sanremo, ove venne trascritta l'unione civile, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Dichiara non ripetibili le spese processuali sostenute dal ricorrente.
Imperia, deciso il 24/09/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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