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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/05/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3490 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto azione revocatoria, trattenuta in decisione all'udienza del
27.6.2024 e vertente tra:
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti SILVESTRI CARMINE ANDREA e VACCARO FRANCESCO, in virtù di procura in calce all'atto di citazione ed elett/te domiciliati come in atti;
Attore
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
PRIMAROSA DOMENICO e con lui elett/te domiciliata come in atti, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. BISTOLFI RICCARDO e con lui elett/te domiciliato come in atti, in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
F A T T O
Con atto di citazione regolarmente notificato, chiamava in giudizio i Parte_1
convenuti in epigrafe indicati al fine di veder revocare ex art. 2901 c.c. l'atto di cessione del
100% delle quote della Apripharma S.r.l. (codice fiscale e numero di Partita IVA , P.IVA_1 con sede legale in Napoli alla Calata San Marco n. 13, con capitale di € 30.000,00 interamente versato), posto in essere dal dottor in favore della figlia dottoressa Controparte_2 CP_1
in data 04-20 ottobre 2017 redatto dal Dott. re
[...] Persona_1
(Registrato in data 04.10.2017 presso in data Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA di
1 Napoli con il numero ), con conseguente dichiarazione di inefficacia nei suoi P.IVA_2
confronti.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e, in Controparte_1
particolare, negando la sussistenza dell'eventus damni e del consilium fraudis apparendo irrilevante la compravendita di quote del valore di € 1.500,00 rispetto al credito dedotto dall'attore di oltre € 1.800.000,00, di talchè riteneva che si fosse trattato di atto dispositivo che non comportava alcun mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore e – stante la sua irrilevanza – non poteva ritenersi sussistente neanche la propria partecipatio fraudis.
Si costituiva in giudizio anche contestando anche egli integralmente la Controparte_2
domanda attorea stante l'inconsistenza dell'atto di cui si chiedeva la revoca.
Stanti le avverse difese, con le prime memorie ex art. 183, VI co., c.p.c. l'attore chiedeva anche accertarsi e dichiararsi la simulazione dell'atto impugnato, argomentando e documentando
(prima con una perizia di parte e poi con documentazione formata dalla medesima controparte) il maggior valore delle quote cedute e spiegando solo in subordine l'azione revocatoria.
Assegnati i termini istruttori, la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni, non essendo state articolate istanze istruttorie ed apparendo superflua la CTU richiesta da parte convenuta.
All'udienza del 27.6.2024, quindi, la causa veniva riservata in decisione previa precisazione delle conclusioni delle parti, che si riportavano ai propri scritti, e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di simulazione spiegata solo nelle prime memorie istruttorie è inammissibile, in quanto tardiva, ma le argomentazioni ivi rese – a confutazione delle avverse difese – unitamente a quanto già dedotto e documentato dall'attore sin dalla propria costituzione in giudizio confermano la fondatezza della domanda attorea, stante la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901, nn. 1 e 2, c.c.:
1. Credito della parte attrice.
L'art. 2901 c.c. prevede che possa esperire l'azione revocatoria il titolare di un diritto di credito, anche se sottoposto a condizione o termine, ragion per cui la giurisprudenza di legittimità (che si condivide) è unanime nel ritenere che tale credito vada inteso in senso lato, comprensivo anche della ragione o aspettativa (cfr. Cass. n. 1893 del 9.2.20121, Cass. n. 1968 del
2 2009 e Cass. n. 16722 del 2009, ex multis).
Nel caso in esame, sin dal proprio atto introduttivo l'attore spiegava e documentava in modo compiuto le ragioni del proprio credito: atto notarile del 26.9.2006 con il quale l'odierno attore aveva ceduto a il 40% del capitale sociale della Panpharma srl al prezzo di € Controparte_2
3.468.450,00, solo parzialmente pagato (cfr. allegato 1), tant'è vero che già con atto di precetto del 10.12.2009 (cfr. allegato 2) intimava il pagamento del residuo, intervenendo poi nella Pt_1
procedura esecutiva immobiliare già in corso ai suoi danni (RG 59/12 – cfr. allegato 3).
Non ci si può esimere dall'evidenziare – del resto – che i convenuti contestavano solo la sussistenza dell'eventus damni, del consilium fraudis e della partecipatio fraudis, senza – quindi
– mai negare specificamente la sussistenza del credito.
2. Eventus damni.
L'art. 2901 c.c., inoltre, richiede come secondo presupposto il c.d. eventus damni: l'atto di disposizione di cui si chiede la revoca deve essere tale da arrecare “un pregiudizio” alle ragioni di credito di parte attrice.
Anche tale presupposto viene normalmente interpretato in senso lato da tutta la giurisprudenza di legittimità, che si condivide, giacchè la norma, parlando di “mero pregiudizio”, non pone a fondamento dell'azione la compromissione totale della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, di tal chè è onere del debitore che eccepisca l'insussistenza di tale rischio, fornirne anche prova compiuta (Cass n. 16221 del 18.06.20192, Cass. n. 1902 del 3.2.2015 e Cass. n. 7767 del 2007, ex multis).
