Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00029/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Terminal Rubiera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Roberto Damonte, Angelo Merialdi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero della Transizione Ecologica, ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a., Autostrada del Brennero S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocato Vittorio Paolucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Gaetano Puliatti, Fabrizia Senofonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio NR Prost in Parma, Strada Petrarca 8;
Comune di Rubiera, Comune di Reggio Emilia, Comune di Casalgrande, Provincia di Reggio Emilia, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna - ARPAE, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPO, Consorzio Bonifica dell’Emilia Centrale, Autorità del Bacino Distrettuale del Fiume Po, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - CIPE, Ente Unione Tresinaro Secchia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
ANAS S.p.a., in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati NR Gualandi, Francesca Bonparola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili prot. n. 3107 datato 16.02.2022, avente ad oggetto « D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e s.m.i. A22-SS467 – Affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale O- tra la A22 e la SS 467 “Pedemontana”. Variante alla S.S. 9 Via Emilia c.d. Variante di Rubiera. Primo Lotto »;
- della nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. prot. 232/2022 datata 25.02.2022, avente ad oggetto « Collegamento autostradale O- tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” – Tangenziale di Rubiera – Riscontro Vs. nota d.d. 9 febbraio 2022 prot. 104/2022” e del relativo allegato “Ditta n. 14 prot. n. 332 d.d. 19/05/2021 demanio pubblico dello Stato ramo acque » contenente le controdeduzioni alle osservazioni;
- di tutti gli atti, anche non conosciuti, relativi al Progetto Definitivo « “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” » e dei relativi allegati, nessuno escluso;
- del Progetto Definitivo « “Tangenziale di Rubiera” Relazione Generale “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” » di Autostrada Campogalliano S.p.a.;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” Generale “Cartografia Generale di inquadramento” di Autostrada Campogalliano Sassuolo;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” Generale “Planimetria Generale” di Autostrada Campogalliano Sassuolo;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” Generale “Planimetria su ortofoto” di Autostrada Campogalliano Sassuolo;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Barriere di Sicurezza Asse Principale Planimetria Barriere di Sicurezza – Tavola 1” di Autostrada Campogalliano Sassuolo;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Barriere di Sicurezza Asse Principale Planimetria Barriere di Sicurezza – Tavola2” di Autostrada Campogalliano Sassuolo;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Barriere di Sicurezza Asse Principale Planimetria Barriere di Sicurezza – Tavola 3” di Autostrada Campogalliano Sassuolo;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Espropri Comune di Rubiera – Tav. 1/1 Piano Particellare di Esproprio” di Autostrada Campogalliano Sassuolo;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Espropri Comune di Rubiera Elenco Ditte” di Autostrada Campogalliano Sassuolo;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Espropri Comune di Rubiera – Tav. 1/1 Piano Particellare Fabbricati in fascia” di Autostrada Campogalliano Sassuolo;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Espropri Comune di Rubiera Censimento Fabbricati in fascia” di Autostrada Campogalliano Sassuolo;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Asse Principale Corpo Stradale Planimetria Stato Attuale 1/8” di Autostrada Campogalliano Sassuolo;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Asse Principale Corpo Stradale Planimetria Stato Attuale 2/8” di Autostrada Campogalliano Sassuolo;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Asse Principale Corpo Stradale Planimetria Stato Attuale 3/8” di Autostrada Campogalliano Sassuolo;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Asse Principale Corpo Stradale Planimetria di Progetto 1/8” di Autostrada Campogalliano Sassuolo;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Asse Principale Corpo Stradale Planimetria di Progetto 2/8” di Autostrada Campogalliano Sassuolo;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Asse Principale Corpo Stradale Planimetria di Progetto 3/8” di Autostrada Campogalliano Sassuolo;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Asse Principale Sezione Tipo e Particolari Costruttivi” di Autostrada Campogalliano Sassuolo;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Asse Principale Interventi di Mitigazione Acustica (barriere antirumore) Disegni d'Insieme e Particolari” di Autostrada Campogalliano Sassuolo;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale, compensativo Planimetria Inquadramento” di Autostrada Campogalliano Sassuolo;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Cantierizzazione – Cantierizzazione, WBS e Cronoprogramma viabilità di accesso ai cantieri” di Autostrada Campogalliano Sassuolo;
- di tutti gli atti anche non conosciuti, nessuno escluso, relativi all'adozione e approvazione della Variante alla S.S. 9 Via Emilia c.d. Variante di Rubiera;
- di tutti gli sconosciuti atti, nessuno escluso, relativi alla Conferenza dei Servizi nonché degli sconosciuti pareri;
- dello sconosciuto Procedimento d'Intesa Stato-Regione Emilia-Romagna relativamente al progetto A22 e la S.S. 467 – Affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale O- tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” Variante alla S.S. 9 Via Emilia c.d. Variante di Rubiera. Primo Lotto;
- dell'atto di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. di avviso di avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo del “Collegamento autostradale O- tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” Progetto Definitivo della Tangenziale di Rubiera”;
- dello sconosciuto Progetto Preliminare relativo al “Collegamento autostradale O- tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” della Tangenziale di Rubiera”;
- dello sconosciuto Progetto Esecutivo relativo al “Collegamento autostradale O- tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” della Tangenziale di Rubiera”;
- della sconosciuta convenzione di concessione per la progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo sottoscritta nel dicembre 2014;
- dello sconosciuto Progetto definitivo del collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo approvato con delibera CIPE n. 62 del 22 luglio 2010;
- dello sconosciuto Progetto esecutivo del collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo;
- dello sconosciuto Decreto n. 22531 del 20.09.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione del Progetto esecutivo del collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo;
- della sconosciuta nota n.170 datata 6.12.2019 di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a.;
- della sconosciuta delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 421 del 27 marzo 2006;
- della sconosciuta nota n. 22076 del 13.09.2019 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali;
- della sconosciuta nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo s.p.a. n. 386 del 10.04.2020;
- della sconosciuta nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo s.p.a. n. 557 del 10.04.2020;
- della sconosciuta nota n. 12485 del 12 ottobre 2020 del Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”;
- della sconosciuta nota n. 12674 dell'8.02.2021 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;
- della sconosciuta nota n. 1712 del 18.02.2021 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;
- della sconosciuta nota n. 2721/2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;
- della sconosciuta nota n. 25783 del 9.03.2021 del Comando Trasporti e Materiali;
- della sconosciuta nota n. 296810 del 1° aprile 2021 della Regione Emilia-Romagna;
- della sconosciuta nota n. 4553 del 7.04.2021 del Comune di Rubiera;
- della sconosciuta nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo s.p.a. n. 160/2021;
- della sconosciuta nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo s.p.a. n. 6118 del 12.04.2021;
- della sconosciuta nota n. 90762 del 16.04.2021 del Comune di Reggio Emilia;
- della sconosciuta nota n. 6954 del 23.04.2021 del Comune di Casalgrande;
- della sconosciuta nota n. 6164 del 29.04.2021 del Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”;
- della sconosciuta nota n. 17711 del 21.05 2021 del Ministero della Cultura;
- della sconosciuta nota n. 56475 del 28.05.2021 del Comando Trasporti e Materiali;
- della sconosciuta nota n. 488706 del 19.05.2021 della Regione Emilia-Romagna;
- della sconosciuta nota n. 10899 del 18.06.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- della sconosciuta nota n. 20347 del 20.07.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- della sconosciuta nota n. 14728 del 2.08.2021 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali;
- della sconosciuta nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo s.p.a. n. 548 del 10.09.2021;
- della sconosciuta nota n. 974802 del 20.10.2021 della Regione Emilia-Romagna;
- della sconosciuta nota n. 974839 del 20.10.2021 della Regione Emilia-Romagna;
- della sconosciuta nota n. 979619 del 21.10.2021 della Regione Emilia-Romagna;
- della sconosciuta nota n. 18280 del 22.10.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- della sconosciuta nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. n. 632 del 26.10.2021;
- della sconosciuta nota n. 20347 del 20.07.2021 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali;
- della sconosciuta nota n. 25694 del 28.10.2021 della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- della sconosciuta nota n. 16912 del 10.12.2021 del Comune di Rubiera;
- della sconosciuta nota n. 17515 del 20.12.2021 del Comune di Rubiera;
- della sconosciuta nota n. 17286 del 16.12.2021 del Comune di Rubiera;
- della sconosciuta nota n. 17571 del 21.12.2021 del Comune di Rubiera;
- della sconosciuta nota n. 1175190 del 21.12.2021 della Regione Emilia-Romagna;
- della sconosciuta nota n. 1187929 del 28.12.2021 della Regione Emilia-Romagna;
- della sconosciuta nota n. 985 del 17.01.2022 della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- della sconosciuta nota n. 1766 del 4.02.2022 del Comune di Rubiera;
- della sconosciuta delibera n. 9 del 31.01.2022 del Consiglio Comunale del Comune di Rubiera;
- della sconosciuta nota n. 117825 del 9.02.2022 della Regione Emilia-Romagna;
- della sconosciuta delibera n. 150 del 7.02.2022 della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna;
- della sconosciuta nota n. 19298 del 9.11.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- della sconosciuta nota n. 9825694 del 28.10.2021 della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- della sconosciuta nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. n. 666 del 15.11.2021;
- della sconosciuta nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. n. 743 del 22.12.2021;
