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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/07/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 541/2022
C O R T E D' 'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott. Federica Rende consigliera dott.ssa Ivana Acacia consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 541/2022 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra c.f. , in persona dell'amministratore delegato e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore dott. Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Palombi, elettivamente domiciliata in
Roma via Arcione, n. 71
nei confronti di
, c.f. Controparte_1 C.F._1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
1 Corte d'Appello
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Domanda di parte appellante
1. La impugna l'ordinanza del 26 ottobre 2022, emessa dal Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria a definizione del proc. n. 3351/2021, secondo il rito di cui all'art. 702 bis c.p.c., ordinanza con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla diretto ad ottenere la chiusura del punto di Parte_1
riconsegna gas per morosità di . Controparte_1
La società aveva invitato a consentire l'accesso Controparte_1 all'immobile in cui era collocato il punto di riconsegna ma il resistente non si era presentato, impedendo alla società ricorrente di procedere all'interruzione del prelievo di gas.
Pertanto la aveva chiesto al Tribunale di Reggio Calabria Parte_1 di essere autorizzata ad accedere all'immobile in cui era collocato il PDR relativo all'utenza gas del odierno appellato, al fine di procedere alla CP_1
disalimentazione fisica del punto di riconsegna.
2. Secondo il Tribunale di Reggio Calabria la non ha Parte_1
provato di avere ricevuto dalla società di vendita la richiesta di cessazione amministrativa della fornitura, presupposto necessario per l'attivazione del servizio di default e per il venir meno del contratto di distribuzione e fornitura.
Il Tribunale di Reggio Calabria ha pertanto rigettato il ricorso per mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa.
3. La ha impugnato il provvedimento di rigetto, deducendo Parte_1
che la decisione del Tribunale si fonda su un errore di valutazione, non avendo il giudice correttamente valutato e interpretato i documenti di causa.
2 Corte d'Appello
Infatti, sostiene l'appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la società ricorrente ha dato prova di tutti i presupposti per l'attivazione del servizio di default e della successiva disalimentazione del punto di riconsegna.
Pertanto la ha chiesto, in riforma del provvedimento Parte_1 impugnato, di essere autorizzata ad accedere all'immobile in cui è collocato il punto di riconsegna gas dell'utenza intestata a , al fine di Controparte_1
procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna stesso compiendo tutte le operazioni necessarie per l'interruzione dell'erogazione di gas dal predetto contatore.
4. Con note scritte dell'8 giugno 2025, la società appellante ha fatto presente che nelle more è intervenuto il provvedimento ARERA che non impone l'avvio della presente procedura in presenza di consumi annui inferiori a 5.000 mc e pertanto è venuto meno il presupposto della presente controversia e quindi non è più necessario proseguire nel giudizio. Ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
2.- Cessazione della materia del contendere
1. Considerata la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall'appellante, fondata sulla circostanza che nelle more del giudizio d'appello è intervenuto il provvedimento ARERA, che rende non necessario l'azione giudiziale per la disalimentazione in presenza di consumi annui inferiori a 5.000 misura cautelare, ritenuto pertanto venuto meno il presupposto dell'azione intrapresa dall'odierna appellante e conseguentemente non si ravvisano ragioni per disattendere la richiesta dell'appellante di cessazione della materia del contendere, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3.- Spese processuali
In ordine alle spese processuali, va dichiarato il non luogo a provvedere, in ragione della mancata costituzione in secondo grado della parte appellata.
3 Corte d'Appello
4.- Doppio del contributo unificato
Essendo stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Reggio Calabria, 8.7.2024
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
4
n. 541/2022
C O R T E D' 'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott. Federica Rende consigliera dott.ssa Ivana Acacia consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 541/2022 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra c.f. , in persona dell'amministratore delegato e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore dott. Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Palombi, elettivamente domiciliata in
Roma via Arcione, n. 71
nei confronti di
, c.f. Controparte_1 C.F._1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
1 Corte d'Appello
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Domanda di parte appellante
1. La impugna l'ordinanza del 26 ottobre 2022, emessa dal Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria a definizione del proc. n. 3351/2021, secondo il rito di cui all'art. 702 bis c.p.c., ordinanza con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla diretto ad ottenere la chiusura del punto di Parte_1
riconsegna gas per morosità di . Controparte_1
La società aveva invitato a consentire l'accesso Controparte_1 all'immobile in cui era collocato il punto di riconsegna ma il resistente non si era presentato, impedendo alla società ricorrente di procedere all'interruzione del prelievo di gas.
Pertanto la aveva chiesto al Tribunale di Reggio Calabria Parte_1 di essere autorizzata ad accedere all'immobile in cui era collocato il PDR relativo all'utenza gas del odierno appellato, al fine di procedere alla CP_1
disalimentazione fisica del punto di riconsegna.
2. Secondo il Tribunale di Reggio Calabria la non ha Parte_1
provato di avere ricevuto dalla società di vendita la richiesta di cessazione amministrativa della fornitura, presupposto necessario per l'attivazione del servizio di default e per il venir meno del contratto di distribuzione e fornitura.
Il Tribunale di Reggio Calabria ha pertanto rigettato il ricorso per mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa.
3. La ha impugnato il provvedimento di rigetto, deducendo Parte_1
che la decisione del Tribunale si fonda su un errore di valutazione, non avendo il giudice correttamente valutato e interpretato i documenti di causa.
2 Corte d'Appello
Infatti, sostiene l'appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la società ricorrente ha dato prova di tutti i presupposti per l'attivazione del servizio di default e della successiva disalimentazione del punto di riconsegna.
Pertanto la ha chiesto, in riforma del provvedimento Parte_1 impugnato, di essere autorizzata ad accedere all'immobile in cui è collocato il punto di riconsegna gas dell'utenza intestata a , al fine di Controparte_1
procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna stesso compiendo tutte le operazioni necessarie per l'interruzione dell'erogazione di gas dal predetto contatore.
4. Con note scritte dell'8 giugno 2025, la società appellante ha fatto presente che nelle more è intervenuto il provvedimento ARERA che non impone l'avvio della presente procedura in presenza di consumi annui inferiori a 5.000 mc e pertanto è venuto meno il presupposto della presente controversia e quindi non è più necessario proseguire nel giudizio. Ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
2.- Cessazione della materia del contendere
1. Considerata la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall'appellante, fondata sulla circostanza che nelle more del giudizio d'appello è intervenuto il provvedimento ARERA, che rende non necessario l'azione giudiziale per la disalimentazione in presenza di consumi annui inferiori a 5.000 misura cautelare, ritenuto pertanto venuto meno il presupposto dell'azione intrapresa dall'odierna appellante e conseguentemente non si ravvisano ragioni per disattendere la richiesta dell'appellante di cessazione della materia del contendere, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3.- Spese processuali
In ordine alle spese processuali, va dichiarato il non luogo a provvedere, in ragione della mancata costituzione in secondo grado della parte appellata.
3 Corte d'Appello
4.- Doppio del contributo unificato
Essendo stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Reggio Calabria, 8.7.2024
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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