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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 565/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente PAGANO ANDREA, Relatore CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3298/2022 depositato il 13/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3125/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 16/11/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX06LA02380 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I - Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate, la società “Ricorrente_1 con sede in Taormina, impugnò dinanzi alla C.T.P. di Messina l'avviso di accertamento n.TYX06LA02380/2019 ai fini dell'IVA anno d'imposta 2015, teso a recuperare l'IVA, per euro 2.232,00, con interessi e sanzioni, su una fattura emessa, in regime di esenzione ex art. 10 lett. 9) DPR 633/72, da essa società nei confronti della Società_2 S.r.l., sul presupposto della non riconducibilità della fattispecie alla predetta previsione esonerativa: in particolare, ad avviso dell'ufficio, la prestazione non atteneva ad una intermediazione finanziaria relativa ad operazioni esenti, bensì ad una generica obbligazione di fare verso corrispettivo, a prevalente connotazione pubblicitaria, assunta dalla ricorrente nei confronti della Società_2.
Nel ricorso introduttivo, la società dedusse sia vizi formali (difetto di sottoscrizione e di delega;
violazione dell'art. 24 della legge n. 4/1929 per mancata redazione del p.v.c. e violazione contraddittorio;
mancanza di motivazione) sia l'infondatezza nel merito della pretesa, evidenziando la specifica natura del rapporto tra essa ricorrente e la Società_2 (sul punto, v. infra).
La C.T.P., con sentenza n. 3125/21, aderendo alle richieste dell'ufficio resistente, ha integralmente rigettato il ricorso, rilevando l'insussistenza dei vizi formali, evidenziando che l'atto impositivo era sorretto da delega, prodotta dall'ufficio, ed era stato preceduto dal regolare espletamento del contraddittorio. Sui profili di carattere sostanziale, il giudicante si
è limitato a rilevare che “In merito alla presunta nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che nella contabilità della Società “Ricorrente_1
” è stata rinvenuta la fattura n. 1 del 22.01.2015, emessa dalla stessa nei confronti della Società_2 SRL per un importo di euro 10.147,83, avente ad oggetto “ Compenso per attività di intermediazione finaziaria) e non assoggettata ad IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972.”.
II – Avverso tale sentenza ha proposto appello la contribuente, ribadendo le difese di carattere procedurale riguardanti la mancata redazione di un p.v.c. e la mancata istaurazione del contraddittorio, e riaffermando l'infondatezza nel merito della pretesa. Al riguardo, ha
Ricorrente_1chiarito innanzi tutto la natura dei rapporti tra la società attiva nel settore del commercio e vendita di prodotti di gioielleria, con clientela composta anche da turisti residenti fuori dall'Unione Europea, aventi diritto al rimborso dell'IVA ai sensi
Società_2 Società_2dell'art. 38 quater D.P.R. n. 633/1972, e S.r.l. (anche “ ”),
Società_2controllata italiana del gruppo , leader nella fornitura di servizi finanziari di rimborso IVA ai privati consumatori che ne hanno diritto. Ha evidenziato che l'oggetto della controversia attiene al regime IVA applicabile alle fatture attive per i servizi che la Società
Società_2rende alla S.r.l. nell'ambito dello schema di rimborso IVA (c.d. “Tax
Refund”) da quest'ultima implementato e gestito: sulla base di un contratto quadro di
Società_2affiliazione al sistema di Tax Refund, gli Aderenti si obbligano ad intermediare tra
Società_2 ed i turisti affinché costoro cedano alla prima il credito IVA maturato all'atto
Società_2dell'acquisto dei beni ex art. 38-quater D.P.R. n. 633/72, così che possa erogarne il rimborso al netto di una commissione, previa verifica sul rispetto di alcuni ulteriori requisiti formali previsti dalla citata norma del Decreto IVA;
l'Aderente è tenuto ad illustrare al
Società_2turista interessato i servizi di rimborso IVA gestiti da mettendo così le parti in contatto:
Società_2qualora il turista si decida ad ottenere il rimborso dell'IVA attraverso l'assistenza di
, l'Aderente sottopone al turista un apposito modulo – che costituisce lo strumento
Società_2giuridico per la cessione del credito IVA a – che questi dovrà presentare successivamente alla dogana di uscita dalla UE per la validazione ed il successivo conseguimento del rimborso
Società_2IVA; laddove il turista si decida ad avvalersi dei servizi di – compilando il modulo e cedendole il credito IVA – l'Aderente (la Società, in questo caso) matura verso quest'ultima il diritto ad un corrispettivo che remunera la complessiva attività di messa in contatto delle parti, la quale, per tale ragione, rientra del regime di esenzione di cui all'art. 10 co. 1 n. 9) D.P.R. n. 633/1972.
Ha contestato, pertanto, il disconoscimento dell'esenzione operato dall'ufficio, richiamando anche le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate ed un precedente di merito favorevole alla propria tesi.
Si è costituito l'ufficio, chiedendo il rigetto del ricorso, senza tuttavia controdedurre in modo specifico alle doglianze di merito articolate con il gravame.
Alla udienza odierna, il giudizio è stato quindi deciso, come da dispositivo.
III – L'appello è fondato.
Risultano invero superabili le censure di carattere procedurale riproposte in sede di appello.
Quanto alla mancata redazione del p.v.c., è appena il caso di rilevare la non indefettibilità, nel caso a mani, riguardante un accertamento “a tavolino”, del predetto adempimento: basti rinviare, sul punto, alla costante giurisprudenza di legittimità, a mente della quale ”Il processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, di cui
l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, richiede il rilascio di copia al contribuente almeno sessanta giorni prima della notifica dell'avviso di accertamento, deve intendersi riferito alla conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscali svolte nei locali dell'impresa, non essendo richiesta dalla legge la notificazione al contribuente di un diverso ed ulteriore verbale di chiusura delle operazioni, quando esse siano state completate presso gli uffici dell'ente impositore.”. [Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
17818 del 01/06/2022 (Rv. 664744 - 01); precedenti: N. 38045 del 2021 Rv. 663065 - 01, N.
12094 del 2019 Rv. 653852 – 01].
Deve, altresì, disattendersi la censura relativa al mancato espletamento del contraddittorio, confutata dalle emergenze risultanti dalla lettura dell'avviso di accertamento, da cui risulta che l'atto impositivo era stato preceduto da un pieno confronto con il contribuente, che non si era esaurito nella mera richiesta di invio di documentazione
(v., in particolare, pag. 4 dell'avviso di accertamento, ove si evidenzia che “Nel contraddittorio avuto con la società il giorno 31.10.2019 l'Ufficio chiedeva alla stessa, nella persona del
Rappresentante_1 Società_2rappresentante legale, sig. , di chiarire la natura della prestazione alla
Ricorrente_1 SRL, atteso che la SRL svolge esclusivamente attività
Rappresentante_1commerciale. AL riguardo, il sig. dichiarava quanto segue: "allego il contratto dove è chiarita la natura della prestazione"). Pertanto, il contribuente era stato messo in condizione di difendersi già nella fase endoprocedimentale ed aveva deciso di estrinsecare tale facoltà,
Società_2limitandosi a produrre il contratto stipulato con la .
Per contro, meritano di essere condivise appieno le contestazioni che lamentano l'ingiustificato disconoscimento dell'esenzione ex art. 10 n. 9) DPR 633/72. Sulla questione, la sentenza di prime cure omette, in sostanza, di fornire ogni motivazione e piuttosto carente risulta, altresì, anche l'impianto motivazionale dell'atto impositivo, che addiviene a ricondurre il rapporto tra le due società allo schema generico delle “obbligazioni di fare verso corrispettivo”, senza affatto chiarire le ragioni per le quali l'ufficio avesse inteso escludere gli elementi specializzanti propri del servizio di intermediazione.
Viceversa, l'oggetto del contratto stipulato, sottoposto all'attenzione dell'ufficio, appare senz'altro riconducibile al paradigma contrattuale invocato dalla appellante: la società aderente non si limita, infatti, a pubblicizzare l'attività di rax refund svolta dalla
Società_2 , ma pone concretamente in contatto i singoli acquirenti residenti nei Paesi extra-UE e la predetta società, propedeutica e funzionale alla stipulazione di contratti di cessione del credito IVA maturato dal consumatore ex art. 38 quater DPR 633/72, svolgendo una prestazione che appare perfettamente riconducibile allo schema della mediazione. È
Società_2oltremodo significativo, al riguardo, che il corrispettivo corrisposto dalla alla società “aderente” per i servizi resi non sia determinato in modo unitario e forfettario, come accade per le prestazioni pubblicitarie, ma sia composto da provvigioni, proporzionalmente parametrate al numero ed al valore degli affari conclusi in virtù della predetta intermediazione.
La tesi dell'appellante rinviene, del resto, un importante avallo nella risposta ad un
Associazione_1interpello, n. 956-1427/2018 n.212, formulato alla
Società_2dell'Agenzia delle Entrate, proprio dalla ., che risulta pienamente rispondente alla prospettazione giuridica della appellante, riaffermando che l'attività svolta dalla “aderente” in favore di essa società sia “qualificabile come attività di intermediazione finalizzata alla conclusione dei contratti di cessione del credito IVA dei turisti extra
UE nei confronti della società medesima.”. Nello stesso parere, la Direzione Generale evidenzia che “Tale inquadramento giuridico sembra trovare, altresì, conferma nella regolamentazione dei
Società_2rapporti economici tra le parti (negoziante aderente e ), in base alla quale il diritto al compenso sorge in capo all'aderente solo se il turista cede il proprio credito IVA mediante la compilazione del corrispettivo economico dell'aderente è, quindi, direttamente collegato all' "utile" procurato alla società istante”.
Non si comprende, pertanto, la ragione per cui la Direzione Provinciale di Messina abbia inteso discostarsi da tali condivisibili linee interpretative, non essendo stato ciò chiarito né in seno alla motivazione dell'atto impugnato né in sede di giudizio.
Si impone, pertanto, una integrale riforma della sentenza impugnata.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla l'atto impositivo impugnato in primo grado.
Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla contribuente, liquidate in € 1.200,00 per il primo grado ed in € 1.400,00 per l'appello, oltre oneri accessori come per legge. Così deciso in Messina, il 12 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
EA PA IA IE IA
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente PAGANO ANDREA, Relatore CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3298/2022 depositato il 13/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3125/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 16/11/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX06LA02380 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I - Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate, la società “Ricorrente_1 con sede in Taormina, impugnò dinanzi alla C.T.P. di Messina l'avviso di accertamento n.TYX06LA02380/2019 ai fini dell'IVA anno d'imposta 2015, teso a recuperare l'IVA, per euro 2.232,00, con interessi e sanzioni, su una fattura emessa, in regime di esenzione ex art. 10 lett. 9) DPR 633/72, da essa società nei confronti della Società_2 S.r.l., sul presupposto della non riconducibilità della fattispecie alla predetta previsione esonerativa: in particolare, ad avviso dell'ufficio, la prestazione non atteneva ad una intermediazione finanziaria relativa ad operazioni esenti, bensì ad una generica obbligazione di fare verso corrispettivo, a prevalente connotazione pubblicitaria, assunta dalla ricorrente nei confronti della Società_2.
Nel ricorso introduttivo, la società dedusse sia vizi formali (difetto di sottoscrizione e di delega;
violazione dell'art. 24 della legge n. 4/1929 per mancata redazione del p.v.c. e violazione contraddittorio;
mancanza di motivazione) sia l'infondatezza nel merito della pretesa, evidenziando la specifica natura del rapporto tra essa ricorrente e la Società_2 (sul punto, v. infra).
La C.T.P., con sentenza n. 3125/21, aderendo alle richieste dell'ufficio resistente, ha integralmente rigettato il ricorso, rilevando l'insussistenza dei vizi formali, evidenziando che l'atto impositivo era sorretto da delega, prodotta dall'ufficio, ed era stato preceduto dal regolare espletamento del contraddittorio. Sui profili di carattere sostanziale, il giudicante si
è limitato a rilevare che “In merito alla presunta nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che nella contabilità della Società “Ricorrente_1
” è stata rinvenuta la fattura n. 1 del 22.01.2015, emessa dalla stessa nei confronti della Società_2 SRL per un importo di euro 10.147,83, avente ad oggetto “ Compenso per attività di intermediazione finaziaria) e non assoggettata ad IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972.”.
II – Avverso tale sentenza ha proposto appello la contribuente, ribadendo le difese di carattere procedurale riguardanti la mancata redazione di un p.v.c. e la mancata istaurazione del contraddittorio, e riaffermando l'infondatezza nel merito della pretesa. Al riguardo, ha
Ricorrente_1chiarito innanzi tutto la natura dei rapporti tra la società attiva nel settore del commercio e vendita di prodotti di gioielleria, con clientela composta anche da turisti residenti fuori dall'Unione Europea, aventi diritto al rimborso dell'IVA ai sensi
Società_2 Società_2dell'art. 38 quater D.P.R. n. 633/1972, e S.r.l. (anche “ ”),
Società_2controllata italiana del gruppo , leader nella fornitura di servizi finanziari di rimborso IVA ai privati consumatori che ne hanno diritto. Ha evidenziato che l'oggetto della controversia attiene al regime IVA applicabile alle fatture attive per i servizi che la Società
Società_2rende alla S.r.l. nell'ambito dello schema di rimborso IVA (c.d. “Tax
Refund”) da quest'ultima implementato e gestito: sulla base di un contratto quadro di
Società_2affiliazione al sistema di Tax Refund, gli Aderenti si obbligano ad intermediare tra
Società_2 ed i turisti affinché costoro cedano alla prima il credito IVA maturato all'atto
Società_2dell'acquisto dei beni ex art. 38-quater D.P.R. n. 633/72, così che possa erogarne il rimborso al netto di una commissione, previa verifica sul rispetto di alcuni ulteriori requisiti formali previsti dalla citata norma del Decreto IVA;
l'Aderente è tenuto ad illustrare al
Società_2turista interessato i servizi di rimborso IVA gestiti da mettendo così le parti in contatto:
Società_2qualora il turista si decida ad ottenere il rimborso dell'IVA attraverso l'assistenza di
, l'Aderente sottopone al turista un apposito modulo – che costituisce lo strumento
Società_2giuridico per la cessione del credito IVA a – che questi dovrà presentare successivamente alla dogana di uscita dalla UE per la validazione ed il successivo conseguimento del rimborso
Società_2IVA; laddove il turista si decida ad avvalersi dei servizi di – compilando il modulo e cedendole il credito IVA – l'Aderente (la Società, in questo caso) matura verso quest'ultima il diritto ad un corrispettivo che remunera la complessiva attività di messa in contatto delle parti, la quale, per tale ragione, rientra del regime di esenzione di cui all'art. 10 co. 1 n. 9) D.P.R. n. 633/1972.
Ha contestato, pertanto, il disconoscimento dell'esenzione operato dall'ufficio, richiamando anche le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate ed un precedente di merito favorevole alla propria tesi.
Si è costituito l'ufficio, chiedendo il rigetto del ricorso, senza tuttavia controdedurre in modo specifico alle doglianze di merito articolate con il gravame.
Alla udienza odierna, il giudizio è stato quindi deciso, come da dispositivo.
III – L'appello è fondato.
Risultano invero superabili le censure di carattere procedurale riproposte in sede di appello.
Quanto alla mancata redazione del p.v.c., è appena il caso di rilevare la non indefettibilità, nel caso a mani, riguardante un accertamento “a tavolino”, del predetto adempimento: basti rinviare, sul punto, alla costante giurisprudenza di legittimità, a mente della quale ”Il processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, di cui
l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, richiede il rilascio di copia al contribuente almeno sessanta giorni prima della notifica dell'avviso di accertamento, deve intendersi riferito alla conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscali svolte nei locali dell'impresa, non essendo richiesta dalla legge la notificazione al contribuente di un diverso ed ulteriore verbale di chiusura delle operazioni, quando esse siano state completate presso gli uffici dell'ente impositore.”. [Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
17818 del 01/06/2022 (Rv. 664744 - 01); precedenti: N. 38045 del 2021 Rv. 663065 - 01, N.
12094 del 2019 Rv. 653852 – 01].
Deve, altresì, disattendersi la censura relativa al mancato espletamento del contraddittorio, confutata dalle emergenze risultanti dalla lettura dell'avviso di accertamento, da cui risulta che l'atto impositivo era stato preceduto da un pieno confronto con il contribuente, che non si era esaurito nella mera richiesta di invio di documentazione
(v., in particolare, pag. 4 dell'avviso di accertamento, ove si evidenzia che “Nel contraddittorio avuto con la società il giorno 31.10.2019 l'Ufficio chiedeva alla stessa, nella persona del
Rappresentante_1 Società_2rappresentante legale, sig. , di chiarire la natura della prestazione alla
Ricorrente_1 SRL, atteso che la SRL svolge esclusivamente attività
Rappresentante_1commerciale. AL riguardo, il sig. dichiarava quanto segue: "allego il contratto dove è chiarita la natura della prestazione"). Pertanto, il contribuente era stato messo in condizione di difendersi già nella fase endoprocedimentale ed aveva deciso di estrinsecare tale facoltà,
Società_2limitandosi a produrre il contratto stipulato con la .
Per contro, meritano di essere condivise appieno le contestazioni che lamentano l'ingiustificato disconoscimento dell'esenzione ex art. 10 n. 9) DPR 633/72. Sulla questione, la sentenza di prime cure omette, in sostanza, di fornire ogni motivazione e piuttosto carente risulta, altresì, anche l'impianto motivazionale dell'atto impositivo, che addiviene a ricondurre il rapporto tra le due società allo schema generico delle “obbligazioni di fare verso corrispettivo”, senza affatto chiarire le ragioni per le quali l'ufficio avesse inteso escludere gli elementi specializzanti propri del servizio di intermediazione.
Viceversa, l'oggetto del contratto stipulato, sottoposto all'attenzione dell'ufficio, appare senz'altro riconducibile al paradigma contrattuale invocato dalla appellante: la società aderente non si limita, infatti, a pubblicizzare l'attività di rax refund svolta dalla
Società_2 , ma pone concretamente in contatto i singoli acquirenti residenti nei Paesi extra-UE e la predetta società, propedeutica e funzionale alla stipulazione di contratti di cessione del credito IVA maturato dal consumatore ex art. 38 quater DPR 633/72, svolgendo una prestazione che appare perfettamente riconducibile allo schema della mediazione. È
Società_2oltremodo significativo, al riguardo, che il corrispettivo corrisposto dalla alla società “aderente” per i servizi resi non sia determinato in modo unitario e forfettario, come accade per le prestazioni pubblicitarie, ma sia composto da provvigioni, proporzionalmente parametrate al numero ed al valore degli affari conclusi in virtù della predetta intermediazione.
La tesi dell'appellante rinviene, del resto, un importante avallo nella risposta ad un
Associazione_1interpello, n. 956-1427/2018 n.212, formulato alla
Società_2dell'Agenzia delle Entrate, proprio dalla ., che risulta pienamente rispondente alla prospettazione giuridica della appellante, riaffermando che l'attività svolta dalla “aderente” in favore di essa società sia “qualificabile come attività di intermediazione finalizzata alla conclusione dei contratti di cessione del credito IVA dei turisti extra
UE nei confronti della società medesima.”. Nello stesso parere, la Direzione Generale evidenzia che “Tale inquadramento giuridico sembra trovare, altresì, conferma nella regolamentazione dei
Società_2rapporti economici tra le parti (negoziante aderente e ), in base alla quale il diritto al compenso sorge in capo all'aderente solo se il turista cede il proprio credito IVA mediante la compilazione del corrispettivo economico dell'aderente è, quindi, direttamente collegato all' "utile" procurato alla società istante”.
Non si comprende, pertanto, la ragione per cui la Direzione Provinciale di Messina abbia inteso discostarsi da tali condivisibili linee interpretative, non essendo stato ciò chiarito né in seno alla motivazione dell'atto impugnato né in sede di giudizio.
Si impone, pertanto, una integrale riforma della sentenza impugnata.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla l'atto impositivo impugnato in primo grado.
Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla contribuente, liquidate in € 1.200,00 per il primo grado ed in € 1.400,00 per l'appello, oltre oneri accessori come per legge. Così deciso in Messina, il 12 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
EA PA IA IE IA