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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/12/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3855/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Daniela D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3855 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2021 tra n. r.f. 29/2021 del Tribunale di Teramo, in Parte_1 persona dei Curatori fallimentari Avv. Manrico Ciafrè e Dott. Massimo Ianni, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Vallarola;
ATTORE contro
(C.F. e P. VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: azione di simulazione e azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI: come precisate da parte attrice nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in vista dell'udienza cartolare del 16.9.2025, da ritersi integralmente richiamate e trascritte.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il giusta Parte_1 autorizzazione del Giudice delegato del 17.12.2021 in atti, ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo l'accertamento della natura simulata dell'atto pubblico di compravendita stipulato in data 28.12.2016
(rep. 19297; racc. 12646) a firma del Notaio , con cui la società Persona_1 Parte_1 poi dichiarata fallita con sentenza n. 31 del 17.5.2021, trasferiva alla società il diritto di CP_1 proprietà dei beni immobili ivi identificati, per il corrispettivo pari ad € 1.080.000,00. In via subordinata, parte attrice ha chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico appena richiamato, in quanto pregiudizievole per le prerogative vantate dalla massa dei creditori nei confronti della società fallita.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, tenutasi il 06.06.2022, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e preso atto della mancata sua mancata costituzione in giudizio, è stata dichiarata la contumacia della convenuta.
La causa è stata istruita documentalmente e, pervenuta sul ruolo dello scrivente magistrato in data
25.01.2024, è stata introitata a decisione all'udienza cartolare del 16.9.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Preliminarmente occorre chiarire come, nell'odierno giudizio, la curatela attrice ha proposto, in via principale, domanda di simulazione assoluta e, in subordine, ha articolato azione revocatoria ordinaria funzionale alla declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita gravato.
Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una "species iuris" piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta" (Cass. n.21083/16; vedi anche, tra le tante, Cass. n.17867/07).
Nel caso di specie, l'azione revocatoria è stata proposta in via subordinata e, pertanto, deve essere previamente esaminata la domanda di simulazione. A tal fine, occorre preliminarmente osservare che
“l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente
(simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione” (Cass. n.11372/05). In particolare: “in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso
l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, nè
l'altra parte abbia inteso acquisirla” (Cass. n.13345/15). Tanto chiarito in punto di diritto, e tornando al caso che ci occupa, le risultanze processuali non consentono di ritenere che l'atto pubblico oggetto del giudizio sia affetto da simulazione assoluta.
L'odierno Tribunale non ignora certo che i soggetti terzi - cui viene equiparata la curatela- possono provare la simulazione anche tramite prova presuntiva, cioè con indizi gravi, precisi e concordanti
(cfr. Cass. civ., 24 luglio 2012, n.12965) ma evidenzia che, nella specie, non risulta raggiunta la prova richiesta.
Ed infatti, tutti gli elementi addotti dalla Curatela per dimostrare la discrasia tra la situazione di apparenza creata dall'operazione di compravendita e la realtà fattuale, sulla scorta della quale i beni oggetto del rogito non sarebbero mai fuoriusciti dal patrimonio dell'alienante, non provano affatto che l'atto traslativo non abbia prodotto, nella sostanza, gli effetti disciplinati dalle parti nel contratto.
Ed infatti, la correlazione soggettiva tra i contraenti, il mancato pagamento del corrispettivo, l'assenza di garanzie (personali o reali) pur a fronte della pattuizione di un frazionamento del pagamento del prezzo nell'arco di quattro anni, sono elementi che conducono a ritenere che la Parte_1
[... avesse preordinato l'operazione economica alla sottrazione delle garanzie creditorie, a fronte delle cospicue ed ingenti situazioni debitorie che gravavano su di essa, ma non inducono ad affermare che la compravendita non fosse realmente voluta e che non avesse prodotto effetti sul piano giuridico;
al fine di provare la sussistenza di una simulazione assoluta, infatti, la Curatela avrebbe dovuto, semmai, dimostrare che il contratto traslativo non avesse mai prodotto effetti, essendo i beni rimasti nel patrimonio dell'alienante (anche tramite presunzioni, per esempio fornendo prova del protratto possesso degli immobili in capo alla stessa società alienante) elementi rimasti sforniti di adeguata allegazione.
Va, invece, accolta la domanda di revocatoria ordinaria ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. per i seguenti motivi.
In primo luogo, si osserva che il giudizio di revocatoria fallimentare appartiene alla competenza funzionale, ai sensi dell'art. 24 legge fall., del tribunale che ha dichiarato il fallimento, senza che la decisione sia inficiata da nullità ove emessa da giudice monocratico non componente altresì la sezione fallimentare, essendo invero, quest'ultima, mera espressione dell'organizzazione interna del tribunale e non già essa stessa autonomo ufficio, munito di propria competenza (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 7579 del 01/04/2011;Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24790 del 09/10/2018).
Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, in sede di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare, è onere di quest'ultimo provare: a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (da ultimo, Cass. civ.,
Sez. I, Ord., (ud. 20/10/2020) 02-03-2021, n. 5658; Cass. 26331/2008, 2336/2018, 19515/2019).
L'azione revocatoria ordinaria mira a dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo compiuto dal debitore nei confronti del creditore istante. Se esperita dal curatore del fallimento ai sensi dell'articolo
66 della legge fallimentare contro l'atto dispositivo del fallito, l'azione serve a conseguire la declaratoria di inefficacia nei confronti di tutti i creditori del medesimo. Mentre l'azione revocatoria ordinaria in sede civile giova esclusivamente al creditore che l'ha proposta, i risultati dell'azione revocatoria ordinaria in sede fallimentare si producono a vantaggio di tutti i creditori, dando piena attuazione al principio della par condicio creditorum. L'eventus damni della revocatoria
è pacificamente ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva di un credito ( Cassazione civile , sez. I , 14/02/2025 , n. 3817).
Va ritenuto sussistente il credito della curatela alla base dell'azione revocatoria in esame risultando il curatore agire nell'interesse della massa dei creditori concorsuali (come risultante dalle domande di insinuazione al passivo e dal verbale di passivo reso esecutivo in sede fallimentare dal Giudice
Delegato, doc. n. 5 e doc. n. 20 fasc. parte attrice).
Risulta altresì esistente l'eventus damni, ovvero il mutamento qualitativo e quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto impugnato. Al riguardo la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione dell'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e quindi, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato - che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa - sicchè in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre
a rischio il soddisfacimento dei creditori” (Cass.n.5658/2021; 8931/2013, 1902/2015, 2336/2018,
9565/2018).
Nel caso di specie, la cospicua mole di immobili veduti, unitamente allo stato patrimoniale in cui versava la società al momento dell'apertura della procedura di liquidazione nonché l'impossibilità della massa patrimoniale di soddisfare i creditori concorsuali, come risultante dal verbale di inventario doc. 5 fasc. parte attrice e da relazione di stima del patrimonio della società in bonis, doc.
11, conducono a ritenere certamente sussistente il pregiudizio alle posizioni dei creditori.
All'esito dell'assolvimento di tale onere l'eventus damni può ritenersi sussistente dal momento che risulta che, per effetto dell'atto pregiudizievole è divenuta oggettivamente più dif- ficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori (Cassa- zione civile, Sez. I Ord., 28.2.2018, n. 4728).
Con riferimento, poi, al profilo soggettivo il cui accertamento è indispensabile per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, secondo un indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità
“le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori” (Cass.
n. 13172/17).
Nello specifico, essendosi al cospetto di un atto a titolo oneroso trova applicazione il disposto di cui al n. 2 dell'art. 2901 c.c. sulla scorta del quale, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è necessario: “che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
A tal proposito è opportuno ricordare che da un punto di vista processuale, la prova della partecipatio fraudis del terzo deve essere effettiva e non solo potenziale;
tuttavia, posto che la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi dai quali si deduce la sussistenza della scientia ben possono essere costituiti da una serie di indizi (cfr. Cass. 28 aprile 2025, 11148; Cass., 29 marzo 2019, n. 8976; Cass.,
12 aprile 2018, n. 13040), oppure essere ricavati da presunzioni semplici, come la sussistenza di rapporti di parentela tra il debitore e il terzo, tali per cui apparirebbe inverosimile la mancata conoscenza dello stato di decozione della società (cfr. Cass. 9 giugno 2020, n.10928; Cass. 18 gennaio
2019, n. 1286).
In applicazione dei richiamati principi al caso di specie, appare raggiunta la prova, secondo lo standard civilistico del più probabile che non, della consapevolezza del terzo della lesione delle posizioni creditorie sulla scorta dell'atto di compravendita che ha visto la cessione di una numerosa mole di immobili.
Depone nel senso della impossibilità che l'acquirente non fosse consapevole della preordinata lesione delle garanzie creditorie, il fatto della sussistenza, sui molteplici beni acquistati dalla società convenuta, di gravami, tra ipoteche giudiziali e volontarie, oltre che di pignoramenti immobiliari antecedenti alla stipula dell'atto tra la società fallita e quella convenuta, come risulta documentalmente dalla relazione tecnica redatta in sede fallimentare dal Geom. e Persona_2 dagli atti di pignoramento immobiliare prodotti dall'attrice (vd. doc.ti 12 e 13 allegati alla seconda memoria ex art. 183 co 6 c.p.c.).
Ulteriore elemento che induce il Tribunale all'accoglimento della domanda è rappresentato dalla correlazione soggettiva tra le parti, che si rinviene in particolare nella figura del sig. Persona_3 il quale ha assunto la carica di amministratore della (cfr. pag. 11 doc. 8 Parte_1 fascicolo parte attrice), quella di presidente e consigliere di amministrazione della (cfr. pag. CP_1
8 doc. 9 fascicolo parte attrice), seppur in fasi temporali differenti, nonché di tenutario delle scritture contabili della società fallita (vd. doc. 10 fascicolo parte attrice), circostanza che induce a ritenere fortemente improbabile che l'allora rappresentante legale della cessionaria dei beni non fosse consapevole dello stato di decozione della società alienante.
Occorre, altresì, rilevare che le tempistiche di pattuizione della compravendita oggetto di causa, unitamente alle predette circostanze, contribuiscono a fondare tale convincimento, risalendo la pattuizione ad un periodo in cui la società versava già in stato di decozione, Parte_1 come si evince dalle domande di insinuazione al passivo versate in atti (vd. doc. 4, 16, 20 fascicolo attori).
Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vengono poste a carico della parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo. Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 e s.s.m.m.i.i., in particolate all'art. 5 il quale dispone “nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”, avuto riguardo al valore della controversia, vengono liquidate sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la blanda complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria, svolta in via esclusivamente documentale.
Non risultano, invece, ripetibili le spese sostenute dalla parte attrice per procedere alla trascrizione della domanda giudiziale, come indicate nella nota versata in atti in data 17.11.2025, poiché si tratta di un adempimento rimesso alla discrezionalità della stessa parte nonché di natura preventiva, finalizzato a rendere opponibile a terzi la domanda, mediante i cd. effetti prenotativi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- accoglie la domanda revocatoria, ex art. 66 l.f. e 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto pubblico di compravendita rogato dal Notaio il 28.12.2016 (rep. 19297; racc. Persona_1
12646), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Teramo in data 26.01.2017 al reg. gen. n. 921 e reg. part. n. 704 nei confronti della Curatela attrice;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in € 1.241,00 per esborsi ed € 13.232,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
- ordina al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Teramo, Servizio di pubblicità immobiliare, ex art. 2655 c.c. l'annotazione del presente provvedimento di accoglimento a margine dell'atto di compravendita.
Si comunichi.
