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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1741 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'Avv. Palumbo Alessandra, come da procure in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche da loro Parte_1 Parte_2 sottoscritto, in data 11/07/2024, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 01/06/1996, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Napoli (NA) (al N. 52, Parte II, Serie A, Anno 1996). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 15/07/2024).
*** Va premesso i ricorrenti hanno formulato ai sensi degli art. 473 bis. 49 e 473 bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto. Il cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio è da ritenersi ammissibile, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza N. 28727/2023.
***
Tanto Premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) I separandi coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza e domicilio e dimora ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) Le parti nulla chiedono reciprocamente per sé a titolo di mantenimento;
3)Le parti, infine, dichiarano comunque di avere definito integralmente ogni loro questione economica e patrimoniale, nonché di non aver null'altro reciprocamente e pretendere per nessun titolo e causa;
” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da ordinanza emessa in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, con sentenza non definitiva del giudizio in primo grado, nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1741 /2024, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 24/01/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice