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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est. dott. Edoardo Postacchini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2012/24 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19 ter d.lgs.
150/11 avverso il provvedimento del Questore di Perugia che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co.
1.2 d.lgs. 286/1998, promosso da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di Parte_1 C.F._1 procura speciale allegata al ricorso dagli avv.ti Paola Frezzini e Marsela Prifti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Perugia, via Sicilia n. 55;
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede è domiciliato;
Resistente
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia;
****
Con ricorso depositato in data 24.5.24 , cittadino albanese, ha tempestivamente Parte_1 impugnato il provvedimento del 13.5.24, notificato in pari data, con cui il Questore di Perugia gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. del d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha esposto a sostegno dell'impugnazione: di aver intrapreso un serio e concreto percorso di integrazione non appena giunto in Italia dove si trova gran parte della propria famiglia: la moglie, i due figli minori, la madre, i suoceri, il cognato e lo zio materno
(quest'ultimo ha anche ottenuto la cittadinanza italiana); di non avere, quindi, più alcun legame con il proprio Paese di origine;
di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato con qualifica di operaio edile dalla Appalti Italia S.r.l. a decorrere dal 1.2.23, con retribuzione mensile di circa € 2.000,00; di risiedere con la propria famiglia a Nocera Umbra Per_ e di avere un regolare contratto di locazione;
che i figli minori, e frequentano la Per_1 scuola e praticano attività sportiva e che anche la moglie si è integrata nel tessuto socio- lavorativo italiano avendo svolto attività lavorativa presso la Pizzeria la Coccinella di AT
SS ed ha ricevuto promessa di assunzione dalla “Al punto giusto” Srls.
Ritenendo, quindi, che l'eventuale ritorno in Albania determinerebbe un certo e significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e familiare, ha concluso chiedendo, previa sospensione anche inaudita altera parte del provvedimento impugnato, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. 286/1998, anche in favore dei figli minori, con restituzione del passaporto e revoca delle misure accessorie.
Il , pur correttamente citato in giudizio, non si è costituito e ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Disposta la sospensione del provvedimento impugnato, all'esito dell'udienza del 6.5.25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., è stata richiesta una integrazione documentale cui la parte ha ottemperato con deposito del 16.5.25. All'esito, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio (art. 275-bis c.p.c.).
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati comunicati il 12.5.25, non ha fatto pervenire conclusioni.
****
Va premesso in diritto che alla fattispecie è applicabile la disciplina contenuta nel d.l. 130/2020
(istanza presentata il 13.1.23) che, intervenendo sull'istituto della protezione umanitaria ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammetteva, ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità, che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale (ex plurimis: Cass, 4455/2018). Tale ricostruzione, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta richiamato proprio dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
In ordine al principio del non refoulement la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente chiarito che “…occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U.I., per riconoscere il permesso di soggiorno…” (Cass. Civ. SS.UU., sent.
9.09.2021 n. 24413), qualora “…emerga una condizione di vulnerabilità legata all'impossibilità di determinarsi nelle scelte essenziali della vita quotidiana…” (Cass. SS.UU., sent. n. 29459/2019).
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi, deve darsi atto che il ricorrente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare di avere raggiunto un ottimo livello di integrazione nel tessuto sociale italiano.
Egli ha fatto ingresso in Italia, come si evince dal decreto di rigetto impugnato, a novembre
2022. Nel momento in cui ha presentato l'istanza al Questore il ricorrente dichiarava di avere a disposizione un alloggio, che moglie e figli soggiornavano regolarmente in Italia, ma di non avere un'attività lavorativa. Nella presente sede giudiziale il ha invece adeguatamente Pt_1 dimostrato di essere riuscito a reperire, dopo soli tre mesi dal momento dell'arrivo in Italia, un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal quale ricava uno stipendio di circa 2.000,00 euro al mese (cfr. allegati al ricorso doc. 4 contratto di lavoro e comunicazione , doc. CP_2
5 CU 2024 e doc. 6 e 7 buste paga febbraio e marzo 2024; cfr. integrazione documentale del
16.5.25 e buste paga 2024 e 2025 e CU 2025), certamente sufficiente a garantire a sé e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa. La famiglia composta dal ricorrente, la moglie e i figli dispone dunque di una collocazione abitativa stabile (v. contratto di locazione, doc. 8 allegato al ricorso), i bambini frequentano le scuole e praticano sport (cfr. doc. 9 e 10 allegati al ricorso)
e nello stesso Comune vivono anche altri componenti della famiglia del richiedente, risultando per l'effetto comprovata anche l'esistenza, nel territorio, di una solida rete familiare.
Non è revocabile in dubbio che il reperimento di attività lavorativa, con contratto a tempo indeterminato e reddito da lavoro adeguato al dignitoso sostentamento della famiglia, costituisca indice sintomatico dell'avviamento di un percorso di stabile radicamento nel paese di accoglienza;
considerato altresì che il richiedente ha ormai tutto il suo nucleo familiare in
Italia e che i figli minori hanno avviato nel territorio i rispettivi percorsi scolatici, ne consegue che il rimpatrio esporrebbe tutta la famiglia alla brusca interruzione del percorso integrativo positivamente avviato e alla perdita delle proprie prospettive di sostentamento economico, con pregiudizio per la sua vita privata e vulnus, dunque, del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Sussistono alla luce di quanto fin qui i presupposti per la concessione del permesso di protezione speciale.
In ragione della natura della controversia, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide: 1) Dichiara la sussistenza, in favore di (CUI , nato in [...] il Parte_1 C.F._2
3.11.1979, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 130/2020 (permesso rinnovabile e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro) e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est. dott. Edoardo Postacchini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2012/24 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19 ter d.lgs.