Teramo, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Daniela D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3855 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2021 tra n. r.f. 29/2021 del Tribunale di Teramo, in Parte_1 persona dei Curatori fallimentari Avv. Manrico Ciafrè e Dott. Massimo Ianni, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Vallarola;
ATTORE contro
(C.F. e P. VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: azione di simulazione e azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI: come precisate da parte attrice nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in vista dell'udienza cartolare del 16.9.2025, da ritersi integralmente richiamate e trascritte.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il giusta Parte_1 autorizzazione del Giudice delegato del 17.12.2021 in atti, ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo l'accertamento della natura simulata dell'atto pubblico di compravendita stipulato in data 28.12.2016
(rep. 19297; racc. 12646) a firma del Notaio , con cui la società Persona_1 Parte_1 poi dichiarata fallita con sentenza n. 31 del 17.5.2021, trasferiva alla società il diritto di CP_1 proprietà dei beni immobili ivi identificati, per il corrispettivo pari ad € 1.080.000,00. In via subordinata, parte attrice ha chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico appena richiamato, in quanto pregiudizievole per le prerogative vantate dalla massa dei creditori nei confronti della società fallita.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, tenutasi il 06.06.2022, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e preso atto della mancata sua mancata costituzione in giudizio, è stata dichiarata la contumacia della convenuta.
La causa è stata istruita documentalmente e, pervenuta sul ruolo dello scrivente magistrato in data
25.01.2024, è stata introitata a decisione all'udienza cartolare del 16.9.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Preliminarmente occorre chiarire come, nell'odierno giudizio, la curatela attrice ha proposto, in via principale, domanda di simulazione assoluta e, in subordine, ha articolato azione revocatoria ordinaria funzionale alla declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita gravato.
Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una "species iuris" piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta" (Cass. n.21083/16; vedi anche, tra le tante, Cass. n.17867/07).
Nel caso di specie, l'azione revocatoria è stata proposta in via subordinata e, pertanto, deve essere previamente esaminata la domanda di simulazione. A tal fine, occorre preliminarmente osservare che
“l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente
(simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione” (Cass. n.11372/05). In particolare: “in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso
l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, nè
l'altra parte abbia inteso acquisirla” (Cass. n.13345/15). Tanto chiarito in punto di diritto, e tornando al caso che ci occupa, le risultanze processuali non consentono di ritenere che l'atto pubblico oggetto del giudizio sia affetto da simulazione assoluta.
L'odierno Tribunale non ignora certo che i soggetti terzi - cui viene equiparata la curatela- possono provare la simulazione anche tramite prova presuntiva, cioè con indizi gravi, precisi e concordanti
(cfr. Cass. civ., 24 luglio 2012, n.12965) ma evidenzia che, nella specie, non risulta raggiunta la prova richiesta.
Ed infatti, tutti gli elementi addotti dalla Curatela per dimostrare la discrasia tra la situazione di apparenza creata dall'operazione di compravendita e la realtà fattuale, sulla scorta della quale i beni oggetto del rogito non sarebbero mai fuoriusciti dal patrimonio dell'alienante, non provano affatto che l'atto traslativo non abbia prodotto, nella sostanza, gli effetti disciplinati dalle parti nel contratto.
Ed infatti, la correlazione soggettiva tra i contraenti, il mancato pagamento del corrispettivo, l'assenza di garanzie (personali o reali) pur a fronte della pattuizione di un frazionamento del pagamento del prezzo nell'arco di quattro anni, sono elementi che conducono a ritenere che la Parte_1
[... avesse preordinato l'operazione economica alla sottrazione delle garanzie creditorie, a fronte delle cospicue ed ingenti situazioni debitorie che gravavano su di essa, ma non inducono ad affermare che la compravendita non fosse realmente voluta e che non avesse prodotto effetti sul piano giuridico;
al fine di provare la sussistenza di una simulazione assoluta, infatti, la Curatela avrebbe dovuto, semmai, dimostrare che il contratto traslativo non avesse mai prodotto effetti, essendo i beni rimasti nel patrimonio dell'alienante (anche tramite presunzioni, per esempio fornendo prova del protratto possesso degli immobili in capo alla stessa società alienante) elementi rimasti sforniti di adeguata allegazione.
Va, invece, accolta la domanda di revocatoria ordinaria ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. per i seguenti motivi.
In primo luogo, si osserva che il giudizio di revocatoria fallimentare appartiene alla competenza funzionale, ai sensi dell'art. 24 legge fall., del tribunale che ha dichiarato il fallimento, senza che la decisione sia inficiata da nullità ove emessa da giudice monocratico non componente altresì la sezione fallimentare, essendo invero, quest'ultima, mera espressione dell'organizzazione interna del tribunale e non già essa stessa autonomo ufficio, munito di propria competenza (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 7579 del 01/04/2011;Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24790 del 09/10/2018).
Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, in sede di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare, è onere di quest'ultimo provare: a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (da ultimo, Cass. civ.,
Sez. I, Ord., (ud. 20/10/2020) 02-03-2021, n. 5658; Cass. 26331/2008, 2336/2018, 19515/2019).
L'azione revocatoria ordinaria mira a dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo compiuto dal debitore nei confronti del creditore istante. Se esperita dal curatore del fallimento ai sensi dell'articolo
66 della legge fallimentare contro l'atto dispositivo del fallito, l'azione serve a conseguire la declaratoria di inefficacia nei confronti di tutti i creditori del medesimo. Mentre l'azione revocatoria ordinaria in sede civile giova esclusivamente al creditore che l'ha proposta, i risultati dell'azione revocatoria ordinaria in sede fallimentare si producono a vantaggio di tutti i creditori, dando piena attuazione al principio della par condicio creditorum. L'eventus damni della revocatoria
è pacificamente ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva di un credito ( Cassazione civile , sez. I , 14/02/2025 , n. 3817).
Va ritenuto sussistente il credito della curatela alla base dell'azione revocatoria in esame risultando il curatore agire nell'interesse della massa dei creditori concorsuali (come risultante dalle domande di insinuazione al passivo e dal verbale di passivo reso esecutivo in sede fallimentare dal Giudice
Delegato, doc. n. 5 e doc. n. 20 fasc. parte attrice).
Risulta altresì esistente l'eventus damni, ovvero il mutamento qualitativo e quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto impugnato. Al riguardo la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione dell'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e quindi, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato - che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa - sicchè in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre
a rischio il soddisfacimento dei creditori” (Cass.n.5658/2021; 8931/2013, 1902/2015, 2336/2018,
9565/2018).
Nel caso di specie, la cospicua mole di immobili veduti, unitamente allo stato patrimoniale in cui versava la società al momento dell'apertura della procedura di liquidazione nonché l'impossibilità della massa patrimoniale di soddisfare i creditori concorsuali, come risultante dal verbale di inventario doc. 5 fasc. parte attrice e da relazione di stima del patrimonio della società in bonis, doc.
11, conducono a ritenere certamente sussistente il pregiudizio alle posizioni dei creditori.
All'esito dell'assolvimento di tale onere l'eventus damni può ritenersi sussistente dal momento che risulta che, per effetto dell'atto pregiudizievole è divenuta oggettivamente più dif- ficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori (Cassa- zione civile, Sez. I Ord., 28.2.2018, n. 4728).
Con riferimento, poi, al profilo soggettivo il cui accertamento è indispensabile per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, secondo un indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità
“le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori” (Cass.
n. 13172/17).
