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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/10/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2574/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2574/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CORSO PLEBISCITI 9 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. ZUCCALA
STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA COroparte_1 P.IVA_1
PODGORA N.13 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. SCELSA SIMONE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 14 APPELLATO
sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare:
In via principale, parzialmente riformare la Sentenza n. 247/2024 (R.G. 4617/2021) del Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito, pubblicata in data 13.02.2024 (Repert. n. 367/2024), per i motivi dedotti in atto di appello e, per l'effetto, accogliere le domande attoree di primo grado, che si riportano di seguito:
NEL MERITO: accertata la responsabilità del personale sanitario nello svolgimento dell'attività medica ed assistenziale prestata presso il CPS di Abbiategrasso ed il nei confronti del sig. , meglio COroparte_2 Parte_1
descritta e precisata in narrativa, condannare la , in persona COroparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, ex art. 1218 e 1228 c.c. al risarcimento in favore dell'attore dei danni non patrimoniali, sub specie di danno biologico, temporaneo e permanente, e danno da sofferenza e morale, subiti dallo stesso, così come verranno accertati e quantificati in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Accertato, inoltre, che il ricovero è avvenuto senza un valido consenso del sig.
ed in ogni caso senza il consenso informato del sig. e Parte_1 Parte_1
che si è protratto contro la volontà dello stesso, per l'effetto condannare l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagina 2 di 14 risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del diritto alla libera autodeterminazione del paziente a sottoporsi ai trattamenti sanitari, da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, anche per le perizie di parte e per le consulenze di parte, ed onorari di lite.
In ogni caso, in caso di conferma dell'ammissione dell'appellante al beneficio del
Patrocinio a Spese dello Stato, condannare parte appellata alla rifusione dei compensi e delle spese di favore dell'Erario; in caso, invece, di mancata conferma dell'ammissione dell'appellante al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dello scrivente difensore, che se ne dichiara antistatario.
In via istruttoria:
Si insta per l'ammissione di tutte le prove articolate in primo grado, incluse quelle non ammesse dal Giudice di Prime Cure e, in particolare, per la ripetizione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio svolta in primo grado, per i motivi ampiamente esposti.
Si insta, inoltre, affinché questa Ecc.ma Corte d'Appello autorizzi la scrivente difesa a depositare i documenti contenuti nel fascicolo di Primo Grado su supporto informatico, stante l'ingente peso telematico dei file da depositarsi che non ne consente il deposito in via telematica.
Per : COroparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
Nel merito pagina 3 di 14 Respingere l'appello promosso dal signor in quanto infondato in fatto e in diritto e, Pt_1
per l'effetto, confermare la sentenza n. 247/2024 (R.G. 4617/2021) del Tribunale di
Busto Arsizio, pubblicata in data 13.02.2024 (Repert. n. 367/2024)
In via istruttoria
Dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante con la nota di deposito del 5 maggio 2025
In ogni caso
Spese e competenze del grado di giudizio rifuse ex art.91 c.p.c.
pagina 4 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n.247\2024 pubblicata il 13-2-2024, accoglieva solo parzialmente le domande proposte da nei confronti della Parte_1 COroparte_1 condannando quest'ultima al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore di parte attrice, e compensando tra le parti le spese processuali.
La pregressa vicenda processuale può essere riassunta come segue.
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Busto Arsizio la Parte_1 [...]
esponendo di essere stato, in data 29.5.2013, su richiesta della COroparte_3 dott.ssa la quale aveva visitato per la prima volta l'attore nel 2010 presso il PS di Parte_2
sottoposto ad Accertamento Sanitario Obbligatorio e condotto all'Ospedale di Legnano, CP_2 presidio ospedaliero di SPDC, sul presupposto che fosse affetto da psicosi schizofrenica e CP_2 dopo il rifiuto di presentarsi ad una visita, per asserite condotte di disturbo, segnalate dal proprio fratello al CPS di Abbiategrasso. Per_1
Il sig. faceva rilevare di avere sofferto di sindrome ansioso depressiva e di un disturbo ossessivo Pt_1 compulsivo, ma mai di quelle patologie desunte dai sanitari sulla sola scorta delle dichiarazioni del fratello, con il quale il sig. era in conflitto, cioè psicosi, schizofrenia, disturbo schizoaffettivo, Pt_1 disturbo di personalità paranoide.
L'attore deduceva come dopo l'accertamento sanitario obbligatorio era stato ricoverato, apparentemente con il suo consenso, ma in realtà per le pressioni della dott.ssa che aveva Parte_2 eseguito l'ASO, ed aveva prospettato, come alternativa al ricovero volontario, il TSO e di essere stato ricoverato sino al 28.6.2013, senza il suo effettivo consenso, ciò che equivaleva ad un ricovero, di fatto, in regime di trattamento sanitario obbligatorio, posto che i sanitari avevano avvisato l'esponente che, ove avesse chiesto le dimissioni, sarebbe stato disposto un diniego e sarebbe stato attivato formalmente un TSO.
Il sig. allegava come, durante il lungo ricovero, di trenta giorni, era stato sottoposto solo ad esami Pt_1 di routine, senza che venisse disposto alcun test diagnostico o psichiatrico, e veniva dimesso con diagnosi di disturbo schizoaffettivo e disturbo paranoide di personalità e inviato alla dottoressa del CPS di Abbiategrasso per un percorso ambulatoriale con prima visita fissata per il 4 luglio Per_2
2013, all'esito della quale, senza controlli e verifiche, si certificava: “coscienza di malattia nulla;
Delirio completamente inscalfibile, il paziente interprete in maniera delirante ogni piccolo particolare pagina 5 di 14 di nessuna importanza e lo inserisce nella sua trama delirante. Impossibile al momento il benché minimo confronto, …”.
L'attore aggiungeva infine come quando nel dicembre del 2013 decideva di sospendere i colloqui, CO nessuno dal lo contattava più.
Il sig. assumeva pertanto di avere subito un ASO, di essere stato ricoverato in un reparto di Pt_1 psichiatria in assenza di giustificazione diagnostica e terapeutica, a fronte della minaccia di subire un
TSO, senza aver espresso un consenso informato, di avere subito una lunga degenza priva di alcuna esigenza ed efficacia curativa, e, soprattutto, di essere stato privato del tutto illegittimamente della propria libertà e trattenuto nella struttura psichiatrica contro la propria volontà.