- della sconosciuta nota n. 23195 del 28.12.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- della sconosciuta nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. n. 30 del 14.01.2022;
- della sconosciuta nota n. 2424 del 28.01.2020 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali;
- della sconosciuta nota n. 1482 del 30 gennaio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione del Progetto esecutivo del collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo;
- della sconosciuta nota n. 278065 del 7 aprile 2020 della Regione Emilia-Romagna;
- di ogni ulteriore atto non conosciuto, antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso al procedimento espropriativo relativo al “ Collegamento autostradale O- tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” Progetto Definitivo della Tangenziale di Rubiera ”;
… nonché per l'accertamento …
del diritto di Terminal Rubiera S.r.l. al risarcimento dei danni ingiusti ad essa arrecati dagli impugnati provvedimenti e la conseguente condanna al ristoro dei medesimi da parte dell'Amministrazione responsabile;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 19 luglio 2022 :
- di tutti gli atti impugnati con il gravame introduttivo;
- del Cronoprogramma dei lavori relativo al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera;
- della Tavola Asse principale Rilevato Ferroviario Planimetria di Progetto 1/2 relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera;
- della Tavola Asse principale Rilevato Ferroviario Planimetria di Progetto 2/2 relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera;
- della Tavola Asse principale Rilevato Ferroviario Profilo Longitudinale relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera;
- della Tavola Asse principale Rilevato Ferroviario Sezioni Trasversali 1/5 relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera;
- della Tavola Asse principale Rilevato Ferroviario Sezioni Trasversali 2/5 relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera;
- della Tavola Asse principale Rilevato Ferroviario Sezioni Trasversali 3/5 relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera;
- della Tavola Asse principale Rilevato Ferroviario Sezioni Trasversali 4/5 relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera;
- della Tavola Asse principale Rilevato Ferroviario Sezioni Trasversali 5/5 relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera;
- della Tavola Asse principale SF01 – Scatolare Ferroviario Pianta e Sezione Longitudinale relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera;
- della Tavola Asse principale SF01 – Scatolare Ferroviario Sezioni Trasversali e Dettagli relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera;
- della Tavola generale Planimetria su Ortofoto relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera;
- della convenzione di concessione per la progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo sottoscritta nel dicembre 2014;
- dell'atto aggiuntivo alla Convenzione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposrti e AutoCS sottoscritta in data 24 aprile 2018;
- della delibera CIPE n. 62 del 22 luglio 2010;
- del Decreto n. 22531 del 20.09.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione del Progetto esecutivo del collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo;
- della nota n.170 datata 6.12.2019 di Autostrada Campogalliano Sassuolo s.p.a.;
- della delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 421 del 27 marzo 2006;
- della nota n. 22076 del 13.09.2019 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali;
- della nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. n. 386 del 10.04.2020;
- della nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. n. 557 del 10.04.2020;
- della nota n. 12674 dell'8.02.2021 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;
- della nota n. 2721/2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;
- della nota n. 296810 del 1° aprile 2021 della Regione Emilia-Romagna;
- della nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. n. 160/2021;
- della nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. n. 6118 del 12.04.2021;
- della nota n. 90762 del 16.04.2021 del Comune di Reggio Emilia;
- della nota n. 6954 del 23.04.2021 del Comune di Casalgrande;
- della nota n. 6164 del 29.04.2021 del Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”;
- della nota n. 488706 del 19.05.2021 della Regione Emilia-Romagna;
- della nota n. 10899 del 18.06.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- della nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. n. 548 del 10.09.2021;
- della nota n. 974802 del 20.10.2021 della Regione Emilia-Romagna;
- della nota n. 974839 del 20.10.2021 della Regione Emilia-Romagna;
- della nota n. 979619 del 21.10.2021 della Regione Emilia-Romagna;
- della nota n. 18280 del 22.10.2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;
- della nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. n. 632 del 26.10.2021;
- della nota n. 16912 del 10.12.2021 del Comune di Rubiera;
- della nota n. 17515 del 20.12.2021 del Comune di Rubiera;
- della nota n. 17571 del 21.12.2021 del Comune di Rubiera;
- della nota n. 1175190 del 21.12.2021 della Regione Emilia-Romagna;
- della nota n. 1187929 del 28.12.2021 della Regione Emilia-Romagna;
- della nota n. 19298 del 9.11.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- della nota n. 2424 del 28.01.2020 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali;
- della nota n. 1482 del 30 gennaio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione del Progetto esecutivo del collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo;
- della nota n. 278065 del 7 aprile 2020 della Regione Emilia-Romagna;
- di ogni ulteriore atto non conosciuto, antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso al procedimento espropriativo relativo al “ Collegamento autostradale O- tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” Progetto Definitivo della Tangenziale di Rubiera ”;
… nonché per l'accertamento …
del diritto di Terminal Rubiera s.r.l. al risarcimento dei danni ingiusti ad essa arrecati dagli impugnati provvedimenti e la conseguente condanna al ristoro dei medesimi da parte dell'Amministrazione responsabile;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 14 ottobre 2022 :
- di tutti gli atti impugnati con il gravame introduttivo;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Asse Principale Rilevato Ferroviario Planimetria di Progetto 1/2” contenente l'indicazione di “variante altimetrica con parziale o totale sovrapposizione al tracciato attuale” e delle Sezioni 13, 21, 29, 33, 41, 45 e 49 facenti parte della documentazione “Tangenziale Rubiera” approvata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili prot. n. 3107/2022;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Asse Principale Rilevato Ferroviario Planimetria di Progetto 1/2” contenente l'indicazione di “variante altimetrica con parziale o totale sovrapposizione al tracciato attuale” e le Sezioni 13, 21, 29 facenti parte della documentazione “Tangenziale Rubiera” approvata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili prot. n. 3107/2022;
- del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Asse Principale Rilevato Ferroviario Relazione Tecnica” facente parte della documentazione “Tangenziale Rubiera” approvata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili prot. n. 3107/2022;
- di ogni ulteriore atto non conosciuto, antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso al procedimento espropriativo relativo al “ Collegamento autostradale O- tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” Progetto Definitivo della Tangenziale di Rubiera ” e segnatamente:
- della DGR Regione Emilia Romagna n. 421/2006 (prot. n. (VIM/06/21654);
- della DGR Regione Emilia Romagna n. 150/2022 di perfezionamento dell'Intesa Stato Regione sulla Localizzazione delle opere di interesse statale;
- della Deliberazione CIPE n. 52/2011;
... nonché per l'accertamento ...
del diritto di Terminal Rubiera s.r.l. al risarcimento dei danni ingiusti ad essa arrecati dagli impugnati provvedimenti e la conseguente condanna al ristoro dei medesimi da parte dell'Amministrazione responsabile.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), del Ministero della Difesa, del Ministero della Cultura, dell’Agenzia del Demanio, della Regione Emilia-Romagna, di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a., di Autostrada del Brennero S.p.a. e di ANAS S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa ER TO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 22 luglio 2010 è stato approvato il Progetto definitivo del « Raccordo autostradale Campogalliano - Sassuolo di collegamento tra l’Autostrada A22 e la S.S. 467 Pedemontana », comprensivo anche della variante alla S.S. Via Emilia (c.d. Tangenziale di Rubiera).
In data 3 dicembre 2010 ANAS S.p.a. ha avviato la procedura di gara pubblica per l'affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del suddetto collegamento autostradale, ad esito della quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (poi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) in data 2 aprile 2014 ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione delle predette attività all'A.T.I. costituita da Autostrada del Brennero S.p.A. (mandataria), Impresa Pizzarotti C., Coopsette Società Cooperativa, Consorzio Stabile Co.seam Italia S.p.A., Oberosler Cav.Pietro S.p.A., Edilizia Wipptal S.p.A. e Cordioli & C. S.p.A. (mandanti).
In data 7 agosto 2014 è stata costituita la Società di Progetto Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a., che è subentrata all'A.T.I. già aggiudicataria.
Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. è quindi concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale O- tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”, che comprende altresì la variante alla S.S. n. 9 Via Emilia (c.d. Tangenziale di Rubiera) in virtù della convenzione di concessione stipulata in data 4 dicembre 2014 e del I Atto Aggiuntivo alla stessa, sottoscritto in data 8 febbraio 2018.
Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. in data 19 dicembre 2018 ha elaborato il Progetto definitivo della c.d. Tangenziale di Rubiera e con nota n. 170 del 6 dicembre 2019 ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’espletamento della procedura di verifica di conformità urbanistica di cui al D.P.R. 18 aprile 1994 n.383, comunicando, tra l’altro, che per l’opera c.d. Variante di Rubiera, su istanza di Anas S.p.a., la Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna in data 27 marzo 2006 aveva deliberato l’esclusione dalla procedura di V.I.A.
Successivamente, con nota n. 22076 del 13 settembre 2019, la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso il nulla osta alla redazione del successivo livello di progetto esecutivo e con nota n. 2424 del 28 gennaio 2020 ha espresso, in qualità di Concedente, parere favorevole ai fini dell'ottenimento del decreto di conformità urbanistica per le opere in esame, ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.
Con nota n. 18280 del 22 ottobre 2021, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto una Conferenza di servizi decisoria, ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, da svolgersi nella forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di ottenere sul progetto dei lavori le intese, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, e per il perfezionamento dell’intesa Stato - Regione Emilia-Romagna.
