Ordinanza cautelare 11 maggio 2024
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 13/12/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01165/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00259/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2024, proposto dal sig. UR EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Piazza e Giuseppe Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento:
- del DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti – Divisione 1 Sezione Progressione di Carriera n. 333/SAA/I/98.03.A.A./208 del 23.11.2023, notificato l’11.1.2024, “ limitatamente all’inciso nel DECRETA “… e a quelli economici dal 13 giugno 2023, data in cui [il ricorrente] ha riassunto effettivamente servizio …”, in cui riconosce la nomina di Agente in prova ed Agente della Polizia di Stato a fini economici dal 13 giugno 2023, data in cui ha riassunto effettivamente servizio, anziché unificare riconoscimento giuridico ed economico dal 29/02/2020 quale Agente in Prova e dal 29/08/2020 quale Agente della Polizia di Stato con corresponsione della retribuzione dovuta dal 03/04/2020, data dell’illegittimo dimissionamento in uno a tutti gli atti a esso preordinati, connessi e conseguenti, tra cui si impugna in particolare la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell’Interno - Ufficio III dell1.12.2023, notificata l’11/01/2024, nonché per il riconoscimento in capo al ricorrente della decorrenza economica e del diritto alla corresponsione per intero di tutte le spettanze economiche dovutegli dalla data dell’illegittimo dimissionamento del 3 aprile 2020 fino alla data di effettivo reintegro (13 giugno 2023) secondo la qualifica, nonché alla corresponsione delle differenze stipendiali dovute per la qualifica fino all’attualità atteso che il ricorrente ancora a febbraio 2024 ha percepito lo stipendio di Allievo Agente e non di Agente di Polizia di Stato, con conseguente obbligo della P.A. datrice di lavoro ai versamenti previdenziali/assicurativi e alle quote di TFS come per legge; il tutto oltre interessi e rivalutazione, come per legge dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo;
- in subordine, in caso di mancato riconoscimento della retrodatazione economica, si riconosca al ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale per equivalente, da valutarsi equitativamente con riferimento agli emolumenti percepiti dai colleghi vincitori della medesima procedura di immissione nel ruolo degli Agenti della Polizia di Stato, sempre a far data dall’illegittimo proscioglimento 3 aprile 2020 fino a quella di effettivo reintegro 13 giugno 2023, nonché alle differenze stipendiali tra quanto percepito fino all’attualità essendo stato versato al ricorrente lo stipendio di Allievo Agente anziché lo stipendio tabellare di Agente di Polizia di stato, con riguardo anche ai versamenti previdenziali/assicurativi e alle quote di TFS; il tutto oltre interessi e rivalutazione, come per legge dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. CA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, oggi agente di Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Nuoro, ha partecipato al concorso per l’ammissione al 208° corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato indetto con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2017, risultando tra i vincitori.
1.1. Espone di essere stato assunto quale Allievo Agente della Polizia di Stato con Decreto del Capo della Polizia n. 333-D/9805.D.D/208° del 21.10.2019, con decorrenza giuridica dal 29.8.2019 e decorrenza economica dall’avvio del I semestre di formazione (anch’essa dal 29.8.2019), e assegnato alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di EN per la frequenza del Corso di Formazione.
Durante il periodo di formazione, che si svolgeva a EN, a causa dell’emergenza da OV -19 alcuni allievi, tra cui il ricorrente, in data 21 febbraio 2020 sono stati inviati da EN (che ricadeva in zona rossa epidemica) per dieci giorni, dal 25 febbraio al 6 marzo 2020, alla Scuola Allievi Agenti di Polizia di Stato di Campobasso per completare il I semestre di formazione, che hanno continuato sostenendo alcuni test (prova di tiro) e lezioni su maneggio e uso delle armi. Il ricorrente, nell’occasione, ha ottenuto il risultato di 279 punti sul massimo di 300 (pari a 9/10) nella prova di tiro e nessuna insufficienza nel corretto maneggio ed uso dell’arma.
Purtuttavia, la Direttrice della Scuola di Polizia di EN, sciolta la riserva sul corretto maneggio delle armi espressa il 29.2.2020, con decreto del 3.4.2020 ha dichiarato l’inidoneità del ricorrente al servizio di Polizia di Stato, per non avere il medesimo raggiunto la sufficienza nella materia “Pratica Armi ed Addestramento al Tiro”.
Espone il ricorrente che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente valutato solo la parte del corso svolto a EN e da ciò sarebbe derivato il suo dimissionamento dal Corpo della Polizia di Stato, cui già apparteneva quale Allievo Agente (con rapporto di lavoro in atto) e la sua cessazione dal servizio nell’Amministrazione della pubblica sicurezza a decorrere dal 3 aprile 2020, come disposto con Decreto del Direttore centrale per le risorse umane dell’8 maggio 2020.
1.2. Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui è stato disposto il suo dimissionamento davanti al T.A.R. Emilia Romagna, sede di Parma, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 112/2022. In sede di appello il Consiglio di Stato, II Sezione, con ordinanza n. 796/2023 ha disposto una verificazione per accertare l’idoneità al servizio di Agente di Polizia di Stato dell’interessato (affidando l’incombente all’Arma dei Carabinieri, quale esaminatore terzo,) e la verificazione si è conclusa con l’accertamento dell’idoneità del ricorrente al servizio di Polizia, che è poi stata definitivamente riconosciuta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4040/2023, in riforma della sentenza di primo grado.
1.3. L’Ispettorato delle Scuole di Polizia ha quindi avviato il sig. EL ad un percorso complementare al secondo semestre del corso di formazione, concretamente iniziato presso la Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda il 13.6.2023, ove il successivo 3.7.2023 è stato ribadito il giudizio di idoneità al servizio di polizia.
1.4. Il ricorrente è stato quindi assegnato alla Questura di Nuoro per la frequenza del previsto periodo di applicazione pratica dall’11 luglio al 12 ottobre 2023. La Questura di Nuoro, poi, una volta completato il secondo periodo di formazione, ha emesso nei confronti del sig. EL il giudizio favorevole all’immissione nei ruoli della Polizia di Stato.
1.5. L’Amministrazione ha quindi adottato il decreto del 23.11.2023, di nomina del ricorrente quale Agente in prova con decorrenza giuridica dal 29.2.2020 e quale Agente della Polizia di Stato con decorrenza giuridica dal 29.8.2020.
1.6. Con l’odierno ricorso il sig. EL ha impugnato tale decreto, limitatamente alla parte in cui riconosce la nomina del medesimo quale Agente in prova ed Agente della Polizia di Stato “[…] a fini economici dal 13 giugno 2023, data in cui ha riassunto effettivamente il servizio [...]”, lamentando “ Violazione e Falsa applicazione degli artt. 3, 36 c.1, e 97 della Costituzione – Eccesso di Potere per Violazione del giusto procedimento - Manifesta ingiustizia –Violazione e/o Elusione del giudicato in relazione alla Sentenza del Consiglio di Stato Sez. II n. 4040/2023 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 C.C. - Omesso versamento dei contributi previdenziali ed accantonamento del TFR/TFS ”.
Il ricorrente deduce che:
- “ la sentenza del Consiglio di Stato ha ripristinato la giustizia sulla vicenda, accertando e dichiarando l'illegittimo comportamento della P.A. e condannando la stessa al reintegro in servizio del EL, annullando ex tunc , il dimissionamento, rectius licenziamento, dell’odierno ricorrente ”;
- da ciò discenderebbe “ l’illiceità del comportamento della P.A. e la colpa di quest’ultima che si ravvisa nell’illegittimo comportamento dell’Amministrazione della Polizia di Stato nello svolgimento della propria attività di addestramento e di valutazione del EL nel primo semestre di formazione dell’allora Allievo Agente in spregio delle regole che disciplinavano la formazione degli Allievi Agenti ed i criteri e le procedure da applicare per la valutazione degli stessi ”;
- “ il rapporto di lavoro ” andrebbe “ ricostruito come se non fosse mai stato sciolto illegittimamente per colpa esclusiva dell’Amministrazione Pubblica e Datrice di lavoro ”, giacché “ anche con riguardo al mancato adeguamento della retribuzione percepita dal EL dal 13 giugno 2023 all’attualità in misura minore del dovuto, avendo percepito il ricorrente lo stipendio dell’Allievo Agente, in luogo di quello spettante all’Agente in Prova dal 29 febbraio 2020 al 28 agosto 2020 e quello spettante all’Agente di Polizia di Stato dal 29 agosto 2020 all’attualità va attribuito alla totale colpa dell’amministrazione datrice di lavoro, quale conseguenza diretta dell’illecito agire della stessa P.A. nella fase di addestramento del dipendente nel I semestre di formazione sopra spiegato, concretatosi con l’illegittimo giudizio di inidoneità e con il conseguente illegittimo dimissionamento ”;
- dall’annullamento ex tunc degli atti impugnati, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4040/2023, deriverebbe il diritto del ricorrente al reintegro in servizio, sotto il profilo sia giuridico che economico, dalla data di illegittimo allontanamento e di illegittima risoluzione del contratto, considerando instaurato il rapporto di lavoro con la nomina ad Allievo Agente della Polizia di Stato avvenuta il 20.8.2019;
- nella vicenda in esame si tratterebbe “ di illegittima interruzione di rapporto di lavoro in atto ( rectius licenziamento) e non di mancata assunzione, per cui spett [erebbe] integralmente quanto non percepito dal dimissionamento alla reintegra ”;
