Versione
6 maggio 1981
6 maggio 1981
Art. 1.
Il terzo comma dell'articolo 162 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194".
Il terzo comma dell'articolo 162 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 25/07/1983, n. 242Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del disegno di legge n. 142, approvato il 18 dicembre 1981 dall'Assemblea regionale siciliana (Norme riguardanti gli enti economici regionali e norme in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e già fruenti del trattamento economico della Cassa integrazione guadagni) promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 28 dicembre 1981, depositato in cancelleria il 5 gennaio 1982 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1982 e del quale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 1982 e nella Gazzetta Ufficiale della Reg. Sicilia n. 5 del 1982.Leggi di più...
- accettazione regionale·
- rinuncia dello stato al ricorso·
- lavoratori sospesi dal lavoro·
- ord. 242/83. giudizio di legittimita' costituzionale in via principale·
- regione siciliana·
- successiva soppressione della disposizione impugnata·
- estinzione del giudizio.