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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 03/07/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 4620/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BRESCIANI GIADA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MORNATA OMAR RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 03/03/2025, con cui e Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio a Serle-BS in data 24.7.20 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Serle al numero 3 parte I dell'anno 2020), hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 5.3.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)- la casa coniugale ubicata nel comune di Serle (BS), in Via Biciocca n. 28, di proprietà esclusiva della RA
[...]
nonna della RA viene assegnata a quest'ultima unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
Pt_3 Pt_2
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3)- la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e ER conseguente residenza anagrafica presso quest'ultima; i signori e avranno cura del mantenimento della Parte_1 Pt_2 figlia, della sua educazione ed istruzione e le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere assunte congiuntamente dai genitori. Questi ultimi si impegnano a collaborare fattivamente tra loro nel ruolo educativo, mantenendo unitarietà nello stesso;
ed in particolare, così sarà per l'attività scolastica che dovrà assecondare le inclinazioni della figlia e le sue esigenze (ad es.: determinazione dell'indirizzo di studio, partecipazioni a viaggi e/o gite scolastiche che prevedono il pernottamento etc.), per le attività sportive e/o ricreative che dovranno favorire le attitudini dei figli (tutto ciò fatte salve le attività già in corso di frequentazione, che devono ritenersi implicitamente concordate) e, non da ultimo, per garantire la salute (salvi i casi di assoluta urgenza per cui è prevista una decisione immediata);
4)- i genitori concordano che vengano garantiti ampi diritti di visita al genitore non collocatario e che lo stesso partecipi, paritariamente con la madre, agli eventi scolastici ludico sportivi che interessano la figlia. La frequentazione della bambina con il padre seguirà il seguente calendario, che potrà essere variato previo accordo tra le parti, con precisazione che ER pernotterà presso l'abitazione di ciascun genitore nelle seguenti giornate:
Infrasettimanale
Il mercoledì di ogni settimana il signor potrà stare con la figlia andandola a prendere all'uscita di Parte_1 ER scuola sino all'indomani mattina allorquando la riaccompagnerà a scuola.
Durante i fine settimana:
Il padre potrà stare con a week end alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina allorquando la ER riaccompagnerà a scuola.
Resta inteso che il genitore presso il quale la bambina trascorrerà il pernottamento provvederà ad accompagnarla a scuola la mattina successiva.
In ipotesi di malattia della bambina o di vacanza scolastica, ciascun genitore si occuperà della figlia seguendo la medesima turnazione.
In ipotesi di assenza di un genitore nelle giornate di competenza, non verranno stabilite giornate di recupero di tale assenza onde evitare variazioni al calendario concordato.
Eventuali variazioni del giorno di visita infrasettimanale o del fine settimana di spettanza dei genitori, dovuti a motivi di salute e/o lavoro, potranno e dovranno essere concordati tra le parti che dovranno prestare la massima collaborazione in tal senso e comunicarsi l'eventuale impedimento almeno 48 ore prima.
Periodi di vacanza:
-Vacanze natalizie: trascorrerà sette giorni con ciascun genitore, alternando, di anni in anno, la settimana dal ER
23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1.
-Vacanze pasquali: trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo dal giovedì antecedente il giorno ER di Pasqua sino al giorno di Pasqua ed il periodo dalla sera del giorno di Pasqua al rientro a scuola nella giornata successiva;
-Vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore un periodo di tre settimane, anche non consecutive ed, in Goni ER caso, le settimane consecutive potranno essere al massimo due delle tre concordate, periodo che i genitori dovranno individuare e comunicarsi reciprocamente entro il 30 aprile di ogni anno, con indicazione della destinazione.
Si precisa che i periti di vacanza natalizia, pasquale ed estiva con uno o con l'altro genitore interromperanno l'alternanza dei week-end di pertinenza, L'alternanza riprenderà il week-end successivo al periodo di vacanza con il collocamento presso il genitore che non ha avuto con sé la figlia nel week end precedente al periodo di vacanza.
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5)- il signor verserà alla RA titolo di contributo al mantenimento in favore di , la Parte_1 Pt_2 ER somma mensile pari ad Euro 650,00 (seicento cinquanta/00); importo da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese e ribaltabile annualmente in base agli Indici ISTAT, con decorrenza da febbraio 2026 (anno base di riferimento febbraio 2025).
Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla RA (IBAN: Pt_2
[...]);
6) Le spese di natura straordinaria in favore della figlia saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ER ciascuno e disciplinate secondo il Protocollo in uso presso questo On.le Tribunale;
7) Il conto corrente cointestato (n. 0067/00242480) verrà chiuso;
8) L'Assegno Unico Familiare erogato dall'Inps verrà percepito dalla RA;
Parte_2
9) I coniugi confermano, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver già definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra i medesimi insorto in ragione e scaturente dal rapporto di coniugio e che nulla avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione direttamente o indirettamente connessa al matrimonio, ad eccezione di quanto previsto al punto 10) delle condizioni di divorzio;
10) Nessun contributo di un coniuge a favore dell'altro viene richiesto stante l'indipendenza economica di entrambi;
11) I coniugi si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o d'aumento equipollente, anche per la figlia;
ER
12) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza
13) Le spese legali relative al presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1 Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 03/07/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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