- in subordine, in caso di rigetto della domanda di retrodatazione anche a fini economici, in conseguenza del danno provocato dall’illegittimo atto di dimissionamento spetterebbero al ricorrente a titolo risarcitorio le somme non percepite dal 3 aprile 2020 alla data di reintegro (13.6.2023), oltre alle differenze stipendiali dovute per la qualifica conseguita e non pagate dallo Stato, che ha corrisposto fino almeno al mese di febbraio 2024 lo stipendio tabellare dell’Allievo Agente di Polizia di Stato;
- spetterebbero al ricorrente le differenze retributive tra lo stipendio tabellare pagato e lo stipendio tabellare di Agente in Prova dal 29 febbraio 2020 al 28.8.2020 e le differenze retributive tra lo stipendio tabellare pagato e lo stipendio tabellare di Agente di Polizia di Stato dal 29.8.2020 all’attualità; inoltre, avendo il Ministero dell’Interno pagato al ricorrente dal 13 giugno 2023 almeno fino al mese di febbraio 2024 lo stipendio spettante all’Allievo Agente, andrebbero riconosciute e pagate al medesimo le differenze stipendiali tra quanto percepito e quanto dovuto con lo stipendio tabellare dell’Agente di Polizia di Stato, fino al riallineamento delle retribuzioni con lo stipendio corrispondente alla qualifica conseguita, il tutto con rivalutazione ed interessi dalla maturazione di ogni singolo credito mensile al soddisfo; infine va considerato il danno derivante dal “ mancato versamento nella misura dovuta in relazione alla corretta qualifica conseguita dal ricorrente dei contributi previdenziali da versarsi dal 29.08.2019, cioè dall'assunzione e nomina ad allievo agente ad oggi, tenendo conto delle progressioni dovute alla nomina ad Agente in prova della Polizia di Stato dal 29 febbraio al 28 agosto 2020 e con la nomina ad Agente di Polizia di Stato dal 29 agosto 2020 all’attualità ”;
- ciò “ in quanto il danno ex art. 2043 trova il nesso causale nell’atto illegittimo di interruzione del rapporto di lavoro, […] poi annullato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4040/2023 ed il danno [si sarebbe concretato] con il forzato, illegittimo, ingiusto periodo di disoccupazione con perdita del reddito, rectius stipendio tabellare da Agente di Polizia di Stato dal 03 aprile 2020 al 13 giugno 2023 con perdita anche dei relativi contributi previdenziali e accantonamento di TFR/TFS ”;
- in via subordinata, quindi, in caso di rigetto della domanda di retrodatazione anche a fini economici, il Ministero dovrebbe essere condannato al risarcimento dei danni per equivalente, in favore del ricorrente, per la somma pari a 1089 giorni di paga spettanti all’Agente di Polizia di Stato e in misura comunque non inferiore a 54.000,00 euro.
1.7. Si è costituita l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.8. Con ordinanza n. 121 dell’11.5.2024 è stata respinta l’istanza cautelare.
1.9. In vista dell’udienza di discussione le parti, con memorie e repliche, hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
1.10. All’udienza pubblica del 16 luglio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Secondo l’assunto ex parte actoris “ alla data del 3 aprile 2020, data dell’allontanamento dal servizio e di illegittimo dimissionamento decretato dall'amministrazione, il EL era già dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Polizia di Stato e pertanto va applicata la restitutio in integrum richiesta in via principale ”.
La tesi non persuade.
2.2. Come efficacemente dedotto dalla difesa erariale, nella vicenda che occupa “ il rapporto lavorativo e di servizio può considerarsi costituito in via definitiva solo nel momento in cui l’allievo agente ha superato, con successo, le varie fasi del percorso formativo che prevede la dimostrazione di acquisite competenze in vari campi ”.
Ciò si desume dal combinato disposto di cui agli artt. 6, 6- bis e 6- ter del d.P.R. n. 335 del 24.4.1982 ( Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ).
In particolare:
- ai sensi dell’art. 6 (“ Nomina ad agente ”), commi 1 e 4:
“ 1. L’assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame […]
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di polizia ”;
- ai sensi dell’art. 6- bis (“ Corsi di formazione per allievi agenti ”), commi 1, 2, 4 e 5:
“ 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all’applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato […]
2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d’onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con il decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all’espletamento delle attività del secondo semestre.
[…]
4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d’esame stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, prestano giuramento e sono assegnati agli uffici dell’amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.
