Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4706
CASS
Sentenza 30 marzo 2001

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È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto con il quale la corte di appello provveda in sede di reclamo avverso il decreto del tribunale ex art. 1129 cod. civ. in tema di revoca dell'amministratore di condominio perché trattasi di provvedimento di volontaria giurisdizione non suscettibile di passare in cosa giudicata, potendo gli interessati nuovamente ricorrere al giudice per chiedere un altro provvedimento in senso difforme da quello precedente.

Il procedimento di nomina o di revoca dell'amministratore di condominio anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra i condomini o tra alcuni condomini e l'amministratore ha natura di procedimento di volontaria giurisdizione e, pertanto, si sottrae all'applicabilità delle regole dettate dagli artt. 91 e segg. cod. proc. civ. in materia di spese processuali, le quali postulano l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso. Ne consegue che le spese relative al procedimento in oggetto devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate assumendo l'iniziativa giudiziaria e interloquendo nel procedimento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4706
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4706
Data del deposito : 30 marzo 2001

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