L'attore assumeva di avere riportato, a causa di detti eventi, un serio disturbo post traumatico da stress, poi cronicizzatosi in nevrosi ossessiva, riportando quindi gravi danni, consistenti sia nella lesione alla salute che nella violazione del diritto di autodeterminazione, per essere stato l'attore ricoverato senza un consenso informato e trattenuto contro la sua volontà, e chiedeva pertanto che l'ospedale, responsabile ex artt. 1218 e 1228 c.c., venisse condannato a risarcire tutti i danni causati.
Si costituiva in giudizio l' , contestando il COroparte_3 fondamento delle domande attoree, e chiedendone il rigetto.
La convenuta faceva rilevare come l'ASO fosse stato disposto dal Sindaco di Gaggiano e consisteva in un provvedimento amministrativo non imputabile al personale sanitario che era obbligato ad eseguirlo,
e come l'attore non avesse chiesto né la revoca né la modifica del provvedimento adottato dal Sindaco.
Faceva inoltre rilevare l'ASST che l'attività diagnostica non poteva aver cagionato alcun danno all'attore, danno comunque indimostrato e che, a seguito dell'ASO, il sig. aveva deciso Pt_1 volontariamente di farsi ricoverare e un eventuale rifiuto non avrebbe mai comportato l'adozione di un
TSO in assenza dei relativi presupposti.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attore così specificava la domanda: “I danni non patrimoniali subiti dal Catta, sub specie di danno biologico, temporaneo e permanente, e danno da sofferenza e morale, oltre al danno da lesione del diritto alla libera autodeterminazione del paziente a sottoporsi ai trattamenti sanitari, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, non sono riferibili all'ASO, bensì all'errata diagnosi, al ricovero ingiustificato, all'ingiustificata prosecuzione della degenza ospedaliera, alle terapie inappropriate, alla mancata somministrazione di test diagnostici, all'ingiustificata privazione della libertà di autodeterminazione”.
Il tribunale, espletata una ctu medico-legale, decideva la causa nei termini sopra indicati.
pagina 6 di 14 Il giudice di primo grado escludeva anzitutto, sulla base delle risultanze della ctu, l'esistenza di un danno alla salute, difettando in particolare sia la prova del danno lamentato dall'attore che il nesso causale.
Il tribunale richiamava gli accertamenti compiuti dal collegio peritale, laddove si evidenziava come l'attore risultasse affetto da una condizione psicopatologica di non semplice inquadramento nosografico e che, secondo il sistema di classificazione ICD 10, la psicopatologia del sig. poteva Pt_1 essere collocata nell'area delle psicosi affettive (attuale disturbo bipolare F 31.8 secondo ICD 10) con episodi di scompenso di tipo misto che poteva avere anche contaminazioni di natura ideativa in assenza però di deliri primari.
Il primo giudice condivideva le conclusioni dei consulenti, secondo cui dovevano escludersi, invece, segni o sintomi che potessero condurre ad una diagnosi di disturbo post traumatico da stress, avendo i ctu osservato in particolare: “Non sono presenti condizioni di aumentato arousal soprattutto durante il racconto dell'esperienza del ricovero che viene invece presentato, quasi, con compiacimento. La persona appare nel racconto attenta, documentativa a tratti captativa. Non sono descritte condotte di evitamento”.
Il tribunale condivideva anche l'ulteriore valutazione del collegio peritale, secondo cui la descrizione dei danni lamentati come “disturbo post traumatico da stress cronicizzatosi in nevrosi ossessiva” corrispondeva ad un non senso psichiatrico e ad un'inesattezza rispetto al caso odierno, posto che il disturbo post traumatico da stress e la nevrosi ossessiva corrispondono a due entità nosografiche tra loro ben distinte e non può accadere che la cronicizzazione dell'una corrisponda all'altra.
La domanda di risarcimento del danno per lesione al diritto alla salute doveva, pertanto, essere respinta.
Era invece ravvisabile, secondo il giudice di primo grado, una lesione del diritto all'autodeterminazione tutelato dagli artt. 2, 13 e 32 Cost.
Il tribunale osservava come dalla CTU fosse emerso che la disposizione di ricovero nei modi e termini adottati fosse motivata e l'operato dei Sanitari fosse stato inizialmente conforme alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifica, considerate le segnalazioni pervenute sia dal fratello dell'attore che delle forze dell'ordine, che riferivano dell'intenzione dell'attore di chiedere un porto d'armi (doc. 2 del convenuto), e la pregressa storia clinica della persona di cui erano a conoscenza, che potevano far sospettare una recrudescenza di manifestazioni produttive di marca paranoide.
All'accertamento sanitario obbligatorio seguiva la valutazione dell'opportunità di un ricovero presso il pagina 7 di 14 Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Magenta che entrambi gli specialisti presenti, dott.ssa e dott. ritenevano necessario. Parte_2 Per_3
Secondo il primo giudice, era risultato come l'attore avesse prestato il suo consenso al ricovero che era, quindi, volontario e conforme alle linee guida.
Dall'iniziale ricovero, pertanto, non poteva derivare una responsabilità della struttura ospedaliera, dovendosi escludere l'elemento soggettivo.
A diversa conclusione doveva, invece, secondo il tribunale, giungersi per il prosieguo della degenza.
Come accertato dai CTU, “non motivato fu invece l'aver protratto, per un mese, il regime di degenza che non portò, come anzi detto ad alcun giovamento alla persona del e alla sua psicopatologia che Pt_1 si mantenne perfettamente inalterata..” e nel ricovero durato per quasi un mese era “..stato del tutto trascurato un approccio al paziente di tipo maggiormente empatico e volto a dare una miglior spiegazione dei significati delle ipotesi diagnostiche formulate piuttosto che un continuo ingaggio simmetrico, che avrebbero verosimilmente portato ad una decisamente più precoce dimissione del paziente”.
Tale non corretto adempimento della prestazione sanitaria non aveva cagionato, secondo il tribunale, un danno alla salute, ma un inutile protrarsi della degenza, con conseguente limitazione del diritto all'autodeterminazione dell'attore e sofferenza dello stesso, trovatosi in un reparto chiuso, con accesso regolato da videocitofono e controllato e, sino al 17.6.2013, con la possibilità di uscire nel giardino dell'ospedale solo con l'accompagnamento di un operatore sanitario.
Detto stato di sofferenza derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione doveva, secondo il giudice di primo grado, ritenersi provato per presunzioni, secondo l'id quod plerumque accidit.
Quanto alla liquidazione di detto danno, in assenza di parametri normativi, riteneva il tribunale di liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., prendendo come parametro gli importi previsti per l'ingiusta detenzione (€ 117,91 per ogni giorno trascorso agli arresti domiciliari) e dalle Tabelle di
Milano per ogni giorno di invalidità temporanea totale (€ 99).
Sulla base di questi parametri, e considerato come la situazione non fosse del tutto equiparabile all'ingiusta detenzione, posto che l'attore avrebbe potuto chiedere di essere dimesso, eventualmente incorrendo nel rischio che venisse disposto il TSO, riteneva il tribunale che il danno potesse essere liquidato in € 100 per ciascuno degli ultimi venti giorni di ricovero, comprensivo di tutti i pregiudizi conseguenza della limitazione dell'autodeterminazione.
Secondo il primo giudice, non poteva essere riconosciuto un risarcimento per i primi giorni posto che la pagina 8 di 14 decisione in sé del ricovero era corretta mentre forieri del danno erano solo il suo protrarsi e la mancata adozione dei corretti interventi terapeutici.
Detta pronuncia è stata impugnata, in forza di quattro motivi di appello, da che ne Parte_1 chiede la riforma, con l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, dirette ad ottenere il risarcimento del danno psichico subito e del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento della impugnazione, COroparte_1 della quale si è chiesto il rigetto.
Alla prima udienza del 6-5-2025, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 24 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 24 giugno 2025, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
In via preliminare deve ritenersi l'ammissibilità della nuova produzione documentale di parte appellante, rappresentata da una perizia medica di parte e dal curriculum del professionista che l'ha redatta, dovendo la stessa assimilarsi ad una allegazione difensiva di contenuto tecnico.
Ciò posto, con il primo motivo l'appellante assume la assoluta inattendibilità della ctu espletata in primo grado, in quanto condotta in modalità difforme rispetto alle metodologie di diagnosi psichiatrica scientificamente validate e prescritte, con conseguente erroneità delle conclusioni dei consulenti laddove avevano escluso l'esistenza di un disturbo da stress post traumatico.
Con il secondo motivo l'appellante assume l'erroneità della sentenza di primo grado, per avere il tribunale acriticamente condiviso le risultanze della ctu, per quanto riguardava la ritenuta insussistenza del danno biologico, senza prendere in considerazione le precise contestazioni formulate dal consulente di parte attrice.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'omessa liquidazione, da parte del primo giudice, del danno non patrimoniale, e l'insufficiente liquidazione del danno biologico, unico riconosciuto.
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado, sia per non avere il tribunale ammesso le prove orali dedotte, che per non avere utilizzato le prove documentali fornite.
Il quarto motivo, che deve essere esaminato per primo, atteso che con esso si chiede la ammissione di una attività istruttoria, negata dal primo giudice, è infondato e presenta profili di inammissibilità.
pagina 9 di 14 La difesa del sig. assume genericamente come “le testimonianze avrebbero offerto al giudice non Pt_1 solo l'occasione di conoscere effettivamente lo svolgimento dei fatti come percepito dai presenti, ma Part anche di verificare come i requisiti del minacciato non fossero in realtà in alcun modo esistenti”, ma non indica in modo specifico quali sarebbero le circostanze che le prove orali avrebbero permesso di accertare, e quale sarebbe stata la loro rilevanza ai fini della decisione, tenuto conto che il primo giudice ha accertato la lesione del diritto all'autodeterminazione, quanto alla prosecuzione della degenza dopo l'ASO.
Anche la documentazione, del cui mancato espresso esame da parte del primo giudice si duole l'appellante, rappresentata dalle dichiarazioni rese dalla dottoressa capo dell'equipe Parte_2 medica, nell'ambito del procedimento penale instauratosi a seguito della querela proposta dalla medesima nei confronti del sig. , e dalle registrazioni audio compiute da quest'ultimo durante il Pt_1 ricovero, non assume rilievo, rispetto all'avvenuto accertamento della lesione del diritto all'autodeterminazione, e non ha alcuna incidenza sulla domanda di risarcimento del danno psichico, respinta dal tribunale.
Il primo ed il secondo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati attesa la loro connessione, sono infondati.
Assume l'appellante come la relazione peritale sarebbe stata svolta “in macroscopica violazione delle specifiche linee guida di metodologia imposte dalla materia in esame”.
In particolare la difesa del sig. lamenta anzitutto come la ctu si fosse basata su due sole ore di Pt_1 audizione del periziando, come non fosse stata fatta alcuna visita né fossero stati eseguiti i prescritti test di diagnosi.
Assume l'appellante come le consulenti incaricate dal tribunale “..inspiegabilmente, si siano arroccate su concetti superati e risalenti nel tempo, ormai minoritari nella letteratura scientifica.. nessun test psicodiagnostico è stato sottoposto al Sig. . Pt_1
Aggiunge l'appellante come l'assenza di “arousal” riscontrata dalla ctu, ed utilizzata per giustificare l'assenza di un disturbo da stresso post traumatico (D.S.P.T.) non aveva rilevanza, perché si trattava solo di uno dei vari indici del D.S.P.T., ed in ogni caso una maggiore accuratezza dell'indagine avrebbe permesso di accertare anche la ricorrenza di detto sintomo.
Si sostiene come doveva ritenersi “oggettivo che l'appellante abbia subito una esperienza obiettivamente traumatica e che a seguito di ciò abbia sviluppato il lamentato disturbo da stress post- traumatico, che lo porta ogni qualvolta a rivivere esattamente quello stato di ansia, di malessere, e di pagina 10 di 14 confusione mentale che rendono, di fatto, impossibile il naturale svolgimento della sua vita”.
L'appellante faceva rilevare come la ctu fosse in contrasto con tutti i pareri e le relazioni mediche prodotte, ivi compresa quella prodotta in questo grado di impugnazione.
La difesa del sig. si lamenta del fatto che il tribunale avesse in modo acritico aderito alle Pt_1 conclusioni della ctu, che, per i molteplici errori dai quale la stessa era affetta, non poteva essere utilizzata per la decisione.
