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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/11/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5063/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5063 del 2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Annarita De Petris ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina,
Via P.L. Nervi C.C. Latina Fiori Torre 5 Gigli sc. B Int. 14, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con ultima residenza nota Controparte_1 C.F._2 in Latina, Via Kennedy n. 40 - Scala: D
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.11.2025, parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso giudiziale per lo scioglimento del matrimonio, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo che in data 01.07.1999 contraeva matrimonio civile con CP_1
pagina 1 di 3 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Latina al n.32 parte 1 Controparte_1
Anno 1999, con regime patrimoniale di separazione dei beni, e che dal matrimonio non nascevano figli. Deduceva, inoltre, che a seguito di ricorso per separazione giudiziale da lei promosso, il Tribunale di Latina, in data 28.06.2022 emetteva la sentenza n. 1357/2022 con la quale dichiarava la separazione personale dei coniugi, sentenza passata in giudicato in data
20.07.2023 e che le parti avevano definito ogni rapporto di carattere economico. Tra loro non vi era stata alcuna riconciliazione ed il risultava irreperibile. Controparte_1
Sulla scorta di tali premesse chiedeva: “Che sia pronunciato, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Latina al n.32 parte 1 Anno 1999 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CNA nella misura di legge”.
All'udienza del 26.09.2024, verificata la regolarità della notifica, sentita la ricorrente, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 6.11.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., in esito alla quale veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Tanto premesso in fatto, si rileva preliminarmente che il resistente pur Controparte_1 regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio (cfr. doc. 2 del ricorso) risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Latina, in data 01.7.1999, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del
Comune di Latina al n. 32, parte I, anno 1999, optando per il regime di separazione dei beni. Agli atti è stata inoltre depositata copia conforme all'originale della sentenza n. 1357/2022 pubblicata il 28.06.2022 di pronuncia della separazione personale tra le parti, munita di attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della stessa (cfr.doc. 3 del ricorso).
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte convenuta, che è rimasta contumace, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di scioglimento del matrimonio.
Si ritiene congruo, tenuto conto della natura della causa, nonché della contumacia e mancata opposizione del convenuto, disporre la compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 5063 del 2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile Latina in data 01.7.199, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Latina al n. 32, parte I, anno 1999;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina di procedere all'annotazione della sentenza;
compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 7 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5063 del 2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Annarita De Petris ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina,
Via P.L. Nervi C.C. Latina Fiori Torre 5 Gigli sc. B Int. 14, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con ultima residenza nota Controparte_1 C.F._2 in Latina, Via Kennedy n. 40 - Scala: D
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.11.2025, parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso giudiziale per lo scioglimento del matrimonio, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo che in data 01.07.1999 contraeva matrimonio civile con CP_1
pagina 1 di 3 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Latina al n.32 parte 1 Controparte_1
Anno 1999, con regime patrimoniale di separazione dei beni, e che dal matrimonio non nascevano figli. Deduceva, inoltre, che a seguito di ricorso per separazione giudiziale da lei promosso, il Tribunale di Latina, in data 28.06.2022 emetteva la sentenza n. 1357/2022 con la quale dichiarava la separazione personale dei coniugi, sentenza passata in giudicato in data
20.07.2023 e che le parti avevano definito ogni rapporto di carattere economico. Tra loro non vi era stata alcuna riconciliazione ed il risultava irreperibile. Controparte_1
Sulla scorta di tali premesse chiedeva: “Che sia pronunciato, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Latina al n.32 parte 1 Anno 1999 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CNA nella misura di legge”.
All'udienza del 26.09.2024, verificata la regolarità della notifica, sentita la ricorrente, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 6.11.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., in esito alla quale veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Tanto premesso in fatto, si rileva preliminarmente che il resistente pur Controparte_1 regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio (cfr. doc. 2 del ricorso) risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Latina, in data 01.7.1999, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del
Comune di Latina al n. 32, parte I, anno 1999, optando per il regime di separazione dei beni. Agli atti è stata inoltre depositata copia conforme all'originale della sentenza n. 1357/2022 pubblicata il 28.06.2022 di pronuncia della separazione personale tra le parti, munita di attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della stessa (cfr.doc. 3 del ricorso).
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte convenuta, che è rimasta contumace, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di scioglimento del matrimonio.
Si ritiene congruo, tenuto conto della natura della causa, nonché della contumacia e mancata opposizione del convenuto, disporre la compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 5063 del 2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile Latina in data 01.7.199, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Latina al n. 32, parte I, anno 1999;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina di procedere all'annotazione della sentenza;
compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 7 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
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