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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 15/11/2023 al n. 2040/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede in San Polo di Piave (TV), Parte_1 P.IVA_1
via del Commercio n. 14, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Da Lozzo
Barbara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Conegliano (TV), via
Crevada n. 3, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
pagina 1 di 25 7.2.1970, rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti Rotella Lamberto e Colella
Francesca ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Divisione
Nino Nannetti n. 81, Vittorio Veneto, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
rimessa al OL in decisione all'udienza del 27.03.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, previe le declaratorie del caso, ogni
diversa o contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e reietta, in integrale
riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso, n. 1692/2023,
pubblicata in data 03.10.2023, Rep. n. 3198/2023 del 03.10.2023, pronunciata
dal G.O.T. dott.ssa Fides Azzolini, nel procedimento iscritto al n. 3519/2021
R.G. e resa tra le parti e così pronunciare: CP_1 Parte_1
1) In via principale di merito: in riforma dell'impugnata sentenza, respinta ogni
contraria domanda ed eccezione, rigettarsi, per le causali sopra compiutamente
esposte, la spiegata opposizione promossa in primo grado dal sig. CP_1
anche in ordine a tutte le domande ivi formulate, in quanto infondata in fatto e in
diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 732/2021 del
29.03.21;
pagina 2 di 25 2) In ogni caso nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi e
dichiararsi, per le causali esposte in narrativa, il diritto dell'odierna attrice
appellante ad ottenere il pagamento della somma in linea Parte_1
capitale di Euro 20.785,60 IVA compresa azionata in via monitoria e, per
l'effetto, condannarsi l'odierno convenuto appellato sig. a CP_1
corrispondere tale somma maggiorata degli interessi nella misura di legge dalla
scadenza al saldo effettivo.
3) In ogni caso nel merito: in conseguenza della riforma dell'impugnata
sentenza e dell'accoglimento delle domande che precedono, condannare il
convenuto appellato sig. alla restituzione di quanto versatogli a CP_1
titolo di capitale, interessi e spese legali e di a.t.p. in ragione della sentenza di
primo grado, oltre interessi di legge maturati dal giorno del pagamento al saldo
effettivo.
4) Spese e compensi professionali, per entrambi i gradi di giudizio,
integralmente rifusi.
6) In via istruttoria, si rinnovano le istanze istruttorie già formulate nel giudizio
di primo grado, non ammesse e che di seguito si riportano, come da memoria a
prova diretta dd. 21.05.2022: “Ammettersi prova per testi, sui seguenti capitoli
di prova:
1. Vero che, nei propri preventivi “di budget”, indica il costo per Parte_1
l'eventuale stesura del documento di progetto dell'impianto elettrico, da
demandare a progettista abilitato, a scelta del committente;
pagina 3 di 25
4. vero che, durante le prime settimane di lavoro, aveva ricevuto Parte_1
dal committente indicazioni di lasciare invariato l'impianto esistente (il cd.
“impianto sottotraccia”), salvo ricevere diversa indicazione in corso d'opera;
8. Vero che il progetto esecutivo dell'arch. doc. 6, veniva più volte dallo Per_1
stesso variato nel corso dei lavori;
12. Vero che, durante i lavori svolti nel cantiere presso l'abitazione del sig.
, il sig. , titolare della interveniva personalmente ogni CP_1 CP_2 Parte_1
qualvolta veniva richiesta dal committente una variazione agli impianti e dava le
disposizioni di lavorazione ai propri dipendenti;
13. Vero che, al termine di ogni intervento, l'incaricato di Parte_1
consegnava una copia del rapporto giornaliero al sig. , alla di lui CP_1
moglie, sig.ra o al suocero;
Parte_2
15. Vero che, in occasione dell'incontro del 04.04.2020, il sig. si CP_1
presentava con i rapporti di intervento già a sue mani e il sig. gli CP_2
consegnava una copia degli stessi e dei relativi conteggi;
16. Vero che, in data 15 Aprile 2020 il sig. si recava presso la sede di CP_1
e chiedeva di proseguire nei lavori come indicati dall'arch. Parte_1 Per_1
17. Vero che il 16 aprile 2020, il sig. dava indicazione ai dipendenti di CP_2
proseguire i lavori presso l'abitazione del sig. , secondo quanto indicato CP_1
dall'arch. (cfr. doc. 15 che si rammostra); Per_1
18. Vero che, dal 16 aprile 2020, provvedeva alle lavorazioni Parte_1
richieste dal committente, come da doc. 15 e docc.
7.d, 7.e che si rammostrano;
pagina 4 di 25 20. Vero che durante i lavori svolti nel cantiere presso la propria abitazione il
sig. interveniva personalmente quasi tutti i giorni, ovvero delegava i CP_1
propri familiari, quali la moglie, sig.ra o il di lei padre;
Parte_2
21. Vero che la famiglia del sig. è rientrata nell'abitazione oggetto di CP_1
ristrutturazione nel periodo giugno/luglio 2020;
Si indicano quali testi:
- su tutti i capitoli di prova sopra articolati, i sigg.ri: , residente a [...]
San Polo di Piave (TV); , residente a [...]di Piave (TV); CP_3
, residente a [...]; con domicilio Controparte_4 CP_5 Per_1
professionale in Ponte di Piave (TV)
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, per i
motivi tutti esposti in atti e a verbale
Nel merito, in via principale
Rigettare, in quanto infondato in fatto e diritto l'appello principale e/o le
domande tutte ivi proposte da e per l'effetto confermarsi Parte_1
l'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso. Con vittoria di spese e compensi
del giudizio.
Nel merito, in via subordinata all'accoglimento anche parziale dell'appello
principale e per i motivi tutti esposti in atti e a verbale, il deducente ripropone le
seguenti domande/eccezioni già svolte in primo grado:
Nel merito, in via principale: accertato e dichiarato che l'importo ingiunto non è
dovuto (per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e in ogni caso) dal
qui concludente alla opposta ingiungente, dichiararsi nullo e/o di nessun effetto
pagina 5 di 25 e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e respingersi ogni altra
domanda azionata dall'opposta-appellante.
Nel merito, in via meramente subordinata e salvo gravame: accertati gli importi
effettivamente spettanti a per i motivi di cui è causa, ridursi Parte_1
gli importi dovuti a quanto verrà eventualmente ex adverso provato e comunque
accertato nel corso del giudizio;
revocarsi per l'effetto il decreto ingiuntivo
opposto.
Nel merito, in via riconvenzionale: a) accertato e dichiarato l'inadempimento
della opposta ingiungente, condannare (ai sensi dell'art. 1453 e/o Parte_1
dell'art. 1668 c.c.) ad adempiere alle obbligazioni assunte, a completare a
norma di legge e a regola d'arte le opere commissionate, ivi compreso il
collaudo e il rilascio delle certificazioni/dichiarazioni di conformità ex DM
37/2008, e ad eliminare vizi e difformità dell'opera, fissando il relativo congruo
termine; b) in caso di ritardato e/o mancato adempimento/completamento delle
opere a regola d'arte, ivi compreso il rilascio della dichiarazione di conformità
da parte di prevista dal DM 37/2008, i) condannare fin d'ora Parte_1 [...]
a risarcire tutti i danni subiti dal sig. nella misura non inferiore Pt_1 CP_1
alle spese necessarie al completamento e/o rifacimento delle opere anche ai fini
dell'ottenimento delle certificazioni di legge e alla eliminazione dei vizi, previa
quantificazione delle stesse;
ii) condannare ai sensi e per gli effetti Parte_1
di cui all'art. 614 bis c.p.c., a corrispondere al sig. una somma di CP_1
denaro per la violazione ovvero per il ritardo nell'esecuzione del
provvedimento, c) accertato l'importo per l'attività effettivamente svolta da
[...]
nonché quello spettante per (l'attività da prestare per) il Pt_1
pagina 6 di 25 completamento dell'opera a regola d'arte e funzionante, accertati altresì gli
importi già incassati da operare le eventuali compensazioni Parte_1
dare/avere tra le parti e condannare a restituire l'eventuale Parte_1
importo ricevuto in eccedenza, nonché a versare all'opponente quanto risulterà
a qualsiasi titolo spettante al sig. , oltre rivalutazione e interessi dal CP_1
dovuto al saldo;
revocarsi per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
In via istruttoria, si richiamano le istanze formulate in primo grado in ns.
memoria ex art. 183 VI co. n. 2, qui ridimessa sub doc. 2ter e che di seguito si
ritrascrivono.
Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. sui Controparte_6
seguenti capitoli:
1) vero che riceveva dal sig. mail di data 25.11.2020 che si Parte_1 CP_1
rammostra sub doc. 2?
2) vero che riceveva dal sig. mail di data 7.12.2020 che si Parte_1 CP_1
rammostra sub doc. 4?
3) vero che rifiutava di completare le opere mancanti? Si chiede Parte_1
l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. e prova per Controparte_6
testi sui seguenti capitoli di prova:
4) vero che si obbligava a predisporre il progetto ex DM 37/2008 Parte_1
per impianto elettrico e fotovoltaico come da doc. 4 di controparte che si
rammostra?
5) vero che i lavori iniziavano a settembre 2019 e si protraevano per buona
parte del 2020 senza che provvedesse a completare le opere? Parte_1
pagina 7 di 25 6) vero che GP iniziava e proseguiva i lavori per cui è causa sulla base di
“propri progetti esecutivi/schede progettuali”?
Par 7) vero che nel corso della primavera del 2020 richiedeva i pagamenti di cui
alla fattura n. 38 dd. 29.04.20 allegata all'ingiunzione e che si rammostra, per
lavori ivi indicati come “svolti” senza alcuna preventiva verifica o approvazione
dei suddetti lavori?
8) vero che in occasione del capitolo precedente il sig. incaricava lo CP_1
studio Secolo di Oderzo, nella persona del perito , di eseguire una Persona_2
“ricognizione dei lavori svolti da presso la propria abitazione in Parte_1
Oderzo, via Gaia da Camino n. 9?
9) vero che il perito nella primavera/estate 2020 effettuava Persona_2
presso l'abitazione del sig. un rilievo dello stato di fatto degli impianti CP_1
elettrico, a servizio termotecnico e di allarme?
10) vero che all'esito di suddetta ricognizione risultavano svolte attività per un
controvalore di € 54.977 e ancora da ultimare i lavori meglio descritti nella
perizia che si rammostra sub doc. 5 di parte opponente?
11) vero che nell'occasione di cui al capitolo precedente lo studio Per_2
evidenziava che “manca il progetto dell'impianto elettrico ….e manca la
dichiarazione di conformità…” come da doc. 5 di parte opponente che si
rammostra?
12) vero che Lei arch. redigeva in data 26.01.22 la dichiarazione che si Per_1
rammostra sub doc.16 di parte opponente di cui conferma il contenuto?
pagina 8 di 25 Si indicano quali testi i periti industriali e , presso Persona_2 Tes_2
Studio Secolo di Oderzo, l'arch. di Ponte di Piave, la signora Per_3
di Oderzo. Parte_2
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi
indicati in narrativa e per quelli indicati in ns. memoria ex art. 183 VI co. n. 3,
qui ridimessa sub doc. 2quater
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli formulati ex adverso
ammettere parte opponente a prova contraria con i testi indicati nella memoria
istruttoria e con i seguenti ulteriori testi: di Motta di Livenza e Testimone_3
di San Polo di Piave. Per tali ragioni, oltre al fatto che Testimone_4
trattasi comunque di documentazione di formazione unilaterale, che non può
assumere valore di prova e/o di riconoscimento dei lavori eseguiti, ci opponiamo
alla richiesta di integrazione della CTU. Richiamiamo, in relazione alla CTU
acquisita in causa, quanto già esposto in ns. memora ex art. 183 n. 1 cpc,
riservandoci, nella denegata ipotesi in cui il sig. Giudice ritenga di ammettere la
richiesta di controparte di integrare la CTU depositata in corso di ATP, di
proporre la formulazione del relativo quesito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di notificato il 21.5.2021, presentava opposizione CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 732/2021 emesso dal Tribunale di Treviso su richiesta di per il pagamento del residuo credito maturato in Parte_1
relazione ai lavori di rifacimento dell'impianto elettrico, con le accessorie opere murarie e di posa, contestando la quantificazione del corrispettivo ed il mancato pagina 9 di 25 completamento delle opere nonché la mancanza del progetto e della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
1.2. Si costituiva che eccepiva l'inadempimento del committente Parte_1
ai sensi dell'art. 1460 c.c. attesa l'incolpevole impossibilità di effettuare gli ultimi collegamenti e di rilasciare la Di.Co., sollecitando, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
L'appaltatrice rilevava che i lavori previsti nel preventivo iniziale (doc. 4) erano indicativi e limitati alla manutenzione ordinaria dell'esistente e che, in corso d'opera, su richiesta del , si era proceduto ad una integrale rinnovazione CP_1
dell'impianto comprendente le opere e gli interventi meglio descritti alle pagg. 7
e 8 della comparsa di costituzione e risposta (tra questi: quadri elettrici, nuove tubazioni e linee elettrice, impianto videocitofonico, impianto TLC, impianto
TV-SAT, impianto anti-intrusione, illuminazione esterna, componenti elettriche a servizio dell'impianto di irrigazione, adeguamento impianto cancello automatico).
1.3. Contestualmente alla presentazione del ricorso per ingiunzione era stato radicato da parte dell'opponente avanti il medesimo Tribunale il procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 1969/2021 R.G. per l'accertamento del valore delle opere eseguite e di quelle ancora da eseguirsi per il completamento dei lavori.
2.1. Acquisito nel giudizio di merito l'elaborato nel frattempo depositato dal professionista (ing. nominato nel procedimento ex artt. 696/696 bis Per_4
c.p.c. , disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante di
[...]
ed escussi alcuni dei testi indicati dalle parti, il Tribunale definiva Parte_1
pagina 10 di 25 il giudizio con sentenza n. 1692/2023, pubblicata il 3.10.2023, che, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo e, previa compensazione dei rispettivi crediti, condannava l'appaltatrice al pagamento della somma di Euro 11.558,98 oltre interessi.
2.2 Il primo giudice preliminarmente rilevava che l'iniziale pattuizione,
contenuta nel preventivo n. 55, predisposto da in data 31.5.2019, Parte_1
aveva subito modifiche in corso d'opera in quanto, a causa di importanti lavori edili, idraulici e del serramentista, era emersa la necessità di eliminare tutto il pavimento e, quindi, anche il sottostante impianto elettrico rendendo così
necessario il suo completo rifacimento.
Il Tribunale, quindi, quantificava il compenso spettante all'opposta per le lavorazioni eseguite, facendo a tal fine riferimento agli accertamenti svolti dal
C.T.U. nominato nel procedimento per A.T.P. e, quindi, riconosceva come dovuti a Euro 63.620,16 oltre IVA al 10% per un totale di Parte_3
Euro 69.982,17 (inferiore al consuntivo dell'appaltatore di Euro 66.396,00 IVA
esclusa).
2.3 Riscontrava, inoltre, sempre sulla base degli esiti della consulenza, il mancato completamento degli impianti per i quali si rendeva necessario sostenere degli esborsi che il C.T.U. aveva quantificato formulando due ipotesi
(a seconda che lavori fossero stati eseguiti dalla stessa appaltatrice oppure da una ditta terza).
2.4 Accertava altresì l'inadempimento da parte della convenuta all'obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato, ritenendo che la giustificazione addotta dall'impresa (mancato rilascio del progetto elettrico da pagina 11 di 25 parte del committente) non avesse “alcun valore scriminante in quanto il
progetto elettrico costituiva oggetto del preventivo 55/2019 vero è che era stato
conteggiato al costo di euro 1.300”. Inoltre, incombeva sull'appaltatore il dovere di procurarsi tale progetto (che riconosceva necessario secondo le previsioni del D.M. n. 37/08 per la potenza sviluppata dall'impianto) prima di dare avvio ai lavori o comunque pretendere che tale elaborato gli fosse consegnato dal committente.
2.5 Ricordava al riguardo la duplice stima dei costi di rilascio della Di.Co
elaborata dal C.T.U. anche in tal caso a seconda che la dichiarazione di conformità fosse stata rilasciata dalla stessa oppure da una ditta Parte_1
terza, e riteneva che sulla convenuta dovessero gravare i costi preventivati per tale seconda ipotesi (Euro 18.000,00 + IVA per un totale di Euro 22.000,00) in quanto “ non ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal Parte_1
CTU (pagamento da parte del della somma di euro 10.500 + iva a saldo CP_1
e stralcio, completamento gratuito dei collegamenti mancanti sotto il controllo
Co del Ctu, rilascio DI. e progetto AS-Bult a carico dell'installatore, ritiro
centralina antifurto da parte di sostituzione e programmazione di Parte_1
nuova centralina a carico del ricorrente)”e, pertanto, constatava “l'inutilità di
una condanna all'adempimento in forma specifica” che era stata richiesta con l'atto di opposizione dal committente.
2.6 Il Tribunale, pertanto, accoglieva la domanda, alternativamente formulata dal
, di risarcimento del danno per l'inadempimento dell'opposta, che CP_1
liquidava nella somma di Euro 29.290,98 (di cui Euro 7.330,98 per il completamento delle opere ed Euro 21.960,00 per rilascio della Di.Co. da parte pagina 12 di 25 di una ditta terza). Tale credito veniva posto in compensazione, fino alle rispettive concorrenze, con quello residuo dell'appaltatore (Euro 17.732,00),
venendo, pertanto, condannata al pagamento della residua somma, Parte_1
liquidata all'attualità, di Euro 11.558,98 oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate sulla base del valore effettivo della controversia,
venivano poste per due terzi a carico della convenuta e compensate per la residua frazione. Le spese di C.T.U. venivano poste a carico di per due terzi Parte_1
e per la residua frazione a carico del committente.
*****
3 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidato a Parte_1
quattro motivi.
3.1 Con il primo ha impugnato il capo della sentenza nel quale il Tribunale
avrebbe dimostrato, errando “di ritenere valido e vincolante il preventivo
generale doc. 4, affermandolo, ancor più erroneamente, contenere la descrizione
delle varie fasi delle prestazioni ivi indicate, compresa la stesura del progetto ex
DM 37/08”
Ha sul punto ribadito che il preventivo era stato formulato “a corpo”, secondo voci da confermare, in relazione all'intervento di manutenzione ordinaria inizialmente programmato, risultando superato dalle successive richieste della committenza a seguito delle quali era stata convenuta la prosecuzione del rapporto con lavori a consuntivo (sulla base di rapporti di intervento e relativi conteggi periodici o per fasi).
pagina 13 di 25 La sentenza, secondo l'appaltatrice, risulta errata anche nella parte in cui ha riconosciuto essa appellante come obbligata a redigere l'impianto elettrico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 37/08, che costituiva, invece, onere a carico della committenza come desumibile dalla comunicazione doc. 17 inviata all'impresa dal perito industriale e dalla consegna, di cui pure era stato dato atto in Tes_2
sentenza, del progetto dell'impianto da parte del committente in corso di ATP.
3.2 Con il secondo motivo ha eccepito violazione dell'art. 1460 c.c. in relazione all'omessa e/o errata valutazione degli elementi di fatto attestanti l'inadempimento e la malafede del committente in quanto alla data di sospensione definitiva dei lavori (5.9.2020) risultava avere eseguito il CP_1
pagamento di Euro 47.500,00 IVA esclusa (totale Euro 49.100,00) a fronte di un importo già scaduto pari ad Euro 55.132,00 IVA esclusa e di un complessivo a scadere di Euro 66.396,00 derivante dal consuntivo delle ultime lavorazioni effettuate. Era, pertanto, giustificato il suo rifiuto ad adempiere.
3.3 Con il terzo motivo ha lamentato violazione degli artt. 1657, 2697 cc e 115
c.p.c. per avere il Tribunale fatto propria la quantificazione dei lavori effettuata dal C.T.U. ante causam senza considerare la ricostruzione dei fatti operata dal proprio ctp ed i rapportini di intervento con le relative misure dimessi in causa.
3.4 Con il quarto motivo ha chiesto la riforma del capo sulle spese.
4. Si è costituito anche in appello , che ha chiesto la reiezione del CP_1
gravame.
pagina 14 di 25 5. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.3.2025 , a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del Consigliere Istruttore del 16.02.2024.
*****
6.1 Il primo motivo d'appello nella sua prima parte contiene un'errata interpretazione del contenuto della sentenza impugnata dal momento che il
Tribunale non ha affatto ritenuto il rapporto disciplinato in via esclusiva dal preventivo iniziale, dando atto, invece, degli accordi verbali intervenuti in corso d'opera che hanno profondamente inciso sulla tipologia di lavori affidati a
[...]
tanto è vero che il primo giudice ha determinato il valore delle opere Pt_1
facendo riferimento al consuntivo prodotto dall'impresa che ha ad oggetto somme che sono state, in gran parte, riconosciute come dovute dal primo giudice.
6.2 I rilievi oggetto della seconda parte del primo motivo sono pertinenti e le considerazioni formulate dal Tribunale in ordine al soggetto cui compete l'incarico di redigere il progetto elettrico (pacificamente necessario nel caso di specie in ragione della potenza sviluppata dall'impianto realizzato presso l'abitazione dell'appellato) non possono essere condivise.
Rileva innanzitutto il OL che, pur non essendovi nel D.M. n. 37/08 una chiara indicazione del soggetto cui spetta in termini generali il compito di curare la progettazione qualora di competenza di un tecnico iscritto agli albi professionali, tale incertezza normativa è nel caso di specie irrilevante in quanto l'obbligo è stato assunto dal committente.
pagina 15 di 25 E' pur vero che il preventivo doc. 4 contiene, come osservato nella sentenza impugnata, anche l'indicazione del costo dell'attività progettuale, la quale era,
però, riferita alle opere ivi indicate che, sia pure più limitate rispetto a quelle effettivamente svolte, avrebbero comunque richiesto una progettazione ex art. 5
del citato D.M. Evidentemente l'impresa riteneva di avere la competenza ad eseguire tale progettazione pur se va osservato che tale valutazione potrebbe essere stata dettata da una superficiale disamina dell'esistente. Invero, il D.M. n.
37/08 prevede la competenza di un tecnico abilitato (e non già del titolare dell'impresa esecutrice) nel caso di progetti di impianti di utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq.
L'impianto realizzato, secondo quanto ricordato nelle risposte date dal C.T.U.
alle osservazioni delle parti, ha una potenza di 15 kw ed è del tutto verosimile ritenere che anche solo con i lavori di cui al doc. 4 di sarebbe Parte_1
stato necessario affidarsi per la progettazione ad un professionista in quanto l'impianto avrebbe comunque richiesto una significativa potenza per far funzionare tutte le componenti ed i “sotto-impianti” ivi indicati.
Ogni considerazione sul punto deve, peraltro, essere effettuata, considerando altresì che il preventivo in questione aveva un valore meramente orientativo.
Risulta al riguardo significativo lo scambio di mail dimesso sub doc. 12 del fascicolo dell'appellante nel quale in data 2.4.2020 invitò CP_1
l'appaltatore a spiegare all'architetto quali fossero “i lavori che non Per_3
sono compresi dalla proposta fatta da lui”, precisando che il preventivo formulato dall'impresa “da 50 mila circa era per deliberare il finanziamento
pagina 16 di 25 della Banca, sapendo bene che il budget mio condiviso con te era di circa CP_2
35 mila (..)”
Non risulta agevole comprendere quali fossero le opere ricomprese nel budget iniziale di Euro 35.000,00 ricordato dall'odierno appellato. Tale incertezza, però,
è divenuta irrilevante in ragione dei successivi sviluppi dell'appalto che hanno portato ad un significativo ampliamento dell'ambito di intervento di
[...]
e con esso a nuovi accordi sul punto che possono dirsi comprovati dalla Pt_1
documentazione depositata dall'appellante.
Va, infatti, ricordato che in data 14.9.2020 il tecnico incaricato dal committente,
p.i. , scrisse (doc. 17 fascicolo appellante) a “Per il progetto Tes_2 Parte_1
sto ultimando la relazione e poi mi farò mandare il progetto esistente del
fotovoltaico. Quando avrò tutto pronto ti invio il progetto per la tua
dichiarazione di conformità”. La prima parte della mail è chiaramente riferita al progetto dell'impianto elettrico, che, peraltro, come attestato dallo stesso C.T.U.,
è stato consegnato dal tecnico del committente in corso di ATP.
In conclusione, sul punto non può essere imputata all'appaltatrice la mancanza del progetto dell'impianto elettrico, fermo restando che a tale mancanza si era ovviato nelle fasi iniziali della causa di merito, sicché da tale dedotta mancanza il Tribunale non avrebbe dovuto far derivare alcuna conseguenza.
Va comunque segnalata, anche per quanto si dirà oltre in ordine alla eccepita violazione dell'art. 1460 c.c. da parte del committente, la negligente condotta dell'appaltatore che, allorché si accorse che sussistevano i presupposti di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) del citato D.M., avrebbe dovuto esigere la documentazione progettuale, condizionando la ripresa dei lavori alla sua pagina 17 di 25 consegna. Invero, l'attività materiale di realizzazione dell'impianto dovrebbe costituire esecuzione di un'attività progettuale ad essa propedeutica, mentre nel caso di specie la progettazione è intervenuta successivamente, riproducendo sostanzialmente quanto era stato realizzato dall'appaltatore.
7. Pur con tali precisazioni, le conclusioni cui è giunta la sentenza appellata vanno confermate per le ragioni che si vanno ora ad esporre e che risultano di rilievo per la decisione sul secondo e sul terzo motivo di gravame.
8.1 Iniziando dal terzo motivo, dalla consulenza espletata nel sub-procedimento ex art. 696/696 bis c.p.c. risulta che le opere concordate tra le parti (anche secondo accordi verbali che, come detto, hanno in parte modificato la preventivazione originaria) sono state pressoché completate pur con la precisazione (pag. 14 dell'elaborato) che “rimangono da eseguire alcune messe
a punto ed una serie di collegamenti elettrici di centraline e valvole
dell'impianto meccanico, che limitano fortemente il funzionamento di
quest'ultimo”
Il C.T.U. ha constatato il funzionamento nelle suoi utilizzi essenziali dell'impianto pur evidenziando la mancanza dei seguenti interventi:
- correzione collegamento faretti bagni piano primo;
- collegamenti elettrici dei fan coil;
- collegamento delle sonde di temperatura di pilotaggio delle valvole dell'impianto a pavimento
- installazione e consegna della centralina climatica;
- installazione barriera esterna inviata in manutenzione e collegamento di tutte le barriere alla centrale;
pagina 18 di 25 - completa programmazione del sistema anti-intrusione, inserendo specifici programmi di inserimento/disinserimento di alcuni sensori sulla base delle esigenze dell'utente.
L'ing. ha dato atto della necessità di completamento dei lavori Per_4
mediante gli interventi, meglio descritti alla pag. 16 del suo elaborato, che richiedono quattro giorni lavorativi da parte di una squadra di 2 elettricisti. Tali
lavori, secondo quanto precisato nelle risposte alle osservazioni delle parti, sono necessari per fare in modo che l'impianto abbia le “funzionalità necessarie per
fornire una protezione completa”.
8.2 L'ausiliario, come sopra accennato, ha formulato due ipotesi di quantificazione del costo del completamento delle opere (cui è legato il rilascio della dichiarazione di conformità): una per il caso in cui i lavori vengano svolti dall'appaltatrice ed un'altra per il caso in cui i lavori vengano affidati ad un'altra ditta.
Per la prima ipotesi ha stimato il costo delle opere di completamento in Euro
1.792,00 IVA esclusa e nulla per il rilascio della dichiarazione di conformità il cui costo deve intendersi ricompreso nel contratto di fornitura pur se non esplicitamente enunciato.
Per la seconda ipotesi ha stimato costi di completamento maggiori (Euro
6.664,53 IVA esclusa) in quanto la ditta terza avrà necessità di approvvigionare alcuni materiali e di comprendere le logiche degli interventi.
Quanto, invece, alla dichiarazione di conformità ha osservato che per il suo rilascio la nuova ditta dovrà dichiarare di aver tenuto conto della sicurezza e della funzionalità dell'impianto non certificato, svolgendo approfondite opere di pagina 19 di 25 verifica di quanto realizzato. Tali opere sono state così descritte dall'ausiliario:
“aprire quadri e scatole dei collegamenti e dei frutti (prese, interruttori, ecc.)
verificare anche con apposita strumentazione dimensioni dei caci, collegamenti
degli stessi, giunzioni e quant'altro tra cui la rispondenza delle caratteristiche
degli interruttori di protezione e dei vari apparecchi alle specifiche di progetto.
Effettuare le opportune verifiche di funzionamento, specie di impianti di allarme
e riscaldamento”.
L'ing. data la complessità dell'intervento propedeutico al rilascio Per_4
Co della Di. per il quale sono necessarie tre settimane, ne ha indicato il costo in
Euro 18.000,00 IVA esclusa.
8.3. Il C.T.U. ha altresì quantificato l'importo dovuto a per i lavori Parte_1
realizzati, riconoscendo all'opposta la somma di Euro 63.620,16 oltre IVA al
10%.
8.4 Il C.T.U. non aveva a disposizione i rapportini dimessi dall'appaltatrice in corso di causa, ma ha comunque quantificato il valore delle opere esaminando il consuntivo finale delle ore lavorare predisposto dall'appaltatore ed il SAL
Per_ inviato del direttore dei lavori – arch. - in data 13.3.2020. Le ore indicate dall'appaltatore sono state sostanzialmente ritenute congrue e la differenza rispetto all'importo preteso dall'opposta appare dovuta essenzialmente all'esclusione delle opere di completamento ed alla mancanza di documentazione, la cui redazione spetta all'appaltatore, necessaria per una più
dettagliata quantificazione (oltre ai citati rapportini, i libretti misure, i documenti di trasporto ed il giornale dei lavori ricordati nell'elaborato peritale).
pagina 20 di 25 8.5. Non è possibile riconoscere un importo maggiore di quello indicato dal
C.T.U. sulla base dei rapportini dimessi in causa da in quanto la Parte_1
gran parte di tali documenti non è stata sottoscritta dal committente né risulta che tali rapportini siano stati da lui in altro modo approvati sicché si rendeva necessario compiere, come fatto dall'ausiliario, una valutazione sulla congruità
del valore dell'opera realizzata che ha, peraltro, portato a valutazioni solo in minima parte divergenti dalle richieste dell'impresa (che ritene dovuti Euro
66.396,00 oltre IVA per un totale di Euro 73.035,60).
8.6 In conclusione sul punto, in mancanza di ulteriori specifici elementi di contestazione addotti dall'appellante, la quantificazione delle opere eseguita dall'ausiliario, in quanto congruamente motivata ed in linea con i prezzi di mercato, può essere fatta propria anche da questo OL .
Il secondo motivo è, pertanto, respinto.
9. Per la decisione sul terzo motivo d'appello, con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 1460 c.c., risulta innanzitutto di rilievo ricordare quanto accaduto nelle precedenti fasi del giudizio.
9.1. Il C.T.U. al fine di conciliare la lite aveva proposto il pagamento da parte di del residuo prezzo da corrispondere come da lui quantificato, il CP_1
completamento gratuito dei collegamenti mancanti sotto il suo controllo, il
Co rilascio della DI. e del progetto as-built da parte dell'installatore nonché il ritiro della centralina antifurto da parte di con sostituzione e Parte_1
programmazione di nuova centralina a carico del committente ricorrente.
Tale proposta fu accettata dalla committenza e rifiutata dall'appaltatore.
pagina 21 di 25 9.2 Il mancato accordo delle parti sulla proposta conciliativa dell'ausiliario è
stato ricordato anche nella sentenza impugnata, avendo il primo giudice constatato “l'inutilità di una condanna all'adempimento in forma specifica”.
9.3 Ulteriormente, in corso di causa la committenza ha effettuato due proposte per definire la lite in modo amichevole. La seconda, formulata all'udienza del
22.3.2022 (quindi, ad inizio causa quando dovevano ancora essere concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.), prevedeva l'ultimazione dei lavori per rendere gli impianti di allarme ed anti-intrusione funzionanti ed il pagamento, all'esito del rilascio delle certificazioni di legge, di quanto indicato dal C.T.U. a titolo di saldo dei lavori eseguiti e per le opere di completamento.
Anche quest'ultima proposta è stata rifiutata dall'appaltatrice, che ha chiesto la corresponsione della somma di Euro 17.000,00 oltre IVA nonché il pagamento dell'ultimazione dei lavori secondo la quantificazione effettuata dal C.T.U. In
base a tale controproposta le somme da versare erano, pertanto, superiori a quelle complessivamente stimate dall'ausiliario.
9.4 La condotta tenuta nel corso del procedimento per A.T.P. e nel giudizio di non è giustificata in quanto, in particolar modo con la proposta Parte_1
della committenza da ultimo ricordata, all'appaltatore sarebbe stato riconosciuto tutto quanto a lui dovuto nel caso di completamento dei lavori.
9.5. Stante il rifiuto manifestato dall'appellante ad adempiere ai suoi obblighi, la committenza, al fine di rendere pienamente funzionanti gli impianti ed ottenere il rilascio della dichiarazione di conformità, non aveva (e non ha) altra soluzione che quella di rivolgersi ad un'impresa terza con i conseguenti maggiori costi evidenziati dal C.T.U. che la stessa appaltatrice non ha messo in discussione.
pagina 22 di 25 9.6. Anche sulla base degli elementi sin qui ricordati può essere deciso e respinto il secondo motivo d'appello in quanto non sussiste violazione dell'art. 1460 c.c. da parte della committenza. Invero:
- alla data in cui i lavori vennero definitivamente sospesi (5.9.2020) CP_1
aveva eseguito gran parte dei pagamenti che l'impresa aveva sin a quel momento quantificato (Euro 49.100,00 a fronte di uno scaduto di Euro 55.132,00 IVA
esclusa);
- il contratto non prevedeva termini di pagamento e le opere non sono mai state collaudate;
- ha contestato i conteggi finali non appena ricevuta la rendicontazione CP_1
dell'impresa, tentando dapprima la conciliazione come da convenzione sottoscritta in data 15.1.2021 ai sensi del D.L. n. 132/2014 e, quindi, quando fu evidente l'impossibilità di raggiungere un accordo (v. verbale di mancato accordo del 26.1.2021), promuovendo tempestivamente (ricorso depositato il
23.3.2021) il procedimento per A.T.P. per quantificare l'esatto valore delle opere eseguite;
- il committente ha manifestato, sia nel corso del sub-procedimento sia nel giudizio di merito, la disponibilità a definire la controversia in modo tale da assicurare a le somme che sono state riconosciute (correttamente) Parte_1
dal Tribunale come alla stessa dovute;
- non risultava agevole comprendere il valore delle opere eseguite in mancanza della ricordata documentazione esecutiva e della stessa condotta dell'appellante che ha rifatto l'impianto elettrico nonostante la mancanza del progetto di cui al
D.M. n. 37/2008, sicché, si ribadisce, solo nella fase contenziosa si è potuti pagina 23 di 25 pervenire ad un accertamento del credito dell'impresa, oltretutto risultato inferiore, sia pure di poco, a quello oggetto del consuntivo predisposto da
[...]
Pt_1
- non è mai stata neppure dedotta una condizione di insolvenza del committente,
il quale, anche in ragione dei pregressi continuativi rapporti lavorativi con l'appellante di cui quest'ultima ha dato conto nei suo scritti, non aveva alcun interesse a rifiutare il pagamento senza valide ragioni.
Deve allora concludersi che l'appaltatore avrebbe dovuto portare a termine il suo incarico, rilasciando la dichiarazione di conformità di sua competenza, potendo solo successivamente pretendere il pagamento del residuo dovuto. Parte_1
ha, invece, tenuto un contegno ingiustificatamente omissivo nel corso di tutto il giudizio, impedendo l'adempimento in forma specifica che pure era stato chiesto dal e deve, pertanto, sopportarne le conseguenze nei termini già indicati CP_1
dal Tribunale.
9.7. Il terzo motivo è, pertanto, respinto, risultando corretta la quantificazione dei rispettivi crediti operata dal Tribunale ed è, altresì, corretta la regolamentazione delle spese attesa la prevalente soccombenza dell'appaltatrice, con conseguente rigetto anche del quarto motivo.
10.1 G.P. va condannata alla rifusione delle spese del grado d'appello Pt_1
liquidate sulla base dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra
Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00, esclusa la fase istruttoria e secondo valori di poco superiori a quelli minimi per le altre fasi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
pagina 24 di 25 10.2 Stante il rigetto dell'appello di va dichiarata la Parte_1
sussistenza dei presupposti per il versamento dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 1692/2023 emessa il 2.10.2023 CP_1
dal Tribunale di Treviso, lo rigetta e:
- condanna a rifondere le spese di lite di . che Parte_1 CP_1
liquida in Euro 2.500,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi Parte_1
dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 24.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 25 di 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 15/11/2023 al n. 2040/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede in San Polo di Piave (TV), Parte_1 P.IVA_1
via del Commercio n. 14, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Da Lozzo
Barbara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Conegliano (TV), via
Crevada n. 3, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
pagina 1 di 25 7.2.1970, rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti Rotella Lamberto e Colella
Francesca ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Divisione
Nino Nannetti n. 81, Vittorio Veneto, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
rimessa al OL in decisione all'udienza del 27.03.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, previe le declaratorie del caso, ogni
diversa o contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e reietta, in integrale
riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso, n. 1692/2023,
pubblicata in data 03.10.2023, Rep. n. 3198/2023 del 03.10.2023, pronunciata
dal G.O.T. dott.ssa Fides Azzolini, nel procedimento iscritto al n. 3519/2021
R.G. e resa tra le parti e così pronunciare: CP_1 Parte_1
1) In via principale di merito: in riforma dell'impugnata sentenza, respinta ogni
contraria domanda ed eccezione, rigettarsi, per le causali sopra compiutamente
esposte, la spiegata opposizione promossa in primo grado dal sig. CP_1
anche in ordine a tutte le domande ivi formulate, in quanto infondata in fatto e in
diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 732/2021 del
29.03.21;
pagina 2 di 25 2) In ogni caso nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi e
dichiararsi, per le causali esposte in narrativa, il diritto dell'odierna attrice
appellante ad ottenere il pagamento della somma in linea Parte_1
capitale di Euro 20.785,60 IVA compresa azionata in via monitoria e, per
l'effetto, condannarsi l'odierno convenuto appellato sig. a CP_1
corrispondere tale somma maggiorata degli interessi nella misura di legge dalla
scadenza al saldo effettivo.
3) In ogni caso nel merito: in conseguenza della riforma dell'impugnata
sentenza e dell'accoglimento delle domande che precedono, condannare il
convenuto appellato sig. alla restituzione di quanto versatogli a CP_1
titolo di capitale, interessi e spese legali e di a.t.p. in ragione della sentenza di
primo grado, oltre interessi di legge maturati dal giorno del pagamento al saldo
effettivo.
4) Spese e compensi professionali, per entrambi i gradi di giudizio,
integralmente rifusi.
6) In via istruttoria, si rinnovano le istanze istruttorie già formulate nel giudizio
di primo grado, non ammesse e che di seguito si riportano, come da memoria a
prova diretta dd. 21.05.2022: “Ammettersi prova per testi, sui seguenti capitoli
di prova:
1. Vero che, nei propri preventivi “di budget”, indica il costo per Parte_1
l'eventuale stesura del documento di progetto dell'impianto elettrico, da
demandare a progettista abilitato, a scelta del committente;
pagina 3 di 25
4. vero che, durante le prime settimane di lavoro, aveva ricevuto Parte_1
dal committente indicazioni di lasciare invariato l'impianto esistente (il cd.
“impianto sottotraccia”), salvo ricevere diversa indicazione in corso d'opera;
8. Vero che il progetto esecutivo dell'arch. doc. 6, veniva più volte dallo Per_1
stesso variato nel corso dei lavori;
12. Vero che, durante i lavori svolti nel cantiere presso l'abitazione del sig.
, il sig. , titolare della interveniva personalmente ogni CP_1 CP_2 Parte_1
qualvolta veniva richiesta dal committente una variazione agli impianti e dava le
disposizioni di lavorazione ai propri dipendenti;
13. Vero che, al termine di ogni intervento, l'incaricato di Parte_1
consegnava una copia del rapporto giornaliero al sig. , alla di lui CP_1
moglie, sig.ra o al suocero;
Parte_2
15. Vero che, in occasione dell'incontro del 04.04.2020, il sig. si CP_1
presentava con i rapporti di intervento già a sue mani e il sig. gli CP_2
consegnava una copia degli stessi e dei relativi conteggi;
16. Vero che, in data 15 Aprile 2020 il sig. si recava presso la sede di CP_1
e chiedeva di proseguire nei lavori come indicati dall'arch. Parte_1 Per_1
17. Vero che il 16 aprile 2020, il sig. dava indicazione ai dipendenti di CP_2
proseguire i lavori presso l'abitazione del sig. , secondo quanto indicato CP_1
dall'arch. (cfr. doc. 15 che si rammostra); Per_1
18. Vero che, dal 16 aprile 2020, provvedeva alle lavorazioni Parte_1
richieste dal committente, come da doc. 15 e docc.
7.d, 7.e che si rammostrano;
pagina 4 di 25 20. Vero che durante i lavori svolti nel cantiere presso la propria abitazione il
sig. interveniva personalmente quasi tutti i giorni, ovvero delegava i CP_1
propri familiari, quali la moglie, sig.ra o il di lei padre;
Parte_2
21. Vero che la famiglia del sig. è rientrata nell'abitazione oggetto di CP_1
ristrutturazione nel periodo giugno/luglio 2020;
Si indicano quali testi:
- su tutti i capitoli di prova sopra articolati, i sigg.ri: , residente a [...]
San Polo di Piave (TV); , residente a [...]di Piave (TV); CP_3
, residente a [...]; con domicilio Controparte_4 CP_5 Per_1
professionale in Ponte di Piave (TV)
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, per i
motivi tutti esposti in atti e a verbale
Nel merito, in via principale
Rigettare, in quanto infondato in fatto e diritto l'appello principale e/o le
domande tutte ivi proposte da e per l'effetto confermarsi Parte_1
l'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso. Con vittoria di spese e compensi
del giudizio.
Nel merito, in via subordinata all'accoglimento anche parziale dell'appello
principale e per i motivi tutti esposti in atti e a verbale, il deducente ripropone le
seguenti domande/eccezioni già svolte in primo grado:
Nel merito, in via principale: accertato e dichiarato che l'importo ingiunto non è
dovuto (per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e in ogni caso) dal
qui concludente alla opposta ingiungente, dichiararsi nullo e/o di nessun effetto
pagina 5 di 25 e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e respingersi ogni altra
domanda azionata dall'opposta-appellante.
Nel merito, in via meramente subordinata e salvo gravame: accertati gli importi
effettivamente spettanti a per i motivi di cui è causa, ridursi Parte_1
gli importi dovuti a quanto verrà eventualmente ex adverso provato e comunque
accertato nel corso del giudizio;
revocarsi per l'effetto il decreto ingiuntivo
opposto.
Nel merito, in via riconvenzionale: a) accertato e dichiarato l'inadempimento
della opposta ingiungente, condannare (ai sensi dell'art. 1453 e/o Parte_1
dell'art. 1668 c.c.) ad adempiere alle obbligazioni assunte, a completare a
norma di legge e a regola d'arte le opere commissionate, ivi compreso il
collaudo e il rilascio delle certificazioni/dichiarazioni di conformità ex DM
37/2008, e ad eliminare vizi e difformità dell'opera, fissando il relativo congruo
termine; b) in caso di ritardato e/o mancato adempimento/completamento delle
opere a regola d'arte, ivi compreso il rilascio della dichiarazione di conformità
da parte di prevista dal DM 37/2008, i) condannare fin d'ora Parte_1 [...]
a risarcire tutti i danni subiti dal sig. nella misura non inferiore Pt_1 CP_1
alle spese necessarie al completamento e/o rifacimento delle opere anche ai fini
dell'ottenimento delle certificazioni di legge e alla eliminazione dei vizi, previa
quantificazione delle stesse;
ii) condannare ai sensi e per gli effetti Parte_1
di cui all'art. 614 bis c.p.c., a corrispondere al sig. una somma di CP_1
denaro per la violazione ovvero per il ritardo nell'esecuzione del
provvedimento, c) accertato l'importo per l'attività effettivamente svolta da
[...]
nonché quello spettante per (l'attività da prestare per) il Pt_1
pagina 6 di 25 completamento dell'opera a regola d'arte e funzionante, accertati altresì gli
importi già incassati da operare le eventuali compensazioni Parte_1
dare/avere tra le parti e condannare a restituire l'eventuale Parte_1
importo ricevuto in eccedenza, nonché a versare all'opponente quanto risulterà
a qualsiasi titolo spettante al sig. , oltre rivalutazione e interessi dal CP_1
dovuto al saldo;
revocarsi per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
In via istruttoria, si richiamano le istanze formulate in primo grado in ns.
memoria ex art. 183 VI co. n. 2, qui ridimessa sub doc. 2ter e che di seguito si
ritrascrivono.
Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. sui Controparte_6
seguenti capitoli:
1) vero che riceveva dal sig. mail di data 25.11.2020 che si Parte_1 CP_1
rammostra sub doc. 2?
2) vero che riceveva dal sig. mail di data 7.12.2020 che si Parte_1 CP_1
rammostra sub doc. 4?
3) vero che rifiutava di completare le opere mancanti? Si chiede Parte_1
l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. e prova per Controparte_6
testi sui seguenti capitoli di prova:
4) vero che si obbligava a predisporre il progetto ex DM 37/2008 Parte_1
per impianto elettrico e fotovoltaico come da doc. 4 di controparte che si
rammostra?
5) vero che i lavori iniziavano a settembre 2019 e si protraevano per buona
parte del 2020 senza che provvedesse a completare le opere? Parte_1
pagina 7 di 25 6) vero che GP iniziava e proseguiva i lavori per cui è causa sulla base di
“propri progetti esecutivi/schede progettuali”?
Par 7) vero che nel corso della primavera del 2020 richiedeva i pagamenti di cui
alla fattura n. 38 dd. 29.04.20 allegata all'ingiunzione e che si rammostra, per
lavori ivi indicati come “svolti” senza alcuna preventiva verifica o approvazione
dei suddetti lavori?
8) vero che in occasione del capitolo precedente il sig. incaricava lo CP_1
studio Secolo di Oderzo, nella persona del perito , di eseguire una Persona_2
“ricognizione dei lavori svolti da presso la propria abitazione in Parte_1
Oderzo, via Gaia da Camino n. 9?
9) vero che il perito nella primavera/estate 2020 effettuava Persona_2
presso l'abitazione del sig. un rilievo dello stato di fatto degli impianti CP_1
elettrico, a servizio termotecnico e di allarme?
10) vero che all'esito di suddetta ricognizione risultavano svolte attività per un
controvalore di € 54.977 e ancora da ultimare i lavori meglio descritti nella
perizia che si rammostra sub doc. 5 di parte opponente?
11) vero che nell'occasione di cui al capitolo precedente lo studio Per_2
evidenziava che “manca il progetto dell'impianto elettrico ….e manca la
dichiarazione di conformità…” come da doc. 5 di parte opponente che si
rammostra?
12) vero che Lei arch. redigeva in data 26.01.22 la dichiarazione che si Per_1
rammostra sub doc.16 di parte opponente di cui conferma il contenuto?
pagina 8 di 25 Si indicano quali testi i periti industriali e , presso Persona_2 Tes_2
Studio Secolo di Oderzo, l'arch. di Ponte di Piave, la signora Per_3
di Oderzo. Parte_2
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi
indicati in narrativa e per quelli indicati in ns. memoria ex art. 183 VI co. n. 3,
qui ridimessa sub doc. 2quater
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli formulati ex adverso
ammettere parte opponente a prova contraria con i testi indicati nella memoria
istruttoria e con i seguenti ulteriori testi: di Motta di Livenza e Testimone_3
di San Polo di Piave. Per tali ragioni, oltre al fatto che Testimone_4
trattasi comunque di documentazione di formazione unilaterale, che non può
assumere valore di prova e/o di riconoscimento dei lavori eseguiti, ci opponiamo
alla richiesta di integrazione della CTU. Richiamiamo, in relazione alla CTU
acquisita in causa, quanto già esposto in ns. memora ex art. 183 n. 1 cpc,
riservandoci, nella denegata ipotesi in cui il sig. Giudice ritenga di ammettere la
richiesta di controparte di integrare la CTU depositata in corso di ATP, di
proporre la formulazione del relativo quesito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di notificato il 21.5.2021, presentava opposizione CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 732/2021 emesso dal Tribunale di Treviso su richiesta di per il pagamento del residuo credito maturato in Parte_1
relazione ai lavori di rifacimento dell'impianto elettrico, con le accessorie opere murarie e di posa, contestando la quantificazione del corrispettivo ed il mancato pagina 9 di 25 completamento delle opere nonché la mancanza del progetto e della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
1.2. Si costituiva che eccepiva l'inadempimento del committente Parte_1
ai sensi dell'art. 1460 c.c. attesa l'incolpevole impossibilità di effettuare gli ultimi collegamenti e di rilasciare la Di.Co., sollecitando, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
L'appaltatrice rilevava che i lavori previsti nel preventivo iniziale (doc. 4) erano indicativi e limitati alla manutenzione ordinaria dell'esistente e che, in corso d'opera, su richiesta del , si era proceduto ad una integrale rinnovazione CP_1
dell'impianto comprendente le opere e gli interventi meglio descritti alle pagg. 7
e 8 della comparsa di costituzione e risposta (tra questi: quadri elettrici, nuove tubazioni e linee elettrice, impianto videocitofonico, impianto TLC, impianto
TV-SAT, impianto anti-intrusione, illuminazione esterna, componenti elettriche a servizio dell'impianto di irrigazione, adeguamento impianto cancello automatico).
1.3. Contestualmente alla presentazione del ricorso per ingiunzione era stato radicato da parte dell'opponente avanti il medesimo Tribunale il procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 1969/2021 R.G. per l'accertamento del valore delle opere eseguite e di quelle ancora da eseguirsi per il completamento dei lavori.
2.1. Acquisito nel giudizio di merito l'elaborato nel frattempo depositato dal professionista (ing. nominato nel procedimento ex artt. 696/696 bis Per_4
c.p.c. , disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante di
[...]
ed escussi alcuni dei testi indicati dalle parti, il Tribunale definiva Parte_1
pagina 10 di 25 il giudizio con sentenza n. 1692/2023, pubblicata il 3.10.2023, che, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo e, previa compensazione dei rispettivi crediti, condannava l'appaltatrice al pagamento della somma di Euro 11.558,98 oltre interessi.
2.2 Il primo giudice preliminarmente rilevava che l'iniziale pattuizione,
contenuta nel preventivo n. 55, predisposto da in data 31.5.2019, Parte_1
aveva subito modifiche in corso d'opera in quanto, a causa di importanti lavori edili, idraulici e del serramentista, era emersa la necessità di eliminare tutto il pavimento e, quindi, anche il sottostante impianto elettrico rendendo così
necessario il suo completo rifacimento.
Il Tribunale, quindi, quantificava il compenso spettante all'opposta per le lavorazioni eseguite, facendo a tal fine riferimento agli accertamenti svolti dal
C.T.U. nominato nel procedimento per A.T.P. e, quindi, riconosceva come dovuti a Euro 63.620,16 oltre IVA al 10% per un totale di Parte_3
Euro 69.982,17 (inferiore al consuntivo dell'appaltatore di Euro 66.396,00 IVA
esclusa).
2.3 Riscontrava, inoltre, sempre sulla base degli esiti della consulenza, il mancato completamento degli impianti per i quali si rendeva necessario sostenere degli esborsi che il C.T.U. aveva quantificato formulando due ipotesi
(a seconda che lavori fossero stati eseguiti dalla stessa appaltatrice oppure da una ditta terza).
2.4 Accertava altresì l'inadempimento da parte della convenuta all'obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato, ritenendo che la giustificazione addotta dall'impresa (mancato rilascio del progetto elettrico da pagina 11 di 25 parte del committente) non avesse “alcun valore scriminante in quanto il
progetto elettrico costituiva oggetto del preventivo 55/2019 vero è che era stato
conteggiato al costo di euro 1.300”. Inoltre, incombeva sull'appaltatore il dovere di procurarsi tale progetto (che riconosceva necessario secondo le previsioni del D.M. n. 37/08 per la potenza sviluppata dall'impianto) prima di dare avvio ai lavori o comunque pretendere che tale elaborato gli fosse consegnato dal committente.
2.5 Ricordava al riguardo la duplice stima dei costi di rilascio della Di.Co
elaborata dal C.T.U. anche in tal caso a seconda che la dichiarazione di conformità fosse stata rilasciata dalla stessa oppure da una ditta Parte_1
terza, e riteneva che sulla convenuta dovessero gravare i costi preventivati per tale seconda ipotesi (Euro 18.000,00 + IVA per un totale di Euro 22.000,00) in quanto “ non ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal Parte_1
CTU (pagamento da parte del della somma di euro 10.500 + iva a saldo CP_1
e stralcio, completamento gratuito dei collegamenti mancanti sotto il controllo
Co del Ctu, rilascio DI. e progetto AS-Bult a carico dell'installatore, ritiro
centralina antifurto da parte di sostituzione e programmazione di Parte_1
nuova centralina a carico del ricorrente)”e, pertanto, constatava “l'inutilità di
una condanna all'adempimento in forma specifica” che era stata richiesta con l'atto di opposizione dal committente.
2.6 Il Tribunale, pertanto, accoglieva la domanda, alternativamente formulata dal
, di risarcimento del danno per l'inadempimento dell'opposta, che CP_1
liquidava nella somma di Euro 29.290,98 (di cui Euro 7.330,98 per il completamento delle opere ed Euro 21.960,00 per rilascio della Di.Co. da parte pagina 12 di 25 di una ditta terza). Tale credito veniva posto in compensazione, fino alle rispettive concorrenze, con quello residuo dell'appaltatore (Euro 17.732,00),
venendo, pertanto, condannata al pagamento della residua somma, Parte_1
liquidata all'attualità, di Euro 11.558,98 oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate sulla base del valore effettivo della controversia,
venivano poste per due terzi a carico della convenuta e compensate per la residua frazione. Le spese di C.T.U. venivano poste a carico di per due terzi Parte_1
e per la residua frazione a carico del committente.
*****
3 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidato a Parte_1
quattro motivi.
3.1 Con il primo ha impugnato il capo della sentenza nel quale il Tribunale
avrebbe dimostrato, errando “di ritenere valido e vincolante il preventivo
generale doc. 4, affermandolo, ancor più erroneamente, contenere la descrizione
delle varie fasi delle prestazioni ivi indicate, compresa la stesura del progetto ex
DM 37/08”
Ha sul punto ribadito che il preventivo era stato formulato “a corpo”, secondo voci da confermare, in relazione all'intervento di manutenzione ordinaria inizialmente programmato, risultando superato dalle successive richieste della committenza a seguito delle quali era stata convenuta la prosecuzione del rapporto con lavori a consuntivo (sulla base di rapporti di intervento e relativi conteggi periodici o per fasi).
pagina 13 di 25 La sentenza, secondo l'appaltatrice, risulta errata anche nella parte in cui ha riconosciuto essa appellante come obbligata a redigere l'impianto elettrico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 37/08, che costituiva, invece, onere a carico della committenza come desumibile dalla comunicazione doc. 17 inviata all'impresa dal perito industriale e dalla consegna, di cui pure era stato dato atto in Tes_2
sentenza, del progetto dell'impianto da parte del committente in corso di ATP.
