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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6818 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 349/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. SI PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] nel Sannio - IS - il 23.6.1930), Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Otranto 18, presso lo studio dell'avv.
NL TI che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede - Direzione Filiale CP_1
metropolitana di Roma Flaminio (via Giulio Romano 46), rappresentato e difeso dal funzionario Cristina Scalamandrè in virtù di delega in atti convenuto all'udienza del 12.6.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte CP_1
ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in € 1.358,25, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.1.2025 - esponendo di Parte_1
aver già ottenuto un decreto di omologa di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. (con il quale il giudice, in data 2.9.2024, aveva omologato la Ctu medica che aveva accertato che egli era in possesso del requisito medico per ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 508/88, con decorrenza dal mese di gennaio 2024) e di aver infruttuosamente fatto richiesta all' di detta prestazione in presenza degli ulteriori requisiti oltre quello CP_1
medico-sanitario - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del CP_1 diritto a detta prestazione e la condanna dell' al pagamento in suo favore dei CP_1
ratei pregressi, oltre accessori.
Costituendosi in giudizio, l ha fatto presente che la prestazione in esame CP_1
era stata liquidata con provvedimento del 24.1.2025 e valuta 7.2.2025, circostanza questa confermata da parte ricorrente all'odierna udienza.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' poiché la liquidazione della prestazione è CP_1
avvenuta oltre i termini di legge (e cioè dopo 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa dell'atp, effettuata il 3.9.2024).
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4
(cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (tra
€ 5.200 e € 26.000, pari all'ammontare delle somme dovute per due anni: cfr. Cass.
17.7.2018, n. 19020); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1. del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022
(considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in seconda udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione).
Roma, 12.6.2025.
Il giudice
SI LI
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