CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1286/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2854/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioiosa Ionica
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 694 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 2 aprile 2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'atto denominato “intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento” n. 694-2025 (CRON 5238) notificato il 19 febbraio 2025 dal Comune di Gioiosa Ionica, con cui veniva richiesto il pagamento di € 395,78 per la TARI 2016.
Il ricorrente deduceva:
violazione degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 602/1973 e carenza di potere del Comune nell'emissione dell'intimazione, ritenendo tale competenza riservata al concessionario della riscossione;
omessa o irregolare notifica degli accertamenti presupposti, con conseguente decadenza ex art. 1, comma 161, L. 296/2006; decadenza ex art. 1, comma 163, L. 296/2006 per mancata notifica del titolo esecutivo nei termini;
prescrizione quinquennale del credito tributario.
Il Comune si costituiva contestando integralmente il ricorso, sostenendo:
la propria legittimazione alla riscossione diretta in base alla legge di bilancio 2020 e all'ingiunzione fiscale
“rinforzata”; la tempestiva interruzione della prescrizione mediante solleciti di pagamento;
la già riconosciuta legittimità della propria attività di riscossione da parte del Giudice di Pace di Locri (RG
1607/2023).
Deposita inoltre vari documenti amministrativi e solleciti di pagamento.
Il ricorrente, con memorie del 2 febbraio 2026, ribadiva le eccezioni già formulate e, in via preliminare, eccepiva l'inutilizzabilità della documentazione comunale per mancata attestazione di conformità ai sensi dell'art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992.
All'udienza camerale del 20 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione del Comune a emettere l'intimazione di pagamento è il nodo centrale della controversia. E' fondata, con assorbimento del resto, infatti, la censura di parte ricorrente sul difetto di legittimazione attiva in capo al Comune, per come peraltro già rilevato da questa Corte con le condivisibili decisioni richiamate (e allegate) con la memoria illustrativa del ricorrente.
La legge di bilancio del 2020, evocata dal Comune di Gioiosa Ionica, non ha valenza innovativa sul punto.
L'art. 1, co. 792, lett. b) l. 160/19, infatti, nel disciplinare la riscossione da parte degli enti locali per gli atti emessi dopo il 1° gennaio 2020, stabilisce che detti atti costituiscono titolo esecutivo, ma prevede che
“decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata”. La lett. f) della medesima norma, poi, rimanda agli enti e ai soggetti affidatari della riscossione quali soggetti legittimati alla riscossione coattiva. Ne consegue la nullità del preavviso di pignoramento perché proveniente da soggetto non legittimato.
La giurisprudenza locale del resto è univoca: numerose sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di
Reggio Calabria (nn. 9548/2024; 8094/2024; 1382/2025; 2873/2025; 2538/2025; 2771/2025; 3280/2025;
3446/2025; 7385/2025) e della Corte di secondo grado (n. 165/2026) hanno già dichiarato la nullità di analoghi provvedimenti emanati dal medesimo Comune per difetto di legittimazione. La pronuncia del
Giudice di Pace di Locri richiamata dal Comune, infine, riguarda altra giurisdizione e inoltre non è stata prodotta.
Ne consegue che l'intimazione impugnata è radicalmente nulla per difetto di attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario dichiarante ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, pronunciando sul ricorso di cui in premessa lo accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento n. 694-2025 notificata il 19 febbraio
2025 dal Comune di Gioiosa Ionica;
condanna il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Reggio Calabria, lì 20.2.2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2854/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioiosa Ionica
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 694 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 2 aprile 2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'atto denominato “intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento” n. 694-2025 (CRON 5238) notificato il 19 febbraio 2025 dal Comune di Gioiosa Ionica, con cui veniva richiesto il pagamento di € 395,78 per la TARI 2016.
Il ricorrente deduceva:
violazione degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 602/1973 e carenza di potere del Comune nell'emissione dell'intimazione, ritenendo tale competenza riservata al concessionario della riscossione;
omessa o irregolare notifica degli accertamenti presupposti, con conseguente decadenza ex art. 1, comma 161, L. 296/2006; decadenza ex art. 1, comma 163, L. 296/2006 per mancata notifica del titolo esecutivo nei termini;
prescrizione quinquennale del credito tributario.
Il Comune si costituiva contestando integralmente il ricorso, sostenendo:
la propria legittimazione alla riscossione diretta in base alla legge di bilancio 2020 e all'ingiunzione fiscale
“rinforzata”; la tempestiva interruzione della prescrizione mediante solleciti di pagamento;
la già riconosciuta legittimità della propria attività di riscossione da parte del Giudice di Pace di Locri (RG
1607/2023).
Deposita inoltre vari documenti amministrativi e solleciti di pagamento.
Il ricorrente, con memorie del 2 febbraio 2026, ribadiva le eccezioni già formulate e, in via preliminare, eccepiva l'inutilizzabilità della documentazione comunale per mancata attestazione di conformità ai sensi dell'art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992.
All'udienza camerale del 20 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione del Comune a emettere l'intimazione di pagamento è il nodo centrale della controversia. E' fondata, con assorbimento del resto, infatti, la censura di parte ricorrente sul difetto di legittimazione attiva in capo al Comune, per come peraltro già rilevato da questa Corte con le condivisibili decisioni richiamate (e allegate) con la memoria illustrativa del ricorrente.
La legge di bilancio del 2020, evocata dal Comune di Gioiosa Ionica, non ha valenza innovativa sul punto.
L'art. 1, co. 792, lett. b) l. 160/19, infatti, nel disciplinare la riscossione da parte degli enti locali per gli atti emessi dopo il 1° gennaio 2020, stabilisce che detti atti costituiscono titolo esecutivo, ma prevede che
“decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata”. La lett. f) della medesima norma, poi, rimanda agli enti e ai soggetti affidatari della riscossione quali soggetti legittimati alla riscossione coattiva. Ne consegue la nullità del preavviso di pignoramento perché proveniente da soggetto non legittimato.
La giurisprudenza locale del resto è univoca: numerose sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di
Reggio Calabria (nn. 9548/2024; 8094/2024; 1382/2025; 2873/2025; 2538/2025; 2771/2025; 3280/2025;
3446/2025; 7385/2025) e della Corte di secondo grado (n. 165/2026) hanno già dichiarato la nullità di analoghi provvedimenti emanati dal medesimo Comune per difetto di legittimazione. La pronuncia del
Giudice di Pace di Locri richiamata dal Comune, infine, riguarda altra giurisdizione e inoltre non è stata prodotta.
Ne consegue che l'intimazione impugnata è radicalmente nulla per difetto di attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario dichiarante ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, pronunciando sul ricorso di cui in premessa lo accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento n. 694-2025 notificata il 19 febbraio
2025 dal Comune di Gioiosa Ionica;
condanna il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Reggio Calabria, lì 20.2.2026