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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 6748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6748 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 30/09/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23027/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'avv. Adriana Di Parte_1
Gennaro con la quale elett.te domicilia in Napoli alla via Scipione Rovito n. 9
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 come in atti, dall'avv. Annantonia Romano presso il cui studio elett.te domicilia in Quarto (NA), al Corso Italia n.5
RESISTENTE
OGGETTO: crediti. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.10.2024 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la società al fine di “ a) accertare e dichiarare, per le Controparte_1 motivazioni sopra esplicitate tutte qui espressamente richiamate, che la sig. Parte_1 ha diritto a percepire il cd "conguaglio ore anno" per gli anni dal gennaio 2016 al dicembre 2023, vale a dire il pagamento delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, nella misura in cui, applicata la dovuta compensazione, danno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario;
b) accertare e dichiarare che sulle somme dovute a tale titolo una volta applicata la compensazione con le ore non lavorate e comunque retribuite spetta la maggiorazione di cui all'art. 38 del CCNL c) accertare e dichiarare che la sig. ha diritto a percepire a tale Parte_1 titolo la somma il totale complessivo di €.1.263,98 comprensiva della maggiorazione ex art 38 CCNL e della compensazione con le ore non lavorate, o di quel diverso importo che si accerterà in corso di causa;
d) conseguentemente condannare la convenuta, in base ai conteggi allegati, da ritenere parte integrante del presente atto e qui per ripetuti e trascritti, al pagamento in favore della sig. dell'importo di € 1.263,19, come specificata negli Parte_1 allegati conteggi, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo o di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa” ; il tutto con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle domande parte ricorrente ha dedotto di essere dipendente della
[...] dall'01.03.2015 con la qualifica di operaio qualificato 3° livello CCNL CP_1 servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi e di non avere ricevuto il pagamento, da parte di quest'ultima, del cd. “conguaglio ore anno”, per l'arco temporale dal gennaio 2016 al dicembre 2023, qualificando tale voce come lavoro straordinario e di essere, quindi, creditore, applicata la compensazione di cui all'art. 31, di una somma complessiva pari ad € 1.263,98, come da conteggi allegati da considerarsi parte integrante del ricorso. La società convenuta ha resistito alle avverse domande deducendo 1) la natura “in house” della Società e il contesto in cui essa opera;
2) una corretta interpretazione degli artt. 19, 31, 38 del CCNL di settore;
3) l'incidenza della nozione di “giusta retribuzione” dell'art. 36 della Costituzione e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte. All'esito del deposito di note conclusionali, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Il giudicante, avuta contezza di precedenti giurisprudenziali di merito del locale Tribunale prodotti da parte ricorrente, ne condivide le argomentazioni e ad esse si riporta ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c. Va, quindi, richiamata la motivazione resa dal dott. Persona_1
(sentenza n. 1193/2020 pubbl. il 13/02/2020) che, in relazione alla natura in house della società convenuta, ha condivisibilmente affermato che “le società qualificate in house providing nel corso degli ultimi anni, prima dell'entrata in vigore del d.lgs 175/2016 si sono viste applicare, in certi casi, il regime giuridico pubblico delle PP.AA. (come fossero enti pubblici non economici ai sensi dell'art. 165/2001), in altri casi, il regime privatistico, come previsto, per gli enti pubblici economici, anche dall'art. 2093 c.c.. L'orientamento pubblicistico sembra oramai definitivamente superato proprio in virtù del d.lgs. 175/2016 sulle società partecipate che comprende nel suo raggio d'azione anche le società in house (art. 16) e la cui filosofia di fondo è proprio quella di applicare alle società partecipate o controllate da enti pubblici il regime di diritto comune, salve le disposizioni speciali appositamente apprestate dal legislatore. Invero, il d.lgs. n. 175/2016 sulle società partecipate non ha creato un nuovo modello o tipo di società a partecipazione pubblica da affiancare alle società commerciali disciplinate dal codice civile, bensì ha consolidato il sistema previgente, confermando il principio per cui l'amministrazione può “continuare a fare uso di alcune delle società disciplinate dal codice civile”. Il principio generale in materia di società a partecipazione pubblica è quello della riconduzione delle stesse alla disciplina delle società contenute nel codice civile e alle norme generali di diritto privato, salve le diverse disposizioni contenute nel Testo unico Art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016. Il principio privatistico era già contenuto nella Relazione al codice civile del 1942 che, nell'illustrare la disciplina delle società partecipate dallo Stato, affermava: “... in questi casi è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge della società per azioni, per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme;
la disciplina comune della società per azioni deve, pertanto, applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano diversamente”. La coerenza di tale orientamento (privatistico) ne ha determinato la ricezione in via legislativa avvenuta dapprima nell'art. 4, comma 13 del d.l. 95/2012 (Art.
4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche), convertito con modificazioni dalla L.
7.8.2012 n. 135 (poi abrogato dall'art. 217 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), quindi nell'art. 14 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TU in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.lgs. 16.6.2017 n. 100 (Pubblicato nella GU 26.6.2017), correttivo imposto dalla sentenza della Corte Cost. n. 251/2016, oltre che dalla necessità di riscontrare le esigenze emerse dagli operatori di settore a quasi un anno dalla entrata in vigore del TU. Tale decreto costituisce l'attuazione di alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto 2015 (la c.d. “Riforma Madia”) aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Tanto premesso, va evidenziato che i rapporti di lavoro nell'ambito delle società in house sono regolati dal diritto del lavoro nell'impresa privata (ovvero dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori e dalle altre leggi extra-codicistiche applicabili all'impresa privata); tuttavia tale regime è derogato ed integrato dalle regole speciali approntate -da ultimo- dal d.lgs. 175/2016 come integrato dal d.l.gs. 100/2017). Come è naturale che sia, le società pubbliche, controllate o, a maggior ragione, solo partecipate applicano ai propri dipendenti la contrattazione collettiva del settore privato di riferimento, non certo quella dei comparti pubblici. Lo stesso d.lgs. 175/2016 all'art. 19 comma 1, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, rinvia alla contrattazione collettiva applicabile. Tuttavia, l'art. 11 comma 6 del d.lgs. 175/2016 e l'art. 19 commi 5 e 6 pongono delle discipline speciali in materia di retribuzione e di contenimento della spesa per il personale che, naturalmente, interferiscono pesantemente sulla dinamica della contrattazione collettiva, senza riconoscere alcun ruolo ai sindacati”. Alla stregua delle suesposte considerazioni, anche a parere della scrivente, deve ritenersi applicabile al caso in esame la disciplina privatistica. In ordine alla controversa interpretazione dell'art. 31 del CCNL servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi è opportuno trascriverne il testo. La norma, nella formulazione vigente ratione temporis, espressamente stabilisce “Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali. Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della r.s.u., e, ove ancora non costituita, alle r.s.a.. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45° ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca;
in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infungibilità delle mansioni svolte.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data. Resta inteso che, in caso di cambio d'appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite. Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti”. Non è seriamente dubitabile che, in base alla volontà delle parti sociali resa palese dal testo riportato, il rapporto di lavoro sia caratterizzato da 'flessibilità' dell'orario con la particolarità del pagamento della retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. In ordine al calcolo della retribuzione mensile spettante l'art. 19 del medesimo CCNL prevede che: “la retribuzione mensile e il trattamento relativo agli istituti contrattuali aventi carattere economico, sono il corrispettivo di una prestazione articolata su 40 ore settimanali. Ai fini della determinazione della retribuzione oraria, il divisore mensile è 173. La determinazione della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22 nel caso di prestazione su 5 giorni settimanali e per 26 nel caso di prestazione su 6 giorni settimanali”. La retribuzione viene, dunque, corrisposta in funzione di 173 ore mensili comunque retribuite ed il datore ha operato a fine anno le compensazioni tra i mesi in cui il lavoratore ha lavorato un minor numero di ore e quello, invece, in cui le ore di lavoro sono state superiori alle 173 retribuite. Risulta, pertanto, infondata in punto di diritto - oltre che smentita in fatto dalla documentazione versata in atti (cfr. cedolini di pagamento mensili) - ogni eccezione circa la insussistenza di un obbligo contrattuale al pagamento degli importi in questa sede rivendicati a titolo di 'conguaglio ore' dal momento che, dalla natura multiperiodale dell'orario, programmato su base annuale, discende necessariamente il conguaglio tra ore effettuate in più o in meno nell'arco di ciascun mese di lavoro in relazione al quale il lavoratore ha comunque percepito, in base al citato art. 19 CCNL, la retribuzione per il normale orario di lavoro contrattuale ( 173 ore). Dagli statini paga allegati risulta che parte ricorrente ha prestato – nella misura analiticamente indicata, per ciascuna mensilità dal gennaio 2016 al dicembre 2023, nel conteggio allegato al ricorso introduttivo da intendersi, in questa sede, espressamente richiamato (cfr. all.to 12) - un numero di ore totali lavorate in più rispetto alle ore effettivamente retribuite, maturando un importo a credito, effettuata la dovuta compensazione di cui all'art. 31 ed applicata la maggiorazione del 25% della paga oraria ex art. 38 del CCNL, per un totale complessivo di € 1.263,98. Conclusivamente, nella totale assenza, da parte della difesa della resistente, di alcuna puntuale contestazione contabile delle poste creditorie analiticamente riportate nel corpo del conteggio allegato al ricorso introduttivo e che ne costituisce parte integrante ( per ogni mese e per ciascun anno), la spa resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo richiesto in ricorso oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo. Sul punto giova rimarcare che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato ( cfr Cass 4051/2011; Cass.10116/2015). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda giudiziale e, per l'effetto, condanna la società resistente al Controparte_1 pagamento, in favore di , per la causale di cui alla parte Parte_1 motiva, di complessivi € 1.263,98 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come precisato in motivazione;
condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € Controparte_1
1.314,00 oltre oneri accessori come per legge con attribuzione. Così deciso in Napoli in data 30/09/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 30/09/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23027/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'avv. Adriana Di Parte_1
Gennaro con la quale elett.te domicilia in Napoli alla via Scipione Rovito n. 9
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 come in atti, dall'avv. Annantonia Romano presso il cui studio elett.te domicilia in Quarto (NA), al Corso Italia n.5
RESISTENTE
OGGETTO: crediti. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.10.2024 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la società al fine di “ a) accertare e dichiarare, per le Controparte_1 motivazioni sopra esplicitate tutte qui espressamente richiamate, che la sig. Parte_1 ha diritto a percepire il cd "conguaglio ore anno" per gli anni dal gennaio 2016 al dicembre 2023, vale a dire il pagamento delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, nella misura in cui, applicata la dovuta compensazione, danno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario;
b) accertare e dichiarare che sulle somme dovute a tale titolo una volta applicata la compensazione con le ore non lavorate e comunque retribuite spetta la maggiorazione di cui all'art. 38 del CCNL c) accertare e dichiarare che la sig. ha diritto a percepire a tale Parte_1 titolo la somma il totale complessivo di €.1.263,98 comprensiva della maggiorazione ex art 38 CCNL e della compensazione con le ore non lavorate, o di quel diverso importo che si accerterà in corso di causa;
d) conseguentemente condannare la convenuta, in base ai conteggi allegati, da ritenere parte integrante del presente atto e qui per ripetuti e trascritti, al pagamento in favore della sig. dell'importo di € 1.263,19, come specificata negli Parte_1 allegati conteggi, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo o di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa” ; il tutto con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle domande parte ricorrente ha dedotto di essere dipendente della
[...] dall'01.03.2015 con la qualifica di operaio qualificato 3° livello CCNL CP_1 servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi e di non avere ricevuto il pagamento, da parte di quest'ultima, del cd. “conguaglio ore anno”, per l'arco temporale dal gennaio 2016 al dicembre 2023, qualificando tale voce come lavoro straordinario e di essere, quindi, creditore, applicata la compensazione di cui all'art. 31, di una somma complessiva pari ad € 1.263,98, come da conteggi allegati da considerarsi parte integrante del ricorso. La società convenuta ha resistito alle avverse domande deducendo 1) la natura “in house” della Società e il contesto in cui essa opera;
2) una corretta interpretazione degli artt. 19, 31, 38 del CCNL di settore;
3) l'incidenza della nozione di “giusta retribuzione” dell'art. 36 della Costituzione e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte. All'esito del deposito di note conclusionali, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Il giudicante, avuta contezza di precedenti giurisprudenziali di merito del locale Tribunale prodotti da parte ricorrente, ne condivide le argomentazioni e ad esse si riporta ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c. Va, quindi, richiamata la motivazione resa dal dott. Persona_1
(sentenza n. 1193/2020 pubbl. il 13/02/2020) che, in relazione alla natura in house della società convenuta, ha condivisibilmente affermato che “le società qualificate in house providing nel corso degli ultimi anni, prima dell'entrata in vigore del d.lgs 175/2016 si sono viste applicare, in certi casi, il regime giuridico pubblico delle PP.AA. (come fossero enti pubblici non economici ai sensi dell'art. 165/2001), in altri casi, il regime privatistico, come previsto, per gli enti pubblici economici, anche dall'art. 2093 c.c.. L'orientamento pubblicistico sembra oramai definitivamente superato proprio in virtù del d.lgs. 175/2016 sulle società partecipate che comprende nel suo raggio d'azione anche le società in house (art. 16) e la cui filosofia di fondo è proprio quella di applicare alle società partecipate o controllate da enti pubblici il regime di diritto comune, salve le disposizioni speciali appositamente apprestate dal legislatore. Invero, il d.lgs. n. 175/2016 sulle società partecipate non ha creato un nuovo modello o tipo di società a partecipazione pubblica da affiancare alle società commerciali disciplinate dal codice civile, bensì ha consolidato il sistema previgente, confermando il principio per cui l'amministrazione può “continuare a fare uso di alcune delle società disciplinate dal codice civile”. Il principio generale in materia di società a partecipazione pubblica è quello della riconduzione delle stesse alla disciplina delle società contenute nel codice civile e alle norme generali di diritto privato, salve le diverse disposizioni contenute nel Testo unico Art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016. Il principio privatistico era già contenuto nella Relazione al codice civile del 1942 che, nell'illustrare la disciplina delle società partecipate dallo Stato, affermava: “... in questi casi è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge della società per azioni, per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme;
la disciplina comune della società per azioni deve, pertanto, applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano diversamente”. La coerenza di tale orientamento (privatistico) ne ha determinato la ricezione in via legislativa avvenuta dapprima nell'art. 4, comma 13 del d.l. 95/2012 (Art.
4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche), convertito con modificazioni dalla L.
7.8.2012 n. 135 (poi abrogato dall'art. 217 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), quindi nell'art. 14 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TU in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.lgs. 16.6.2017 n. 100 (Pubblicato nella GU 26.6.2017), correttivo imposto dalla sentenza della Corte Cost. n. 251/2016, oltre che dalla necessità di riscontrare le esigenze emerse dagli operatori di settore a quasi un anno dalla entrata in vigore del TU. Tale decreto costituisce l'attuazione di alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto 2015 (la c.d. “Riforma Madia”) aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Tanto premesso, va evidenziato che i rapporti di lavoro nell'ambito delle società in house sono regolati dal diritto del lavoro nell'impresa privata (ovvero dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori e dalle altre leggi extra-codicistiche applicabili all'impresa privata); tuttavia tale regime è derogato ed integrato dalle regole speciali approntate -da ultimo- dal d.lgs. 175/2016 come integrato dal d.l.gs. 100/2017). Come è naturale che sia, le società pubbliche, controllate o, a maggior ragione, solo partecipate applicano ai propri dipendenti la contrattazione collettiva del settore privato di riferimento, non certo quella dei comparti pubblici. Lo stesso d.lgs. 175/2016 all'art. 19 comma 1, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, rinvia alla contrattazione collettiva applicabile. Tuttavia, l'art. 11 comma 6 del d.lgs. 175/2016 e l'art. 19 commi 5 e 6 pongono delle discipline speciali in materia di retribuzione e di contenimento della spesa per il personale che, naturalmente, interferiscono pesantemente sulla dinamica della contrattazione collettiva, senza riconoscere alcun ruolo ai sindacati”. Alla stregua delle suesposte considerazioni, anche a parere della scrivente, deve ritenersi applicabile al caso in esame la disciplina privatistica. In ordine alla controversa interpretazione dell'art. 31 del CCNL servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi è opportuno trascriverne il testo. La norma, nella formulazione vigente ratione temporis, espressamente stabilisce “Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali. Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della r.s.u., e, ove ancora non costituita, alle r.s.a.. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45° ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca;
in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infungibilità delle mansioni svolte.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data. Resta inteso che, in caso di cambio d'appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite. Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti”. Non è seriamente dubitabile che, in base alla volontà delle parti sociali resa palese dal testo riportato, il rapporto di lavoro sia caratterizzato da 'flessibilità' dell'orario con la particolarità del pagamento della retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. In ordine al calcolo della retribuzione mensile spettante l'art. 19 del medesimo CCNL prevede che: “la retribuzione mensile e il trattamento relativo agli istituti contrattuali aventi carattere economico, sono il corrispettivo di una prestazione articolata su 40 ore settimanali. Ai fini della determinazione della retribuzione oraria, il divisore mensile è 173. La determinazione della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22 nel caso di prestazione su 5 giorni settimanali e per 26 nel caso di prestazione su 6 giorni settimanali”. La retribuzione viene, dunque, corrisposta in funzione di 173 ore mensili comunque retribuite ed il datore ha operato a fine anno le compensazioni tra i mesi in cui il lavoratore ha lavorato un minor numero di ore e quello, invece, in cui le ore di lavoro sono state superiori alle 173 retribuite. Risulta, pertanto, infondata in punto di diritto - oltre che smentita in fatto dalla documentazione versata in atti (cfr. cedolini di pagamento mensili) - ogni eccezione circa la insussistenza di un obbligo contrattuale al pagamento degli importi in questa sede rivendicati a titolo di 'conguaglio ore' dal momento che, dalla natura multiperiodale dell'orario, programmato su base annuale, discende necessariamente il conguaglio tra ore effettuate in più o in meno nell'arco di ciascun mese di lavoro in relazione al quale il lavoratore ha comunque percepito, in base al citato art. 19 CCNL, la retribuzione per il normale orario di lavoro contrattuale ( 173 ore). Dagli statini paga allegati risulta che parte ricorrente ha prestato – nella misura analiticamente indicata, per ciascuna mensilità dal gennaio 2016 al dicembre 2023, nel conteggio allegato al ricorso introduttivo da intendersi, in questa sede, espressamente richiamato (cfr. all.to 12) - un numero di ore totali lavorate in più rispetto alle ore effettivamente retribuite, maturando un importo a credito, effettuata la dovuta compensazione di cui all'art. 31 ed applicata la maggiorazione del 25% della paga oraria ex art. 38 del CCNL, per un totale complessivo di € 1.263,98. Conclusivamente, nella totale assenza, da parte della difesa della resistente, di alcuna puntuale contestazione contabile delle poste creditorie analiticamente riportate nel corpo del conteggio allegato al ricorso introduttivo e che ne costituisce parte integrante ( per ogni mese e per ciascun anno), la spa resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo richiesto in ricorso oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo. Sul punto giova rimarcare che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato ( cfr Cass 4051/2011; Cass.10116/2015). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda giudiziale e, per l'effetto, condanna la società resistente al Controparte_1 pagamento, in favore di , per la causale di cui alla parte Parte_1 motiva, di complessivi € 1.263,98 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come precisato in motivazione;
condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € Controparte_1
1.314,00 oltre oneri accessori come per legge con attribuzione. Così deciso in Napoli in data 30/09/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario