Art. 1.
Il terzo comma dell'articolo 162 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194".
Il terzo comma dell'articolo 162 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194".