Sentenza 13 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00442/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Genova, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Genova n. -OMISSIS-, portante l’archiviazione dell’istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Genova e del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 il dott. LO OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Nelle more della fissazione della camera di consiglio del 10.4.2026, l’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio il provvedimento n. -OMISSIS- con il quale la Questura di Genova ha revocato l’atto impugnato in ragione del fatto che il ricorrente ha colmato le lacune documentali originariamente contestate.
Il Collegio, preso atto della revoca del provvedimento impugnato, dichiara la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite sia per la particolarità della vicenda, sia perché il provvedimento di autotutela è stato adottato in seguito all’integrazione da parte del ricorrente dei documenti mancanti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU EL, Presidente
LO OL, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO OL | LU EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.