Decreto cautelare 16 gennaio 2026
Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 02/03/2026, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03860/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00558/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2026, proposto da MU BI, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Abbruzzese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata D'Italia di Islamabad, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, con annessa istanza cautelare, e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa FR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che – come già rilevato in sede monocratica – il presente ricorso ha identico contenuto rispetto al ricorso r.g. n. 13894 del 2025, peraltro già esaminato in sede cautelare presso la Sezione V quater di questo Tribunale;
Considerato che, pertanto, il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem e può dunque essere definito con sentenza in forma semplificata, come da avvisi ai sensi degli articoli 73 e 60 c.p.a. dati all’odierna camera di consiglio;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate per la peculiarità della questione, anche onde evitare che la parte rappresentata debba farsi carico delle conseguenze pregiudizievoli di una questione meramente tecnica, cui è rimasta estranea;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ET TO, Presidente
FR AR, Primo Referendario, Estensore
IA LI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR AR | ET TO |
IL SEGRETARIO