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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.3260/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. PROFITA GIUSEPPE)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. CODIGLIONE MARIA CONCETTA)
- resistente -
Avente ad oggetto: categoria e qualifica
A seguito dell'udienza del 13/05/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello dell'Area Conduzione del CCNL di settore dal 18.1.2021 e, per l'effetto, condanna la società convenuta a corrispondergli, a titolo di differenze retributive, la somma di euro 5.071,35, oltre accessori di legge dal 28.3.2025;
- pone a carico di parte resistente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.694,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU liquidate con separato decreto. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.4.2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
[...]
Contr (d'ora in poi , deducendo di lavorare alle sue dipendenze e di prestare Controparte_1 servizio presso l'Area Impianti e Laboratori nell'impianto di “Trattamento Meccanico Biologico dei
Rifiuti” dal 18/01/2021, con inquadramento di “autista di 3° livello A” del CCNL Utilitalia Pt_2
10/07/2016, svolgendo mansioni tipiche degli autisti di livello 4° dell'area conduzione, “consistenti principalmente nella conduzione di veicoli/mezzi d'opera per la movimentazione di rifiuti da trattare meccanicamente Parte all'interno dell'impianto (…) in autonomia, senza affiancamento di superiori e senza controllo diretto”, ricevendo quotidianamente “soltanto indicazioni di carattere generale dai capiturno di volta in volta presenti Parte all'interno dell'impianto in base alla programmazione aziendale effettuata dalla dirigenza o a seguito di segnalazioni da parte del personale manutentore e del personale di sala controllo dell'impianto”. Chiedeva, pertanto, previa declaratoria del diritto al riconoscimento del 4° livello dell'Area Conduzione, la condanna della società convenuta al pagamento delle relative differenze retributive.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con escussione dei testi indicati dalle parti, indi, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note scritte.
****
Per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema
Corte secondo cui “in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a)individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative” (Cass. 2731/2004).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche si impone quindi una disamina delle declaratorie contrattuali relative alle qualifiche entro le quali il ricorrente chiede di essere incluso ai sensi dell'art. 2103 c.c..
Il CCNL dei Servizi Ambientali stabilisce che appartengono al 4^ Livello professionale della sopra esposta Area (richiesto dal ricorrente) i “lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico- pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, autolavacassonetti ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.). Profili esemplificativi: - conducente di: autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento assistito da apparecchiature video computerizzate;
autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T.; pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a
10 T.; automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
autoarticolati; autotreni con rimorchio;
autosnodati; ecc.(…)”, invece appartengono al livello 3° dell'area impianti “Operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”.
Profili esemplificativi:- carropontista/gruista, addetto agli impianti di incenerimento e trattamento rifiuti;
- operaio addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra fino a 10 T.”.
Orbene dall'istruttoria esperita è emerso che il ricorrente, “autista per la raccolta cittadina ma siccome è risultato inidoneo alla funzione è stato trasferito a per guidare all'interno del cantiere i mezzi semimoventi CP_3 ossia che non hanno bisogno di lunghe percorrenze (…) superano le 18 tonnellate” (cfr. dichiarazioni rese dal teste
, Coordinatore dell'Impianto/Capo Impianto); in particolare il ricorrente conduce Testimone_1
“Autocarro con Cassone ribaltabile - Iveco Cursor 350; - Pala gommata - JCB 437; - Autocarro Scarrabile Mercedes
Benz Arocs;
- Movimentatore di materiali con ragno - Caterpillar MH3024; - Movimentatore di materiali con ragno -
Caterpillar MH3024; - Movimentatore di materiali con ragno - Caterpillar MH3024; - Movimentatore di materiali con ragno - Caterpillar MH3024; - Movimentatore di materiali con ragno - Caterpillar MH3022” (cfr. dichiarazioni dei testi e e non risulta che nello svolgimento della Testimone_1 Testimone_2 prestazione vi fosse alcun affiancamento o controllo diretto sull'operato del ricorrente, che svolgeva autonomamente la conduzione dei mezzi adoperati nel TMB;
la continuità è emersa peraltro anche dai fogli di lavoro in atti.
Deve quindi dichiararsi il diritto all'inquadramento nel 4^ Livello Area Conduzione del ricorrente dal 18/01/2021
Dalla consulenza tecnica espletata, alla quale si rinvia attesa la correttezza, dovendosi rilevare che il CTU ha risposto alle osservazioni delle parti con apposito documento depositato unitamente alla relazione, emerge che il ricorrente ha diritto, a titolo di differenze retributive tra il livello posseduto e quello richiesto, al pagamento della complessiva somma di euro 5.071,35, oltre accessori di legge dal
28.3.2025.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della resistente con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c., CP_4 ponendosi definitivamente a carico di parte resistente anche le spese di CTU separatamente liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.3260/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. PROFITA GIUSEPPE)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. CODIGLIONE MARIA CONCETTA)
- resistente -
Avente ad oggetto: categoria e qualifica
A seguito dell'udienza del 13/05/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello dell'Area Conduzione del CCNL di settore dal 18.1.2021 e, per l'effetto, condanna la società convenuta a corrispondergli, a titolo di differenze retributive, la somma di euro 5.071,35, oltre accessori di legge dal 28.3.2025;
- pone a carico di parte resistente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.694,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU liquidate con separato decreto. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.4.2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
[...]
Contr (d'ora in poi , deducendo di lavorare alle sue dipendenze e di prestare Controparte_1 servizio presso l'Area Impianti e Laboratori nell'impianto di “Trattamento Meccanico Biologico dei
Rifiuti” dal 18/01/2021, con inquadramento di “autista di 3° livello A” del CCNL Utilitalia Pt_2
10/07/2016, svolgendo mansioni tipiche degli autisti di livello 4° dell'area conduzione, “consistenti principalmente nella conduzione di veicoli/mezzi d'opera per la movimentazione di rifiuti da trattare meccanicamente Parte all'interno dell'impianto (…) in autonomia, senza affiancamento di superiori e senza controllo diretto”, ricevendo quotidianamente “soltanto indicazioni di carattere generale dai capiturno di volta in volta presenti Parte all'interno dell'impianto in base alla programmazione aziendale effettuata dalla dirigenza o a seguito di segnalazioni da parte del personale manutentore e del personale di sala controllo dell'impianto”. Chiedeva, pertanto, previa declaratoria del diritto al riconoscimento del 4° livello dell'Area Conduzione, la condanna della società convenuta al pagamento delle relative differenze retributive.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con escussione dei testi indicati dalle parti, indi, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note scritte.
****
Per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema
Corte secondo cui “in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a)individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative” (Cass. 2731/2004).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche si impone quindi una disamina delle declaratorie contrattuali relative alle qualifiche entro le quali il ricorrente chiede di essere incluso ai sensi dell'art. 2103 c.c..
Il CCNL dei Servizi Ambientali stabilisce che appartengono al 4^ Livello professionale della sopra esposta Area (richiesto dal ricorrente) i “lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico- pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, autolavacassonetti ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.). Profili esemplificativi: - conducente di: autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento assistito da apparecchiature video computerizzate;
autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T.; pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a
10 T.; automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
autoarticolati; autotreni con rimorchio;
autosnodati; ecc.(…)”, invece appartengono al livello 3° dell'area impianti “Operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”.
Profili esemplificativi:- carropontista/gruista, addetto agli impianti di incenerimento e trattamento rifiuti;
- operaio addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra fino a 10 T.”.
Orbene dall'istruttoria esperita è emerso che il ricorrente, “autista per la raccolta cittadina ma siccome è risultato inidoneo alla funzione è stato trasferito a per guidare all'interno del cantiere i mezzi semimoventi CP_3 ossia che non hanno bisogno di lunghe percorrenze (…) superano le 18 tonnellate” (cfr. dichiarazioni rese dal teste
, Coordinatore dell'Impianto/Capo Impianto); in particolare il ricorrente conduce Testimone_1
“Autocarro con Cassone ribaltabile - Iveco Cursor 350; - Pala gommata - JCB 437; - Autocarro Scarrabile Mercedes
Benz Arocs;
- Movimentatore di materiali con ragno - Caterpillar MH3024; - Movimentatore di materiali con ragno -
Caterpillar MH3024; - Movimentatore di materiali con ragno - Caterpillar MH3024; - Movimentatore di materiali con ragno - Caterpillar MH3024; - Movimentatore di materiali con ragno - Caterpillar MH3022” (cfr. dichiarazioni dei testi e e non risulta che nello svolgimento della Testimone_1 Testimone_2 prestazione vi fosse alcun affiancamento o controllo diretto sull'operato del ricorrente, che svolgeva autonomamente la conduzione dei mezzi adoperati nel TMB;
la continuità è emersa peraltro anche dai fogli di lavoro in atti.
Deve quindi dichiararsi il diritto all'inquadramento nel 4^ Livello Area Conduzione del ricorrente dal 18/01/2021
Dalla consulenza tecnica espletata, alla quale si rinvia attesa la correttezza, dovendosi rilevare che il CTU ha risposto alle osservazioni delle parti con apposito documento depositato unitamente alla relazione, emerge che il ricorrente ha diritto, a titolo di differenze retributive tra il livello posseduto e quello richiesto, al pagamento della complessiva somma di euro 5.071,35, oltre accessori di legge dal
28.3.2025.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della resistente con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c., CP_4 ponendosi definitivamente a carico di parte resistente anche le spese di CTU separatamente liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno