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Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/2024, n. 24342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24342 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30729/2020 R.G. proposto da BUONO RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Simeone, con domicilio in Napoli, alla Piazza Garibaldi n. 39. -RICORRENTE– contro DI MEGLIO FELICE, rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Pacifico, con domicilio in Ischia, Via Fondo Bosso n. 22. –CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2991/2020, pubblicata in data 2.9.2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9.7.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha concluso, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. Udito l’avv. Nicola Simeone. FATTI DI CAUSA Oggetto: successioni Civile Sent. Sez. 2 Num. 24342 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE Data pubblicazione: 10/09/2024 2 1. EL Di EG ha adito il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, esponendo che EM Di EG, deceduto in data 4.4.2009, aveva disposto con testamento del suo patrimonio costituito da un edificio su due piani in Casamicciola Terme, lasciando all’attrice, sorella del de cuius, il pian terreno e a EL UO il piano superiore. Ha proposto domanda di accertamento della piena proprietà della porzione oggetto del lascito con annessi locali e porzioni pertinenziali, e della comunione con il convenuto al lastrico solare e alla parte retrostante del fabbricato, con ordine di cessazione di ogni turbativa al libero godimento della porzione devolutale per testamento e con condanna del convenuto al risarcimento del danno. EL UO ha proposto riconvenzionale per far dichiarare che ciascun erede era proprietario solo dei singoli appartamenti posti rispettivamente al pian terreno e al primo piano, con comunione ad ogni altra parte accessoria. Il Tribunale ha affermato che il testamento aveva devoluto in proprietà esclusiva a ciascun chiamato alla successione gli appartamenti collocati sui due piani (ritenendo compresi nella porzione dell’attrice, i locali deposito e wc, funzionalmente integrati con il resto) e che aveva lasciato in comunione tutte le restanti parti dell’edificio; ha stabilito che illegittimamente il convenuto aveva utilizzato in via esclusiva le aree pertinenziali del fabbricato al pianterreno ai sensi dell’art. 1102 c.c. e lo ha condannato al risarcimento del danno, liquidato in €. 1000,00. La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte distrettuale di Napoli, che ha accolto l’appello incidentale della Di EG, respingendo il gravame principale dell’attuale ricorrente, sul rilievo che, da un lato, le contestazioni del UO, per quanto concerne l’attribuzione all’attrice della proprietà esclusiva anche del locale deposito e wc, trascuravano di considerare che tali consistenze era funzionalmente integrate con l’appartamento al pian terreno, non essendo mere pertinenze del fabbricato, e che il dato letterale della 3 scheda testamentaria deponeva nel senso che a ciascun erede era stata attribuita l’intera proprietà esclusiva dei singoli piani, comprensiva anche di tutti i locali esterni, avendo il testatore tenuto conto della forte conflittualità tra le parti e, pertanto, evitato di costituire situazioni di comunione estesa a più superfici, come comprovava anche la situazione dei luoghi, evidenziando che, altrimenti, per poter utilizzare parte dei beni indivisi (il locale barbecue, garage, autoclave e caldaia) RA UO avrebbe, dovuto attraversare la proprietà della controparte. Mancava inoltre, rispetto a tali porzioni, un vincolo di accessorietà funzionale con l’intero edificio tale da farne presumere la condominialità ai sensi dell’art. 1117 c.c.. La cassazione della sentenza è chiesta da RA UO con ricorso affidato ad un unico motivo, cui EL Di EG ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le censure di inammissibilità sollevate dalla controricorrente non meritano adesione: il ricorso contiene una compiuta esposizione dei fatti controversi, delle vicende processuali e delle doglianze in diritto, con esaustivo richiamo alle risultanze processuali su cui si fonda l’impugnazione. 2. L’unico motivo denuncia la violazione degli artt. 1362 – 1371 c.c., per aver la Corte di merito interpretato il testamento sulla scorta di una presunta conflittualità tra gli eredi, priva di riscontro probatorio, in violazione dei criteri che impongono di dar rilievo agli elementi intrinseci alla scheda o, in subordine a quelli estrinseci della mentalità, alla cultura e dell’ambiente di vita del de cuius, dovendosi approfondire adeguatamente il contesto e le circostanze che avevano dato origine alle disposizioni di ultima volontà. Il motivo è infondato. Nel ritenere che il testatore avesse suddiviso tra i due eredi la proprietà dell’edificio composto da due piani, attribuendo a ciascuno 4 di essi un intero piano con le relative porzioni accessorie, e non un appartamento con comunione pro indiviso delle restanti superfici e locali, la Corte di merito ha anzitutto ritenuto “laconiche e stringate” le espressioni dal testatore, poiché, pur avendo disposto la devoluzione del piano superiore a EL UO e del pian terreo alla Di EG, nulla aveva previsto per gli spazi esterni posti in corrispondenza dei piani, per gli ampi terrazzi e le parti poste a servizio dell’intero edificio. La pronuncia ha evidenziato che la tesi del ricorrente circa l’avvenuta devoluzione in proprietà esclusiva dei soli appartamenti non poteva comunque condividersi, poiché una tale volontà testamentaria avrebbe dovuto ricevere una ben diversa ed inequivoca esplicitazione (cfr. sentenza, pag. 6), e che per contro, per le espressioni utilizzate, era netta la scelta del testatore di suddividere l’edificio tra i due eredi per piani orizzontali. L’utilizzo delle risultanze descrittive e fotografiche della relazione tecnica è stato funzionale al confronto del testo delle disposizioni con la situazione dei luoghi riguardo soprattutto agli spazi esterni, oltre che alle terrazze e a talune pertinenze, riscontro da cui è pervenuta conferma dell’ampiezza di ciascuna porzione, ricomprendente non solo i corpi di fabbrica principali ma le parti complanari, con accorpamento dei locali wc e deposito al pian terreno e degli altri accessori alle distinte porzioni, di cui il ricorrente invece rivendicava la condominialità ai sensi dell’art. 1117 c.c.. Ulteriore conferma ha poi tratto la Corte di merito dalla ponderazione delle conseguenze pratiche della diversa opzione interpretativa sostenuta dal ricorrente, cui sarebbe stato consentito attraversare a sua discrezione la proprietà esclusiva della controparte per poter far uso di taluni locali, se mantenuti in comunione, incrementando le occasioni di contrasto tra i beneficiari. In definitiva, il risultato interpretativo non è frutto di una metodologia contraria al principio, prescritto anche per i testamenti, secondo cui il giudice è tenuto a stabilire quale sia stata l'effettiva 5 volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico, tenendo in debita considerazione il canone di conservazione del testamento (Cass. 13393/2017), potendosi utilizzare gli elementi estrinseci solo in via sussidiaria, ove dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" (Cass. 275/1981; Cass. 1079/2005; Cass. 24637/2010; Cass. 25521/2023), avendo la Corte di merito integrato – nel dubbio circa gli effetti delle disposizioni di ultima volontà riguardo a tutte le componenti del compendio ereditario - l’elemento letterale con quello estrinseco del raffronto con lo stato di fatto, valutando la plausibilità e praticabilità delle diverse opzioni. Il ricorso è respinto con aggravio delle spese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 7500,00 per onorario ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 7500,00 per onorario ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione