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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4769 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1552/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. MARRUZZO GABRIELE Parte_1
come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
LI CA come da procura in atti
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 26.11.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e le parti hanno depositato note di trattazione.
2. Con ricorso depositato in data 06.02.2024 parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'illegittimità del provvedimento dell' con cui è stato revocato il beneficio del reddito di CP_1 cittadinanza sulla base della comunicazione del 30.03.2023 per l'importo di € 15.526,67 relativamente al periodo compreso tra marzo 2020 e agosto 2021 adottato sulla base della seguente motivazione: “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto:
- la buona fede nella percezione delle somme ricevute dovuta alla mancata conoscenza della lingua italiana all'epoca della richiesta del reddito di cittadinanza del 10.02.2020;
- la sussistenza dello stato di bisogno del nucleo familiare (“il ricorrente è giunto nel 2019 in Italia con la moglie e la piccola per una nobilissima causa dal momento che il Per_1 Per_2 sistema sanitario ucraino era ed è molto costoso: salvare la vita di affetta da “Malattia Per_2 renale cronica secondaria a Sindrome nefrosica congenita dovuta a mutazioni nel gene COQ, in attuale trattamento sostitutivo con Dialisi Peritoneale”, una gravissima forma di insufficienza renale”).
L' ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che la revoca della prestazione era CP_1 avvenuta per accertata insussistenza del requisito della residenza in Italia, essendo il ricorrente cittadino ucraino e residente “in Italia al Comune di Aversa solo dal 2019”.
2. L'art. 2 della legge 26/19 prevede “Beneficiari. Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di una serie di requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi dell'UE, o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio l'art. 7 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75), rubricato 'Sanzioni' prevede, al comma 4, che: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Dall'art. 5, commi 3 e 4, d.l. n. 4/2019 e dall'art. 7, comma 15 emerge inoltre che l'amministrazione comunale è deputata alle verifiche della sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con verifiche a campione (art 7 comma 4); tuttavia tale verifica viene CP_ compiuta per conto dell che è il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di concessione (7 comma 3) e di sospensione del beneficio in questione (7 comma 4-quater). CP_ Infatti, è all' che compete la verifica preventiva e tempestiva dei “dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda”, con facoltà di comunicare tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici (art 7 comma 4-ter).
3. Sulla questione giuridica esaminata e con particolare riferimento alla durata di permanenza in Italia è intervenuta nelle more del giudizio la sentenza n. 31/25 della Corte
Costituzione, con cui è stata dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge
28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere
«per almeno 5 anni».
4. Dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente (cfr. copia carta d'identità e permesso di soggiorno) risulta evidente che al momento della domanda amministrativa
(10.02.2020) non era sussistente il requisito della residenza quinquennale in Italia anche nei limiti di come richiesto dalla norma così come riformulata a seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale.
Del resto, la circostanza risulta ammessa dallo stesso ricorrente, il quale ha allegato di essere giunto sul territorio nazionale dal mese di marzo 2019 “unitamente al proprio nucleo familiare composto da composto dalla moglie e dai due figli Persona_3 minori di 6 anni, nata in [...], e di 3 anni, nato a [...]”. Per_2 Per_4
Non può invocarsi il principio della buona fede nella fattispecie in esame come richiesto da parte ricorrente.
Nella sentenza n. 1919/18 la Corte di Cassazione ha ribadito che “l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dalla L. n. 412 del
1991, art. 13, comma 1, - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato. Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità”.
Non sussistendo il prescritto requisito normativo della residenza in Italia, il ricorso va rigettato, sussistendo il diritto dell' alla ripetizione della somma corrisposta alla CP_1 ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza oggetto di comunicazione del 30.03.2023 per il periodo compreso tra marzo 2020 e agosto 2021.
5. Le spese di lite, tenuto conto delle peculiarità della situazione del nucleo familiare del ricorrente e delle circostanze rappresentate e documentate in relazione al quadro sanitario della figlia minore, sono compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Aversa, 27.11.2025 IL GIUDICE d.ssa Stefania Coppo