Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 24/11/2025, n. 7601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7601 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07601/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01301/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1301 del 2025, proposto da “Laboratori di Ricerche Cliniche Dr. Alessandro Bifulco” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Cascone, Angelo Proverbio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 108 - NA 3, non costituita in giudizio;
nei confronti
Centro Diagnostico S. Ciro S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. 0005244/u del 09/01/2025, notificato in pari data, con il quale l’Asl NA 3 Sud ha rigettato l’istanza di rimodulazione della capacità operativa massima proposta dalla ricorrente;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. NZ IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 10.03.2025 e depositato il 15.03.2025, la società ricorrente impugnava gli atti suddetti, ed esponeva:
- di essere autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria ed accreditata con il S.S.R. per la branca di Patologia clinica, come laboratorio generale di base;
- di essere altresì autorizzata per l’attività di tossicologia di I livello, ex D.G.R.C. 133/2013 e D.G.R.C. 429/2013;
- che, con D.D.G. n. 798 del 03.12.2007, l’ASL NA 3 Sud le aveva riconosciuto una capacità operativa massima (“COM”) pari a 99.960 prestazioni;
- che la COM corrisponde al valore numerico che sinteticamente esprime la massima potenzialità funzionale e strutturale di un centro erogatore di prestazioni sanitarie per conto del S.S.R.;
- che tale valore costituisce il limite quantitativo entro il quale si estende il rapporto di accreditamento, e determina i massimi carichi di lavoro erogabili dalla struttura per conto del S.S.R.;
- che quindi, nell’ambito della programmazione della spesa sanitaria, il budget di spesa annualmente assegnato dalla Regione non può superare il valore della COM;
- che il procedimento di assegnazione della COM alle strutture accreditate è stato inizialmente disciplinato dalla D.G.R.C. n. 377/1998, poi integrata e modificata con le delibere nn. 1270 e 1272 del 2003, con D.G.R.C. n. 491/2006, e con D.C.A. n. 109/2013, allorquando la Regione Campania approvava il “ Piano di Riassetto della Rete Laboratoristica privata ”;
- che tale ultimo provvedimento aveva stabilito un nuovo criterio di calcolo per l’assegnazione della COM, coerente con il più recente sviluppo scientifico e tecnologico;
- che, più precisamente, il “coefficiente di correzione” della COM per l’implementazione tecnologica, stabilito dalla D.G.R.C. n. 491/2006 nella misura massima di “1,20”, era stato diversamente calibrato ed aumentato fino a “2,00”, in modo che i laboratori che avessero investito in migliori e più performanti tecnologie avrebbero potuto ambire ad un maggior aumento proporzionale della propria capacità erogativa massima;
- che, con D.G.R.C. n. 215/2022, la Regione aveva disposto un meccanismo di premialità - con assegnazione del premio corrispondente ad un aumento del budget di struttura - in base alla combinazione di diversi indicatori, tra cui la COM;
- che tale impostazione era stata confermata con D.G.R.C. n. 800/2023 e, da ultimo, con D.G.R.C. n. 757/2024 con cui, tra l’altro, la Regione aveva assegnato alle AA.SS.LL. il termine di trenta giorni per “consuntivare” i tetti di struttura del 2024, apportando le variazioni di budget sulla scorta dei suddetti criteri premiali, tra i quali il valore COM;
- che, sulla base di tali premesse, la ricorrente – avendo profuso negli ultimi anni ingenti risorse strumentali alla propria implementazione digitale e tecnologica – con nota pec del 29/12/2023, chiedeva alla ASL NA 3 Sud di rimodulare la COM precedentemente assegnata;
- che, in data 05/01/2024, l’Azienda sanitaria invitava la ricorrente a produrre alcune integrazioni documentali, con la conseguente ottemperanza in data 11/01/2024;
- che il procedimento restava quiescente per circa un anno, sicché la ricorrente, in data 08.01.2025, diffidava la ASL alla conclusione del procedimento;
- che, il giorno seguente, 09.01.2025, con provvedimento prot. 0005244/u, la ASL invitava la ricorrente a “ prendere atto che il procedimento è chiuso con esito negativo ”, sulla base dell’assunto che il “ Presidente della Commissione COM ” aveva “ per le vie brevi ” contestato “ all’ing. Matteo Balsamo ” l’inappropriatezza della relazione tecnica allegata all’istanza, perché recante i coefficienti introdotti con il DCA 109/2013, in luogo di quelli stabiliti dalla DGRC 491/2006.
2. Tanto premesso, la ricorrente proponeva le domande innanzi riportate sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5, 6 L. 241/1990 – Violazione del giusto procedimento ”.
La ricorrente deduceva il difetto istruttorio del provvedimento impugnato, contestando il fondamento fattuale enunciato nel diniego e sostenendo che l’Asl NA 3 Sud non le aveva mai comunicato, direttamente o tramite delegato munito di potere rappresentativo, alcun profilo di criticità o di “inappropriatezza” del carteggio allegato all’istanza.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione del DCA 109/2013 - Violazione e falsa applicazione della DGRC 491/2006 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/990 - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Illogicità ed irragionevolezza - Disparità di trattamento - Violazione del principio della par condicio ”.
La ricorrente sosteneva che la carenza di istruttoria si rifletteva anche sulla motivazione del provvedimento, che considerava, in concreto, insussistente.
Assumeva che – secondo lo stringato provvedimento impugnato – sarebbero vigenti due sistemi di calcolo (l’uno per le strutture accreditate non aggregate; l’altro per le strutture riunite in consorzi, reti, ATI, etc.), con la conseguenza illogica e irrazionale che soltanto l’ultima tipologia di operatori privati potrebbe beneficiare di un più vantaggioso sistema di calcolo della COM.
2.3. “ Violazione art. 10 bis L. 241/1990 – Omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ”.
La ricorrente denunciava che il provvedimento di diniego non era stato nemmeno preceduto dalla doverosa comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10 bis L. 241/1990.
Deduceva che la sua partecipazione al procedimento avrebbe senz’altro indotto l’ASL NA 3 Sud ad adottare un provvedimento diverso.
3. La ASL e la società controinteressata – pur ritualmente notificate – non si sono costituite in giudizio.
4. All’udienza pubblica del 18.11.2025, il ricorso veniva discusso come da verbale e riservato per la decisione.
5. È opportuno esaminare preliminarmente il terzo motivo di ricorso, in quanto assorbente delle ulteriori questioni proposte dalla ricorrente.
Essa sostiene che la ASL aveva omesso di inviarle formalmente il c.d. preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/90.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 10 bis, co. 1, primo periodo, L. 241/1990, «Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda».
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, tale comunicazione sia stata illegittimamente omessa dalla ASL resistente, che avrebbe dovuto inviarla, trattandosi di un procedimento ad istanza di parte, formulata dalla ricorrente in data 29.12.2023.
Nel caso di specie, l’amministrazione resistente non ha dimostrato – come sarebbe stato suo onere – che nel periodo intercorrente tra il 29.12.2023 (data di presentazione dell’istanza introduttiva del procedimento amministrativo in questione) ed il 09.01.2025 (data di emanazione del provvedimento di diniego) sia intervenuta una comunicazione dei “motivi che ostano all'accoglimento della domanda”.
Il motivo in esame è quindi fondato, con la conseguente necessità di annullare gli atti impugnati, nei termini appena illustrati.
6. L’annullamento degli atti per motivi di carattere procedimentale comporta l’assorbimento dei motivi di ricorso residui ed implica la necessità che l’amministrazione completi il procedimento amministrativo, osservando le prescrizioni dell’art. 10 bis L. 241/1990 e, quindi, tenendo conto delle osservazioni eventualmente presentate dalla parte ricorrente entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione del c.d. preavviso e dando ragione nella motivazione del provvedimento finale del loro eventuale mancato accoglimento.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna la ASL NA 3 a rifondere alla società ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GU PA Di NA, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
NZ IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ IA | GU PA Di NA |
IL SEGRETARIO