All’esito della Conferenza di Servizi, acquisite tutte le determinazioni delle amministrazioni e degli enti competenti, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con decreto prot. n. 3107 del 16 febbraio 2022, recante « D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e s.m.i. A22-SS467 – Affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale O- tra la A22 e la SS 467 “Pedemontana”. Variante alla S.S. 9 Via Emilia c.d. Variante di Rubiera. Primo Lotto », ha dato comunicazione della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi indetta sulla c.d. Variante di Rubiera (o Tangenziale di Rubiera), con contestuale apposizione di vincolo preordinato all’esproprio sulle aree oggetto di espropriazione, occupazione o asservimento; e Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a., con nota prot. 232/2022 del 25 febbraio 2022 (avente ad oggetto « Collegamento autostradale O- tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” – Tangenziale di Rubiera – Riscontro Vs. nota d.d. 9 febbraio 2022 prot. 104/2022 »), ha comunicato di aver depositato in data 15 novembre 2021 presso il Comune di Rubiera le controdeduzioni alle osservazioni al Progetto definitivo, dalle quali risultava l’impossibilità di scelte alternative rispetto a quanto da esso previsto.
Terminal Rubiera S.r.l. (odierna ricorrente), società che gestisce il terminal ferroviario sito in Rubiera e dedicato al trasporto intermodale marittimo che collega i principali porti italiani all’area emiliana, è conduttrice dell’area ubicata nel Comune di Rubiera e identificata al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Reggio Emilia al foglio 28, mappale 436, mappale 230 sub 1 e 2, mappale 375, mappale 377, mappale 132 sub 1, mappale 435.
Terminal Rubiera S.r.l., inoltre, ha stipulato un contratto con Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. per la gestione operativa del raccordo a servizio dei trasporti ferroviari di container tramite un binario di dorsale allacciato alla stazione di Rubiera della linea Bologna-Piacenza.
Dopo il deposito, da parte di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a., dell’atto di avvio del procedimento diretto all’approvazione del Progetto definitivo del « Collegamento autostradale O- tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” Progetto Definitivo della Tangenziale di Rubiera », Terminal Rubiera S.r.l., ritenendo tale progetto idoneo ad incidere negativamente sull’attività del terminal intermodale, ha richiesto alla concessionaria autostradale di modificare la proposta di Progetto definitivo, individuando soluzioni alternative.
In particolare, Terminal Rubiera S.r.l. ritiene che la configurazione del Progetto, nella parte in cui prevede la realizzazione di un nuovo binario che si sovrappone a quello già esistente utilizzato per l’esercizio del terminal intermodale, determini un impatto deleterio per la sua attività, che dovrebbe essere sospesa per un tempo non determinato, oltre che un danno agli interessi di tutte le attività commerciali che si servono del trasporto intermodale fornito dalla società.
Tuttavia, come precisato, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con decreto prot. n. 3107 del 16 febbraio 2022 ha dato comunicazione della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi indetta sulla c.d. Variante di Rubiera, con contestuale apposizione di vincolo preordinato all’esproprio sulle aree oggetto di espropriazione, occupazione o asservimento; e Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. con nota prot. 232/2022 del 25 febbraio 2022, avente ad oggetto « Collegamento autostradale O- tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” – Tangenziale di Rubiera – Riscontro Vs. nota d.d. 9 febbraio 2022 prot. 104/2022 », ha comunicato di aver depositato in data 15 novembre 2021 presso il Comune di Rubiera le controdeduzioni alle osservazioni al Progetto definitivo, dalle quali risultava l’impossibilità di scelte alternative rispetto a quanto da esso previsto.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, Terminal Rubiera S.r.l. ha impugnato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. n. 3107 del 16 febbraio 2022, la nota di comunicazione di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. prot. 232/2022 del 25 febbraio 2022 e tutti gli atti relativi al Progetto definitivo « Tangenziale di Rubiera - Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” », oltre ad atti in vario modo connessi, formulando altresì istanza di risarcimento del danno.
A seguito di formale accesso agli atti, in data 17 maggio 2017 Terminal Rubiera s.r.l. aveva acquisito la documentazione relativa al Progetto « Tangenziale di Rubiera - Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” », da cui si evinceva la previsione progettuale della sovrapposizione di un nuovo binario ferroviario a quello già esistente e utilizzato dalla medesima società, con conseguente blocco delle attività del terminal intermodale per tutta la durata delle opere necessarie all’effettuazione dei lavori.
Avverso tali atti e quelli poi depositati in giudizio da Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. in data 20 maggio 2022, Terminal Rubiera s.r.l. ha proposto ricorso per motivi aggiunti (depositato in data 19 luglio 2022), riproponendo anche l’istanza risarcitoria.
Terminal Rubiera S.r.l. ha poi acquisito copia delle Tavole del Progetto definitivo « Tangenziale di Rubiera - Asse Principale Rilevato Ferroviario Planimetria di Progetto 1/2 », contenente l’indicazione di una “ variante altimetrica con parziale o totale sovrapposizione al tracciato attuale ” e copia della Relazione generale relativa al progetto in questione. In data 28 settembre 2022, inoltre, la Regione Emilia-Romagna ha depositato in giudizio la deliberazione di Giunta Regionale n. 421/2006, la deliberazione di Giunta Regionale n. 150/2022 e la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 52/2011.
Avverso tutti i succitati atti Terminal Rubiera S.r.l. ha proposto un ulteriore ricorso per motivi aggiunti (depositato in data 14 ottobre 2022), con richiesta di risarcimento del danno.
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), il Ministero della Difesa, il Ministero della Cultura e l’Agenzia del Demanio, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, per non risultare impugnata la determinazione dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 22531/2019 del 20 settembre 2019, con cui è stato approvato il Progetto esecutivo del Collegamento Autostradale O- e, con esso, il c.d. “Viadotto Rubiera”; è stata, poi, eccepita l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, che, in quanto solo conduttrice dell’area, non sarebbe legittimata a contestare la mancata partecipazione al procedimento espropriativo, legittimazione di esclusiva spettanza del proprietario dell’area.
Si sono costituite in giudizio anche le concessionarie autostradali Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. e Autostrada del Brennero S.p.a., eccependo in via pregiudiziale: i ) l’inammissibilità del ricorso per incompletezza dell’azione, dal momento che parte ricorrente non ha allegato documenti necessari alla comprensione delle censure articolate nel ricorso, così ostacolando il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti convenute; ii ) l’irricevibilità del ricorso per tardività, non risultando impugnata la determinazione dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 22531/2019 del 20 settembre 2019, con cui è stato approvato il Progetto esecutivo del Collegamento Autostradale O- e, con esso, il c.d. “Viadotto Rubiera”; iii ) l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 luglio 2022, giacché con esso sono impugnati atti di cui la ricorrente era già a conoscenza al momento della proposizione del ricorso introduttivo; iv ) l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non risultando comprovato “ se i danni che Terminal Rubiera pretende lamentare vengano effettivamente patiti dalla stessa oppure da altra società ”; v ) l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse alla impugnazione del Progetto definitivo dell’opera, dal momento che i rilievi avanzati dalla parte ricorrente attengono per lo più alla progettazione esecutiva e non alla progettazione definitiva impugnata; vi ) il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, in quanto mera conduttrice dell’area di interesse; vii ) il difetto di legittimazione passiva di Autostrada del Brennero S.p.a., con conseguente richiesta di sua estromissione dal giudizio. Chiedono, infine, il mutamento di rito da abbreviato ex art. 119 cod. proc. amm. ad ordinario, non venendo in rilievo una procedura espropriativa, e nel merito, poi, invocano il rigetto del ricorso per infondatezza.
Si sono costituite in giudizio anche la Regione Emilia-Romagna e ANAS S.p.a.
In particolare, ANAS S.p.a. ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, dal momento che “ la scelta tecnica progettuale contestata discende da specifiche prescrizioni idrauliche, che l’Autorità Interregionale per il Po ha impartito perché il viadotto alla base dello spostamento della ferrovia insiste su di un bene di demanio idrico ”; ha, poi, eccepito i ) l’irricevibilità del ricorso per tardività, non risultando impugnata la determinazione dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (poi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) prot. 22531/2019 del 20 settembre 2019, con cui è stato approvato il Progetto esecutivo del Collegamento Autostradale O- e, con esso, il c.d. “Viadotto Rubiera”; ii ) il difetto di legittimazione attiva di Terminal Rubiera s.r.l., che “ non è soggetto inciso dalla realizzazione dell’opera pubblica contestata, non essendo la sua proprietà né oggetto di esproprio, né di occupazione temporanea ”. Nel merito ANAS S.p.a. ha richiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla pubblica udienza del giorno 17 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
In limine litis deve essere rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa di ANAS S.p.a., sussistendo la giurisdizione di questo Tribunale e non quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, devono ritenersi devoluti alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione del demanio idrico, onde in tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo a interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque; per converso, sono escluse dalla giurisdizione di detto Tribunale le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 23 giugno 2025, n. 5425 che richiama Cass. S.U. n. 2710 del 2020; Cass. S.U. n. 18977 del 2017; Cass. S.U. n. 21593 del 2013; Cass. S.U. n. 24154 del 2013; Cass. S.U. n. 8509 del 2009; Cass. S.U. n. 23070 del 2006; Cass. S.U. n. 14095 del 2005).
Sulla base dei prefati principi, la controversia in questione esula dall’ambito di giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in quanto attiene al Progetto definitivo dell’opera pubblica di collegamento autostradale O- tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” con specifico riferimento alla c.d. Variante di Rubiera e, in particolare, a quella parte del progetto che prevede la realizzazione di un nuovo binario ferroviario in sostituzione di quello esistente utilizzato dalla ricorrente. Il Progetto definitivo oggetto di censura, quindi, non concorre a disciplinare né riguarda le modalità di utilizzazione del demanio idrico, ragion per cui non sussiste la giurisdizione speciale del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
L’eccezione di difetto di giurisdizione è quindi infondata e deve essere rigettata.
Deve essere, poi, disattesa la richiesta di mutamento del rito processuale, dal momento che, se è vero che le aree di interesse della ricorrente non sono oggetto di un provvedimento diretto di espropriazione, tuttavia la controversia in questione attiene lato sensu a “ provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche ”, di cui all’art. 119, comma 1, lett. f), cod. proc. amm.
Deve essere accolta, invece, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Autostrade del Brennero S.p.a., con conseguente estromissione dal giudizio della stessa, dal momento che, come visto, dopo l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del « Raccordo autostradale Campogalliano - Sassuolo di collegamento tra l’Autostrada A22 e la S.S. 467 Pedemontana » all'A.T.I. costituita da Autostrada del Brennero S.p.A. (mandataria), Impresa Pizzarotti C., Coopsette Società Cooperativa, Consorzio Stabile Co.seam Italia S.p.A., Oberosler Cav.Pietro S.p.A., Edilizia Wipptal S.p.A. e Cordioli & C. S.p.A. (mandanti), in data 7 agosto 2014 è stata costituita la Società di progetto Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a., che è subentrata all'A.T.I., già aggiudicataria; ragion per cui la legittimazione passiva nel presente giudizio è di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. che, in quanto concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale O- tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”, ha presentato il Progetto definitivo oggetto della presente controversia.
Sempre in via pregiudiziale, il Collegio ritiene di poter prescindere da tutte le altre eccezioni pregiudiziali sollevate dalle Amministrazioni resistenti e dalla controinteressata, in ragione della infondatezza nel merito del ricorso introduttivo del giudizio e degli atti per motivi aggiunti.
Il ricorso introduttivo del giudizio è affidato ai seguenti motivi di diritto.
I. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Sviamento funzionale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica Amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento ”.
La ricorrente lamenta la violazione delle regole in materia di partecipazione procedimentale, avendo Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. provveduto a comunicarle l’avvio del procedimento relativo all’approvazione del Progetto definitivo della c.d. Tangenziale di Rubiera solo dopo l’approvazione del Progetto esecutivo del Collegamento autostradale O- (avvenuta con Decreto Ministeriale n. 22531 del 20 settembre 2019), così ledendo i suoi diritti partecipativi procedimentali per essere a quel punto irrilevante l’apporto di Terminal Rubiera nel procedimento.
II. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Eccesso di potere per sviamento, violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi e del principio di legalità. Violazione del procedimento amministrativo. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Sviamento funzionale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica Amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento ”.
Con tale motivo di ricorso, si deduce che Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. intende occupare temporaneamente l’area operativa, rimuovere e sostituire gran parte del binario esistente utilizzato da Terminal Rubiera s.r.l. con un diverso binario che verrà collocato in una posizione differente rispetto a quella attuale, in siffatto modo intervenendo con provvedimenti ablativi a modificare lo stato dei luoghi, senza tuttavia rispettare le previsioni del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, dal momento che l’area di interesse, oggetto solo di occupazione temporanea e non di procedura espropriativa, subirebbe in ogni caso una radicale modifica dello stato dei luoghi. Si obietta, quindi, l’esercizio di un potere amministrativo in difetto dei presupposti normativi e, peraltro, in violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, quale corollario del principio di legalità.
III. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Sviamento funzionale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica Amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento ”.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce che il Progetto definitivo della c.d. Tangenziale di Rubiera, prevedendo la realizzazione di un nuovo binario, in sostituzione di quello già utilizzato per l’attività di trasporto intermodale, avrebbe immediate ripercussioni sull’attività svolta da Terminal Rubiera S.r.l., determinandone l’interruzione per un non meglio precisato periodo di tempo, senza alcuna indicazione da parte di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. delle tempistiche di inagibilità e inattività del terminal . Ne inferisce il difetto di istruttoria tanto in fase di verifica della realizzabilità dell’opera, quanto in sede di approvazione del Progetto.
IV. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Sviamento funzionale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica Amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento ”.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce il difetto di istruttoria e di motivazione, dal momento che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. n. 3107 del 16 febbraio 2022 non conterrebbe alcun riferimento alle osservazioni formulate da Terminal Rubiera S.r.l., osservazioni quindi non considerate ai fini dell’approvazione del Progetto, sì da essere mancata la necessaria ponderazione tra i contrapposti interessi in gioco.
V. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Sviamento funzionale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica Amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9, 10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento ”.
Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente espone di aver richiesto, in sede di osservazioni, che fossero apportate opportune modifiche al Progetto, al fine di trovare soluzioni alternative che non pregiudicassero irreparabilmente l’attività del terminal ; richiesta, però, riscontrata da Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. con la precisazione che la soluzione prevista dal Progetto definitivo era l’unica possibile in ragione dell’interferenza plano-altimetrica tra la tangenziale di Rubiera e la ferrovia, con l’impegno a limitare i tempi di interruzione della linea ferroviaria “ allo stretto indispensabile ” per “ ridurre al minimo i tempi di disservizio ”.
Lamenta che le conclusioni cui giunge la concessionaria autostradale, tanto con riferimento alla non percorribilità di soluzioni alternative, quanto con riferimento alle tempistiche dei lavori, non sarebbero supportate da alcuna istruttoria.
Deduce, quindi, eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità e violazione del principio di proporzionalità.
VI. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Violazione procedimentale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica Amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost., difetto assoluto di motivazione ”.
Con il sesto motivo di diritto si obietta che Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a., pur non espropriando l’area interessata dalla modifica del binario, comunque ne determina l’impossibilità di utilizzo da parte di Terminal Rubiera S.r.l. per un periodo di tempo non determinato, con conseguente irreparabile danno per l’impresa e interruzione di un servizio che deve ritenersi essenziale per tutte le attività economiche della zona.
VII. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Difetto di presupposto e travisamento dei fatti eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. sviamento funzionale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento ”.
Con l’ultimo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente deduce che il Progetto definitivo adottato da Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. sarebbe fondato su un errato presupposto di fatto, vale a dire l’inutilizzo del terminal intermodale.
Lamenta, quindi, il difetto di istruttoria, che non solo avrebbe fondato la scelta progettuale su un errato presupposto di fatto, ma non avrebbe neppure dato luogo alla necessaria verifica di soluzioni alternative.
Viene, infine, formulata la domanda di risarcimento del danno conseguente agli atti impugnati.
Il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 luglio 2022 solleva le seguenti ulteriori questioni.
VIII. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Sviamento funzionale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento ”.
La ricorrente prospetta che, per come risulta dalle Tavole contenenti le sezioni trasversali, il Progetto definitivo della c.d. Tangenziale di Rubiera prevede la sovrapposizione del nuovo binario su larga parte del binario già esistente e attualmente utilizzato da Terminal Rubiera S.r.l.; ma, le Tavole in questione non sarebbero corredate dalla necessaria relazione tecnica esplicativa, con ciò disvelando un ulteriore difetto di istruttoria da parte di Autostrade Campogalliano Sassuolo S.p.a.
IX. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Sviamento funzionale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento ”.
La ricorrente espone di aver appreso, solo dopo l’acquisizione delle relative Tavole, che il Progetto di Autostrade Campogalliano Sassuolo S.p.a. non prevede una semplice e limitata interferenza ma la totale sovrapposizione tra il binario già esistente e quello da realizzare, circostanza questa mai rappresentata dalla concessionaria. Lamenta che Autostrade Campogalliano Sassuolo S.p.a. non avrebbe fornito alcun elemento a supporto della correttezza ed efficienza della soluzione progettuale prescelta, non potendosi ritenere quindi garantito “ il corretto, funzionale e pieno svolgimento dell’attività di Terminal Rubiera s.r.l. ed il mantenimento delle movimentazioni ferroviarie poste in essere quotidianamente dalla ricorrente ”, né risultando fornita alcuna indicazione circa la durata dell’interruzione del servizio.
Prospetta, quindi, l’assoluto difetto di istruttoria, riproponendo, in definitiva, le censure già articolate nel terzo motivo del ricorso introduttivo.
X. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti. illogicità manifesta. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Violazione procedimentale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica Amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost., difetto assoluto di motivazione ”.
Con il decimo motivo di diritto vengono riproposte censure già articolate nel sesto motivo dell’atto introduttivo del giudizio, cui si rinvia per ragioni di economia processuale.
XI. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Eccesso di potere per sviamento, violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi e del principio di legalità. Violazione del procedimento amministrativo. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Sviamento funzionale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento ”.
Con l’ultimo motivo di diritto dell’atto per motivi aggiunti del 19 luglio 2022, parte ricorrente ripropone censure già articolate nel secondo motivo del ricorso introduttivo, cui si rinvia per ragioni di economia processuale.
Il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 ottobre 2022, oltre a rimandare a tutte le doglianze già sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio e il primo atto per motivi aggiunti, propone le seguenti ulteriori censure.
XII. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Sviamento funzionale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica Amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento ”.
La ricorrente espone che, dalle Tavole del Progetto definitivo acquisite, emerge che la linea ferroviaria esistente dovrà essere demolita per permettere la costruzione della sede della nuova ferrovia, con interruzione dell’attività del polo intermodale per un rilevante periodo di tempo, neppure quantificato.
Lamenta l’irragionevolezza della soluzione tecnica prescelta, oltre al fatto che, contrariamente a quanto argomentato nella Relazione generale, dalle Tavole tecniche si evince chiaramente che il profilo altimetrico della nuova opera sarà ampiamente ridotto rispetto all’esistente.
XIII. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Sviamento funzionale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica Amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento ”.
Con questo motivo di diritto vengono riproposte le medesime censure articolate con il terzo motivo del ricorso introduttivo e con il nono motivo dell’atto per motivi aggiunti del 19 luglio 2022, cui si rinvia per ragioni di economia processuale.
XIV. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Violazione procedimentale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica Amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost., difetto assoluto di motivazione ”.
Il motivo ripropone pedissequamente le doglianze articolate nel sesto motivo del ricorso introduttivo e, quindi, nel decimo motivo dell’atto per motivi aggiunti del 19 luglio 2022, cui si rinvia per ragioni di economia processuale.
XV. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Eccesso di potere per sviamento, violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi e del principio di legalità. Violazione del procedimento amministrativo. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Sviamento funzionale. Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, manifesta illogicita’. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 834 C.C. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, 97 e 113 Cost. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 9.10 e 11 della L.R. Emilia-Romagna 37/2002. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta, sproporzione, sviamento ”.
Il motivo ripropone pedissequamente le doglianze articolate nel secondo motivo del ricorso introduttivo e nell’undicesimo motivo dell’atto per motivi aggiunti del 19 luglio 2022, cui si rinvia per ragioni di economia processuale.
A giudizio del Collegio il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti sono infondati, per le ragioni che innanzi si illustrano.
Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a., concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del Collegamento autostradale O- tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” (nei termini stabiliti dalla convenzione di concessione stipulata in data 4 dicembre 2014), ha elaborato in data 19 dicembre 2018 il Progetto definitivo della c.d. Variante di Rubiera.
All’esito della Conferenza di servizi, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con decreto prot. n. 3107 del 16 febbraio 2022 ha dato comunicazione della determinazione di conclusione positiva della conferenza.
Come riportato nella Relazione generale del Progetto definitivo del “ Collegamento Autostradale O- tra la A22 e la S.S.467 “Pedemontana” – Tangenziale di Rubiera ”, « La variante all’Abitato di Rubiera sulla S.S. 9 “Via Emilia” (…) si inserisce in questo masterplan e riguarda in sostanza il collegamento fra la nuova rotatoria impostata sulla SP 51 in corrispondenza dell’innesto della nuova arteria autostradale proveniente da Modena dopo lo scavalcamento del Fiume Secchia, e la rotatoria progettata sulla SS 9 con un percorso che si sviluppa fuori sede nel quadrante Sud della Statale. Per questa tratta che si sviluppa tutta in sede propria interessando un territorio prevalentemente agricolo caratterizzato da centuriazione, con alcuni insediamenti produttivi ed altri adibiti ad abitazione sia in ordine sparso che organizzati in nuclei più articolati, si registrano interferenze con corsi d’acqua minori e viabilità secondarie di competenza comunale. Il percorso si attesta sulla rotatoria impostata in corrispondenza della saldatura fra la direttrice proveniente dal collegamento con le Tangenziali di Modena e la S.P. 55 di Salvaterra. A partire dalla rotonda di raggio R=25m il primo tratto del percorso verso Ovest traccia un asse sostanzialmente parallelo alla trama centuriale e con alcune alterazioni planimetriche di aggiustamento mantiene questo andamento fino alla rotatoria di risoluzione del nodo di intersezione con Via Maccagnano e Via Scarduini. In questa prima parte si registra l’intercettazione di corsi d’acqua minori. Alla prog. 2+500 viene impostata un’opera di scavalcamento per superare il Torrente Tresinaro. Un ulteriore svincolo a rotatoria di raggio esterno pari a 25m, si registra per la risoluzione dell’interferenza con la SP52 Bagno-Scandiano, viabilità ritenuta fondamentale per il territorio attraversato dalla nuova arteria. Per effetto dell’introduzione di tre vertici planimetrici SX, con la gradualità voluta si determina una ampia curvatura verso Nord che indirizza l’asse verso la rotatoria impostata sulla Via Emilia in località Casa Niccoli per un’estesa complessiva circa Km. 6+500,00. L’ultimo svincolo per un primo stralcio funzionale dell’arteria viene impostato con una rotatoria a raso con R=23m come detto in corrispondenza di Casa Niccoli. Per quanto riguarda complessivamente l’impatto della nuova strada, pur con i dovuti approfondimenti, si può macroscopicamente rilevare che il tracciato fondamentalmente rispetta la trama centuriale, mentre la diagonalizzazione introdotta dall’ampia curvatura è prevista in un’area limitata rispetto l’intero tracciato. (…)».
La Relazione generale prosegue, poi, al punto n. 3 dando specifiche indicazioni in ordine a “ Il Tracciato ”: « L’opera in oggetto è una nuova viabilità denominata Tangenziale di Rubiera e classificata come C1 con velocità di progetto 60-100 Km/h. Il tracciato ha origine in prossimità del Viadotto Rubiera a carico del nuovo raccordo autostradale O- di prossima realizzazione. Partendo dalla spalla del Viadotto, il tracciato supera la linea ferroviaria privata non elettrificata di collegamento al terminal di Rubiera mediante un apposito scatolare e procede dapprima parallelamente alla linea ferroviaria stessa e successivamente in direzione sud-ovest attestandosi, per il primo tratto, sulla SP 51 mediante uno svincolo a raso tipo rotatoria a cinque rami di innesto. Lo svincolo oltre a garantire continuità alla viabilità locale (esistente) assicura l’accesso al terminal ferroviario di Rubiera. La risoluzione dell’interferenza della viabilità in progetto con la linea ferroviaria è stata modificata rispetto quanto previsto in fase di Progetto Preliminare allo scopo di garantire un minore impatto della realizzazione dell’opera con il contesto territoriale attraversato: infatti la soluzione prevista in Progetto Definitivo consente di salvaguardare l’attività produttiva presente in prospicienza del fiume Secchia e non incidere pesantemente sulla sua conduzione come previsto nella precedente fase progettuale. Si precisa tuttavia che la configurazione plano altimetrica della Tangenziale di Rubiera, sviluppata nel presente Progetto Definitivo, influirà sulla progettazione del Viadotto Secchia, previsto nell’ambito del progetto del raccordo Autostradale O-, dato che tale opera dovrà essere innalzata di circa 1 metro in corrispondenza della spalla est, rispetto l’attuale configurazione prevista in Progetto Esecutivo. La nuova tangenziale in progetto, procede in direzione ovest con una traiettoria pressoché rettilinea per terminare dopo circa 1,5 Km ad una rotatoria a 4 bracci, individuata per risolvere il nodo di interferenza con Via Maccagnano e Via Scarduini. In questo secondo tratto è presente una nuova opera per lo scavalco del Torrente Tresinaro. Il tracciato prosegue in direzione nord-ovest collegandosi alla SP 52 per mezzo di una ulteriore rotatoria a 4 rami in grado garantire la continuità della viabilità locale considerata fondamentale per il territorio circostante. L’opera avanza in direzione nord e termina dopo quasi 2 Km in prossimità della Via Emilia con un nuovo svincolo a rotatoria a 3 rami. Il tratto finale è caratterizzato dall’intercettazione del canale San Maurizio risolto inserendo un’opera tipo scatolare opportunamente dimensionata. L’intero tracciato è stato studiato per minimizzare la propria presenza nel contesto in cui si inserisce, riducendo al minimo le aree oggetto di esproprio (…)».
Con specifico riferimento al binario ferroviario utilizzato da Terminal Rubiera S.r.l., poi, prosegue la Relazione generale al punto 7.4.2. “ Scatolare Ferroviario ” precisando che « In prossimità dell’estremo ovest dell’intervento, la sede stradale in progetto sovrappassa una linea ferroviaria locale che serve un insediamento industriale. Si tratta di una linea a singolo binario non elettrificata il cui tracciato viene leggermente modificato in modo tale da rendere possibile lo scavalco con il tracciato della nuova sede stradale, mediante la realizzazione di un sottopasso ferroviario. Si prevede, in particolare, un sottopasso con struttura a sezione scatolare in conglomerato cementizio armato gettato in opera con soletta inferiore di spessore 80cm, piedritti di spessore 80cm e soletta superiore di spessore 60cm. La sezione della struttura presenta una larghezza di 6.20m e altezza utile dal piano del ferro di 5.50m. »
Orbene, come riportato dalla citata Relazione generale, quindi, il Progetto definitivo relativo alla c.d. Tangenziale di Rubiera interessa anche il binario ferroviario utilizzato da Terminal Rubiera S.r.l., il cui tracciato necessita di una modifica funzionale alla realizzazione dell’opera pubblica in questione.
Con osservazioni prodotte in data 14 maggio 2021 ad Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a., ad Autostrada del Brennero S.p.a. e al Comune di Rubiera, Terminal Rubiera S.r.l. ha rappresentato le proprie perplessità in ordine alla parte del Progetto che interessa l’area di esercizio dell’attività del terminal intermodale e il relativo binario ferroviario, evidenziando in particolare che dette aree « sono oggetto della procedura espropriativa posta in essere con formale avviso di avvio del procedimento relativa al progetto di "Collegamento Autostradale O- tra la A22 e la S.S. 467 "Pedemontana" Progetto definitivo della Tangenziale di Rubiera"; il raccordo ferroviario si trova nella disponibilità di Terminai Rubiera in base ad accordi tra le scriventi società e - sulla base di contratto con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - la stessa Terminal Rubiera ha la gestione operativa del raccordo e si fa carico dei relativi oneri; i binari del raccordo vengono utilizzati ogni giorno da Terminal Rubiera per la movimentazione di convogli carri merci che possono raggiungere la lunghezza di circa 400 mt. In un solo giorno, lungo i binari, vengono movimentati fino a 16 convogli per un totale di 60.000 vagoni all'anno. Il servizio svolto è essenziale per le attività economiche della zona, in particolar modo per gli esportatori di prodotti in ceramica e di altra natura, per i quali il passaggio attraverso il nostro terminal costituisce il primo passo della catena logistica e di trasporto che - attraverso i porti nazionali - consente di fare pervenire i loro prodotti in ogni parte del mondo. Il raccordo con la rete ferroviaria nazionale contribuisce al fondamentale scopo di decongestionare il traffico su gomma, con le conseguenti ricadute positive in termini di ambiente e sicurezza stradale; - l'utilizzo di entrambi i binari è essenziale per lo svolgimento dei traffici e delle manovre di convogli in entrata e uscita dal terminal. L'eventuale inutilizzabilità dei binari, anche su basi solamente temporanee, avrebbe un gravissimo impatto limitante sull'operatività del terminal, tale da mettere a repentaglio la stessa continuazione delle attività e con essa dell'impiego dei 150 addetti circa che attualmente gravitano all'interno dell'impianto e in ultima analisi la sicurezza economica delle rispettive famiglie; il raccordo ferroviario viene utilizzato per l'esercizio delle essenziali funzioni industriali del terminal sin dagli anni 70 ed è quindi sorprendente che non ne sia stato tenuto debitamente conto nella predisposizione del progetto. Confidiamo che, alla luce di quanto precede, converrete sull'impossibilità di eseguire espropri o altre misure che, anche temporaneamente, limitino la piena disponibilità delle aree essenziali per lo svolgimento delle attività industriali svolte da Terminal Rubiera a servizio dell'economia locale e confidiamo pertanto che vengano trovate soluzioni alternative. Le tematiche qui sollevate sono già state esposte al responsabile del procedimento espropriativo Geom. Luca Tambosi il quale ha manifestato la disponibilità ad un sopralluogo che chiediamo di fissare in tempi rapidi, anche in presenza del Direttore dei Lavori, per la diretta constatazione da parte Vostra-della necessità di apportare le opportune modifiche agli elaborati del progetto definitivo non ancora approvato, e per l'individuazione di eventuali soluzioni alternative che non pregiudichino irreparabilmente l'attività svolta da Terminal Rubiera, anche a tutela della notevole forza lavoro ivi impiegata ».
In data 15 novembre 2021, Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. ha depositato presso il Comune di Rubiera le controdeduzioni alle osservazioni al Progetto definitivo (deposito poi comunicato alla società ricorrente con atto prot. 232/2022 del 25 febbraio 2022, avente ad oggetto « Collegamento autostradale O- tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” – Tangenziale di Rubiera – Riscontro Vs. nota d.d. 9 febbraio 2022 prot. 104/2022 »), dalle quali risultava l’impossibilità di scelte alternative rispetto alle progettualità già definite. In particolare, nelle controdeduzioni alle osservazioni, Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. precisa che « Il progetto della tangenziale di Rubiera si inserisce nel complesso quadro di interventi infrastrutturali previsti per la riqualificazione della viabilità ordinaria, statale, provinciale e locale, al tempo programmati in occasione della realizzazione della linea ad Alta Velocità Ferroviaria Milano-Bologna. Durante la programmazione di questa strategica opera ferroviaria, fu colta l'occasione per rivisitare in modo più funzionale il complesso quadro dell'impianto viabilistico regionale: contenere il traffico sulle arterie stradali a maggior concentrazione di veicoli, con particolare riferimento alla S.S. 9 e decongestionare i flussi in corrispondenza dei centri abitati, garantendo itinerari alternativi comunque percorribili. Il progetto preliminare "S.S. 9 Via Emilia - Variante all'abitato di Rubiera" fu redatto da ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per l'Emilia e Romagna e, unitamente a tutti gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening), fu depositato nel maggio 2005 presso l'Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile e la sede dei Comuni di Rubiera, Reggio Emilia e Casalgrande. Tale progetto prevedeva già lo spostamento del tracciato ferroviario tra il terminal e la stazione di Rubiera. La Giunta della Regione Emilia Romagna, con Delibera prot. n. AMBNIM/06/35807 del 07/04/2006, deliberò di escludere, ai sensi della legge regionale 21/05/1999, n. 9 e ss.mm.ii., il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, impartendo alcune prescrizioni. Il progetto definitivo della tangenziale di Rubiera, pubblicato nel marzo 2021 per l'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo espropriativo, è stato redatto nel 2018 da Autostrada Campogalliano Sassuolo Spa, sulla base di quanto previsto dal suddetto Progetto Preliminare. Nel dicembre 2018 il progetto definitivo è stato trasmesso al Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili) e, nel settembre 2019, ha ricevuto parere favorevole con prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni da parte del Provveditorato Interregionale per le OO. PP. Lombardia Emilia Romagna (così come espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 15 maggio 2019). Nel dicembre 2019 AutoCS SpA ha provveduto a richiedere al Concedente l'avvio della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo. Codesta Società è dunque subentrata ad Anas all'atto della redazione del Progetto Definitivo della "SS.9 Via Emilia — Variante all'abitato di Rubiera", ripercorrendo quanto già previsto nel Progetto Preliminare di riferimento e introducendo una serie di modifiche, compresa una diversa risoluzione dell'interferenza tra la viabilità di Progetto e la linea ferroviaria, finalizzata a garantire un minor impatto dell'opera nel contesto territoriale attraversato e ottemperando, altresì, alle prescrizioni impartite dalla Delibera della Regione Emilia Romagna prot. n. AMBNIM/06/35807 del 07/04/2006. Nel corso del sopralluogo svolto in data 26 maggio 2021 presso la struttura del terminal, i rappresentanti di quest'ultimo hanno richiesto di sottoporre il progetto ad un ulteriore riesame; la scrivente Società si è dunque impegnata ad effettuare alcuni approfondimenti, il cui esito è riportato sinteticamente nell'allegato 1, in calce alla presente controdeduzione. In considerazione di quanto esposto e dei contenuti riportati nel citato documento allegato, si rende noto che dal riesame della soluzione progettuale prevista nel progetto definito della "Variante all'abitato di Rubiera" non sono emerse soluzioni alternative meno impattanti. La scrivente Società assicura che provvederà a mettere in atto, in sede di esecuzione dei lavori, tutte le opportune strategie operative, concentrando le lavorazioni in un preciso arco temporale all'uopo comunicato, e ad adottare tutte le soluzioni tecniche e logistiche necessarie per ridurre al minimo i tempi di disservizio del terminal ». Inoltre, nell’Allegato 1 alle controdeduzioni, recante “ Riesame della risoluzione dell'interferenza tra la ferrovia e le opere in progetto ”, Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. precisa ulteriormente che « il Progetto Definitivo della "SS.9 Via Emilia – Variante all'abitato di Rubiera" (detta anche tangenziale di Rubiera) prevede un tracciato che ha origine in prossimità del "Viadotto Rubiera", ponte di scavalco del fiume Secchia, appartenente al progetto esecutivo del "Collegamento autostradale O- tra la A22 e la S.S. 467 Pedemontana". Partendo dalla spalla del Viadotto, il tracciato supera la linea ferroviaria di collegamento al Terminal di Rubiera mediante un apposito scatolare e procede dapprima parallelamente alla linea ferroviaria stessa e successivamente in direzione sud-ovest attestandosi, per il primo tratto, sulla strada provinciale SP n. 51 mediante uno svincolo a raso tipo rotatoria a cinque rami di innesto. Tale svincolo, oltre a garantire continuità alla viabilità locale esistente, assicura l'accesso al Terminal ferroviario di Rubiera. L'attuale linea ferroviaria, dal suo punto più a sud, percorre per i primi 2 km l'argine del fiume Secchia e successivamente si allontana da questo per collegarsi alla linea regionale principale. Dalle planimetrie di progetto si evince che la suddetta linea ferroviaria risulta interessata da entrambe le opere infrastrutturali in progetto, strettamente ed inevitabilmente connesse tra loro. In particolar modo, una porzione della spalla ovest del Viadotto Rubiera insiste sul rilevato ferroviario generando l'interferenza planimetrica; dalla spalla del suddetto viadotto ha poi origine il tracciato della seconda opera infrastrutturale in progetto (tangenziale di Rubiera) che dunque deve necessariamente superare la linea ferroviaria esistente (interferenza altimetrica) andandosi poi a raccordare con la viabilità esistente, vale a dire la strada provinciale SP n. 51. Occorre evidenziare che l'interferenza plano-altimetrica tra la tangenziale di Rubiera e la ferrovia non è emersa in questa fase progettuale; la medesima infatti era già presente sia nel progetto preliminare della tangenziale di Rubiera - redatto da T.A.V. S.p.A. per conto di ANAS S.p.A. nel 2005 ed approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ai fini della procedura di verifica ("screening") con Delibera prot. AMBNIM/06/35807 del 07 aprile 2006 - sia nel progetto definitivo del Collegamento autostradale O-, approvato con Delibera CIPE n.62 del 22 Luglio 2010. La scrivente Società ha sottoscritto nel dicembre 2014 con l'ente Concedente la convenzione di concessione per la progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo, divenuta efficace nel luglio del 2018, provvedendo in seguito a redigere, in conformità a quanto disposto dal Cronoprogramma allegato alla medesima e sulla base dei progetti precedentemente approvati, sia il progetto esecutivo del Collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo che il progetto definitivo della tangenziale di Rubiera. Il progetto esecutivo del Collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo è stato quindi trasmesso nel novembre 2018 da AutoCS al Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale, con successivo Decreto n. 22531 di data 20 settembre 2019, ha provveduto ad approvarlo. Tale approvazione da parte del Concedente, ha comportato di fatto l'impossibilità per la scrivente di apportare successive modifiche di natura progettuale che non siano espressamente richieste dal Concedente stesso. Per quanto sopra, il Viadotto Rubiera - il cui progetto è stato condiviso per la compatibilità idraulica durante la redazione del progetto esecutivo con il gestore del fiume Secchia, vale a dire l'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO) - non può essere suscettibile di modifiche da parte della scrivente Società. La risoluzione dell'interferenza planimetrica tra la spalla ovest del viadotto e la suddetta linea ferroviaria implica quindi l'inevitabile deviazione della stessa dalla sua attuale sede. (…) Ferme restando la posizione e la quota del viadotto Rubiera per i motivi sopra descritti, il tracciato della tangenziale di Rubiera, che ha origine dalla spalla ovest del Viadotto stesso, deve necessariamente superare la ferrovia per potersi connettere alla viabilità esistente (SP n. 51). In tale contesto progettuale viene dunque affrontata la risoluzione plano-altimetrica dell'interferenza tra la ferrovia ed il rilevato stradale della tangenziale di Rubiera presente ad ovest della spalla del viadotto. In particolare la quota del primo tratto della tangenziale di Rubiera, strettamente connessa alla quota del limite di intervento della O-, determina l'altezza (in termini di quota) del tratto ferroviario in variante. In merito alla deviazione della ferrovia, il progetto preliminare prevedeva lo spostamento ad ovest dell'attuale area di sedime della stessa e la presenza di uno scatolare in cemento armato a sezione rettangolare che permetteva il passaggio della tangenziale di Rubiera al di sotto della suddetta ferrovia. Di seguito viene riportato lo stralcio del progetto preliminare dell'area in esame: Tale soluzione, di considerevole impatto sia sull'adiacente attività produttiva "Frantoio CEAG" sia per gli elevati tempi di fermo della ferrovia durante le fasi lavorative, è stata rivista in sede di progettazione definitiva da parte della scrivente Società. Il progetto definitivo è stato quindi redatto con il duplice scopo di ridurre l'impatto in termini di occupazione delle aree in corrispondenza dell'attività produttiva "Frantoio CEAG" e di progettare una variante alla ferrovia in grado di mantenere il più possibile in esercizio la linea ferroviaria anche in fase di cantiere, riducendo i disservizi e le sospensioni della linea, limitandole alle sole fasi di transizione, comunque necessarie per questo tipo di lavorazioni. Il progetto definitivo, sviluppato tenendo conto di tutti vincoli geometrico-funzionali, territoriali, normativi e di previsione urbanistica, prevede pertanto un minore scostamento plano-altimetrico del tracciato ferroviario. In particolare, dal punto di vista planimetrico, la configurazione proposta nel progetto definitivo risulta essere più contenuta rispetto alla fase progettuale precedente (di fatto la linea esistente risulta essere deviata di pochi metri in direzione ovest); dal punto di vista altimetrico l'attraversamento della futura tangenziale, contrariamente a quanto previsto nel progetto preliminare, avviene mediante un sottopasso ferroviario realizzato a mezzo di una struttura scatolare in cemento armato che permette di ottenere un minor dislivello rispetto alla quota altimetrica della ferrovia esistente. E' importante sottolineare che il minor scostamento plano-altimetrico tra la linea esistente e la nuova porzione di ferrovia in progetto si traduce in un minor impatto in termini di fermo dell'attività ferroviaria; infatti, essendo i tempi di inattività della ferrovia direttamente proporzionali all'entità dei lavori da svolgersi sull'attuale sede ferroviaria, in presenza di uno scostamento plano-altimetrico minore, la riduzione di tali lavori comporta un minor periodo di inattività della linea (…) I margini di modifica della risoluzione dell'interferenza sono quindi tutti riconducibili a una variazione plano-altimetrica dello scatolare lungo il tracciato della tangenziale. Gli spostamenti planimetrici di tale opera in direzione est non risultano possibili in quanto vincolati sia dalla presenza del viadotto Rubiera che del fiume Secchia, mentre gli spostamenti planimetrici in direzione ovest determinerebbero il ritorno ad una configurazione planimetrica similare a quella prevista in Progetto Preliminare, già superata per via delle considerazioni di cui sopra. Per quanto concerne le variazioni altimetriche queste sono vincolate dall'opera al contorno, vale a dire le opere connesse al progetto esecutivo del Collegamento autostradale O- quali la stazione di esazione e lo svincolo di Rubiera, presenti sulla sponda est del fiume Secchia, a cui il Viadotto Rubiera si raccorda con la livelletta imposta. Alla luce di quanto sopra si evidenzia che, in ogni caso, una qualsiasi altra configurazione della linea non escluderebbe comunque la necessità di dover intervenire sulla sede attuale del tracciato, implicando conseguentemente tempi di disservizio della linea ferroviaria. Dal punto di vista delle lavorazioni e del disservizio provocato da queste ultime, l'approccio adottato nella risoluzione prevista nel progetto definitivo permetterà di mantenere in esercizio la linea durante la quasi totalità dei lavori, limitando i tempi di interruzione della ferrovia allo stretto indispensabile, cioè solamente in corrispondenza della fase di raccordo tra la nuova porzione di ferrovia e la ferrovia esistente. Nello specifico, le lavorazioni in corrispondenza della suddetta fase consistono in: - ammorsamento del nuovo rilevato ferroviario al rilevato ferroviario esistente; - rimozione della sovrastruttura ferroviaria esistente; - livellamento dell'attuale rilevato ferroviario fino al raggiungimento della quota di progetto; - ripristino della sovrastruttura ferroviaria e contestuale collegamento al nuovo tracciato. Mediante l'impiego di adeguate risorse, si stima che le lavorazioni sopraelencate, che sono riconducibili principalmente a demolizioni e movimenti di materia, possano essere eseguite in tempi compatibili con le attività di Terminal Rubiera, usufruendo di periodi di fermo ovvero di periodi di riduzione delle attività che interessano la ferrovia ».
Dagli elaborati del Progetto definitivo, poi, non si rileva alcuna previsione di un’occupazione temporanea o di un esproprio delle aree di cui la società Terminal Rubiera S.r.l. è conduttrice, dal momento che le aree oggetto dei lavori sulla linea ferroviaria e, quindi, di eventuale occupazione sono quelle dove si trova il raccordo ferroviario.
Tanto sopra premesso, emerge l’infondatezza di tutte le censure articolate da parte della ricorrente.
GI in primis precisare che Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. non era tenuta a dare a Terminal Rubiera S.r.l. una comunicazione di avvio del procedimento relativo all’approvazione del Progetto definitivo, trattandosi, come precisato, di soggetto non direttamente interessato da procedure ablatorie ed espropriative prodromiche all’attuazione del Progetto.
In ogni caso, non risulta che alla società ricorrente sia stata preclusa la partecipazione procedimentale e l’interlocuzione con Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a., come chiaramente testimoniato dal riscontro alla richiesta di accesso agli atti, dalla possibilità di presentare le proprie osservazioni sul Progetto di che trattasi, dalla puntuale replica alle osservazioni da parte della concessionaria autostradale e dal sopralluogo congiunto di rappresentanti di Terminal Rubiera S.r.l. e di tecnici di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. svoltosi in data 26 maggio 2021, nel corso del quale, come dedotto dalla difesa della concessionaria e non contestato da parte della ricorrente, « sono state illustrate alla ricorrente le tavole del progetto definitivo della “SS. 9 Via Emilia – Variante all’abitato di Rubiera” afferenti il tratto in esame, al fine di esporre ai rappresentanti di Terminal Rubiera S.r.l. l’intervento di progetto, la sua configurazione in loco, e gli interventi da effettuare sulla ferrovia esistente per renderla compatibile col progetto della tangenziale. In tale sede è stato dapprima introdotto il progetto ed in seguito illustrata la soluzione progettuale dell’interferenza con la linea ferroviaria esistente, fornendo altresì indicazioni circa la sovrapposizione del nuovo binario in progetto con quello esistente e specificando che la realizzazione di tale raccordo avrebbe di fatto interrotto (rectius: sospeso) il transito dei treni sulla tratta per il solo periodo strettamente necessario alle lavorazioni. Successivamente, con la scorta degli elaborati, si è proceduto ad una ricognizione a piedi delle aree oggetto di intervento, illustrando sul campo la posizione delle future opere interferenti e l’estensione del raccordo ferroviario » (cfr. pag. 11 memoria di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. del 19 settembre 2022).
Non colgono nel segno i profili di censura con cui parte ricorrente lamenta la violazione da parte di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. delle disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 in tema di procedure espropriative, non venendo in rilievo, per come precisato, alcuna procedura ablatoria di beni di proprietà della ricorrente e non risultando pertanto violato il principio di legalità nella declinazione della necessaria tipicità dei provvedimenti amministrativi.
Sono prive di pregio, poi, le deduzioni con cui parte ricorrente invoca il difetto di istruttoria segnalando come Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a., per evitare un impatto così dirompente sulle attività di Terminal Rubiera S.r.l., avrebbe dovuto studiare una diversa soluzione per la linea ferroviaria, anche tenendo in debita considerazione le proposte formulate; e lamentando, altresì, che Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. non avrebbe offerto alcun elemento a supporto della correttezza della soluzione tecnica prescelta, non avrebbe condotto alcuno studio sulle tempistiche di inattività del terminal e non avrebbe fornito indicazioni circa la durata dell’interruzione del servizio.
GI precisare, sul punto, che le determinazioni progettuali in ordine alla modifica della rete ferroviaria sono caratterizzate da elevati profili di discrezionalità tecnica, non sindacabili da questo Giudice se non nei casi di illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza manifeste o travisamento dei fatti, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie, ove, invero, emerge una preclusione a monte alla modificabilità del Progetto, dal momento che, come precisato nelle controdeduzioni alle osservazioni di Terminal Rubiera S.r.l., « La scrivente Società ha sottoscritto nel dicembre 2014 con l'ente Concedente la convenzione di concessione per la progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo, divenuta efficace nel luglio del 2018, provvedendo in seguito a redigere, in conformità a quanto disposto dal Cronoprogramma allegato alla medesima e sulla base dei progetti precedentemente approvati, sia il progetto esecutivo del Collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo che il progetto definitivo della tangenziale di Rubiera. Il progetto esecutivo del Collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo è stato quindi trasmesso nel novembre 2018 da AutoCS al Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale, con successivo Decreto n. 22531 di data 20 settembre 2019, ha provveduto ad approvarlo. Tale approvazione da parte del Concedente, ha comportato di fatto l'impossibilità per la scrivente di apportare successive modifiche di natura progettuale che non siano espressamente richieste dal Concedente stesso. Per quanto sopra, il Viadotto Rubiera - il cui progetto è stato condiviso per la compatibilità idraulica durante la redazione del progetto esecutivo con il gestore del fiume Secchia, vale a dire l'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO) - non può essere suscettibile di modifiche da parte della scrivente Società. La risoluzione dell'interferenza planimetrica tra la spalla ovest del viadotto e la suddetta linea ferroviaria implica quindi l'inevitabile deviazione della stessa dalla sua attuale sede ».
In disparte l’immodificabilità del Progetto, dalla documentazione agli atti e, in particolare, dalla Relazione generale e dalla documentazione cartografica e planimetrica emerge, per quanto di stretta attinenza alla risoluzione della problematica dell’interferenza con la linea ferroviaria esistente, una soluzione progettuale in relazione alla quale la società ricorrente non fornisce elementi che consentano di qualificarla come manifestamente illogica, incoerente e irragionevole o viziata da travisamento dei fatti, tanto più che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. fornisce adeguata motivazione a suo supporto; né, del resto, può ritenersi rilevante la circostanza che tale soluzione progettuale potrebbe, in tesi, determinare una riduzione del profilo altimetrico della nuova opera rispetto a quello esistente, trattandosi di dato in ogni caso ininfluente ai fini della legittimità delle determinazioni riguardanti il Progetto.
Quanto alle tempistiche previste per le lavorazioni sul binario, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. fornisce una dettagliata indicazione delle stesse con la previsione, nel cronoprogramma dei lavori (cfr. doc. n. 33 di cui al deposito del 27 settembre 2022), di 75 giorni per la “ preparazione variante linea ferroviaria (RF01) ”. Ed inoltre, nelle controdeduzioni alle osservazioni di Terminal Rubiera S.r.l., la concessionaria autostradale si impegna al ridurre al minimo l’impatto delle lavorazioni sull’attività della ricorrente, precisando che “ La scrivente Società assicura che provvederà a mettere in atto, in sede di esecuzione dei lavori, tutte le opportune strategie operative, concentrando le lavorazioni in un preciso arco temporale all'uopo comunicato, e ad adottare tutte le soluzioni tecniche e logistiche necessarie per ridurre al minimo i tempi di disservizio del terminal ”.
È infondata, poi, la censura con cui parte ricorrente contesta il difetto di istruttoria e di motivazione, in ragione del fatto che il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. n. 3107 del 16 febbraio 2022 e le connesse determinazioni non avrebbero fatto alcun riferimento alle sue osservazioni sul Progetto.
La partecipazione procedimentale della ricorrente e, con essa, l’apporto partecipativo istruttorio risultano essere stati garantiti, tra l’altro, anche attraverso la valutazione dei rilievi formulati da Terminal Rubiera S.r.l. con le osservazioni del 14 maggio 2021, cui la concessionaria autostradale replica puntualmente con le controdeduzioni depositate presso il Comune di Rubiera in data 15 novembre 2021; e con le ulteriori osservazioni proposte dalla ricorrente in data 9 febbraio 2022, cui Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. replica con atto prot. 232/2022 del 25 febbraio 2022, in tal modo non solo comunicando l’avvenuto deposito delle controdeduzioni ma anche fornendole in allegato all’interessata.
Ne discende che la partecipazione procedimentale e l’eventuale apporto partecipativo dell’interessata, pur non dovuti, sono stati ampiamente garantiti dalla concessionaria, a nulla rilevando che le determinazioni finali non facciano riferimento alle suddette osservazioni.
GI, peraltro, precisare che il decreto ministeriale di adozione della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi fa espresso riferimento, in generale, alla questione delle osservazioni proposte da soggetti a vario titolo interessati dal Progetto definitivo, precisando che con “ nota MIMS n.2712/2021, questo Ministero ha inoltre invitato AUTOCS, a trasmettere agli enti territoriali, per gli adempimenti di propria competenza, la documentazione attestante l’avvio del procedimento ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., comprensiva delle controdeduzioni alle osservazioni eventualmente espresse a seguito della pubblicazione del progetto in esame ”, che “ nell’ambito della Conferenza di Servizi indetta da questo Ministero, entro il termine perentorio sopracitato, sono pervenute le sottoelencate determinazioni delle Amministrazioni ed Enti tenuti per legge a rilasciare pareri o atti di assenso comunque denominati di rispettiva competenza per le opere di interesse Statale: (…) nota n.16912 del 10 dicembre 2021, del Comune di Rubiera con la quale comunica le proprie valutazioni in ordine alla conformità urbanistica, autorizzazione paesaggistica, vincolo idrogeologico e valutazione sulle controdeduzioni alle osservazioni proposte da AUTOCS. In particolare, conferma la conformità urbanistica dell'opere e formula come dettagliato nel dispositivo, alcune valutazioni sulle controdeduzioni di AUTOCS alle osservazioni dei proprietari, nell'intenzione di migliorare ed agevolare l'inserimento dell'opera nel contesto territoriale ” e che “ con nota n.666 in data 15 novembre 2021, AUTOCS ha riscontrato la citata nota regionale n.974802/2021, trasmettendo alla stessa, ed agli enti territoriali, la documentazione attestante la pubblicazione effettuata ai fini del procedimento espropriativo ivi comprese le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni relativamente al primo lotto ”.
È inesatta l’affermazione con cui parte ricorrente sostiene che il Progetto definitivo in questione e le relative Tavole esplicative non sarebbero supportate dalla Relazione generale, che risulta invece prodotta agli atti del giudizio (vedi doc. n. 40 del deposito di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. del 19 settembre 2022) e che, come controdedotto dalla difesa della concessionaria autostradale, non è stata fornita a Terminal Rubiera S.r.l. in occasione dell’accesso agli atti in quanto non espressamente richiesta.
Non corrisponde al vero, poi, la circostanza che Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. avrebbe definito la progettualità relativa alla modifica del tracciato ferroviario muovendo dall’erroneo presupposto che il terminal fosse in disuso e che per questa ragione avrebbe precluso a Terminal Rubiera S.r.l. la partecipazione procedimentale.
In disparte la circostanza, già evidenziata, che Terminal Rubiera S.r.l., in quanto mera conduttrice di un immobile non immediatamente inciso da procedura ablatoria, non poteva ritenersi titolare di diritti partecipativi rispetto al procedimento espropriativo in essere – cui comunque ha partecipato –, non risulta che la concessionaria autostradale abbia ritenuto che la linea ferroviaria fosse in disuso, tant’è che nella replica alle osservazioni di Terminal Rubiera S.r.l., muovendo dalla consapevolezza della sussistenza di una attività della stessa sulla linea ferroviaria interessata dai lavori, Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. assicurava che “ Mediante l'impiego di adeguate risorse, si stima che le lavorazioni sopraelencate, che sono riconducibili principalmente a demolizioni e movimenti di materia, possano essere eseguite in tempi compatibili con le attività di Terminal Rubiera, usufruendo di periodi di fermo ovvero di periodi di riduzione delle attività che interessano la ferrovia ”.
Quanto, poi, ai pretesi danni derivanti dall’interruzione dell’attività di Terminal Rubiera S.r.l., trattasi di conseguenza potenzialmente derivante dai lavori di modifica del tracciato ferroviario, suscettibile di ristoro monetario e comunque quantificabile solo al termine dell’esecuzione dei lavori; ne discende, pertanto, che la mera prospettazione della possibilità, quantunque concreta, di subire un pregiudizio economico dalla sospensione dell’utilizzo del tracciato ferroviario non è di per sé ragione per fondare l’illegittimità delle determinazioni relative al Progetto in questione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, disposta l’estromissione dal giudizio di Autostrada del Brennero S.p.a., il Collegio rigetta il ricorso introduttivo e gli atti per motivi aggiunti.
La peculiarità delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sugli atti per motivi aggiunti, così dispone:
- estromette dal giudizio Autostrada del Brennero S.p.a.;
- rigetta il ricorso introduttivo e gli atti per motivi aggiunti;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo CA, Presidente
ER TO, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER TO | Italo CA |
IL SEGRETARIO