Sentenza 1 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2002, n. 2987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2987 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
062902 IN NOME D ROP L IT2 987 /02 REPUBBLICA ITALIANA A CORTE SUPREM ASSAZIONE Oggetto Imposta di SEZIONE TRIBUTARIA sucaswoni, Jegertyinterni a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di dilatione R.G.N. 1346/99 Dott. Michele Presidente CANTILLO Dott. Paolo Consigliere GIULIANI Cron. 7062 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI Consigliere Ud. 14/12/01 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN TENZA N. 62902 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DE MONTE GERARDO;
- intimato avversO la sentenza n. 236/97 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 18/12/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella camera di 2638 consiglio il 14/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco 1 Antonio GENOVESE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso per essere lo stesso manifestamente infondato. Svolgimento del processo Del Monte Gerardo, presentava istanza di pagamento dell'imposta di successione relativa al decesso del suo dante causa, avvenuta nel corso del 1988, con la ra- teizzazione prevista dal d. P. R. n. 637 del 1972, os- sia con il pagamento delle somme maggiorate dagli inte- ressi nella misura del 5%. L'Ufficio rigettava l'istanza in quanto, a suo di- gli interessi da corrispondersi sarebbero stati re, quelli stabiliti, nel decreto legislativo n. 346 del 1990, nella misura del 9%. Il contribuente impugnava il provvedimento negativo dell'Amministrazione con ricorso che veniva respinto dalla Commissione Tributaria di primo grado. Con sentenza del 18 dicembre 1997 la Commissione Tri- butaria Regionale ha accolto l'appello del contribuen- te atteso che, alla luce dell'art. 63 del decreto legi- slativo n. 346 del 1990, il tasso di interesse del 9% avrebbe dovuto applicarsi soltanto alle successioni 2 aperte dopo il 1° gennaio 1991, non a quelle anteriori a tale data (e nella specie la successione si era aper- ta nel 1988). Ricorre il Ministero delle Finanze lamentando, con unico motivo, la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 38, se- condo comma, e 63 del decreto legislativo n. 346 del 1990, 11 delle disposizioni sulla legge in generale, 1418, 1419, secondo comma, 1339 e 1374 cod. civ., dai quali si ricaverebbe il principio secondo il quale il decreto legislativo n. 346 del 1990 si applicherebbe anche ai contratti>> di dilazione del pagamento dell'imposta intervenuti>> dopo la sua entrata in vi- gore, anche senza tener conto dell'anteriorità ad esso dell'apertura della successione. La parte intimata non ha presentato difese. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 9 ottobre 2001, ha osser- vato che, in base alla consolidata giurisprudenza della Cassaziione, il ricorso appare manifestamente infonda- to, ai sensi dell'art. 375 del codice di rito civile. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Secondo l'orientamento di questa Corte, consolida- tosi a seguito della pronuncia n. 3840 del 1999, 3 alla dilazione di pagamento dell'imposta di successio- ne apertasi nel vigore del testo unico n. 637 del 1972, richiesta nel vigore di quella normativa e con- cessa nel vigore del testo unico n. 346 del 1990, si applicano gli interessi nella misura fissata dal vec- chio testo e non dal nuovo>>. Ancor più efficacemente, con decisione n. 9685 dello stesso anno, la Corte ha ancora affermato che < alla stregua della disposizione di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 346 del 1990, la quale stabilisce che le norme del T.U. sulle successioni e donazioni in esso contenute entrino in vigore il 1 gennaio 1991 e si applichino alle succes- sioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale una il 31data, ove successione si sia aperta entro dicembre 1990, non vale ad assoggettarla alla nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990 il fatto che, successivamente al 1 gennaio 1991, sia intervenuto un accordo fra il contribuente e 1'Amministrazione finanziaria relativo alla dilazione del pagamento del- l'imposta ed agli interessi.>> (e nella stessa direzio- nn. 7528, 8776, 8779, ne anche Cassazione, sentt. 8783 e 8823 del 2000). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per di- scostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, del quale mostra d'ignorare persino l'esistenza, il ricorso 4 deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cas- sazione, il 14 dicembre 2001. L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE Advanl overof Jewinn Il Presidente Dr. Michele CANTILLO IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 1 MAR 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 5