Lamenta l'appellante come il giudice di primo grado fosse venuto meno al proprio dovere di prendere in esame le critiche avanzate da parte attrice alle conclusioni della ctu, omettendo di indicare le ragioni per le quali i risultati delle indagini peritali dovessero essere condivise.
Osserva la Corte come le complessive critiche dell'appellante alla ctu si sostanzino in un dissenso dai risultati delle dette indagini peritali, motivato sostanzialmente dalla diversa valutazione dei propri periti di parte interpellati nel corso della vicenda.
Ciò che manca, nelle doglianze dell'appellante, è la indicazione specifica delle linee di metodologia diagnostica asseritamente violate dalla ctu e dei test diagnostici che si assume siano stati omessi.
Neppure vengono individuati quali sarebbero i principi superati dalle più moderna letteratura scientifica che i ctu avrebbero seguito.
Anche la critica che riguarda la riscontrata assenza, da parte dei ctu, del sintomo “arousal” è del tutto generica, dal momento che si limita a far rilevare in termini del tutto vaghi come una maggiore accuratezza nelle indagini avrebbe permesso di pervenire a conclusioni diverse, e si assume come l'assenza di detto sintomo non permetteva di escludere il D.S.P.T., potendo ricorrere altri elementi sintomatici, senza indicare quali essi siano e le ragioni per le quali doveva affermarsi la loro presenza nel caso di specie.
Né la assenza di specificità della critica dell'appellante può essere emendata attraverso il mero richiamo ad alcuni documenti, la cui lettura viene “consigliata” alla Corte, che hanno la funzione di fornire la prova di fatti e circostanze che la parte ha l'onere di allegare, ed illustrare.
Come insegna la Suprema Corte la mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, ciò che impone che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diritta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata (Cass. 2461\2019;
Cass. 8377\2009).
pagina 11 di 14 Non risultando allegati, prima ancora che dimostrati, specifici errori o contraddizioni della ctu, deve ritenersi che la diversa valutazione espressa dai consulenti di parte appellante non sia elemento sufficiente per inficiare i risultati della ctu e disporne la rinnovazione, ciò che sarebbe doveroso solo quando siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente e la valutazione della parte.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte che si ritiene pertinente nel caso di specie, il vizio della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (Cass. 34395\2023, Cass. 1405\2021; Cass. 23990\2014; Cass. 1652\2012).
Può infine aggiungersi come i ctu abbiano preso adeguatamente in esame le osservazioni critiche del consulente di parte attrice, spiegando le ragioni che per le quali, nella parte in cui si contestava la ritenuta assenza di un disturbo post traumatico da stress, questa non potessero essere accolte.
Pertanto il tribunale, aderendo alle conclusioni della ctu, ha esaurito ogni dovere di motivazione.
Il terzo motivo è parzialmente fondato, nei limiti che saranno di seguito indicati.
Osserva la Corte come la lesione del diritto all'autodeterminazione del sig. , derivato dalla Pt_1 ingiustificata protrazione del periodo di ricovero nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Legnano, è stata accertata dalla sentenza di primo grado, senza che la statuizione sia stata impugnata dalla CP_1
La spettanza del risarcimento a tale titolo, è statuizione coperta dal giudicato.
La liquidazione del risarcimento di tale pregiudizio, operata dal tribunale, risulta, ad avviso del
Collegio, incongrua.
Come affermato dalla Suprema Corte, in tema di danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, ai fini della liquidazione equitativa, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, non avendo valore normativo, non vincolano il giudice al rispetto degli importi ivi indicati;
esse, tuttavia, costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto
(Cass.2539\2024).
Nel caso di specie, secondo un ragionamento presuntivo, la permanenza in un reparto psichiatrico ha, come del resto accertato anche dal giudice di primo grado, provocato una rilevante sofferenza morale pagina 12 di 14 del sig. , che questa Corte ritiene sia da valutare come un danno di grave entità, da liquidarsi nella Pt_1 somma di euro 20.000,00 in valori attuali, in misura prossima a quella massima stabilita in tali ipotesi dalle tabelle milanesi, in tema di lesione del diritto all'autodeterminazione.
In questi termini va pertanto parzialmente accolto l'appello.
L' va pertanto condannata al pagamento in favore dell'appellante della somma di COroparte_1 euro 20.000,00 in linea capitale,
In parziale riforma della sentenza di primo grado, la COroparte_3 va condannata a pagare all'appellante la somma, in luogo di quella liquidata dal tribunale, di
[...] euro 20.000,00 oltre interessi compensativi, calcolati sino alla presente sentenza, al tasso legale, a far tempo dal fatto, non sulla somma rivalutata (S.U. 1712/1995, Cass. 26303\2019) ma su quella originaria (ottenuta devalutando i detti importi in valori del momento del fatto) rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat di rivalutazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.
Dalla presente sentenza al saldo gli interessi decorreranno sull'importo dovuto in linea capitale, sopra indicato.
Quanto alle spese, va ricordato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 11423\2016).
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento della domanda risarcitoria del sig. , seppure per un importo inferiore alla domanda, la Pt_1 [...]
va condannata al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, Parte_4 liquidate, quanto al primo grado, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014 (come modificato), avuto riguardo allo scaglione di valore dell'importo riconosciuto, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 5.077,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, utilizzando sempre i detti parametri, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per spese forfettarie, direttamente in favore dell'Erario attesa l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato per il presente grado di giudizio.
Anche gli esborsi relativi alla ctu espletata in primo grado devono essere posti, con lo stesso criterio pagina 13 di 14 adottato per le spese processuali, a carico della parte appellata soccombente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della Parte_1 sentenza di primo grado, condanna la al COroparte_5 pagamento in favore dell'appellante, della somma, in luogo di quella riconosciuta dal tribunale, di euro
20.000,00 oltre interessi compensativi, calcolati come indicato in motivazione;
b)condanna al pagamento delle spese COroparte_5 processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 5.077,00 per compenso oltre iva, cpa, e 15% per rimborso spese generali, e quanto al presente grado di appello, in euro
3.966,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, queste da versarsi direttamente in favore dell'Erario, attesa l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato per il presente grado di appello;
c)pone le spese della ctu espletata in primo grado a carico della COroparte_5
;
[...]
d)conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2574/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CORSO PLEBISCITI 9 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. ZUCCALA
STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA COroparte_1 P.IVA_1
PODGORA N.13 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. SCELSA SIMONE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 14 APPELLATO
sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare:
In via principale, parzialmente riformare la Sentenza n. 247/2024 (R.G. 4617/2021) del Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito, pubblicata in data 13.02.2024 (Repert. n. 367/2024), per i motivi dedotti in atto di appello e, per l'effetto, accogliere le domande attoree di primo grado, che si riportano di seguito:
NEL MERITO: accertata la responsabilità del personale sanitario nello svolgimento dell'attività medica ed assistenziale prestata presso il CPS di Abbiategrasso ed il nei confronti del sig. , meglio COroparte_2 Parte_1
descritta e precisata in narrativa, condannare la , in persona COroparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, ex art. 1218 e 1228 c.c. al risarcimento in favore dell'attore dei danni non patrimoniali, sub specie di danno biologico, temporaneo e permanente, e danno da sofferenza e morale, subiti dallo stesso, così come verranno accertati e quantificati in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Accertato, inoltre, che il ricovero è avvenuto senza un valido consenso del sig.
ed in ogni caso senza il consenso informato del sig. e Parte_1 Parte_1
che si è protratto contro la volontà dello stesso, per l'effetto condannare l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagina 2 di 14 risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del diritto alla libera autodeterminazione del paziente a sottoporsi ai trattamenti sanitari, da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, anche per le perizie di parte e per le consulenze di parte, ed onorari di lite.
In ogni caso, in caso di conferma dell'ammissione dell'appellante al beneficio del
Patrocinio a Spese dello Stato, condannare parte appellata alla rifusione dei compensi e delle spese di favore dell'Erario; in caso, invece, di mancata conferma dell'ammissione dell'appellante al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dello scrivente difensore, che se ne dichiara antistatario.
In via istruttoria:
Si insta per l'ammissione di tutte le prove articolate in primo grado, incluse quelle non ammesse dal Giudice di Prime Cure e, in particolare, per la ripetizione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio svolta in primo grado, per i motivi ampiamente esposti.
Si insta, inoltre, affinché questa Ecc.ma Corte d'Appello autorizzi la scrivente difesa a depositare i documenti contenuti nel fascicolo di Primo Grado su supporto informatico, stante l'ingente peso telematico dei file da depositarsi che non ne consente il deposito in via telematica.
Per : COroparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
Nel merito pagina 3 di 14 Respingere l'appello promosso dal signor in quanto infondato in fatto e in diritto e, Pt_1
per l'effetto, confermare la sentenza n. 247/2024 (R.G. 4617/2021) del Tribunale di
Busto Arsizio, pubblicata in data 13.02.2024 (Repert. n. 367/2024)
In via istruttoria
Dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante con la nota di deposito del 5 maggio 2025
In ogni caso
Spese e competenze del grado di giudizio rifuse ex art.91 c.p.c.
pagina 4 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n.247\2024 pubblicata il 13-2-2024, accoglieva solo parzialmente le domande proposte da nei confronti della Parte_1 COroparte_1 condannando quest'ultima al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore di parte attrice, e compensando tra le parti le spese processuali.
La pregressa vicenda processuale può essere riassunta come segue.
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Busto Arsizio la Parte_1 [...]
esponendo di essere stato, in data 29.5.2013, su richiesta della COroparte_3 dott.ssa la quale aveva visitato per la prima volta l'attore nel 2010 presso il PS di Parte_2
sottoposto ad Accertamento Sanitario Obbligatorio e condotto all'Ospedale di Legnano, CP_2 presidio ospedaliero di SPDC, sul presupposto che fosse affetto da psicosi schizofrenica e CP_2 dopo il rifiuto di presentarsi ad una visita, per asserite condotte di disturbo, segnalate dal proprio fratello al CPS di Abbiategrasso. Per_1
Il sig. faceva rilevare di avere sofferto di sindrome ansioso depressiva e di un disturbo ossessivo Pt_1 compulsivo, ma mai di quelle patologie desunte dai sanitari sulla sola scorta delle dichiarazioni del fratello, con il quale il sig. era in conflitto, cioè psicosi, schizofrenia, disturbo schizoaffettivo, Pt_1 disturbo di personalità paranoide.
L'attore deduceva come dopo l'accertamento sanitario obbligatorio era stato ricoverato, apparentemente con il suo consenso, ma in realtà per le pressioni della dott.ssa che aveva Parte_2 eseguito l'ASO, ed aveva prospettato, come alternativa al ricovero volontario, il TSO e di essere stato ricoverato sino al 28.6.2013, senza il suo effettivo consenso, ciò che equivaleva ad un ricovero, di fatto, in regime di trattamento sanitario obbligatorio, posto che i sanitari avevano avvisato l'esponente che, ove avesse chiesto le dimissioni, sarebbe stato disposto un diniego e sarebbe stato attivato formalmente un TSO.
Il sig. allegava come, durante il lungo ricovero, di trenta giorni, era stato sottoposto solo ad esami Pt_1 di routine, senza che venisse disposto alcun test diagnostico o psichiatrico, e veniva dimesso con diagnosi di disturbo schizoaffettivo e disturbo paranoide di personalità e inviato alla dottoressa del CPS di Abbiategrasso per un percorso ambulatoriale con prima visita fissata per il 4 luglio Per_2
2013, all'esito della quale, senza controlli e verifiche, si certificava: “coscienza di malattia nulla;
Delirio completamente inscalfibile, il paziente interprete in maniera delirante ogni piccolo particolare pagina 5 di 14 di nessuna importanza e lo inserisce nella sua trama delirante. Impossibile al momento il benché minimo confronto, …”.
L'attore aggiungeva infine come quando nel dicembre del 2013 decideva di sospendere i colloqui, CO nessuno dal lo contattava più.
Il sig. assumeva pertanto di avere subito un ASO, di essere stato ricoverato in un reparto di Pt_1 psichiatria in assenza di giustificazione diagnostica e terapeutica, a fronte della minaccia di subire un
TSO, senza aver espresso un consenso informato, di avere subito una lunga degenza priva di alcuna esigenza ed efficacia curativa, e, soprattutto, di essere stato privato del tutto illegittimamente della propria libertà e trattenuto nella struttura psichiatrica contro la propria volontà.
L'attore assumeva di avere riportato, a causa di detti eventi, un serio disturbo post traumatico da stress, poi cronicizzatosi in nevrosi ossessiva, riportando quindi gravi danni, consistenti sia nella lesione alla salute che nella violazione del diritto di autodeterminazione, per essere stato l'attore ricoverato senza un consenso informato e trattenuto contro la sua volontà, e chiedeva pertanto che l'ospedale, responsabile ex artt. 1218 e 1228 c.c., venisse condannato a risarcire tutti i danni causati.
Si costituiva in giudizio l' , contestando il COroparte_3 fondamento delle domande attoree, e chiedendone il rigetto.
La convenuta faceva rilevare come l'ASO fosse stato disposto dal Sindaco di Gaggiano e consisteva in un provvedimento amministrativo non imputabile al personale sanitario che era obbligato ad eseguirlo,
e come l'attore non avesse chiesto né la revoca né la modifica del provvedimento adottato dal Sindaco.
Faceva inoltre rilevare l'ASST che l'attività diagnostica non poteva aver cagionato alcun danno all'attore, danno comunque indimostrato e che, a seguito dell'ASO, il sig. aveva deciso Pt_1 volontariamente di farsi ricoverare e un eventuale rifiuto non avrebbe mai comportato l'adozione di un
TSO in assenza dei relativi presupposti.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attore così specificava la domanda: “I danni non patrimoniali subiti dal Catta, sub specie di danno biologico, temporaneo e permanente, e danno da sofferenza e morale, oltre al danno da lesione del diritto alla libera autodeterminazione del paziente a sottoporsi ai trattamenti sanitari, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, non sono riferibili all'ASO, bensì all'errata diagnosi, al ricovero ingiustificato, all'ingiustificata prosecuzione della degenza ospedaliera, alle terapie inappropriate, alla mancata somministrazione di test diagnostici, all'ingiustificata privazione della libertà di autodeterminazione”.
Il tribunale, espletata una ctu medico-legale, decideva la causa nei termini sopra indicati.
pagina 6 di 14 Il giudice di primo grado escludeva anzitutto, sulla base delle risultanze della ctu, l'esistenza di un danno alla salute, difettando in particolare sia la prova del danno lamentato dall'attore che il nesso causale.
Il tribunale richiamava gli accertamenti compiuti dal collegio peritale, laddove si evidenziava come l'attore risultasse affetto da una condizione psicopatologica di non semplice inquadramento nosografico e che, secondo il sistema di classificazione ICD 10, la psicopatologia del sig. poteva Pt_1 essere collocata nell'area delle psicosi affettive (attuale disturbo bipolare F 31.8 secondo ICD 10) con episodi di scompenso di tipo misto che poteva avere anche contaminazioni di natura ideativa in assenza però di deliri primari.
Il primo giudice condivideva le conclusioni dei consulenti, secondo cui dovevano escludersi, invece, segni o sintomi che potessero condurre ad una diagnosi di disturbo post traumatico da stress, avendo i ctu osservato in particolare: “Non sono presenti condizioni di aumentato arousal soprattutto durante il racconto dell'esperienza del ricovero che viene invece presentato, quasi, con compiacimento. La persona appare nel racconto attenta, documentativa a tratti captativa. Non sono descritte condotte di evitamento”.
Il tribunale condivideva anche l'ulteriore valutazione del collegio peritale, secondo cui la descrizione dei danni lamentati come “disturbo post traumatico da stress cronicizzatosi in nevrosi ossessiva” corrispondeva ad un non senso psichiatrico e ad un'inesattezza rispetto al caso odierno, posto che il disturbo post traumatico da stress e la nevrosi ossessiva corrispondono a due entità nosografiche tra loro ben distinte e non può accadere che la cronicizzazione dell'una corrisponda all'altra.
La domanda di risarcimento del danno per lesione al diritto alla salute doveva, pertanto, essere respinta.
Era invece ravvisabile, secondo il giudice di primo grado, una lesione del diritto all'autodeterminazione tutelato dagli artt. 2, 13 e 32 Cost.
Il tribunale osservava come dalla CTU fosse emerso che la disposizione di ricovero nei modi e termini adottati fosse motivata e l'operato dei Sanitari fosse stato inizialmente conforme alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifica, considerate le segnalazioni pervenute sia dal fratello dell'attore che delle forze dell'ordine, che riferivano dell'intenzione dell'attore di chiedere un porto d'armi (doc. 2 del convenuto), e la pregressa storia clinica della persona di cui erano a conoscenza, che potevano far sospettare una recrudescenza di manifestazioni produttive di marca paranoide.
All'accertamento sanitario obbligatorio seguiva la valutazione dell'opportunità di un ricovero presso il pagina 7 di 14 Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Magenta che entrambi gli specialisti presenti, dott.ssa e dott. ritenevano necessario. Parte_2 Per_3
Secondo il primo giudice, era risultato come l'attore avesse prestato il suo consenso al ricovero che era, quindi, volontario e conforme alle linee guida.
Dall'iniziale ricovero, pertanto, non poteva derivare una responsabilità della struttura ospedaliera, dovendosi escludere l'elemento soggettivo.
A diversa conclusione doveva, invece, secondo il tribunale, giungersi per il prosieguo della degenza.
Come accertato dai CTU, “non motivato fu invece l'aver protratto, per un mese, il regime di degenza che non portò, come anzi detto ad alcun giovamento alla persona del e alla sua psicopatologia che Pt_1 si mantenne perfettamente inalterata..” e nel ricovero durato per quasi un mese era “..stato del tutto trascurato un approccio al paziente di tipo maggiormente empatico e volto a dare una miglior spiegazione dei significati delle ipotesi diagnostiche formulate piuttosto che un continuo ingaggio simmetrico, che avrebbero verosimilmente portato ad una decisamente più precoce dimissione del paziente”.
Tale non corretto adempimento della prestazione sanitaria non aveva cagionato, secondo il tribunale, un danno alla salute, ma un inutile protrarsi della degenza, con conseguente limitazione del diritto all'autodeterminazione dell'attore e sofferenza dello stesso, trovatosi in un reparto chiuso, con accesso regolato da videocitofono e controllato e, sino al 17.6.2013, con la possibilità di uscire nel giardino dell'ospedale solo con l'accompagnamento di un operatore sanitario.
Detto stato di sofferenza derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione doveva, secondo il giudice di primo grado, ritenersi provato per presunzioni, secondo l'id quod plerumque accidit.
Quanto alla liquidazione di detto danno, in assenza di parametri normativi, riteneva il tribunale di liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., prendendo come parametro gli importi previsti per l'ingiusta detenzione (€ 117,91 per ogni giorno trascorso agli arresti domiciliari) e dalle Tabelle di
Milano per ogni giorno di invalidità temporanea totale (€ 99).
Sulla base di questi parametri, e considerato come la situazione non fosse del tutto equiparabile all'ingiusta detenzione, posto che l'attore avrebbe potuto chiedere di essere dimesso, eventualmente incorrendo nel rischio che venisse disposto il TSO, riteneva il tribunale che il danno potesse essere liquidato in € 100 per ciascuno degli ultimi venti giorni di ricovero, comprensivo di tutti i pregiudizi conseguenza della limitazione dell'autodeterminazione.
Secondo il primo giudice, non poteva essere riconosciuto un risarcimento per i primi giorni posto che la pagina 8 di 14 decisione in sé del ricovero era corretta mentre forieri del danno erano solo il suo protrarsi e la mancata adozione dei corretti interventi terapeutici.
Detta pronuncia è stata impugnata, in forza di quattro motivi di appello, da che ne Parte_1 chiede la riforma, con l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, dirette ad ottenere il risarcimento del danno psichico subito e del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento della impugnazione, COroparte_1 della quale si è chiesto il rigetto.
Alla prima udienza del 6-5-2025, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 24 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 24 giugno 2025, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
In via preliminare deve ritenersi l'ammissibilità della nuova produzione documentale di parte appellante, rappresentata da una perizia medica di parte e dal curriculum del professionista che l'ha redatta, dovendo la stessa assimilarsi ad una allegazione difensiva di contenuto tecnico.
Ciò posto, con il primo motivo l'appellante assume la assoluta inattendibilità della ctu espletata in primo grado, in quanto condotta in modalità difforme rispetto alle metodologie di diagnosi psichiatrica scientificamente validate e prescritte, con conseguente erroneità delle conclusioni dei consulenti laddove avevano escluso l'esistenza di un disturbo da stress post traumatico.
Con il secondo motivo l'appellante assume l'erroneità della sentenza di primo grado, per avere il tribunale acriticamente condiviso le risultanze della ctu, per quanto riguardava la ritenuta insussistenza del danno biologico, senza prendere in considerazione le precise contestazioni formulate dal consulente di parte attrice.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'omessa liquidazione, da parte del primo giudice, del danno non patrimoniale, e l'insufficiente liquidazione del danno biologico, unico riconosciuto.
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado, sia per non avere il tribunale ammesso le prove orali dedotte, che per non avere utilizzato le prove documentali fornite.
Il quarto motivo, che deve essere esaminato per primo, atteso che con esso si chiede la ammissione di una attività istruttoria, negata dal primo giudice, è infondato e presenta profili di inammissibilità.
pagina 9 di 14 La difesa del sig. assume genericamente come “le testimonianze avrebbero offerto al giudice non Pt_1 solo l'occasione di conoscere effettivamente lo svolgimento dei fatti come percepito dai presenti, ma Part anche di verificare come i requisiti del minacciato non fossero in realtà in alcun modo esistenti”, ma non indica in modo specifico quali sarebbero le circostanze che le prove orali avrebbero permesso di accertare, e quale sarebbe stata la loro rilevanza ai fini della decisione, tenuto conto che il primo giudice ha accertato la lesione del diritto all'autodeterminazione, quanto alla prosecuzione della degenza dopo l'ASO.
Anche la documentazione, del cui mancato espresso esame da parte del primo giudice si duole l'appellante, rappresentata dalle dichiarazioni rese dalla dottoressa capo dell'equipe Parte_2 medica, nell'ambito del procedimento penale instauratosi a seguito della querela proposta dalla medesima nei confronti del sig. , e dalle registrazioni audio compiute da quest'ultimo durante il Pt_1 ricovero, non assume rilievo, rispetto all'avvenuto accertamento della lesione del diritto all'autodeterminazione, e non ha alcuna incidenza sulla domanda di risarcimento del danno psichico, respinta dal tribunale.
Il primo ed il secondo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati attesa la loro connessione, sono infondati.
Assume l'appellante come la relazione peritale sarebbe stata svolta “in macroscopica violazione delle specifiche linee guida di metodologia imposte dalla materia in esame”.
In particolare la difesa del sig. lamenta anzitutto come la ctu si fosse basata su due sole ore di Pt_1 audizione del periziando, come non fosse stata fatta alcuna visita né fossero stati eseguiti i prescritti test di diagnosi.
Assume l'appellante come le consulenti incaricate dal tribunale “..inspiegabilmente, si siano arroccate su concetti superati e risalenti nel tempo, ormai minoritari nella letteratura scientifica.. nessun test psicodiagnostico è stato sottoposto al Sig. . Pt_1
Aggiunge l'appellante come l'assenza di “arousal” riscontrata dalla ctu, ed utilizzata per giustificare l'assenza di un disturbo da stresso post traumatico (D.S.P.T.) non aveva rilevanza, perché si trattava solo di uno dei vari indici del D.S.P.T., ed in ogni caso una maggiore accuratezza dell'indagine avrebbe permesso di accertare anche la ricorrenza di detto sintomo.
Si sostiene come doveva ritenersi “oggettivo che l'appellante abbia subito una esperienza obiettivamente traumatica e che a seguito di ciò abbia sviluppato il lamentato disturbo da stress post- traumatico, che lo porta ogni qualvolta a rivivere esattamente quello stato di ansia, di malessere, e di pagina 10 di 14 confusione mentale che rendono, di fatto, impossibile il naturale svolgimento della sua vita”.
L'appellante faceva rilevare come la ctu fosse in contrasto con tutti i pareri e le relazioni mediche prodotte, ivi compresa quella prodotta in questo grado di impugnazione.
La difesa del sig. si lamenta del fatto che il tribunale avesse in modo acritico aderito alle Pt_1 conclusioni della ctu, che, per i molteplici errori dai quale la stessa era affetta, non poteva essere utilizzata per la decisione.
Lamenta l'appellante come il giudice di primo grado fosse venuto meno al proprio dovere di prendere in esame le critiche avanzate da parte attrice alle conclusioni della ctu, omettendo di indicare le ragioni per le quali i risultati delle indagini peritali dovessero essere condivise.
Osserva la Corte come le complessive critiche dell'appellante alla ctu si sostanzino in un dissenso dai risultati delle dette indagini peritali, motivato sostanzialmente dalla diversa valutazione dei propri periti di parte interpellati nel corso della vicenda.
Ciò che manca, nelle doglianze dell'appellante, è la indicazione specifica delle linee di metodologia diagnostica asseritamente violate dalla ctu e dei test diagnostici che si assume siano stati omessi.
Neppure vengono individuati quali sarebbero i principi superati dalle più moderna letteratura scientifica che i ctu avrebbero seguito.
Anche la critica che riguarda la riscontrata assenza, da parte dei ctu, del sintomo “arousal” è del tutto generica, dal momento che si limita a far rilevare in termini del tutto vaghi come una maggiore accuratezza nelle indagini avrebbe permesso di pervenire a conclusioni diverse, e si assume come l'assenza di detto sintomo non permetteva di escludere il D.S.P.T., potendo ricorrere altri elementi sintomatici, senza indicare quali essi siano e le ragioni per le quali doveva affermarsi la loro presenza nel caso di specie.
Né la assenza di specificità della critica dell'appellante può essere emendata attraverso il mero richiamo ad alcuni documenti, la cui lettura viene “consigliata” alla Corte, che hanno la funzione di fornire la prova di fatti e circostanze che la parte ha l'onere di allegare, ed illustrare.
Come insegna la Suprema Corte la mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, ciò che impone che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diritta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata (Cass. 2461\2019;
Cass. 8377\2009).
pagina 11 di 14 Non risultando allegati, prima ancora che dimostrati, specifici errori o contraddizioni della ctu, deve ritenersi che la diversa valutazione espressa dai consulenti di parte appellante non sia elemento sufficiente per inficiare i risultati della ctu e disporne la rinnovazione, ciò che sarebbe doveroso solo quando siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente e la valutazione della parte.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte che si ritiene pertinente nel caso di specie, il vizio della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (Cass. 34395\2023, Cass. 1405\2021; Cass. 23990\2014; Cass. 1652\2012).
Può infine aggiungersi come i ctu abbiano preso adeguatamente in esame le osservazioni critiche del consulente di parte attrice, spiegando le ragioni che per le quali, nella parte in cui si contestava la ritenuta assenza di un disturbo post traumatico da stress, questa non potessero essere accolte.
Pertanto il tribunale, aderendo alle conclusioni della ctu, ha esaurito ogni dovere di motivazione.
Il terzo motivo è parzialmente fondato, nei limiti che saranno di seguito indicati.
Osserva la Corte come la lesione del diritto all'autodeterminazione del sig. , derivato dalla Pt_1 ingiustificata protrazione del periodo di ricovero nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Legnano, è stata accertata dalla sentenza di primo grado, senza che la statuizione sia stata impugnata dalla CP_1
La spettanza del risarcimento a tale titolo, è statuizione coperta dal giudicato.
La liquidazione del risarcimento di tale pregiudizio, operata dal tribunale, risulta, ad avviso del
Collegio, incongrua.
Come affermato dalla Suprema Corte, in tema di danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, ai fini della liquidazione equitativa, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, non avendo valore normativo, non vincolano il giudice al rispetto degli importi ivi indicati;
esse, tuttavia, costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto
(Cass.2539\2024).
Nel caso di specie, secondo un ragionamento presuntivo, la permanenza in un reparto psichiatrico ha, come del resto accertato anche dal giudice di primo grado, provocato una rilevante sofferenza morale pagina 12 di 14 del sig. , che questa Corte ritiene sia da valutare come un danno di grave entità, da liquidarsi nella Pt_1 somma di euro 20.000,00 in valori attuali, in misura prossima a quella massima stabilita in tali ipotesi dalle tabelle milanesi, in tema di lesione del diritto all'autodeterminazione.
In questi termini va pertanto parzialmente accolto l'appello.
L' va pertanto condannata al pagamento in favore dell'appellante della somma di COroparte_1 euro 20.000,00 in linea capitale,
In parziale riforma della sentenza di primo grado, la COroparte_3 va condannata a pagare all'appellante la somma, in luogo di quella liquidata dal tribunale, di
[...] euro 20.000,00 oltre interessi compensativi, calcolati sino alla presente sentenza, al tasso legale, a far tempo dal fatto, non sulla somma rivalutata (S.U. 1712/1995, Cass. 26303\2019) ma su quella originaria (ottenuta devalutando i detti importi in valori del momento del fatto) rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat di rivalutazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.
Dalla presente sentenza al saldo gli interessi decorreranno sull'importo dovuto in linea capitale, sopra indicato.
Quanto alle spese, va ricordato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 11423\2016).
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento della domanda risarcitoria del sig. , seppure per un importo inferiore alla domanda, la Pt_1 [...]
va condannata al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, Parte_4 liquidate, quanto al primo grado, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014 (come modificato), avuto riguardo allo scaglione di valore dell'importo riconosciuto, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 5.077,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, utilizzando sempre i detti parametri, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per spese forfettarie, direttamente in favore dell'Erario attesa l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato per il presente grado di giudizio.
Anche gli esborsi relativi alla ctu espletata in primo grado devono essere posti, con lo stesso criterio pagina 13 di 14 adottato per le spese processuali, a carico della parte appellata soccombente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della Parte_1 sentenza di primo grado, condanna la al COroparte_5 pagamento in favore dell'appellante, della somma, in luogo di quella riconosciuta dal tribunale, di euro
20.000,00 oltre interessi compensativi, calcolati come indicato in motivazione;
b)condanna al pagamento delle spese COroparte_5 processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 5.077,00 per compenso oltre iva, cpa, e 15% per rimborso spese generali, e quanto al presente grado di appello, in euro
3.966,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, queste da versarsi direttamente in favore dell'Erario, attesa l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato per il presente grado di appello;
c)pone le spese della ctu espletata in primo grado a carico della COroparte_5
;
[...]
d)conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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