[…]
5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell’ufficio presso cui sono applicati e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami ”;
- ai sensi dell’art. 6- ter (“ Dimissioni dai corsi ”), commi 1 e 5:
“ 1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi e gli agenti in prova che non superino le prove d’esame di cui all’articolo 6- bis , comma 4;
b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia […]
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione ”.
Si evince dalle disposizioni richiamate che l’immissione nel ruolo degli agenti di Polizia non avviene sic et simpliciter a seguito del superamento del pubblico concorso, che invece determina solo l’ammissione al corso di formazione e la nomina ad allievo di polizia.
Si instaura dunque un rapporto precario con l’Amministrazione, in quanto l’allievo agente solo all’esito del positivo superamento del primo semestre di formazione, una volta ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia del direttore della scuola, potrà essere riconosciuto idoneo e quindi nominato agente in prova, con la conseguente acquisizione della qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e l’avvio all’espletamento delle attività del secondo semestre di formazione.
Ora, nella vicenda che occupa il ricorrente è stato dimesso dal 208° corso ai sensi del richiamato art. 6- ter , comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 335/1982, a decorrere dal 3 aprile 2020, “ in quanto, al termine del primo semestre di formazione, è stato giudicato non idoneo al servizio di polizia ”.
Dunque, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, la dimissione dal corso è intervenuta prima del conseguimento della nomina ad agente in prova, ossia prima dell’arruolamento, dell’effettiva assunzione in servizio e del valido instaurarsi di un rapporto di impiego definitivo tra il ricorrente e la pubblica Amministrazione.
In ragione di ciò, ritiene il Collegio che debba trovare applicazione nella fattispecie l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ in materia di ricostruzione di carriera dei pubblici dipendenti il riconoscimento, con effetto retroattivo, che un determinato rapporto di impiego doveva essere costituito ad una certa data [come avvenuto nell’odierna vicenda a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4040/2023] , non comporta di per sé il diritto del dipendente al relativo trattamento economico anche per il periodo pregresso, in quanto solo dalla data dell’atto di inquadramento l’interessato acquista la posizione funzionale cui il detto trattamento si ricollega; pertanto, la restitutio in integrum agli effetti economici, oltre che a quelli giuridici, spetta al pubblico dipendente solo nel caso di riconoscimento dell’illegittima sospensione o interruzione di un rapporto già in corso, e non anche nel caso in cui sia stata riconosciuta l’illegittimità del diniego di nomina al posto al quale l’interessato aspirava (Cons. Stato, sez. terza, 30 gennaio 2013, n. 594) ” (Cons. Stato, 28 marzo 2017, n. 1419, sebbene riferita ad un caso non sovrapponibile a quello in esame).
In linea con i menzionati principi elaborati dalla giurisprudenza, dunque, il Ministero ha correttamente disposto la retrodatazione della decorrenza della nomina ad agente dell’interessato ai soli fini giuridici, ma non anche a quelli economici.
Il ricorrente, invero, ha di fatto ultimato il predetto percorso formativo teorico-pratico in data 12 ottobre 2023: solo a seguito della nota del 10 ottobre 2023, con la quale la Questura di Nuoro ha espresso parere favorevole alla sua immissione nei ruoli della Polizia di Stato, è stata conferita al sig. EL la nomina ad Agente in prova e ad Agente della Polizia di Stato, a decorrere rispettivamente, ai fini giuridici, dal 29 febbraio 2020 e dal 29 agosto 2020 (al pari dei frequentatori del 208° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato dal quale è stato dimesso) e, ai fini economici, dal 13 giugno 2023, ossia dalla data in cui ha riassunto effettivamente servizio.
La domanda principale va pertanto respinta.
2.3. Non può trovare accoglimento, peraltro, nemmeno la domanda risarcitoria proposta in via subordinata.
Al riguardo, osserva il Collegio che nella vicenda per cui è causa non è ravvisabile l’elemento della colpa dell’Amministrazione, essendo quest’ultima incorsa in un errore scusabile determinato dalla oggettiva complessità della situazione di fatto, resa evidente dalla circostanza che il giudizio che il ricorrente aveva incardinato dinanzi al T.A.R. Emilia Romagna – Parma avverso il provvedimento di dimissione dal 208° corso di formazione si era concluso in primo grado con una sentenza di rigetto, mentre in sede di appello solo all’esito di una verificazione il Consiglio di Stato, in riforma della pronuncia del T.A.R., ha potuto riconoscere l’erroneità del giudizio di inidoneità al servizio di polizia che aveva determinato la dimissione del ricorrente dal corso in questione.
Anche la domanda risarcitoria, pertanto, va respinta.
2.4. In conclusione il ricorso va respinto siccome infondato.
2.5. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LL, Presidente
CA AR, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AR | Marco LL |
IL SEGRETARIO