Sentenza 30 marzo 2001
Massime • 2
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto con il quale la corte di appello provveda in sede di reclamo avverso il decreto del tribunale ex art. 1129 cod. civ. in tema di revoca dell'amministratore di condominio perché trattasi di provvedimento di volontaria giurisdizione non suscettibile di passare in cosa giudicata, potendo gli interessati nuovamente ricorrere al giudice per chiedere un altro provvedimento in senso difforme da quello precedente.
Il procedimento di nomina o di revoca dell'amministratore di condominio anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra i condomini o tra alcuni condomini e l'amministratore ha natura di procedimento di volontaria giurisdizione e, pertanto, si sottrae all'applicabilità delle regole dettate dagli artt. 91 e segg. cod. proc. civ. in materia di spese processuali, le quali postulano l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso. Ne consegue che le spese relative al procedimento in oggetto devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate assumendo l'iniziativa giudiziaria e interloquendo nel procedimento.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4706 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell'avvocato DE CRESCENZO E., difesa dall'avvocato SCULCO NICOLA M, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SS IL, COND RESIDENZA DEL MARE CASE A MARE in persona del suo Amm.re Legale rapp.te;
avverso la sentenza n. 133/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 03/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato nel novembre 1992 RO OS conveniva in giudizio il condominio "Residenza del Mare" di Bordighera e SI EM esponendo: che, con ricorso ex articolo 1129 c.c., essa istante aveva chiesto al tribunale di Sanremo la revoca dell'incarico conferito a SI EM di amministratore del condominio convenuto;
che il tribunale aveva revocato il SI dalla detta carica con decreto 5/12/1988 confermato dalla corte di appello di Genova con ordinanza 22/4/1989; che il tribunale di Sanremo, su ricorso di essa RO, con decreto 1/6/1989 aveva nominato amministratore giudiziario TT UR affidando a quest'ultimo l'incarico di formare nuove tabelle millesimali;
che nei detti procedimenti i giudici non avevano provveduto in ordine alle spese giudiziali le quali dovevano gravare a carico del SI e del condominio. I convenuti sostenevano l'infondatezza della domanda attrice che veniva rigettata dal tribunale di Sanremo con sentenza 16/12/1994 impugnata dalla RO con atto di appello al quale resistevano il condominio ed il SI.
La corte di appello di Genova, con sentenza 3/3/1998, rigettava il gravame osservando: che la controversia nasceva da due provvedimenti di accoglimento adottati dal tribunale di Sanremo e dalla corte di appello di Genova a seguito di ricorso ex articolo 1129 c.c. con cui l'appellante aveva chiesto, in sede di volontaria giurisdizione, la revoca dell'amministratore condominiale in carica;
che in tale giudizio interessato a contraddire non era il condominio, ma solo l'amministratore al quale dovevano far carico le spese processuali;
che la condanna a dette spese non poteva formare oggetto di autonoma domanda in separato giudizio per cui l'appellante avrebbe dovuto richiedere il rimborso delle spese sostenute al giudice che aveva deciso i due ricorsi in sede di volontaria giurisdizione e, in mancanza di liquidazione, avrebbe potuto proporre ricorso in Cassazione, a norma dell'articolo 111 Costituzione, facendo valere il vizio di omessa pronuncia sulle spese;
che la RO, con il ricorso per la nomina di un amministratore giudiziario, aveva tutelato un proprio interesse e non quello degli altri condomini. La cassazione della sentenza della corte di appello di Genova è stata chiesta da RO OS con ricorso affidato ad un solo motivo illustrato da memoria. EM SI ed il condominio non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso RO OS denuncia: travisamento di fatti;
violazione dell'articolo 2697 c.c.; errata interpretazione e violazione degli articoli 1105, 1110, 1123, 1136, 1134, 1226, 2041 e 2042 c.c., 68 disp. att. c.c., 91, 96, 737, 739, 742 e 742 bis c.p.c.; omessa, erronea e contraddittoria motivazione circa più
punti decisivi. Deduce la ricorrente che l'erroneità della sentenza impugnata deriva dal travisamento della situazione di fatto emergente dalla documentazione prodotta (per aver la corte di appello dato rilievo ad una inesistente contraria volontà del condominio) nonché dalla non corretta interpretazione delle domande e delle norme indicate negli atti del giudizio (il giudice di secondo grado non ha riconosciuto che la controversia rientra nelle previsioni di cui agli articoli 1105 e 1110 c.c.). Il ricorso per ottenere la nomina di un amministratore giudiziario era stato proposto da essa RO a norma del quarto comma dell'articolo 1105 c.c. - e non del primo comma dell'articolo 1129 c.c. - per l'inesattezza delle tabelle millesimali e per la conseguente nullità delle delibere assembleari: il citato articolo 1105 c.c. attribuisce ad ogni condomino il potere di rivolgersi all'autorità giudiziaria, per ottenere i provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, con diritto (ex articolo 1110 c.c.) al rimborso delle spese sostenute per la conservazione ed il godimento del bene condominiale. La corte di merito ha poi errato nel ritenere impugnabili ex articolo 111 Costituzione i provvedimenti di volontaria giurisdizione (senza discussione di violazione di diritti soggettivi) per la parte relativa alla mancata liquidazione delle spese processuali (sostenute dal singolo condomino nell'interesse collettivo e da rimborsare con separato giudizio sotto il profilo di domanda risarcitoria) ed inoltre non si è accorta che oggetto delle domande non erano le spese - in sè considerate - ma la loro entità al fine della quantificazione della diminuzione patrimoniale subita da essa ricorrente con corrispondente arricchimento degli altri condomini. La corte territoriale, infine, ha errato nel ritenere implicitamente assorbiti sia l'azione di arricchimento proposta in primo grado, sia il motivo di gravame relativo al rigetto da parte del tribunale della domanda di rimborso delle spese del procedimento di nomina dell'amministratore giudiziario.
Le dette censure, pur se in parte fondate, non sono idonee ad indurre alla cassazione della sentenza impugnata il cui dispositivo è conforme a diritto dovendosi solo correggere la motivazione a norma dell'articolo 384 c.p.c. senza necessità di compiere nuovi accertamenti o nuove valutazioni in fatto.
Come più volte precisato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente prospetti un difetto di motivazione che non riguarda un punto di fatto, bensì un'astratta questione di diritto, il giudice di legittimità, investito a norma dell'articolo 384 c.p.c. del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata (anche in assenza di un ricorso incidentale), è chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito e se il dispositivo siano oggettivamente conformi a diritto, sì che la sostituzione della motivazione errata con quella corretta porti all'identico dispositivo della sentenza denunciata, purché la detta sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini o valutazione di fatto o, infine, purché dalla sostituzione della motivazione non derivi violazione del principio dispositivo, ossia non vi sia una pronuncia su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili di ufficio (sentenze 17/11/1999 n. 12573; 16/5/1998 n. 4939; 10/3/1995 n. 2799). Occorre premettere che, in linea generale, l'attività di volontaria giurisdizione non costituisce l'espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie in cui si contrappongono opposte posizioni giuridiche diverse - l'una delle quali intende far accertare o applicare un proprio diritto soggettivo nei confronti dell'altra - ed è essenzialmente volta alla pronuncia di provvedimenti a tutela di interessi che l'ordinamento considera meritevoli e per i quali l'intervento dell'autorità giudiziaria è richiesto (di regola per sopperire all'inerzia, o all'inefficiente attività, di privati titolari di un potere negoziale al riguardo) ai soli fini dell'attuazione del diritto obiettivo.
In particolare il provvedimento dell'autorità giudiziaria relativo alla revoca o alla nomina del l'amministratore di condominio (di accoglimento o di reiezione dell'istanza di uno o più condomini) è privo di definitività - in quanto suscettibile di successiva modifica o revoca - e pur se coinvolge posizioni di diritto soggettivo non statuisce su di esse con la forza di un atto idoneo ad assumere autorità vincolante di giudicato. Identica natura deve essere attribuita al decreto di segno positivo o negativo, emesso dalla corte di appello sul reclamo, che si sostituisce al provvedimento reclamato con pari funzione e non si sottrae alle dette caratteristiche comportanti provvisorietà e revocabilità. Deve poi rilevarsi che la questione dell'ammissibilità o meno del ricorso per cassazione, ex articolo 111 Costituzione, avverso i provvedimenti con i quali la corte di appello decide sul reclamo proposto contro i decreti del tribunale - pronunciati in sede di volontaria giurisdizione - di revoca dell'amministratore di condominio, è stata numerose volte affrontata da questa Corte e risolta prevalentemente nel senso negativo (che il Collegio condivide) trattandosi di atti inidonei al giudicato e non destinati ad incidere su posizioni di diritto soggettivo perché modificabili e revocabili in ogni tempo anche con efficacia "ex tunc" potendo gli interessati nuovamente ricorrere al giudice per ottenere un altro provvedimento difforme da quello precedente (sentenze 23/2/1999 n. 1493; 27/3/1998 n. 3246; 10/5/1997 n. 4090; 20/2/1992 n. 2085). Le osservazioni che precedono sono ancor più valide e convincenti con riferimento al caso - che è quello in esame - di provvedimento di revoca dell'amministratore di condominio in carica o di nomina di altro amministratore in sostituzione di quello revocato: ben possono i singoli condomini chiedere la revoca del provvedimento reso in sede di volontaria giurisdizione o proporre nei confronti del condominio un giudizio autonomo per far valere le loro ragioni. Del pari i condomini possono superare e rendere inoperativo il provvedimento del giudice deliberando - con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 c.c. - la nomina di un nuovo amministratore al posto di quello revocato.
Il procedimento camerale di volontaria giurisdizione - relativo alla nomina o alla revoca dell'amministratore del condominio o, comunque, promosso ex quarto comma articolo 1105 c.c. - non può considerarsi contenzioso in senso tecnico: anche se l'istanza di nomina (o di revoca) del l'amministratore del condominio si innesta in un vero e proprio contrasto tra i condomini o tra alcuni condomini e l'amministratore, è certo che il provvedimento a cui il predetto procedimento tende (privo del carattere della definitività) è strumentale solo alla gestione della cosa comune e, quindi, alla tutela - al contrario di quanto erroneamente affermato nell'impugnata sentenza - dell'interesse generale e collettivo del condominio ad una corretta amministrazione e non alla tutela di interessi particolari di alcuni condomini o dell'amministratore e, anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra i singoli condomini, si esaurisce in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo del tutto privo dei caratteri della decisione con attitudine a produrre gli effetti del giudicato su posizioni soggettive in contrasto. La funzione del provvedimento richiesto è solo quella di evitare che il condominio sia sprovvisto di un valido organo necessario alla sua gestione, prescindendo dall'eventuale esistenza di contrasti e conflitti tra i condomini in ordine alla concessione o al diniego di detto provvedimento che non è diretto a risolvere tali contrasti e conflitti (inidonei a qualificare come contenzioso il procedimento di volontaria giurisdizione iniziato) da affrontare e superare o nella sede assembleare o in quella giurisdizionale secondo le regole ordinarie: rispetto a tale ultima sede il provvedimento di volontaria giurisdizione adempie soltanto una funzione eventualmente interinale e provvisoria, in attesa che la fase contenziosa, se promossa, giunga alla sua conclusione definitiva con la pronuncia giudiziale.
Da quanto precede deriva logicamente che nei procedimenti di volontaria giurisdizione normalmente non sussistono i presupposti richiesti per l'applicazione della norma di cui all'articolo 91 c.p.c. mancando, per definizione, un provvedimento conclusivo di un procedimento contenzioso nel quale sia chiesto l'accertamento di un diritto da una parte nei confronti di un'altra da cui possa derivare una situazione di soccombenza di un soggetto rispetto ad un altro che giustifichi la condanna alle spese. In particolare le riscontrate peculiarità del procedimento di nomina o di revoca dell'amministratore condominiale comportano l'esclusione del riferimento alle disposizioni degli articoli 91 e seguenti c.c. per cui le spese del procedimento devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate assumendo l'iniziativa giudiziaria ed interloquendo nel procedimento (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze di questa Corte 2/10/1997 n. 9636; 23/1/1996 n. 7424). Pertanto correttamente i giudici aditi dalla ricorrente per la revoca dell'amministratore condominiale e, poi, per la nomina di un nuovo amministratore, non hanno provveduto alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla istante nei relativi procedimenti di volontaria giurisdizione: la RO non poteva ricorrere in cassazione - come invece erroneamente affermato nella decisione impugnata - avverso la mancata liquidazione di dette spese che dovevano comunque rimanere a suo carico con impossibilità, quindi, di chiederne il rimborso a norma degli articoli 1110 e 1134 c.c. richiamati dalla ricorrente e posti a base delle censure mosse alla sentenza impugnata e del tutto inapplicabili nel caso in esame così come non è applicabile la disciplina relativa all'azione generale di arricchimento (di cui agli articoli 2041 e 2041 c.c.) non sussistendo, tra l'altro, il requisito dell'arricchimento da parte del condominio (il quale, come risulta dalla sentenza impugnata, ha convocato un'apposita assemblea per provvedere alla nomina di un amministratore ed ha poi sostituito l'amministratore giudiziario con uno di fiducia).
La RO, al fine di evitare di sostenere le spese in questione, ben avrebbe potuto agire in via contenziosa ordinaria - chiedendo quei provvedimenti sollecitati in sede di volontaria giurisdizione - se avesse ritenuto il comportamento omissivo del condominio (nel non revocare l'amministratore in carica o nel non nominare il nuovo amministratore o nel non modificare errate tabelle millesimali) lesivo dei suoi diritti individuali o in contrasto con la legge o con il regolamento condominiale.
In definitiva la decisione impugnata deve essere mantenuta ferma dovendosi solo considerare rettificata la motivazione ex articolo 384 c.p.c.: il ricorso deve pertanto essere rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001