Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 luglio 1913 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 luglio 1998 |
Commentari • 11
- 1. Art. 214 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)https://www.brocardi.it/ · 1
1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3: a) gli articoli 11, comma 1, da 12 a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 52, da 58 a 60 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e successive modificazioni; b) gli articoli da 26 a 43, 44, comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 51, 54, ultimo periodo, 56, 61, comma 2, 97, da 106 a 108 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068; c) gli articoli da 2 a 10 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597; d) il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597; e) il regio decreto 9 aprile 1925, n. 376; f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio decreto-legge 14 maggio 1925, …
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Giurisprudenza • 22
- 1. Trib. Prato, sentenza 14/07/2025, n. 424Provvedimento: N. R.G. 2666/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione Unica CIVILE Il Tribunale di Prato, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. ssa MA CA AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2666/2018 promossa da: Parte_1 (C.F. C.F._1 ) eParte_2 (C.F. C.F._2 ) elettivamente domiciliati in Prato, Via Valentini n. 23/A, presso lo studio dell'Avvocato Jacopo Bigiarini, che li rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 09/09/2020 - attori contro Controparte_1 (C.F. C.F._3 ) elettivamente domiciliata in Prato, Via …Leggi di più...
- prova vizi·
- vizi occulti·
- spese processuali·
- difformità catastali·
- risarcimento danni·
- art. 1494 c.c.·
- permuta·
- rivalutazione monetaria·
- accettazione stato di fatto·
- inadempimento contrattuale
Versioni del testo
- Titolo I. : Delle borse di commercio
- Capo I : . istituzione delle borse di commercio ed autorità che vi sono proposte.
- Art. 1.
Le borse di commercio sono istituite con R. decreto, su proposta della competente Camera di commercio. Il decreto di istituzione indica per ciascuna borsa, secondo le proposte della Camera di commercio, per quali specie di contrattazione sia istituita.