Nel caso in esame, il debitore non forniva detta prova e – del resto – con l'atto oggetto di causa il debitore si liberava dell'unico bene di sua proprietà (cfr. ispezione presso l'anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 492 c.p.c. – allegato sub 5 all'atto di citazione) e il creditore documentava la
irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (nella specie, atto di concessione di ipoteca volontaria). 2 Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita di un immobile stipulato dal debitore convenuto, il cui patrimonio immobiliare residuo risultava gravato da un fondo patrimoniale e da iscrizioni ipotecarie, reputando irrilevante che il credito sottostante a una di tali iscrizioni fosse stato contestato dal debitore medesimo, in seno ad un giudizio instaurato successivamente all'atto dispositivo)
3 totale incapienza del patrimonio del debitore (cfr. dichiarazioni negative rese da diversi istituti di credito, allegato 16 alle memorie istruttorie depositate il 5.6.2023), sicché se anche il valore delle quote sociali fosse stato di soli € 1.550,00 doveva poter essere oggetto di esecuzione da parte del
. Pt_1
Non ci si può esimere dall'evidenziare, però, che l'odierno attore documentava anche il valore effettivo delle quote, rinvenendolo nella perizia di stima del valore aziendale allegata proprio dalla convenuta al trasferimento di azienda attraverso conferimento in una nuova società CP_1
(cfr. pagg. 23 e ss. sub all. 21 alle memorie istruttorie depositate), di talchè appariva superflua una CTU che accertasse l'effettivo valore delle quote, come richiesta da parte convenuta.
3. Scientia damni del debitore
L'atto oggetto di causa veniva redatto in data 04-20 ottobre 2017, mentre il credito dell'attore ed i tentativi di recuperarlo sono di data certa anteriore (per come ampiamente documentato sin dall'atto di citazione), di talchè la sussistenza di tale presupposto è chiaramente evincibile dalla tempistica degli atti.
4. Scientia damni del terzo acquirente
Infine, l'art. 2901 c.c. n. 2 prevede che l'azione revocatoria possa essere utilmente esperita allorquando, trattandosi di un atto a titolo oneroso redatto successivamente al sorgere del credito
(come nel caso in esame), il terzo fosse consapevole del pregiudizio. Non necessita, quindi, un consilium fraudis (necessario allorquando l'atto da revocarsi sia anteriore all'insorgenza del credito), ma è necessaria e sufficiente solo la c.d. scientia damni, cioè la mera consapevolezza del pregiudizio anche nel terzo acquirente.
La giurisprudenza di legittimità (che si condivide) è unanime nell'affermare che la parte creditrice può fornire la prova della sussistenza di tale presupposto anche tramite presunzioni, purchè siano gravi, precise e concordanti, nel rispetto dei dettami di cui all'art. 2729 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 27546 del 30.12.2014 e Cass. 17327 del 17.8.2011).
Nel caso in esame le presunzioni che si evincono dagli atti a disposizioni presentano chiaramente tale requisito poiché sussistono diversi indizi, gravi, precisi e concordanti:
1) il terzo acquirente è la figlia del debitore ed una parte della giurisprudenza che si condivide ritiene che già lo stretto vincolo di parentela e la coabitazione potrebbero essere elementi sufficienti a provare la sussistenza della scientia fraudis (Cass. n. 13447 del 29.5.20133);
4 2) era presente al sopralluogo effettuato dall'Ufficiale Giudiziario il Controparte_1
9.7.2014 nel corso della procedura esecutiva nella quale interveniva anche l'odierno creditore (cfr. allegato 11 all'atto di citazione);
3) permaneva nell'incarico di amministratore unico della società fino al Controparte_2
2021 (cfr. visura storica allegata sub 7 all'atto di citazione);
4) Nonostante le specifiche contestazioni di parte attrice, non veniva in alcun modo provato l'effettivo pagamento della pur modica somma pattuita, di cui si rinviene quietanza nel medesimo atto di cessione.
In definitiva, quindi, sussistendo tutti presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., la domanda attorea merita pieno accoglimento, con condanna dei convenuti al rimborso delle spese di lite, che sono liquidate in dispositivo alla luce del DM 147/2022, alla luce del valore effettivo delle quote cedute, come documentato nel corso del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda DICHIARA l'inefficacia dell'atto di cessione del
100% delle quote della Apripharma S.r.l. (codice fiscale e numero di Partita IVA
con sede legale in Napoli alla Calata San Marco n. 13), posto in essere dal P.IVA_1
dottor in favore della figlia dottoressa in data 04-20 Controparte_2 Controparte_1
ottobre 2017 redatto dal Dott. re Commercialista (Registrato in data Persona_1
04.10.2017 presso in data Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA di Napoli con il numero ), nei confronti di;
P.IVA_2 Parte_1
2) Condanna e , in solido, a Controparte_1 Controparte_2 rimborsare in favore di le spese di lite che liquida in € 545,00 Parte_1 per C.U. e diritti ed € 7.616,00 per compensi (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfetario come per legge.
Benevento, 14/05/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti (nella specie, di madre e figlia) e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento.”
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente 3 “La convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si