150/11 avverso il provvedimento del Questore di Perugia che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co.
1.2 d.lgs. 286/1998, promosso da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di Parte_1 C.F._1 procura speciale allegata al ricorso dagli avv.ti Paola Frezzini e Marsela Prifti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Perugia, via Sicilia n. 55;
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede è domiciliato;
Resistente
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia;
****
Con ricorso depositato in data 24.5.24 , cittadino albanese, ha tempestivamente Parte_1 impugnato il provvedimento del 13.5.24, notificato in pari data, con cui il Questore di Perugia gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. del d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha esposto a sostegno dell'impugnazione: di aver intrapreso un serio e concreto percorso di integrazione non appena giunto in Italia dove si trova gran parte della propria famiglia: la moglie, i due figli minori, la madre, i suoceri, il cognato e lo zio materno
(quest'ultimo ha anche ottenuto la cittadinanza italiana); di non avere, quindi, più alcun legame con il proprio Paese di origine;
di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato con qualifica di operaio edile dalla Appalti Italia S.r.l. a decorrere dal 1.2.23, con retribuzione mensile di circa € 2.000,00; di risiedere con la propria famiglia a Nocera Umbra Per_ e di avere un regolare contratto di locazione;
che i figli minori, e frequentano la Per_1 scuola e praticano attività sportiva e che anche la moglie si è integrata nel tessuto socio- lavorativo italiano avendo svolto attività lavorativa presso la Pizzeria la Coccinella di AT
SS ed ha ricevuto promessa di assunzione dalla “Al punto giusto” Srls.
Ritenendo, quindi, che l'eventuale ritorno in Albania determinerebbe un certo e significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e familiare, ha concluso chiedendo, previa sospensione anche inaudita altera parte del provvedimento impugnato, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. 286/1998, anche in favore dei figli minori, con restituzione del passaporto e revoca delle misure accessorie.
Il , pur correttamente citato in giudizio, non si è costituito e ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Disposta la sospensione del provvedimento impugnato, all'esito dell'udienza del 6.5.25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., è stata richiesta una integrazione documentale cui la parte ha ottemperato con deposito del 16.5.25. All'esito, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio (art. 275-bis c.p.c.).
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati comunicati il 12.5.25, non ha fatto pervenire conclusioni.
****
Va premesso in diritto che alla fattispecie è applicabile la disciplina contenuta nel d.l. 130/2020
(istanza presentata il 13.1.23) che, intervenendo sull'istituto della protezione umanitaria ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammetteva, ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità, che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale (ex plurimis: Cass, 4455/2018). Tale ricostruzione, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta richiamato proprio dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
In ordine al principio del non refoulement la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente chiarito che “…occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U.I., per riconoscere il permesso di soggiorno…” (Cass. Civ. SS.UU., sent.
9.09.2021 n. 24413), qualora “…emerga una condizione di vulnerabilità legata all'impossibilità di determinarsi nelle scelte essenziali della vita quotidiana…” (Cass. SS.UU., sent. n. 29459/2019).
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi, deve darsi atto che il ricorrente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare di avere raggiunto un ottimo livello di integrazione nel tessuto sociale italiano.
Egli ha fatto ingresso in Italia, come si evince dal decreto di rigetto impugnato, a novembre
2022. Nel momento in cui ha presentato l'istanza al Questore il ricorrente dichiarava di avere a disposizione un alloggio, che moglie e figli soggiornavano regolarmente in Italia, ma di non avere un'attività lavorativa. Nella presente sede giudiziale il ha invece adeguatamente Pt_1 dimostrato di essere riuscito a reperire, dopo soli tre mesi dal momento dell'arrivo in Italia, un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal quale ricava uno stipendio di circa 2.000,00 euro al mese (cfr. allegati al ricorso doc. 4 contratto di lavoro e comunicazione , doc. CP_2
5 CU 2024 e doc. 6 e 7 buste paga febbraio e marzo 2024; cfr. integrazione documentale del
16.5.25 e buste paga 2024 e 2025 e CU 2025), certamente sufficiente a garantire a sé e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa. La famiglia composta dal ricorrente, la moglie e i figli dispone dunque di una collocazione abitativa stabile (v. contratto di locazione, doc. 8 allegato al ricorso), i bambini frequentano le scuole e praticano sport (cfr. doc. 9 e 10 allegati al ricorso)
e nello stesso Comune vivono anche altri componenti della famiglia del richiedente, risultando per l'effetto comprovata anche l'esistenza, nel territorio, di una solida rete familiare.
Non è revocabile in dubbio che il reperimento di attività lavorativa, con contratto a tempo indeterminato e reddito da lavoro adeguato al dignitoso sostentamento della famiglia, costituisca indice sintomatico dell'avviamento di un percorso di stabile radicamento nel paese di accoglienza;
considerato altresì che il richiedente ha ormai tutto il suo nucleo familiare in
Italia e che i figli minori hanno avviato nel territorio i rispettivi percorsi scolatici, ne consegue che il rimpatrio esporrebbe tutta la famiglia alla brusca interruzione del percorso integrativo positivamente avviato e alla perdita delle proprie prospettive di sostentamento economico, con pregiudizio per la sua vita privata e vulnus, dunque, del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Sussistono alla luce di quanto fin qui i presupposti per la concessione del permesso di protezione speciale.
In ragione della natura della controversia, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide: 1) Dichiara la sussistenza, in favore di (CUI , nato in [...] il Parte_1 C.F._2
3.11.1979, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 130/2020 (permesso rinnovabile e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro) e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato