TAR Parma, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 29
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Sviamento funzionale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica Amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento

    La partecipazione procedimentale della ricorrente è stata garantita attraverso la possibilità di presentare osservazioni, la replica puntuale alle stesse e il sopralluogo congiunto. Non sussiste la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Eccesso di potere per sviamento, violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi e del principio di legalità. Violazione del procedimento amministrativo. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Sviamento funzionale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica Amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento

    Non sussiste la violazione delle disposizioni del D.P.R. 327/2001 in tema di procedure espropriative, poiché non vi è alcuna procedura ablatoria di beni di proprietà della ricorrente. La modifica del tracciato ferroviario è una scelta discrezionale tecnica non manifestamente illogica o irragionevole.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Sviamento funzionale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica Amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento

    Le determinazioni progettuali relative alla modifica della rete ferroviaria sono caratterizzate da discrezionalità tecnica. La concessionaria ha fornito indicazioni sulle tempistiche dei lavori (75 giorni per la preparazione della variante ferroviaria) e si è impegnata a ridurre al minimo i disservizi.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Sviamento funzionale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica Amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento

    La partecipazione procedimentale è stata garantita attraverso la valutazione dei rilievi formulati e la puntuale replica alle osservazioni. Non è necessario che le determinazioni finali facciano riferimento esplicito alle osservazioni.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Sviamento funzionale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica Amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento

    Le determinazioni progettuali sono caratterizzate da discrezionalità tecnica. La concessionaria ha fornito motivazione a supporto della soluzione tecnica e indicazioni sulle tempistiche dei lavori.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Sviamento funzionale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento

    La Relazione generale è stata prodotta agli atti del giudizio e fornisce adeguata spiegazione. Le modifiche progettuali sono caratterizzate da discrezionalità tecnica e non risultano manifestamente illogiche.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Eccesso di potere per sviamento, violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi e del principio di legalità. Violazione del procedimento amministrativo. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Sviamento funzionale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento

    Le determinazioni progettuali sono caratterizzate da discrezionalità tecnica e non sono manifestamente illogiche o irragionevoli. La concessionaria ha fornito adeguata motivazione e indicazioni sulle tempistiche.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Sviamento funzionale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica Amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento

    Le modifiche progettuali sono caratterizzate da discrezionalità tecnica e non sono manifestamente illogiche o irragionevoli. La riduzione del profilo altimetrico non è rilevante ai fini della legittimità delle determinazioni progettuali.

  • Rigettato
    Danno da interruzione dell'attività del terminal

    Il danno derivante dall'interruzione dell'attività è una conseguenza potenziale dei lavori, quantificabile solo al termine degli stessi. La mera prospettazione di un pregiudizio economico non fonda di per sé l'illegittimità delle determinazioni progettuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 29
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 29
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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