3.2 Con il secondo motivo ha eccepito violazione dell'art. 1460 c.c. in relazione all'omessa e/o errata valutazione degli elementi di fatto attestanti l'inadempimento e la malafede del committente in quanto alla data di sospensione definitiva dei lavori (5.9.2020) risultava avere eseguito il CP_1
pagamento di Euro 47.500,00 IVA esclusa (totale Euro 49.100,00) a fronte di un importo già scaduto pari ad Euro 55.132,00 IVA esclusa e di un complessivo a scadere di Euro 66.396,00 derivante dal consuntivo delle ultime lavorazioni effettuate. Era, pertanto, giustificato il suo rifiuto ad adempiere.
3.3 Con il terzo motivo ha lamentato violazione degli artt. 1657, 2697 cc e 115
c.p.c. per avere il Tribunale fatto propria la quantificazione dei lavori effettuata dal C.T.U. ante causam senza considerare la ricostruzione dei fatti operata dal proprio ctp ed i rapportini di intervento con le relative misure dimessi in causa.
3.4 Con il quarto motivo ha chiesto la riforma del capo sulle spese.
4. Si è costituito anche in appello , che ha chiesto la reiezione del CP_1
gravame.
pagina 14 di 25 5. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.3.2025 , a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del Consigliere Istruttore del 16.02.2024.
*****
6.1 Il primo motivo d'appello nella sua prima parte contiene un'errata interpretazione del contenuto della sentenza impugnata dal momento che il
Tribunale non ha affatto ritenuto il rapporto disciplinato in via esclusiva dal preventivo iniziale, dando atto, invece, degli accordi verbali intervenuti in corso d'opera che hanno profondamente inciso sulla tipologia di lavori affidati a
[...]
tanto è vero che il primo giudice ha determinato il valore delle opere Pt_1
facendo riferimento al consuntivo prodotto dall'impresa che ha ad oggetto somme che sono state, in gran parte, riconosciute come dovute dal primo giudice.
6.2 I rilievi oggetto della seconda parte del primo motivo sono pertinenti e le considerazioni formulate dal Tribunale in ordine al soggetto cui compete l'incarico di redigere il progetto elettrico (pacificamente necessario nel caso di specie in ragione della potenza sviluppata dall'impianto realizzato presso l'abitazione dell'appellato) non possono essere condivise.
Rileva innanzitutto il OL che, pur non essendovi nel D.M. n. 37/08 una chiara indicazione del soggetto cui spetta in termini generali il compito di curare la progettazione qualora di competenza di un tecnico iscritto agli albi professionali, tale incertezza normativa è nel caso di specie irrilevante in quanto l'obbligo è stato assunto dal committente.
pagina 15 di 25 E' pur vero che il preventivo doc. 4 contiene, come osservato nella sentenza impugnata, anche l'indicazione del costo dell'attività progettuale, la quale era,
però, riferita alle opere ivi indicate che, sia pure più limitate rispetto a quelle effettivamente svolte, avrebbero comunque richiesto una progettazione ex art. 5
del citato D.M. Evidentemente l'impresa riteneva di avere la competenza ad eseguire tale progettazione pur se va osservato che tale valutazione potrebbe essere stata dettata da una superficiale disamina dell'esistente. Invero, il D.M. n.
37/08 prevede la competenza di un tecnico abilitato (e non già del titolare dell'impresa esecutrice) nel caso di progetti di impianti di utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq.
L'impianto realizzato, secondo quanto ricordato nelle risposte date dal C.T.U.
alle osservazioni delle parti, ha una potenza di 15 kw ed è del tutto verosimile ritenere che anche solo con i lavori di cui al doc. 4 di sarebbe Parte_1
stato necessario affidarsi per la progettazione ad un professionista in quanto l'impianto avrebbe comunque richiesto una significativa potenza per far funzionare tutte le componenti ed i “sotto-impianti” ivi indicati.
Ogni considerazione sul punto deve, peraltro, essere effettuata, considerando altresì che il preventivo in questione aveva un valore meramente orientativo.
Risulta al riguardo significativo lo scambio di mail dimesso sub doc. 12 del fascicolo dell'appellante nel quale in data 2.4.2020 invitò CP_1
l'appaltatore a spiegare all'architetto quali fossero “i lavori che non Per_3
sono compresi dalla proposta fatta da lui”, precisando che il preventivo formulato dall'impresa “da 50 mila circa era per deliberare il finanziamento
pagina 16 di 25 della Banca, sapendo bene che il budget mio condiviso con te era di circa CP_2
35 mila (..)”
Non risulta agevole comprendere quali fossero le opere ricomprese nel budget iniziale di Euro 35.000,00 ricordato dall'odierno appellato. Tale incertezza, però,
è divenuta irrilevante in ragione dei successivi sviluppi dell'appalto che hanno portato ad un significativo ampliamento dell'ambito di intervento di
[...]
e con esso a nuovi accordi sul punto che possono dirsi comprovati dalla Pt_1
documentazione depositata dall'appellante.
Va, infatti, ricordato che in data 14.9.2020 il tecnico incaricato dal committente,
p.i. , scrisse (doc. 17 fascicolo appellante) a “Per il progetto Tes_2 Parte_1
sto ultimando la relazione e poi mi farò mandare il progetto esistente del
fotovoltaico. Quando avrò tutto pronto ti invio il progetto per la tua
dichiarazione di conformità”. La prima parte della mail è chiaramente riferita al progetto dell'impianto elettrico, che, peraltro, come attestato dallo stesso C.T.U.,
è stato consegnato dal tecnico del committente in corso di ATP.
In conclusione, sul punto non può essere imputata all'appaltatrice la mancanza del progetto dell'impianto elettrico, fermo restando che a tale mancanza si era ovviato nelle fasi iniziali della causa di merito, sicché da tale dedotta mancanza il Tribunale non avrebbe dovuto far derivare alcuna conseguenza.
Va comunque segnalata, anche per quanto si dirà oltre in ordine alla eccepita violazione dell'art. 1460 c.c. da parte del committente, la negligente condotta dell'appaltatore che, allorché si accorse che sussistevano i presupposti di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) del citato D.M., avrebbe dovuto esigere la documentazione progettuale, condizionando la ripresa dei lavori alla sua pagina 17 di 25 consegna. Invero, l'attività materiale di realizzazione dell'impianto dovrebbe costituire esecuzione di un'attività progettuale ad essa propedeutica, mentre nel caso di specie la progettazione è intervenuta successivamente, riproducendo sostanzialmente quanto era stato realizzato dall'appaltatore.
7. Pur con tali precisazioni, le conclusioni cui è giunta la sentenza appellata vanno confermate per le ragioni che si vanno ora ad esporre e che risultano di rilievo per la decisione sul secondo e sul terzo motivo di gravame.
8.1 Iniziando dal terzo motivo, dalla consulenza espletata nel sub-procedimento ex art. 696/696 bis c.p.c. risulta che le opere concordate tra le parti (anche secondo accordi verbali che, come detto, hanno in parte modificato la preventivazione originaria) sono state pressoché completate pur con la precisazione (pag. 14 dell'elaborato) che “rimangono da eseguire alcune messe
a punto ed una serie di collegamenti elettrici di centraline e valvole
dell'impianto meccanico, che limitano fortemente il funzionamento di
quest'ultimo”
Il C.T.U. ha constatato il funzionamento nelle suoi utilizzi essenziali dell'impianto pur evidenziando la mancanza dei seguenti interventi:
- correzione collegamento faretti bagni piano primo;
- collegamenti elettrici dei fan coil;
- collegamento delle sonde di temperatura di pilotaggio delle valvole dell'impianto a pavimento
- installazione e consegna della centralina climatica;
- installazione barriera esterna inviata in manutenzione e collegamento di tutte le barriere alla centrale;
pagina 18 di 25 - completa programmazione del sistema anti-intrusione, inserendo specifici programmi di inserimento/disinserimento di alcuni sensori sulla base delle esigenze dell'utente.
L'ing. ha dato atto della necessità di completamento dei lavori Per_4
mediante gli interventi, meglio descritti alla pag. 16 del suo elaborato, che richiedono quattro giorni lavorativi da parte di una squadra di 2 elettricisti. Tali
lavori, secondo quanto precisato nelle risposte alle osservazioni delle parti, sono necessari per fare in modo che l'impianto abbia le “funzionalità necessarie per
fornire una protezione completa”.
8.2 L'ausiliario, come sopra accennato, ha formulato due ipotesi di quantificazione del costo del completamento delle opere (cui è legato il rilascio della dichiarazione di conformità): una per il caso in cui i lavori vengano svolti dall'appaltatrice ed un'altra per il caso in cui i lavori vengano affidati ad un'altra ditta.
Per la prima ipotesi ha stimato il costo delle opere di completamento in Euro
1.792,00 IVA esclusa e nulla per il rilascio della dichiarazione di conformità il cui costo deve intendersi ricompreso nel contratto di fornitura pur se non esplicitamente enunciato.
Per la seconda ipotesi ha stimato costi di completamento maggiori (Euro
6.664,53 IVA esclusa) in quanto la ditta terza avrà necessità di approvvigionare alcuni materiali e di comprendere le logiche degli interventi.
Quanto, invece, alla dichiarazione di conformità ha osservato che per il suo rilascio la nuova ditta dovrà dichiarare di aver tenuto conto della sicurezza e della funzionalità dell'impianto non certificato, svolgendo approfondite opere di pagina 19 di 25 verifica di quanto realizzato. Tali opere sono state così descritte dall'ausiliario:
“aprire quadri e scatole dei collegamenti e dei frutti (prese, interruttori, ecc.)
verificare anche con apposita strumentazione dimensioni dei caci, collegamenti
degli stessi, giunzioni e quant'altro tra cui la rispondenza delle caratteristiche
degli interruttori di protezione e dei vari apparecchi alle specifiche di progetto.
Effettuare le opportune verifiche di funzionamento, specie di impianti di allarme
e riscaldamento”.
L'ing. data la complessità dell'intervento propedeutico al rilascio Per_4
Co della Di. per il quale sono necessarie tre settimane, ne ha indicato il costo in
Euro 18.000,00 IVA esclusa.
8.3. Il C.T.U. ha altresì quantificato l'importo dovuto a per i lavori Parte_1
realizzati, riconoscendo all'opposta la somma di Euro 63.620,16 oltre IVA al
10%.
8.4 Il C.T.U. non aveva a disposizione i rapportini dimessi dall'appaltatrice in corso di causa, ma ha comunque quantificato il valore delle opere esaminando il consuntivo finale delle ore lavorare predisposto dall'appaltatore ed il SAL
Per_ inviato del direttore dei lavori – arch. - in data 13.3.2020. Le ore indicate dall'appaltatore sono state sostanzialmente ritenute congrue e la differenza rispetto all'importo preteso dall'opposta appare dovuta essenzialmente all'esclusione delle opere di completamento ed alla mancanza di documentazione, la cui redazione spetta all'appaltatore, necessaria per una più
dettagliata quantificazione (oltre ai citati rapportini, i libretti misure, i documenti di trasporto ed il giornale dei lavori ricordati nell'elaborato peritale).
pagina 20 di 25 8.5. Non è possibile riconoscere un importo maggiore di quello indicato dal
C.T.U. sulla base dei rapportini dimessi in causa da in quanto la Parte_1
gran parte di tali documenti non è stata sottoscritta dal committente né risulta che tali rapportini siano stati da lui in altro modo approvati sicché si rendeva necessario compiere, come fatto dall'ausiliario, una valutazione sulla congruità
del valore dell'opera realizzata che ha, peraltro, portato a valutazioni solo in minima parte divergenti dalle richieste dell'impresa (che ritene dovuti Euro
66.396,00 oltre IVA per un totale di Euro 73.035,60).
8.6 In conclusione sul punto, in mancanza di ulteriori specifici elementi di contestazione addotti dall'appellante, la quantificazione delle opere eseguita dall'ausiliario, in quanto congruamente motivata ed in linea con i prezzi di mercato, può essere fatta propria anche da questo OL .
Il secondo motivo è, pertanto, respinto.
9. Per la decisione sul terzo motivo d'appello, con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 1460 c.c., risulta innanzitutto di rilievo ricordare quanto accaduto nelle precedenti fasi del giudizio.
9.1. Il C.T.U. al fine di conciliare la lite aveva proposto il pagamento da parte di del residuo prezzo da corrispondere come da lui quantificato, il CP_1
completamento gratuito dei collegamenti mancanti sotto il suo controllo, il
Co rilascio della DI. e del progetto as-built da parte dell'installatore nonché il ritiro della centralina antifurto da parte di con sostituzione e Parte_1
programmazione di nuova centralina a carico del committente ricorrente.
Tale proposta fu accettata dalla committenza e rifiutata dall'appaltatore.
pagina 21 di 25 9.2 Il mancato accordo delle parti sulla proposta conciliativa dell'ausiliario è
stato ricordato anche nella sentenza impugnata, avendo il primo giudice constatato “l'inutilità di una condanna all'adempimento in forma specifica”.
9.3 Ulteriormente, in corso di causa la committenza ha effettuato due proposte per definire la lite in modo amichevole. La seconda, formulata all'udienza del
22.3.2022 (quindi, ad inizio causa quando dovevano ancora essere concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.), prevedeva l'ultimazione dei lavori per rendere gli impianti di allarme ed anti-intrusione funzionanti ed il pagamento, all'esito del rilascio delle certificazioni di legge, di quanto indicato dal C.T.U. a titolo di saldo dei lavori eseguiti e per le opere di completamento.
Anche quest'ultima proposta è stata rifiutata dall'appaltatrice, che ha chiesto la corresponsione della somma di Euro 17.000,00 oltre IVA nonché il pagamento dell'ultimazione dei lavori secondo la quantificazione effettuata dal C.T.U. In
base a tale controproposta le somme da versare erano, pertanto, superiori a quelle complessivamente stimate dall'ausiliario.
9.4 La condotta tenuta nel corso del procedimento per A.T.P. e nel giudizio di non è giustificata in quanto, in particolar modo con la proposta Parte_1
della committenza da ultimo ricordata, all'appaltatore sarebbe stato riconosciuto tutto quanto a lui dovuto nel caso di completamento dei lavori.
9.5. Stante il rifiuto manifestato dall'appellante ad adempiere ai suoi obblighi, la committenza, al fine di rendere pienamente funzionanti gli impianti ed ottenere il rilascio della dichiarazione di conformità, non aveva (e non ha) altra soluzione che quella di rivolgersi ad un'impresa terza con i conseguenti maggiori costi evidenziati dal C.T.U. che la stessa appaltatrice non ha messo in discussione.
pagina 22 di 25 9.6. Anche sulla base degli elementi sin qui ricordati può essere deciso e respinto il secondo motivo d'appello in quanto non sussiste violazione dell'art. 1460 c.c. da parte della committenza. Invero:
- alla data in cui i lavori vennero definitivamente sospesi (5.9.2020) CP_1
aveva eseguito gran parte dei pagamenti che l'impresa aveva sin a quel momento quantificato (Euro 49.100,00 a fronte di uno scaduto di Euro 55.132,00 IVA
esclusa);
- il contratto non prevedeva termini di pagamento e le opere non sono mai state collaudate;
- ha contestato i conteggi finali non appena ricevuta la rendicontazione CP_1
dell'impresa, tentando dapprima la conciliazione come da convenzione sottoscritta in data 15.1.2021 ai sensi del D.L. n. 132/2014 e, quindi, quando fu evidente l'impossibilità di raggiungere un accordo (v. verbale di mancato accordo del 26.1.2021), promuovendo tempestivamente (ricorso depositato il
23.3.2021) il procedimento per A.T.P. per quantificare l'esatto valore delle opere eseguite;
- il committente ha manifestato, sia nel corso del sub-procedimento sia nel giudizio di merito, la disponibilità a definire la controversia in modo tale da assicurare a le somme che sono state riconosciute (correttamente) Parte_1
dal Tribunale come alla stessa dovute;
- non risultava agevole comprendere il valore delle opere eseguite in mancanza della ricordata documentazione esecutiva e della stessa condotta dell'appellante che ha rifatto l'impianto elettrico nonostante la mancanza del progetto di cui al
D.M. n. 37/2008, sicché, si ribadisce, solo nella fase contenziosa si è potuti pagina 23 di 25 pervenire ad un accertamento del credito dell'impresa, oltretutto risultato inferiore, sia pure di poco, a quello oggetto del consuntivo predisposto da
[...]
Pt_1
- non è mai stata neppure dedotta una condizione di insolvenza del committente,
il quale, anche in ragione dei pregressi continuativi rapporti lavorativi con l'appellante di cui quest'ultima ha dato conto nei suo scritti, non aveva alcun interesse a rifiutare il pagamento senza valide ragioni.
Deve allora concludersi che l'appaltatore avrebbe dovuto portare a termine il suo incarico, rilasciando la dichiarazione di conformità di sua competenza, potendo solo successivamente pretendere il pagamento del residuo dovuto. Parte_1
ha, invece, tenuto un contegno ingiustificatamente omissivo nel corso di tutto il giudizio, impedendo l'adempimento in forma specifica che pure era stato chiesto dal e deve, pertanto, sopportarne le conseguenze nei termini già indicati CP_1
dal Tribunale.
9.7. Il terzo motivo è, pertanto, respinto, risultando corretta la quantificazione dei rispettivi crediti operata dal Tribunale ed è, altresì, corretta la regolamentazione delle spese attesa la prevalente soccombenza dell'appaltatrice, con conseguente rigetto anche del quarto motivo.
10.1 G.P. va condannata alla rifusione delle spese del grado d'appello Pt_1
liquidate sulla base dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra
Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00, esclusa la fase istruttoria e secondo valori di poco superiori a quelli minimi per le altre fasi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
pagina 24 di 25 10.2 Stante il rigetto dell'appello di va dichiarata la Parte_1
sussistenza dei presupposti per il versamento dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 1692/2023 emessa il 2.10.2023 CP_1
dal Tribunale di Treviso, lo rigetta e:
- condanna a rifondere le spese di lite di . che Parte_1 CP_1
liquida in Euro 2.500,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi Parte_1
dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 24.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 25 di 25