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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1682 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 11/01/1956 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 21/08/1965 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliata in Palermo Via Dei Nebrodi n.55, presso lo studio dell'avv. Oddo Andrea che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 02/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 8 luglio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) i coniugi vivranno separati secondo legge e resteranno liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno, tuttavia, avranno l'obbligo reciproco di notificarsi le eventuali variazioni di domicilio e ciò ai fini del recapito e delle comunicazioni che dovessero rendersi necessarie. Inoltre, non si renderanno conto della loro vita privata che sarà, però, improntata sul reciproco rispetto. Dichiarano di autorizzarsi reciprocamente al rilascio del passaporto e della carta d'identità, obbligandosi a presentare le autorizzazioni che dovessero essere necessarie per legge;
2) i coniugi, comproprietari dell'appartamento sito in Palermo, via Sant'Isidoro alla Guilla n. 19 (abitazione coniugale), e di un altro sito in Ispica (RG), contrada Marina Marza s.n.c., unici beni rimasti in comunione, convengono di utilizzare liberamente tali immobili senza limitazioni, e di provvedere a sopportarne i relativi costi, così come hanno fatto fino ad oggi;
3) il figlio , maggiorenne, studente, ed ancora economicamente non indipendente, riceverà Per_1 dai genitori tutto il supporto economico necessario per continuare e concludere gli studi, ed inoltre percepirà da ognuno dei genitori un assegno mensile di euro 200,00, per un totale mensile di euro 400,00. I genitori provvederanno al mantenimento del figlio sopportandone tutti i costi necessari per Per_1 permettergli di vivere dignitosamente e concludere gli studi, ciò con particolare riguardo sia alle spese sanitarie, sia alle spese ordinarie, sia alle spese straordinarie, fino a quando non diverrà economicamente indipendente;
4) il SI. , nonostante sia non occupato, dichiara di non pretendere alcunché dalla coniuge Pt_1 SI.ra (doc. 7), in quanto provvederà da sé al suo mantenimento;
CP_1
5) gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono stati già compiutamente definiti con reciproca soddisfazione;
6) i coniugi si impegnano a non interferire, né personalmente, né tramite soggetti terzi, con la reciproca vita lavorativa e privata, avendo cura di tutelare il reciproco decoro, la reciproca rispettabilità, la reciproca privacy, i rispettivi luoghi di lavoro, gli spazi abitativi, ed in generale tutta la sfera privata afferente alle loro persone”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 02/04/2025, riportate in parte motiva.
2 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 29/06/1991 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 184 - P. II – serie A - Anno 1991).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1682 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 11/01/1956 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 21/08/1965 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliata in Palermo Via Dei Nebrodi n.55, presso lo studio dell'avv. Oddo Andrea che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 02/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 8 luglio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) i coniugi vivranno separati secondo legge e resteranno liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno, tuttavia, avranno l'obbligo reciproco di notificarsi le eventuali variazioni di domicilio e ciò ai fini del recapito e delle comunicazioni che dovessero rendersi necessarie. Inoltre, non si renderanno conto della loro vita privata che sarà, però, improntata sul reciproco rispetto. Dichiarano di autorizzarsi reciprocamente al rilascio del passaporto e della carta d'identità, obbligandosi a presentare le autorizzazioni che dovessero essere necessarie per legge;
2) i coniugi, comproprietari dell'appartamento sito in Palermo, via Sant'Isidoro alla Guilla n. 19 (abitazione coniugale), e di un altro sito in Ispica (RG), contrada Marina Marza s.n.c., unici beni rimasti in comunione, convengono di utilizzare liberamente tali immobili senza limitazioni, e di provvedere a sopportarne i relativi costi, così come hanno fatto fino ad oggi;
3) il figlio , maggiorenne, studente, ed ancora economicamente non indipendente, riceverà Per_1 dai genitori tutto il supporto economico necessario per continuare e concludere gli studi, ed inoltre percepirà da ognuno dei genitori un assegno mensile di euro 200,00, per un totale mensile di euro 400,00. I genitori provvederanno al mantenimento del figlio sopportandone tutti i costi necessari per Per_1 permettergli di vivere dignitosamente e concludere gli studi, ciò con particolare riguardo sia alle spese sanitarie, sia alle spese ordinarie, sia alle spese straordinarie, fino a quando non diverrà economicamente indipendente;
4) il SI. , nonostante sia non occupato, dichiara di non pretendere alcunché dalla coniuge Pt_1 SI.ra (doc. 7), in quanto provvederà da sé al suo mantenimento;
CP_1
5) gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono stati già compiutamente definiti con reciproca soddisfazione;
6) i coniugi si impegnano a non interferire, né personalmente, né tramite soggetti terzi, con la reciproca vita lavorativa e privata, avendo cura di tutelare il reciproco decoro, la reciproca rispettabilità, la reciproca privacy, i rispettivi luoghi di lavoro, gli spazi abitativi, ed in generale tutta la sfera privata afferente alle loro persone”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 02/04/2025, riportate in parte motiva.
2 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 29/06/1991 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 184 - P. II – serie A - Anno 1991).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3