Nello specifico, essendosi al cospetto di un atto a titolo oneroso trova applicazione il disposto di cui al n. 2 dell'art. 2901 c.c. sulla scorta del quale, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è necessario: “che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
A tal proposito è opportuno ricordare che da un punto di vista processuale, la prova della partecipatio fraudis del terzo deve essere effettiva e non solo potenziale;
tuttavia, posto che la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi dai quali si deduce la sussistenza della scientia ben possono essere costituiti da una serie di indizi (cfr. Cass. 28 aprile 2025, 11148; Cass., 29 marzo 2019, n. 8976; Cass.,
12 aprile 2018, n. 13040), oppure essere ricavati da presunzioni semplici, come la sussistenza di rapporti di parentela tra il debitore e il terzo, tali per cui apparirebbe inverosimile la mancata conoscenza dello stato di decozione della società (cfr. Cass. 9 giugno 2020, n.10928; Cass. 18 gennaio
2019, n. 1286).
In applicazione dei richiamati principi al caso di specie, appare raggiunta la prova, secondo lo standard civilistico del più probabile che non, della consapevolezza del terzo della lesione delle posizioni creditorie sulla scorta dell'atto di compravendita che ha visto la cessione di una numerosa mole di immobili.
Depone nel senso della impossibilità che l'acquirente non fosse consapevole della preordinata lesione delle garanzie creditorie, il fatto della sussistenza, sui molteplici beni acquistati dalla società convenuta, di gravami, tra ipoteche giudiziali e volontarie, oltre che di pignoramenti immobiliari antecedenti alla stipula dell'atto tra la società fallita e quella convenuta, come risulta documentalmente dalla relazione tecnica redatta in sede fallimentare dal Geom. e Persona_2 dagli atti di pignoramento immobiliare prodotti dall'attrice (vd. doc.ti 12 e 13 allegati alla seconda memoria ex art. 183 co 6 c.p.c.).
Ulteriore elemento che induce il Tribunale all'accoglimento della domanda è rappresentato dalla correlazione soggettiva tra le parti, che si rinviene in particolare nella figura del sig. Persona_3 il quale ha assunto la carica di amministratore della (cfr. pag. 11 doc. 8 Parte_1 fascicolo parte attrice), quella di presidente e consigliere di amministrazione della (cfr. pag. CP_1
8 doc. 9 fascicolo parte attrice), seppur in fasi temporali differenti, nonché di tenutario delle scritture contabili della società fallita (vd. doc. 10 fascicolo parte attrice), circostanza che induce a ritenere fortemente improbabile che l'allora rappresentante legale della cessionaria dei beni non fosse consapevole dello stato di decozione della società alienante.
Occorre, altresì, rilevare che le tempistiche di pattuizione della compravendita oggetto di causa, unitamente alle predette circostanze, contribuiscono a fondare tale convincimento, risalendo la pattuizione ad un periodo in cui la società versava già in stato di decozione, Parte_1 come si evince dalle domande di insinuazione al passivo versate in atti (vd. doc. 4, 16, 20 fascicolo attori).
Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vengono poste a carico della parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo. Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 e s.s.m.m.i.i., in particolate all'art. 5 il quale dispone “nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”, avuto riguardo al valore della controversia, vengono liquidate sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la blanda complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria, svolta in via esclusivamente documentale.
Non risultano, invece, ripetibili le spese sostenute dalla parte attrice per procedere alla trascrizione della domanda giudiziale, come indicate nella nota versata in atti in data 17.11.2025, poiché si tratta di un adempimento rimesso alla discrezionalità della stessa parte nonché di natura preventiva, finalizzato a rendere opponibile a terzi la domanda, mediante i cd. effetti prenotativi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- accoglie la domanda revocatoria, ex art. 66 l.f. e 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto pubblico di compravendita rogato dal Notaio il 28.12.2016 (rep. 19297; racc. Persona_1
12646), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Teramo in data 26.01.2017 al reg. gen. n. 921 e reg. part. n. 704 nei confronti della Curatela attrice;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in € 1.241,00 per esborsi ed € 13.232,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
- ordina al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Teramo, Servizio di pubblicità immobiliare, ex art. 2655 c.c. l'annotazione del presente provvedimento di accoglimento a margine dell'atto di compravendita.
Si comunichi.
Teramo, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo