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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/11/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1492/2022
N. R.G. 1492/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
IL LA
Presidente - relatore
M. Angela MARCHESIELLO
Consigliere
TO TT
pagina 1 di 19 Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1492 del 2022
TRA
(C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN DO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla Via Putignani n. 136;
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
- APPELLATA, CONTUMACE -
NONCHÉ
e per essa la mandataria Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ettore Quinto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corato, alla Via Duomo n. 6;
pagina 2 di 19 - INTERVENTRICE -
All'udienza collegiale del 7.3.2025 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio (r.g. n. 5042/2016), conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Trani la proponendo azione di accertamento della Controparte_1
nullità parziale di alcuni contratti di conto corrente (n. 6092.65, n.631285.64 e n.631326.68) e dell'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori relativi ai piani di ammortamento di due contratti di mutuo, chiedendo dunque l'accertamento del saldo dei rapporti e la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca convenuta.
In particolare, l'attrice lamentava che i primi due contratti di conto corrente erano sottoscritti solo dal correntista, ragion per cui non era soddisfatto il requisito della forma scritta;
inoltre, che la copia del contratto n. 6092.65 in possesso del correntista era diversa da quella della banca per essere state apposte sulla copia della banca (ricevuta dal cliente in un secondo momento) condizioni economiche che non v'erano sulla copia in possesso del correntista;
infine, la correntista si doleva dell'illegittima applicazione del ius variandi quanto al conto n. 631286.64;
Si costituiva la chiedendo il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate, con vittoria di CP_1
spese.
Con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice chiedeva al Tribunale di ordinare a carico dell'Istituto di credito l'esibizione di taluni documenti, ex art. 210 c.p.c. e di disporsi C.T.U. contabile.
Rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c., la causa, istruita mediante C.T.U. contabile, è stata decisa con sentenza n. 544/2022, resa il 29.3.2022, con la quale il Tribunale di Trani così provvedeva:
“a) rigetta le domande di accertamento delle nullità e di ripetizione dell'indebito; pagina 3 di 19 b) accerta e dichiara che il saldo del conto n.6092.65 è a credito del correntista per € 265,55, il saldo del conto n. 631285.64 è a credito del correntista per € 2.395,87, il saldo conto n.631326.68 è a debito del correntista per € 6.471,49;
c) compensa le spese di lite;
d) pone definitivamente le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto a carico delle parti nella misura di metà per ciascuno.”
In particolare, il giudice, premesso che “sono versati in atti i tre contratti scritti di conto corrente e tutti gli estratti conto a quelli relativi;
la mancanza di alcuni estratti scalari (evidenziata dal c.t.u. con riguardo solo ai c/c n. 631285.64 e 631326.68) non ha inciso sulla ricostruzione …” (pag. 2), ha rigettato la doglianza relativa al difetto di sottoscrizione della in relazione a due dei contratti, CP_1
richiamando l'indirizzo consolidato nella pronuncia della Cassazione a S.U. n. 898/2018, secondo cui in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993.
In secondo luogo, ha ritenuto infondata l'ipotesi, adombrata dall'attrice, di un riempimento abusivo della copia dei contratti in possesso della banca, posto che “la misura dei tassi, la medesima periodicità
di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, la commissione di massimo scoperto, le spese e le valute, sono tutti elementi indicati e stabiliti espressamente nei contratti con carattere stampato e non a mano” (pag. 3).
Ha, poi, ritenuto validamente applicata la commissione di massimo scoperto (c.m.s.), in quanto determinata e determinabile, essendo indicata in una percentuale da applicarsi sulla massima esposizione trimestrale raggiunta, ed ha ritenuto infondata la doglianza relativa all'illegittimo esercizio dello ius variandi in relazione al conto corrente n.631286.64, osservando che “..è in atti il contratto dell'agosto 2005 che all'art.18 prevedeva espressamente la facoltà di modifica delle condizioni e l'impegno della banca alla semplice comunicazione delle stesse, in esito alla quale il correntista aveva pagina 4 di 19 15 giorni per recedere. E ciò è rispondente alla formulazione originaria dell'art. 118 t.u.b. vigente al momento della pattuizione, che prevedeva la mera comunicazione “impersonale” delle modifiche e ciò
per il tramite del richiamo alle delibere CICR quanto alle modalità comunicative. Inoltre, v'è anche che la ha prodotto essa stessa gli estratti conto del c/c con l'indicazione delle condizioni a fine Pt_1
estratto trimestre per trimestre, sicché ciò prova che, anche nell'ottica della successiva modificazione dell'art. 118 t.u.b., ella ha ricevuto le comunicazioni personali tempo per tempo, senza mai esercitare il recesso.” (pag.5)
Infine, il giudice ha rilevato la genericità del riferimento fatto da parte attrice ad un rapporto di sconto asseritamente collegato al conto corrente n. 631326.68, in assenza di specifiche contestazioni ed a fronte della produzione, da parte della del contratto di sconto con le specifiche pattuizioni in CP_1
ordine ai costi e alle modalità dello sconto, ed ha aderito alla valutazione di non usurarietà dei tassi espressa dal consulente tecnico in relazione ai piani di ammortamento dei mutui, confermandone dunque la validità.
Le spese di lite sono state integralmente compensate, “attesa la minima discrepanza fra il saldo accertato e il saldo portato dalla banca” e, per la stessa ragione, le spese di C.T.U. sono state poste a carico delle parti nella misura di metà per ciascuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani, con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.10.2022, ha proposto appello dinanzi a questa Corte, chiedendo, per i motivi di Parte_1
seguito indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità totale e/o parziale del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 6092.65 acceso in data 17.05.06 presso la Filiale MPS di Trani, per l'addebito di spese e c.m.s. nulle, per l'errata applicazione delle valute e commissioni non pattuite;
b) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità totale e/o parziale del conto corrente di corrispondenza n. 631286.64 (già 11269) acceso in data 02.08.05 presso la Filiale Controparte_4
pagina 5 di 19 di Trani, per l'addebito di spese e c.m.s. nulle, per l'illegittima applicazione dello jus variandi in danno della correntista;
c) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità totale e/o parziale del conto corrente di corrispondenza n. 631326.68 (già 11416J) acceso in data 01.03.06 presso la Controparte_4
Filiale di Trani e collegato rapporto sconto S.B.F, per l'applicazione di un tasso di interesse debitore non pattuito ed in ogni caso eccessivo e finanche superiore al tasso soglia ex L.108/'96, per l'addebito di spese e c.m.s. nulle, per l'illegittima applicazione dello jus variandi in danno della correntista;
d) per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica del saldaconto del conto corrente di corrispondenza n. 6092.65 acceso in data 17.05.06 presso la Filiale MPS di Trani, portando il saldo a
+€1.050,26 relativamente alla data del 19.05.2009, o di quella somma maggiore o minore che risulterà giusta ed equa a seguito di ricalcolo dell'effettivo dare/avere tra le parti a mezzo espletanda
C.T.U. tecnico – contabile;
e) per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica del saldaconto del conto corrente di corrispondenza n. 631286.64 (già 11269) acceso in data 02.08.05 presso la Filiale Controparte_4
di Trani, portando il saldo a +€.3.561,98 relativamente alla data del 31.12.2015, o di quella somma maggiore o minore che risulterà giusta ed equa a seguito di ricalcolo dell'effettivo dare/avere tra le parti a mezzo espletanda C.T.U. tecnico – contabile;
f) per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica del saldaconto del conto corrente di corrispondenza n. 631326.68 (già 11416J) acceso in data 01.03.06 presso la Controparte_4
Filiale di Trani e collegato rapporto sconto S.B.F, portando il saldo a +€.10.947,12 relativamente alla data del 31.12.2015, o di quella somma maggiore o minore che risulterà giusta ed equa a seguito di ricalcolo dell'effettivo dare/avere tra le parti a mezzo espletanda C.T.U. tecnico – contabile;
g) Per l'effetto, all'esito, disporre la chiusura giudiziale dei contratti di conto corrente suindicati;
h) condannare la banca convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall'articolo 2, comma 35-sexies del pagina 6 di 19 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per l'ingiustificato diniego ad aderire al procedimento di mediazione obbligatoria;
i) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.
In via istruttoria:
- si reitera la richiesta di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla banca appellata l'esibizione in giudizio della documentazione richiesta dall'attore prima e fuori dal presente giudizio con lettera racc a/r versata in atti nonché nelle note istruttorie del giudizio di primo grado, ossia: C/C
n°631326.68 (già 11416J): - distinte di presentazione effetti allo sconto con dettaglio competenze sconto per singolo titolo cambiario a partire dall'anno 2006 al 31.12.2014 e conti scalari al 30.06.05 – 30.09.05 e dal 30.06.09 al I^ trimestre 2015; C/C 631285.64 (già
11269N): Copia conti scalare al 30.06.05 – 30.09.05 – 30.12.05 – 30.03.06 e dal 30.06.09 al I^
trimestre 2015, oltre alle distinte di presentazione effetti allo sconto con dettaglio competenze sconto per singolo titolo cambiario a partire dall'anno 2006 al 31.12.2014;
- Si chiede l'integrazione della C.T.U. contabile al fine di epurare i rapporti dallo jus variandi illegittimamente applicato dalla banca appellata.”
Con il primo motivo, l'appellante si duole della ritenuta validità della c.m.s., in realtà assolutamente generica ed indeterminata, posto che i contratti di conto corrente oggetto di causa indicano esclusivamente l'aliquota percentuale;
in accoglimento della censura, si chiede l'adozione delle ipotesi formulate dal consulente tecnico, contenute nell'elaborato integrativo, con le quali vengono epurate tali commissioni.
Con il secondo motivo, si censura la ritenuta legittimità dell'applicazione dello jus variandi attraverso la mera sottoscrizione della clausola prevista in contratto, mentre la modifica contrattuale richiederebbe una comunicazione espressa, la cui ricezione deve essere provata dalla Banca. Dunque, si insiste pagina 7 di 19 affinché venga integrata l'istruttoria attraverso l'eliminazione dello jus variandi applicato illegittimamente in danno della correntista.
Con l'ultimo motivo, l'appellante si duole della mancata considerazione, da parte del giudice,
dell'adempimento solo parziale della in relazione all'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., CP_1
“degli estratti conto indicati nella memoria n. 2 dell'attore”, disposto dal Tribunale di Trani con ordinanza del 28.03.2018, chiedendo che tale contegno della sia tenuto in considerazione ai CP_1
sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c. Infatti, dalla lettura della relazione peritale svolta in primo grado (pag. 10) emergerebbe che non risultano prodotti alcuni conti scalari dei conti correnti n.
631285.64 (già 11269 N) e n. 631326.68 (già 11416 J), nonché le distinte di presentazione effetti allo sconto con dettaglio competenze sconto per singolo titolo cambiario a partire dall'anno 2006 al
31.12.2014. In conseguenza di ciò, si reitera la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Sotto altro profilo, l'appellante invoca l'inversione dell'onere della prova, da porsi in capo alla banca convenuta, in applicazione del principio di c.d. vicinanza (o inerenza) della prova, in considerazione del fatto che l'azione svolta in primo grado era volta all'accertamento negativo del credito.
La non si è costituita in giudizio, pur regolarmente citata. Controparte_1
Con comparsa di costituzione del 4.3.2025, si è costituita in giudizio e per essa la CP_2
mandataria asserendo di essere pervenuta nella titolarità del Controparte_3
credito oggetto di contesa in base ai seguenti passaggi:
- con effetti giuridici a far data dal 1.12.2020, la C.F. Controparte_1
(la ” o MP) si è scissa in (anche la “Società Beneficiaria”), P.IVA_1 CP_5 CP_2
trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività (Compendio Scisso), come meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04.10.2020 e composto, in sintesi: all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite;
al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto, il tutto come da atto di pagina 8 di 19 scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del 25.11.2020 per atto notaio dott. Persona_1
di rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Registro delle Imprese di e di Napoli in data CP_1 CP_1
26.11.2020 (la "Scissione");
- nel Compendio Scisso sono altresì ricompresi gli elementi dell'attivo e del passivo rivenienti a MP
dalla propedeutica scissione infragruppo di Monte dei Paschi Capital Services Banca per le Imprese
S.p.A. CF: 00816350482, interamente partecipata da MP, a favore della stessa MP (per atto notaio dott. di del 19.11.2020, rep. 39.389, racc. 20.006), con effetti a far data dal Persona_1 CP_1
26.11.2020; - del trasferimento del Compendio Scisso è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151; - in conseguenza dell'operazione di scissione, è divenuta esclusiva titolare CP_2
dei crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Scisso, ivi incluso del credito già vantato da MP nei confronti di - ai sensi dell'articolo 58 del TUB, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, Parte_1
da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Società Scissa, conservano la loro validità e il loro grado a favore della Società Beneficiaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione;
- non sono incluse nel Compendio Scisso le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel Compendio Scisso, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da MP anteriormente alla Scissione;
quindi, non è legittimata passiva in ordine ad eventuali domande restitutorie o risarcitorie per le CP_2
causali sopra descritte, che restano di competenza di MP;
- in data 6.03.2024 a conferito procura speciale per la gestione dei crediti deteriorati a CP_2
appartenente al “ , giusta procura speciale a rogito Controparte_3 CP_6
notaio Dott. di Milano in data 6.03.2024 Rep. 62142 Racc. n. 29606. Persona_2
L'istituto di credito, dunque, ha chiesto il rigetto dell'avversa impugnazione così come delle richieste istruttorie, con vittoria di spese.
<<<<<<<<<<>>>>>>>>>> pagina 9 di 19 Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'appellata in Controparte_1
quanto non costituitasi pur a seguito di regolare citazione in giudizio.
Ancora, in via preliminare, occorre affrontare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
[...]
sollevata dall'appellante in sede di comparsa conclusionale, con la quale si contesta, in CP_2
particolare, il difetto di prova dell'inclusione del credito oggetto di contesa fra quelli rivenienti ad quale beneficiaria della scissione di CP_2 Controparte_1
A riguardo, giova premettere quanto di recente affermato dalla S.C. con sentenza n. 5478/2024:
“I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari prece-
denti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo con-tenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressa-mente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019;
cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 – 01, secondo cui:
«l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile
“ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può
essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
pagina 10 di 19 esso, comunque, è del tutto estraneo al perfeziona-mento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al ce-dente»), ovvero, più
specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito mede-simo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova docu-mentale della propria legittimazione sostanziale,
salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv.
638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola,
soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti,
contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può
ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione,
laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del pagina 11 di 19 contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema proban-dum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito
contro
-verso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati,
ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti)
di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiara-zione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano al-tre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un pagina 12 di 19 elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della de-dotta cessione. In tali casi,
la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione,
non sarà sindacabile in sede di legittimità.”
Nel caso di specie, la produzione documentale di è completa, essendo stati prodotti agli CP_2
atti sia l'estratto della G.U. con la quale si è dato avviso della scissione, sia gli atti di scissione MPS –
e scissione MPS CAPITAL – MP, nonché i relativi allegati, sicché l'onere probatorio CP_2
incombente sulla società beneficiaria costituitasi in appello può dirsi ampiamente soddisfatto, anche alla luce delle circoscritte contestazioni dell'appellante.
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Venendo, al merito della lite, osserva questa Corte che soltanto il primo motivo di impugnazione è
meritevole di accoglimento.
Infatti - premesso che l'elaborato peritale del C.T.U. in primo grado non soccorre nell'individuazione degli elementi utili per la determinazione della commissione di massimo scoperto, essendosi il consulente limitato a dare atto di aver effettuato una doppia ipotesi di ricalcolo dei conti (con e senza c.m.s.) - nel caso qui in esame, va dato seguito all'orientamento di recente ribadito dalla Cassazione,
secondo cui “in tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass., Sez. I, 20/06/2022, n. 19825).” (cfr. Cass. ord. n. pagina 13 di 19 5359/2024) e “In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità
di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti.” (cfr. Cass. ordinanza n.
1373/2024).
Peraltro, nonostante il primo giudice abbia ritenuto “che la c.m.s., indicata in una percentuale da applicarsi sulla massima esposizione trimestrale raggiunta, sia anche determinata e determinabile,
quindi non affetta da alcuna nullità.”, questa Corte ha avuto modo di osservare che: “La c.m.s., infatti,
nella definizione datane dalla S.C. (tra le altre, Cass. 870/06; 11772/02), costituisce la
“remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”. Essa, pertanto, assolve ad una funzione economico-giuridica ben diversa da quella propria degli interessi: mentre questi costituiscono la traduzione in termini di accessorio contrattuale della normale fruttiferità1 del denaro, andando a remunerare, pro die in misura di una percentuale sul quantum volta per volta dovuto, il sacrificio fatto da chi si priva di liquidità prestandola ad un terzo, la c.d. commissione di massimo scoperto costituisce l'autonoma remunerazione pretesa dagli istituti di credito a fronte dell'onere su di essi incombente di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto per il quale il cliente è stato affidato. Se, dunque, ha un'idonea causa giustificatrice in quanto prevista ed applicata come sull'importo accordato e non utilizzato, deve - al contrario - ritenersi priva di causa se calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista, costituendo anziché il corrispettivo per la somma utilizzata, una voce accessoria all'interesse. Ed infatti, con un affidamento completamente sfruttato dal correntista, questi sarà costretto a pagare interessi sullo scoperto - la 1 n.d.e.: la parola fruttiferità non esiste;
può sostituirsi con “produzione di frutti”. pagina 14 di 19 prima volta - a titolo di semplice interesse e - la seconda volta - a titolo di commissione di massimo scoperto. Di qui la nullità della relativa clausola, per essere la commissione priva di causa autonoma,
sostanziandosi in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenuti per l'utilizzazione del credito (cfr. T. Teramo 364/23; App. Bari 1160/20; T. Monza,
18/01/2016; T. Ravenna, 06/06/2012; T. Busto Arsizio-Gallarate, 18/10/2010; T. Monza, 13/06/2007;
id., 12/12/2005; T. Milano, 4/07/2002).” (cfr. App. Bari sent. n. 1373/24):
In accoglimento della censura, dunque, viene in rilievo la seguente ipotesi di ricalcolo dei tre c/c formulata dal C.T.U. espungendo le c.m.s.: - € 1.050,26 a credito della correntista al 19.05.2009 per il conto corrente n.6092.65 - € 3.561,98 a credito della correntista al 30.09.2015 per il conto corrente n.631285.64 (già n.11269 N) - € 5.057,67 a credito della correntista al 30.09.2015 per il conto corrente n.631326.68 (già n.11416 J), ovvero € 10.947,12 se si espungono anche le competenze di sconto effetti, ritenute non verificabili e rideterminabili dal C.T.U. per mancata esibizione della documentazione all'uopo necessaria.
Con riferimento alla duplice ipotesi di ricalcolo del conto n.631326.68 (già n.11416 J), a parere di questa Corte, occorre aderire alla prima ipotesi su esposta, in quanto il terzo motivo di appello, con il quale si censura l'omessa considerazione, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., dell'adempimento solo parziale della all'ordine impartito dal giudice ex art. 210 c.p.c. e si reitera la relativa istanza, è privo di CP_1
fondamento.
Infatti, è sufficiente osservare che, dopo un primo diniego dell'istanza, all'udienza del 21.11.2018, il giudice di prime cure disponeva l'esibizione “degli estratti conto indicati nella memoria n. 2
dell'attore”, memoria il cui relativo contenuto è opportuno riportare testualmente:
“1. Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla banca convenuta l'esibizione in giudizio della documentazione richiesta dall'attore prima e fuori dal presente giudizio con lettera racc a/r versata in atti, inoltrata ai sensi dell'art. 119 del T.U.B. e parzialmente prodotta dalla banca, ossia: • C/C ordinario 6092.65: -
Copia fotostatica contratto di affidamento e successive variazioni;
- Copia estratti conto completi di pagina 15 di 19 riassunto scalare al 30.06.05 – 30.09.05 – 30.12.05 – 30.03.06 e dal 30.06.09 al I^ trimestre 2015; C/C
631285.64 (già 11269N): - Copia fotostatica contratto di affidamento e successive variazioni;
- Copia
estratti conto completi di riassunto scalare al 30.06.05 – 30.09.05 – 30.12.05 – 30.03.06 e dal 30.06.09
al I^ trimestre 2015; - Distinte di presentazione effetti allo sconto con dettaglio competenze sconto per singolo titolo cambiario a partire dall'anno 2006 al 31.12.2014; • C/C n°631326.68 (già 11416J): -
Copia estratti conto completi di riassunto scalare al 30.06.05 – 30.09.05 e dal 30.06.09 al I^ trimestre
2015; - Distinte di presentazione effetti allo sconto con dettaglio competenze sconto per singolo titolo cambiario a partire dall'anno 2006 al 31.12.2014; • Contratto mutuo n. 741368119.29 del 02.08.2007:
- Scheda contabile di tutte le rate pagate;
”.
Evidentemente, l'istanza è stata accolta in parte, avendo il giudice fatto espresso riferimento ai soli estratti conto, peraltro prodotti dalla (il C.T.U. in primo grado rilevava la completezza degli e/c CP_1
in relazione a tutti e tre i conti correnti, rilevando solo dei salti – superabili – in relazione a taluni conti scalare del c/c n. 631326.68, cfr. pag. 7 relazione peritale). Dunque, la censura non può essere accolta nei termini in cui è stata posta.
Quanto alla lamentata mancanza di trasparenza del rapporto di sconto, l'appellante non colma (né
potrebbe farlo, in sede di appello) le lacune deduttive già evidenziate dal primo giudice2 con statuizione accurata e non oggetto di specifica censura.
Infine, non può darsi accogliersi la tesi dell'appellante in ordine all'inversione dell'onere probatorio,
ovvero al suo temperamento in virtù del principio di vicinanza della prova, nell'ambito dell'azione di accertamento negativo del credito, e ciò in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante,
pagina 16 di 19 l'azione proposta in primo grado dalla era volta anche alla ripetizione dell'indebito, mentre, Pt_1
solo in sede di appello, è stata limitata alla richiesta di rettifica del saldo dei conti.
Tra l'altro, la non ha agito per il pagamento di detto saldo, così che non vi sono ragioni per cui CP_1
la convenuta dovrebbe sopportare l'onere della prova di una pretesa non avanzata, avendo peraltro prodotto adeguata documentazione contrattuale (conti correnti e contratto di sconto) e contabile (e/c),
come più volte già evidenziato dal perito officiato in primo grado e dal giudice di prime cure.
Per questi motivi
, va esclusa l'ipotesi di ricalcolo formulata dal C.T.U. in primo grado, espungendo le competenze relative al contratto di sconto effetti.
D'altro canto, neppure può accogliersi la richiesta di integrazione istruttoria formulata dall'appellante con il secondo punto di censura, anch'esso infondato.
Infatti, l'appellante non ha censurato specificamente la parte di sentenza in cui si fa riferimento alla versione dell'articolo 118 t.u.b., vigente all'epoca di stipula del contratto: “Quanto al ius variandi del conto n. 631286.64, è in atti il contratto dell'agosto 2005 che, all'art. 18, prevedeva espressamente la facoltà di modifica delle condizioni e l'impegno della banca alla semplice comunicazione delle stesse,
in esito alla quale il correntista aveva 15 giorni per recedere. E ciò è rispondente alla formulazione originaria dell'art. 118 t.u.b. vigente al momento della pattuizione, che prevedeva la mera comunicazione “impersonale” delle modifiche e ciò per il tramite del richiamo alle delibere cicr quanto alle modalità comunicative.”
A fronte di tale motivazione - accurata e condivisibile, in quanto riscontrata dai documenti agli atti e dalla normativa applicabile ratione temporis - l'appellante si limita a sostenere, senza alcun ragionamento controfattuale, che la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali presuppone che tale possibilità sia stata precedentemente concordata fra banca e cliente con un'apposita clausola che deve essere approvata specificamente dal cliente, secondo un meccanismo simile a quello previsto dall'art. 1341 co. 2 c.p.c., - condizione, si ribadisce, soddisfatta con l'approvazione specifica dell'art. 18 del contratto, come emerge dagli atti - e che la comunicazione della modifica contrattuale deve pagina 17 di 19 essere espressa e la Banca deve provarne la ricezione;
ebbene, anche in merito a quest'ultimo aspetto,
va confermato quanto già osservato dal primo giudice, ovvero che il testo dell'art. 118 T.U.B. vigente all'epoca di stipula del contratto non prevedeva tale formalità, al contrario del testo attuale del co. 2
dell'articolo in parola, dove si prevede che “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei
rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.”
Peraltro, l'appellante non censura neppure l'ulteriore ratio della sentenza impugnata, laddove si fa riferimento al fatto che “… la ha prodotto essa stessa gli estratti conto del c/c con l'indicazione Pt_1
delle condizioni a fine estratto trimestre per trimestre, sicché ciò prova che, anche nell'ottica della successiva modificazione dell'art. 118 t.u.b., ella ha ricevuto le comunicazioni personali tempo per tempo, senza mai esercitare il recesso.” (pag. 5) .
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di appello, rigettati i restanti, bisogna dare rilievo alla seguente ipotesi di ricalcolo effettuato dal C.T.U. officiato in primo grado: - € 1.050,26 a credito della correntista al 19.05.2009 per il conto corrente n. 6092.65; - € 3.561,98 a credito della correntista al 30.09.2015 per il conto corrente n. 631285.64 (già n.11269 N). - € 5.057,67 a credito della correntista al 30.09.2015 per il conto corrente n. 631326.68 (già n.11416 J).
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e dell'accoglimento dell'appello limitatamente al primo motivo di censura, appare opportuno disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del corrispondente scaglione di valore (tra € 5.201 e € 26.000) ed in base alla tariffa vigente, nella misura di ¼, ponendo la restante pagina 18 di 19 parte a carico di D'altro canto, nulla sulle spese va disposto per quanto attiene ai rapporti CP_2
con la , appellata contumace. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, sezione II civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al ruolo generale n. 1492/2022 sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 544/2022 emessa dal Tribunale di Trani;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della Controparte_1
2) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo del conto n. 6092.65 è a credito della correntista per € 1.050,26, il saldo del conto n. 631285.64 (già
n.11269 N) è a credito della correntista per € 3.561,98 ed il saldo del conto n. 631326.68 (già
n.11416 J) è a credito della correntista per € 5.057,67;
3) Liquida le spese del grado in complessivi € 5.809,00, oltre alle spese generali, Cap ed Iva,
compensandole per ¼ e ponendo la restante parte a carico di CP_2
4) Nulla per le spese nei rapporti con l'appellata contumace.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 29 ottobre 2025.
Il Presidente - relatore est.
IL LA
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “la parte si è limitata a segnalare (in modo anche criptico) che al conto corrente n. 631326.68 era correlato anche il rapporto di sconto (v. pag. 18 della citazione, testualmente “Così come è da rilevare l'assenza del contratti di affidamento, con le relative condizioni, del rapporto portafoglio sconto s.b.f.”), senza null'altro aggiungere (nemmeno con la prima memoria ex art.183, co.6, n1, c.p.c. Sicchè, a fronte di una così generica allegazione e in mancanza di specifiche contestazioni circa quest'ultimo rapporto contrattuale, la banca ha prodotto il contratto di sconto con le specifiche pattuizioni in ordine ai costi e alle modalità dello sconto, sicché non è vero che ciò non fosse regolato e pattuito tra le parti e non si vede per quale ragione dovrebbero essere espunte le voci di addebito derivanti dallo sconto, alla luce del fatto che la pattuizione c'era ed è versata in atti.” (cfr. pag. 7 sentenza impugnata).
N. R.G. 1492/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
IL LA
Presidente - relatore
M. Angela MARCHESIELLO
Consigliere
TO TT
pagina 1 di 19 Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1492 del 2022
TRA
(C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN DO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla Via Putignani n. 136;
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
- APPELLATA, CONTUMACE -
NONCHÉ
e per essa la mandataria Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ettore Quinto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corato, alla Via Duomo n. 6;
pagina 2 di 19 - INTERVENTRICE -
All'udienza collegiale del 7.3.2025 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio (r.g. n. 5042/2016), conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Trani la proponendo azione di accertamento della Controparte_1
nullità parziale di alcuni contratti di conto corrente (n. 6092.65, n.631285.64 e n.631326.68) e dell'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori relativi ai piani di ammortamento di due contratti di mutuo, chiedendo dunque l'accertamento del saldo dei rapporti e la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca convenuta.
In particolare, l'attrice lamentava che i primi due contratti di conto corrente erano sottoscritti solo dal correntista, ragion per cui non era soddisfatto il requisito della forma scritta;
inoltre, che la copia del contratto n. 6092.65 in possesso del correntista era diversa da quella della banca per essere state apposte sulla copia della banca (ricevuta dal cliente in un secondo momento) condizioni economiche che non v'erano sulla copia in possesso del correntista;
infine, la correntista si doleva dell'illegittima applicazione del ius variandi quanto al conto n. 631286.64;
Si costituiva la chiedendo il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate, con vittoria di CP_1
spese.
Con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice chiedeva al Tribunale di ordinare a carico dell'Istituto di credito l'esibizione di taluni documenti, ex art. 210 c.p.c. e di disporsi C.T.U. contabile.
Rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c., la causa, istruita mediante C.T.U. contabile, è stata decisa con sentenza n. 544/2022, resa il 29.3.2022, con la quale il Tribunale di Trani così provvedeva:
“a) rigetta le domande di accertamento delle nullità e di ripetizione dell'indebito; pagina 3 di 19 b) accerta e dichiara che il saldo del conto n.6092.65 è a credito del correntista per € 265,55, il saldo del conto n. 631285.64 è a credito del correntista per € 2.395,87, il saldo conto n.631326.68 è a debito del correntista per € 6.471,49;
c) compensa le spese di lite;
d) pone definitivamente le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto a carico delle parti nella misura di metà per ciascuno.”
In particolare, il giudice, premesso che “sono versati in atti i tre contratti scritti di conto corrente e tutti gli estratti conto a quelli relativi;
la mancanza di alcuni estratti scalari (evidenziata dal c.t.u. con riguardo solo ai c/c n. 631285.64 e 631326.68) non ha inciso sulla ricostruzione …” (pag. 2), ha rigettato la doglianza relativa al difetto di sottoscrizione della in relazione a due dei contratti, CP_1
richiamando l'indirizzo consolidato nella pronuncia della Cassazione a S.U. n. 898/2018, secondo cui in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993.
In secondo luogo, ha ritenuto infondata l'ipotesi, adombrata dall'attrice, di un riempimento abusivo della copia dei contratti in possesso della banca, posto che “la misura dei tassi, la medesima periodicità
di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, la commissione di massimo scoperto, le spese e le valute, sono tutti elementi indicati e stabiliti espressamente nei contratti con carattere stampato e non a mano” (pag. 3).
Ha, poi, ritenuto validamente applicata la commissione di massimo scoperto (c.m.s.), in quanto determinata e determinabile, essendo indicata in una percentuale da applicarsi sulla massima esposizione trimestrale raggiunta, ed ha ritenuto infondata la doglianza relativa all'illegittimo esercizio dello ius variandi in relazione al conto corrente n.631286.64, osservando che “..è in atti il contratto dell'agosto 2005 che all'art.18 prevedeva espressamente la facoltà di modifica delle condizioni e l'impegno della banca alla semplice comunicazione delle stesse, in esito alla quale il correntista aveva pagina 4 di 19 15 giorni per recedere. E ciò è rispondente alla formulazione originaria dell'art. 118 t.u.b. vigente al momento della pattuizione, che prevedeva la mera comunicazione “impersonale” delle modifiche e ciò
per il tramite del richiamo alle delibere CICR quanto alle modalità comunicative. Inoltre, v'è anche che la ha prodotto essa stessa gli estratti conto del c/c con l'indicazione delle condizioni a fine Pt_1
estratto trimestre per trimestre, sicché ciò prova che, anche nell'ottica della successiva modificazione dell'art. 118 t.u.b., ella ha ricevuto le comunicazioni personali tempo per tempo, senza mai esercitare il recesso.” (pag.5)
Infine, il giudice ha rilevato la genericità del riferimento fatto da parte attrice ad un rapporto di sconto asseritamente collegato al conto corrente n. 631326.68, in assenza di specifiche contestazioni ed a fronte della produzione, da parte della del contratto di sconto con le specifiche pattuizioni in CP_1
ordine ai costi e alle modalità dello sconto, ed ha aderito alla valutazione di non usurarietà dei tassi espressa dal consulente tecnico in relazione ai piani di ammortamento dei mutui, confermandone dunque la validità.
Le spese di lite sono state integralmente compensate, “attesa la minima discrepanza fra il saldo accertato e il saldo portato dalla banca” e, per la stessa ragione, le spese di C.T.U. sono state poste a carico delle parti nella misura di metà per ciascuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani, con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.10.2022, ha proposto appello dinanzi a questa Corte, chiedendo, per i motivi di Parte_1
seguito indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità totale e/o parziale del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 6092.65 acceso in data 17.05.06 presso la Filiale MPS di Trani, per l'addebito di spese e c.m.s. nulle, per l'errata applicazione delle valute e commissioni non pattuite;
b) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità totale e/o parziale del conto corrente di corrispondenza n. 631286.64 (già 11269) acceso in data 02.08.05 presso la Filiale Controparte_4
pagina 5 di 19 di Trani, per l'addebito di spese e c.m.s. nulle, per l'illegittima applicazione dello jus variandi in danno della correntista;
c) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità totale e/o parziale del conto corrente di corrispondenza n. 631326.68 (già 11416J) acceso in data 01.03.06 presso la Controparte_4
Filiale di Trani e collegato rapporto sconto S.B.F, per l'applicazione di un tasso di interesse debitore non pattuito ed in ogni caso eccessivo e finanche superiore al tasso soglia ex L.108/'96, per l'addebito di spese e c.m.s. nulle, per l'illegittima applicazione dello jus variandi in danno della correntista;
d) per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica del saldaconto del conto corrente di corrispondenza n. 6092.65 acceso in data 17.05.06 presso la Filiale MPS di Trani, portando il saldo a
+€1.050,26 relativamente alla data del 19.05.2009, o di quella somma maggiore o minore che risulterà giusta ed equa a seguito di ricalcolo dell'effettivo dare/avere tra le parti a mezzo espletanda
C.T.U. tecnico – contabile;
e) per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica del saldaconto del conto corrente di corrispondenza n. 631286.64 (già 11269) acceso in data 02.08.05 presso la Filiale Controparte_4
di Trani, portando il saldo a +€.3.561,98 relativamente alla data del 31.12.2015, o di quella somma maggiore o minore che risulterà giusta ed equa a seguito di ricalcolo dell'effettivo dare/avere tra le parti a mezzo espletanda C.T.U. tecnico – contabile;
f) per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica del saldaconto del conto corrente di corrispondenza n. 631326.68 (già 11416J) acceso in data 01.03.06 presso la Controparte_4
Filiale di Trani e collegato rapporto sconto S.B.F, portando il saldo a +€.10.947,12 relativamente alla data del 31.12.2015, o di quella somma maggiore o minore che risulterà giusta ed equa a seguito di ricalcolo dell'effettivo dare/avere tra le parti a mezzo espletanda C.T.U. tecnico – contabile;
g) Per l'effetto, all'esito, disporre la chiusura giudiziale dei contratti di conto corrente suindicati;
h) condannare la banca convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall'articolo 2, comma 35-sexies del pagina 6 di 19 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per l'ingiustificato diniego ad aderire al procedimento di mediazione obbligatoria;
i) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.
In via istruttoria:
- si reitera la richiesta di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla banca appellata l'esibizione in giudizio della documentazione richiesta dall'attore prima e fuori dal presente giudizio con lettera racc a/r versata in atti nonché nelle note istruttorie del giudizio di primo grado, ossia: C/C
n°631326.68 (già 11416J): - distinte di presentazione effetti allo sconto con dettaglio competenze sconto per singolo titolo cambiario a partire dall'anno 2006 al 31.12.2014 e conti scalari al 30.06.05 – 30.09.05 e dal 30.06.09 al I^ trimestre 2015; C/C 631285.64 (già
11269N): Copia conti scalare al 30.06.05 – 30.09.05 – 30.12.05 – 30.03.06 e dal 30.06.09 al I^
trimestre 2015, oltre alle distinte di presentazione effetti allo sconto con dettaglio competenze sconto per singolo titolo cambiario a partire dall'anno 2006 al 31.12.2014;
- Si chiede l'integrazione della C.T.U. contabile al fine di epurare i rapporti dallo jus variandi illegittimamente applicato dalla banca appellata.”
Con il primo motivo, l'appellante si duole della ritenuta validità della c.m.s., in realtà assolutamente generica ed indeterminata, posto che i contratti di conto corrente oggetto di causa indicano esclusivamente l'aliquota percentuale;
in accoglimento della censura, si chiede l'adozione delle ipotesi formulate dal consulente tecnico, contenute nell'elaborato integrativo, con le quali vengono epurate tali commissioni.
Con il secondo motivo, si censura la ritenuta legittimità dell'applicazione dello jus variandi attraverso la mera sottoscrizione della clausola prevista in contratto, mentre la modifica contrattuale richiederebbe una comunicazione espressa, la cui ricezione deve essere provata dalla Banca. Dunque, si insiste pagina 7 di 19 affinché venga integrata l'istruttoria attraverso l'eliminazione dello jus variandi applicato illegittimamente in danno della correntista.
Con l'ultimo motivo, l'appellante si duole della mancata considerazione, da parte del giudice,
dell'adempimento solo parziale della in relazione all'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., CP_1
“degli estratti conto indicati nella memoria n. 2 dell'attore”, disposto dal Tribunale di Trani con ordinanza del 28.03.2018, chiedendo che tale contegno della sia tenuto in considerazione ai CP_1
sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c. Infatti, dalla lettura della relazione peritale svolta in primo grado (pag. 10) emergerebbe che non risultano prodotti alcuni conti scalari dei conti correnti n.
631285.64 (già 11269 N) e n. 631326.68 (già 11416 J), nonché le distinte di presentazione effetti allo sconto con dettaglio competenze sconto per singolo titolo cambiario a partire dall'anno 2006 al
31.12.2014. In conseguenza di ciò, si reitera la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Sotto altro profilo, l'appellante invoca l'inversione dell'onere della prova, da porsi in capo alla banca convenuta, in applicazione del principio di c.d. vicinanza (o inerenza) della prova, in considerazione del fatto che l'azione svolta in primo grado era volta all'accertamento negativo del credito.
La non si è costituita in giudizio, pur regolarmente citata. Controparte_1
Con comparsa di costituzione del 4.3.2025, si è costituita in giudizio e per essa la CP_2
mandataria asserendo di essere pervenuta nella titolarità del Controparte_3
credito oggetto di contesa in base ai seguenti passaggi:
- con effetti giuridici a far data dal 1.12.2020, la C.F. Controparte_1
(la ” o MP) si è scissa in (anche la “Società Beneficiaria”), P.IVA_1 CP_5 CP_2
trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività (Compendio Scisso), come meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04.10.2020 e composto, in sintesi: all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite;
al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto, il tutto come da atto di pagina 8 di 19 scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del 25.11.2020 per atto notaio dott. Persona_1
di rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Registro delle Imprese di e di Napoli in data CP_1 CP_1
26.11.2020 (la "Scissione");
- nel Compendio Scisso sono altresì ricompresi gli elementi dell'attivo e del passivo rivenienti a MP
dalla propedeutica scissione infragruppo di Monte dei Paschi Capital Services Banca per le Imprese
S.p.A. CF: 00816350482, interamente partecipata da MP, a favore della stessa MP (per atto notaio dott. di del 19.11.2020, rep. 39.389, racc. 20.006), con effetti a far data dal Persona_1 CP_1
26.11.2020; - del trasferimento del Compendio Scisso è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151; - in conseguenza dell'operazione di scissione, è divenuta esclusiva titolare CP_2
dei crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Scisso, ivi incluso del credito già vantato da MP nei confronti di - ai sensi dell'articolo 58 del TUB, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, Parte_1
da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Società Scissa, conservano la loro validità e il loro grado a favore della Società Beneficiaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione;
- non sono incluse nel Compendio Scisso le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel Compendio Scisso, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da MP anteriormente alla Scissione;
quindi, non è legittimata passiva in ordine ad eventuali domande restitutorie o risarcitorie per le CP_2
causali sopra descritte, che restano di competenza di MP;
- in data 6.03.2024 a conferito procura speciale per la gestione dei crediti deteriorati a CP_2
appartenente al “ , giusta procura speciale a rogito Controparte_3 CP_6
notaio Dott. di Milano in data 6.03.2024 Rep. 62142 Racc. n. 29606. Persona_2
L'istituto di credito, dunque, ha chiesto il rigetto dell'avversa impugnazione così come delle richieste istruttorie, con vittoria di spese.
<<<<<<<<<<>>>>>>>>>> pagina 9 di 19 Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'appellata in Controparte_1
quanto non costituitasi pur a seguito di regolare citazione in giudizio.
Ancora, in via preliminare, occorre affrontare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
[...]
sollevata dall'appellante in sede di comparsa conclusionale, con la quale si contesta, in CP_2
particolare, il difetto di prova dell'inclusione del credito oggetto di contesa fra quelli rivenienti ad quale beneficiaria della scissione di CP_2 Controparte_1
A riguardo, giova premettere quanto di recente affermato dalla S.C. con sentenza n. 5478/2024:
“I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari prece-
denti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo con-tenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressa-mente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019;
cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 – 01, secondo cui:
«l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile
“ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può
essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
pagina 10 di 19 esso, comunque, è del tutto estraneo al perfeziona-mento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al ce-dente»), ovvero, più
specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito mede-simo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova docu-mentale della propria legittimazione sostanziale,
salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv.
638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola,
soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti,
contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può
ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione,
laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del pagina 11 di 19 contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema proban-dum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito
contro
-verso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati,
ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti)
di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiara-zione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano al-tre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un pagina 12 di 19 elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della de-dotta cessione. In tali casi,
la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione,
non sarà sindacabile in sede di legittimità.”
Nel caso di specie, la produzione documentale di è completa, essendo stati prodotti agli CP_2
atti sia l'estratto della G.U. con la quale si è dato avviso della scissione, sia gli atti di scissione MPS –
e scissione MPS CAPITAL – MP, nonché i relativi allegati, sicché l'onere probatorio CP_2
incombente sulla società beneficiaria costituitasi in appello può dirsi ampiamente soddisfatto, anche alla luce delle circoscritte contestazioni dell'appellante.
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Venendo, al merito della lite, osserva questa Corte che soltanto il primo motivo di impugnazione è
meritevole di accoglimento.
Infatti - premesso che l'elaborato peritale del C.T.U. in primo grado non soccorre nell'individuazione degli elementi utili per la determinazione della commissione di massimo scoperto, essendosi il consulente limitato a dare atto di aver effettuato una doppia ipotesi di ricalcolo dei conti (con e senza c.m.s.) - nel caso qui in esame, va dato seguito all'orientamento di recente ribadito dalla Cassazione,
secondo cui “in tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass., Sez. I, 20/06/2022, n. 19825).” (cfr. Cass. ord. n. pagina 13 di 19 5359/2024) e “In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità
di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti.” (cfr. Cass. ordinanza n.
1373/2024).
Peraltro, nonostante il primo giudice abbia ritenuto “che la c.m.s., indicata in una percentuale da applicarsi sulla massima esposizione trimestrale raggiunta, sia anche determinata e determinabile,
quindi non affetta da alcuna nullità.”, questa Corte ha avuto modo di osservare che: “La c.m.s., infatti,
nella definizione datane dalla S.C. (tra le altre, Cass. 870/06; 11772/02), costituisce la
“remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”. Essa, pertanto, assolve ad una funzione economico-giuridica ben diversa da quella propria degli interessi: mentre questi costituiscono la traduzione in termini di accessorio contrattuale della normale fruttiferità1 del denaro, andando a remunerare, pro die in misura di una percentuale sul quantum volta per volta dovuto, il sacrificio fatto da chi si priva di liquidità prestandola ad un terzo, la c.d. commissione di massimo scoperto costituisce l'autonoma remunerazione pretesa dagli istituti di credito a fronte dell'onere su di essi incombente di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto per il quale il cliente è stato affidato. Se, dunque, ha un'idonea causa giustificatrice in quanto prevista ed applicata come sull'importo accordato e non utilizzato, deve - al contrario - ritenersi priva di causa se calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista, costituendo anziché il corrispettivo per la somma utilizzata, una voce accessoria all'interesse. Ed infatti, con un affidamento completamente sfruttato dal correntista, questi sarà costretto a pagare interessi sullo scoperto - la 1 n.d.e.: la parola fruttiferità non esiste;
può sostituirsi con “produzione di frutti”. pagina 14 di 19 prima volta - a titolo di semplice interesse e - la seconda volta - a titolo di commissione di massimo scoperto. Di qui la nullità della relativa clausola, per essere la commissione priva di causa autonoma,
sostanziandosi in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenuti per l'utilizzazione del credito (cfr. T. Teramo 364/23; App. Bari 1160/20; T. Monza,
18/01/2016; T. Ravenna, 06/06/2012; T. Busto Arsizio-Gallarate, 18/10/2010; T. Monza, 13/06/2007;
id., 12/12/2005; T. Milano, 4/07/2002).” (cfr. App. Bari sent. n. 1373/24):
In accoglimento della censura, dunque, viene in rilievo la seguente ipotesi di ricalcolo dei tre c/c formulata dal C.T.U. espungendo le c.m.s.: - € 1.050,26 a credito della correntista al 19.05.2009 per il conto corrente n.6092.65 - € 3.561,98 a credito della correntista al 30.09.2015 per il conto corrente n.631285.64 (già n.11269 N) - € 5.057,67 a credito della correntista al 30.09.2015 per il conto corrente n.631326.68 (già n.11416 J), ovvero € 10.947,12 se si espungono anche le competenze di sconto effetti, ritenute non verificabili e rideterminabili dal C.T.U. per mancata esibizione della documentazione all'uopo necessaria.
Con riferimento alla duplice ipotesi di ricalcolo del conto n.631326.68 (già n.11416 J), a parere di questa Corte, occorre aderire alla prima ipotesi su esposta, in quanto il terzo motivo di appello, con il quale si censura l'omessa considerazione, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., dell'adempimento solo parziale della all'ordine impartito dal giudice ex art. 210 c.p.c. e si reitera la relativa istanza, è privo di CP_1
fondamento.
Infatti, è sufficiente osservare che, dopo un primo diniego dell'istanza, all'udienza del 21.11.2018, il giudice di prime cure disponeva l'esibizione “degli estratti conto indicati nella memoria n. 2
dell'attore”, memoria il cui relativo contenuto è opportuno riportare testualmente:
“1. Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla banca convenuta l'esibizione in giudizio della documentazione richiesta dall'attore prima e fuori dal presente giudizio con lettera racc a/r versata in atti, inoltrata ai sensi dell'art. 119 del T.U.B. e parzialmente prodotta dalla banca, ossia: • C/C ordinario 6092.65: -
Copia fotostatica contratto di affidamento e successive variazioni;
- Copia estratti conto completi di pagina 15 di 19 riassunto scalare al 30.06.05 – 30.09.05 – 30.12.05 – 30.03.06 e dal 30.06.09 al I^ trimestre 2015; C/C
631285.64 (già 11269N): - Copia fotostatica contratto di affidamento e successive variazioni;
- Copia
estratti conto completi di riassunto scalare al 30.06.05 – 30.09.05 – 30.12.05 – 30.03.06 e dal 30.06.09
al I^ trimestre 2015; - Distinte di presentazione effetti allo sconto con dettaglio competenze sconto per singolo titolo cambiario a partire dall'anno 2006 al 31.12.2014; • C/C n°631326.68 (già 11416J): -
Copia estratti conto completi di riassunto scalare al 30.06.05 – 30.09.05 e dal 30.06.09 al I^ trimestre
2015; - Distinte di presentazione effetti allo sconto con dettaglio competenze sconto per singolo titolo cambiario a partire dall'anno 2006 al 31.12.2014; • Contratto mutuo n. 741368119.29 del 02.08.2007:
- Scheda contabile di tutte le rate pagate;
”.
Evidentemente, l'istanza è stata accolta in parte, avendo il giudice fatto espresso riferimento ai soli estratti conto, peraltro prodotti dalla (il C.T.U. in primo grado rilevava la completezza degli e/c CP_1
in relazione a tutti e tre i conti correnti, rilevando solo dei salti – superabili – in relazione a taluni conti scalare del c/c n. 631326.68, cfr. pag. 7 relazione peritale). Dunque, la censura non può essere accolta nei termini in cui è stata posta.
Quanto alla lamentata mancanza di trasparenza del rapporto di sconto, l'appellante non colma (né
potrebbe farlo, in sede di appello) le lacune deduttive già evidenziate dal primo giudice2 con statuizione accurata e non oggetto di specifica censura.
Infine, non può darsi accogliersi la tesi dell'appellante in ordine all'inversione dell'onere probatorio,
ovvero al suo temperamento in virtù del principio di vicinanza della prova, nell'ambito dell'azione di accertamento negativo del credito, e ciò in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante,
pagina 16 di 19 l'azione proposta in primo grado dalla era volta anche alla ripetizione dell'indebito, mentre, Pt_1
solo in sede di appello, è stata limitata alla richiesta di rettifica del saldo dei conti.
Tra l'altro, la non ha agito per il pagamento di detto saldo, così che non vi sono ragioni per cui CP_1
la convenuta dovrebbe sopportare l'onere della prova di una pretesa non avanzata, avendo peraltro prodotto adeguata documentazione contrattuale (conti correnti e contratto di sconto) e contabile (e/c),
come più volte già evidenziato dal perito officiato in primo grado e dal giudice di prime cure.
Per questi motivi
, va esclusa l'ipotesi di ricalcolo formulata dal C.T.U. in primo grado, espungendo le competenze relative al contratto di sconto effetti.
D'altro canto, neppure può accogliersi la richiesta di integrazione istruttoria formulata dall'appellante con il secondo punto di censura, anch'esso infondato.
Infatti, l'appellante non ha censurato specificamente la parte di sentenza in cui si fa riferimento alla versione dell'articolo 118 t.u.b., vigente all'epoca di stipula del contratto: “Quanto al ius variandi del conto n. 631286.64, è in atti il contratto dell'agosto 2005 che, all'art. 18, prevedeva espressamente la facoltà di modifica delle condizioni e l'impegno della banca alla semplice comunicazione delle stesse,
in esito alla quale il correntista aveva 15 giorni per recedere. E ciò è rispondente alla formulazione originaria dell'art. 118 t.u.b. vigente al momento della pattuizione, che prevedeva la mera comunicazione “impersonale” delle modifiche e ciò per il tramite del richiamo alle delibere cicr quanto alle modalità comunicative.”
A fronte di tale motivazione - accurata e condivisibile, in quanto riscontrata dai documenti agli atti e dalla normativa applicabile ratione temporis - l'appellante si limita a sostenere, senza alcun ragionamento controfattuale, che la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali presuppone che tale possibilità sia stata precedentemente concordata fra banca e cliente con un'apposita clausola che deve essere approvata specificamente dal cliente, secondo un meccanismo simile a quello previsto dall'art. 1341 co. 2 c.p.c., - condizione, si ribadisce, soddisfatta con l'approvazione specifica dell'art. 18 del contratto, come emerge dagli atti - e che la comunicazione della modifica contrattuale deve pagina 17 di 19 essere espressa e la Banca deve provarne la ricezione;
ebbene, anche in merito a quest'ultimo aspetto,
va confermato quanto già osservato dal primo giudice, ovvero che il testo dell'art. 118 T.U.B. vigente all'epoca di stipula del contratto non prevedeva tale formalità, al contrario del testo attuale del co. 2
dell'articolo in parola, dove si prevede che “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei
rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.”
Peraltro, l'appellante non censura neppure l'ulteriore ratio della sentenza impugnata, laddove si fa riferimento al fatto che “… la ha prodotto essa stessa gli estratti conto del c/c con l'indicazione Pt_1
delle condizioni a fine estratto trimestre per trimestre, sicché ciò prova che, anche nell'ottica della successiva modificazione dell'art. 118 t.u.b., ella ha ricevuto le comunicazioni personali tempo per tempo, senza mai esercitare il recesso.” (pag. 5) .
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di appello, rigettati i restanti, bisogna dare rilievo alla seguente ipotesi di ricalcolo effettuato dal C.T.U. officiato in primo grado: - € 1.050,26 a credito della correntista al 19.05.2009 per il conto corrente n. 6092.65; - € 3.561,98 a credito della correntista al 30.09.2015 per il conto corrente n. 631285.64 (già n.11269 N). - € 5.057,67 a credito della correntista al 30.09.2015 per il conto corrente n. 631326.68 (già n.11416 J).
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e dell'accoglimento dell'appello limitatamente al primo motivo di censura, appare opportuno disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del corrispondente scaglione di valore (tra € 5.201 e € 26.000) ed in base alla tariffa vigente, nella misura di ¼, ponendo la restante pagina 18 di 19 parte a carico di D'altro canto, nulla sulle spese va disposto per quanto attiene ai rapporti CP_2
con la , appellata contumace. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, sezione II civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al ruolo generale n. 1492/2022 sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 544/2022 emessa dal Tribunale di Trani;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della Controparte_1
2) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo del conto n. 6092.65 è a credito della correntista per € 1.050,26, il saldo del conto n. 631285.64 (già
n.11269 N) è a credito della correntista per € 3.561,98 ed il saldo del conto n. 631326.68 (già
n.11416 J) è a credito della correntista per € 5.057,67;
3) Liquida le spese del grado in complessivi € 5.809,00, oltre alle spese generali, Cap ed Iva,
compensandole per ¼ e ponendo la restante parte a carico di CP_2
4) Nulla per le spese nei rapporti con l'appellata contumace.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 29 ottobre 2025.
Il Presidente - relatore est.
IL LA
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “la parte si è limitata a segnalare (in modo anche criptico) che al conto corrente n. 631326.68 era correlato anche il rapporto di sconto (v. pag. 18 della citazione, testualmente “Così come è da rilevare l'assenza del contratti di affidamento, con le relative condizioni, del rapporto portafoglio sconto s.b.f.”), senza null'altro aggiungere (nemmeno con la prima memoria ex art.183, co.6, n1, c.p.c. Sicchè, a fronte di una così generica allegazione e in mancanza di specifiche contestazioni circa quest'ultimo rapporto contrattuale, la banca ha prodotto il contratto di sconto con le specifiche pattuizioni in ordine ai costi e alle modalità dello sconto, sicché non è vero che ciò non fosse regolato e pattuito tra le parti e non si vede per quale ragione dovrebbero essere espunte le voci di addebito derivanti dallo sconto, alla luce del fatto che la pattuizione c'era ed è versata in atti.” (cfr. pag. 7 sentenza impugnata).