Articolo 1 della Legge 10 aprile 1981, n. 142
Articolo 2
Versione
6 maggio 1981
Art. 1.
Il terzo comma dell'articolo 162 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194".
Entrata in vigore il 6 maggio 1981
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