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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11529 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 13106/2023 R.G.
Verbale dell'udienza del 09/12/2025
È presente l'avv. Leonardo La Marca per l'appellante sig.ra Parte_1
[.
, il quale si riporta a tutte le richieste, eccezioni e deduzioni, formulate nell'atto di appello introduttivo del presente giudizio, e nel corso dello stesso, insistendo nell'integrale accoglimento di tutte le richieste ivi formulate, impu- Cont gna e contesta tutto quanto richiesto, dedotto, ed eccepito dalle appellate ,
e in quanto destituito di ogni fondamento in fatto ed in di- Controparte_2 ritto, e di cui chiede il totale rigetto. Anche in questa sede in merito all'ecce- Cont zione circa il presunto “Difetto di legittimazione” dell' , la scrivente difesa rileva che nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento, relativa al pa- gamento di una sanzione amministrativa per la violazione del C.d.S., ove il de- stinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente imposito- re, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale liti- sconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò in- teresse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di an- nullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. In tal caso, infatti, le spese di lite andranno poste solidalmente a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, entrambi soccombenti rispetto all'opponente. Su- prema Corte di Cassazione - Ordinanza 8 ottobre 2018, n. 24678. Tale princi- pio di diritto risulta pienamente aderente al caso di specie. Si evidenzia che anche in tale sede giudiziaria entrambe le controparti non hanno dato prova della regolare notifica del verbale di contravvenzione posto a fondamento della
Cartella di Pagamento opposta nel primo grado di giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Si insite in tutte le richieste formulate, precisando, che la CP_2 motivazione prospettata dal giudice di prime cure risulta generica, contraddit- toria, lacunosa ed in palese violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. ed in eviden- te contrasto con il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazio- ne, la quale in merito ha ribadito che l'art. 92, secondo comma, c.p.c. legittima la compensazione delle spese, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motiva-
1
zione", assenti nel caso di specie. L'Avv. Leonardo La Marca, chiede che il giu- dizio venga assegnato in decisione.
E' presente per l'avv. Anna Lo Presti che si riporta e chiede la decisione. CP_3
Il giudice
ORDINA la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I procuratori presenti richiamano le deduzioni già svolte negli atti di causa, ai quali si riportano.
Il giudice all'esito della discussione orale ordinata alle parti ed all'esito della camera di consiglio;
PRONUNCIA sentenza come da prosieguo del verbale al quale si allega.
È verbale
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, all'esito della discus- sione orale ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
09/12/2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 13106/2023 R.G.;
causa pendente tra:
C.F. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Leonardo La Marca C.F. , presso il quale elett.te C.F._2 domicilia in Piazzolla di Nola (NA), alla Via Caselle n. 71, giusta procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo p.e.c. Email_1
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, codice fiscale e partita iva n , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Anna Lo Presti C.F. , presso la quale elettiva- C.F._3 mente domicilia in alla Via San Pietro n. 73, in virtù di procura in atti, CP_2 la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all' indirizzo p.e.c.
[...]
Email_2
PARTE APPELLATA
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica in Controparte_2 CP_2 al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e di- fende a mezzo dell'Avv. Carla D'Alterio ( ), giusta procura C.F._4 in atti, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo p.e.c. Email_3
PARTE APPELLATA
3
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizio- ne avverso cartella esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 09.06.2023, Parte_2 proponeva gravame, limitatamente al capo contenente il governo delle spese di lite, avverso la sentenza nr. 19800/23, resa dal Giudice di Pace di e de- CP_2 positata in data 18.04.2023, a definizione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale n. 071 2022 0099350628000, notificatale in data 10.11.2022, avente ad oggetto una sanzione amministrativa per violazione al codice della strada elevata nel 2019, per un totale di euro 158,78.
Si costituiva in primo grado l , chiedendo ri- Controparte_4 gettarsi l'opposizione, mentre rimaneva contumace il CP_2 CP_2
Con sentenza n. 19800/23, depositata in data 18.04.2023, il Giudice di Pace di ravvisava la fondatezza della domanda in ragione della decadenza CP_2 della P.A. dal diritto di riscuotere le somme, non avendo la stessa fornito la prova della rituale contestazione dell'infrazione nei termini di legge;
accoglieva, quindi, la domanda ed annullava la cartella in esame;
in punto di regolamento delle spese di lite del giudizio, ravvisava i presupposti per la compensazione delle stesse e, in particolare, riteneva equo compensarle, considerato “…Il valo- re e la natura della causa, nonché il suo poco grado di complessità…”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio notificato il 09.06.2023, Car- bone spiegava appello avverso la sentenza nella parte in cui il giu- Parte_2 dice di prime cure disponeva la compensazione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante rilevava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e l'assenza di qualsivoglia fondata motivazione in ordine alla decisione adottata.
Si costituiva il premettendo innanzitutto che lo stesso, in Controparte_2 primo grado, non si era costituito in giudizio, al fine di non appesantire le atti- vità processuali, stante la fondatezza dell'avversa opposizione;
chiedeva, per- tanto, ferma restando l'erroneità della sentenza di primo grado rispetto alla decisa compensazione delle spese del giudizio, anche alla luce del proprio comportamento processuale, la compensazione delle spese nei propri confron- ti.
Si costituiva altresì l eccependo, in via Controparte_4 preliminare, l'inammissibilità del proposto gravame ai sensi dell'art. 339 c.p.c.,
4
nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'avversa domanda.
All'udienza del 29.10.2024 le parti presenti in udienza si riportavano ai propri atti di causa ed alle conclusioni ivi formulate, chiedendo fissarsi l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice precedentemente as- segnatario del fascicolo rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 09.12.2025.
All'udienza del 09.12.2025 la causa veniva assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§ 2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellata per violazione dell'art. 339, terzo CP_3 comma, c.p.c.
Sul punto, è sufficiente osservare che il proposto gravame introduce censu- re che attengono alla presunta violazione di norme sul procedimento (quelle relative al governo delle spese di lite).
Orbene, non v'è chi non veda come tali doglianze rientrino nella categoria della violazione di norme sul procedimento e, conseguentemente, si tratti di contestazioni rientranti nello schema di cui all'art. 339, ultimo comma, c.p.c.
§ 3. Ciò posto, l'appello è fondato e merita l'accoglimento nei termini di se- guito precisati.
Invero, il giudice di prime cure ha omesso del tutto la motivazione circa la sussistenza dei presupposti per la compensazione: a ben vedere, l'indicazione circa “Il valore e la natura della causa, nonché il suo poco grado di complessità” si risolve in una mera petizione di principio, mancando in particolare qualsi- voglia sviluppo argomentativo che possa integrare i presupposti di una vera e propria motivazione.
Né ricorrono i presupposti perché questo giudice – in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello – possa “surrogare” la motivazione carente circa la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Invero, il caso di specie non evidenzia alcuna delle “gravi ed eccezionali ra- gioni” idonee a determinare una deroga al principio generale della soccomben- za ex art. 91 c.p.c., avendo avuto luogo il pieno accoglimento dell'opposizione.
Né – nei rapporti con l'odierna parte appellata Controparte_5
– assume rilievo la circostanza per cui l'accoglimento dell'opposizione
[...] abbia avuto luogo sulla scorta di un fatto (la mancata prova della notificazione dei verbali delle contravvenzioni) causalmente imputabile all'ente creditore: sul punto, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato il prin-
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cipio per cui “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esatto- riale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclu- sione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'ille- gittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è pre- sente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore” (Cass. n. 15390 del 2018).
In tale prospettiva, del resto, con riguardo proprio all'ipotesi di accoglimen- to dell'opposizione per l'omessa prova della notificazione dei titoli fondanti la cartella di pagamento la Corte di Cassazione ha affermato che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministra- tiva, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verba- le di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve ri- spondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comun- que la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una gene- rale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali”
(Cass. n. 2570 del 2017).
§ 4. Alla luce dei principi di diritto sopra affermati, quindi, in accoglimento dell'appello formulato, deve condannarsi l'agente della riscossione, in solido con l'ente impositore, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudi- zio.
Tali spese si liquidano in base al valore della causa (euro 158,78) ed in ap- plicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della vo- ce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) ed ulteriore riduzione rispetto al valore minimo per l'importo concernente la fase decisoria (in quanto
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ha avuto luogo senza il deposito di ulteriori memorie, ragion per cui involge unicamente l'attività materiale ulteriore e successiva alla pronuncia).
L'importo complessivo che viene così riconosciuto è pari ad euro 266,00 per compenso professionale (euro 68,00 per la fase di studio;
euro 68,00 per la fa- se introduttiva;
euro 130,00 per la fase decisoria), oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
§ 4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si li- quidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei pa- rametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione delle ulteriori voci per la semplicità delle questioni esaminate.
L'accoglimento del gravame esclude la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in nar- rativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA la sentenza n. 19800/2023 del 18/04/2023 del Giudice di
Pace di nella parte concernente il regolamento delle spese di lite. CP_2
• CONDANNA l' in solido con il Controparte_4 [...]
pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, che CP_2 liquida in euro 266,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
• CONDANNA altresì l' in solido con il Controparte_4
al pagamento delle spese del presente grado di giudi- Controparte_2 zio, che liquida in euro 400,00 per compenso professionale, oltre rim- borso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
• DISPONE l'attribuzione delle spese liquidate per il primo e secondo gra- do di giudizio in favore del procuratore avv. Leonardo La Marca per di- chiarazione di anticipo.
Napoli, 09/12/2025 Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 13106/2023 R.G.
Verbale dell'udienza del 09/12/2025
È presente l'avv. Leonardo La Marca per l'appellante sig.ra Parte_1
[.
, il quale si riporta a tutte le richieste, eccezioni e deduzioni, formulate nell'atto di appello introduttivo del presente giudizio, e nel corso dello stesso, insistendo nell'integrale accoglimento di tutte le richieste ivi formulate, impu- Cont gna e contesta tutto quanto richiesto, dedotto, ed eccepito dalle appellate ,
e in quanto destituito di ogni fondamento in fatto ed in di- Controparte_2 ritto, e di cui chiede il totale rigetto. Anche in questa sede in merito all'ecce- Cont zione circa il presunto “Difetto di legittimazione” dell' , la scrivente difesa rileva che nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento, relativa al pa- gamento di una sanzione amministrativa per la violazione del C.d.S., ove il de- stinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente imposito- re, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale liti- sconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò in- teresse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di an- nullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. In tal caso, infatti, le spese di lite andranno poste solidalmente a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, entrambi soccombenti rispetto all'opponente. Su- prema Corte di Cassazione - Ordinanza 8 ottobre 2018, n. 24678. Tale princi- pio di diritto risulta pienamente aderente al caso di specie. Si evidenzia che anche in tale sede giudiziaria entrambe le controparti non hanno dato prova della regolare notifica del verbale di contravvenzione posto a fondamento della
Cartella di Pagamento opposta nel primo grado di giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Si insite in tutte le richieste formulate, precisando, che la CP_2 motivazione prospettata dal giudice di prime cure risulta generica, contraddit- toria, lacunosa ed in palese violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. ed in eviden- te contrasto con il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazio- ne, la quale in merito ha ribadito che l'art. 92, secondo comma, c.p.c. legittima la compensazione delle spese, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motiva-
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zione", assenti nel caso di specie. L'Avv. Leonardo La Marca, chiede che il giu- dizio venga assegnato in decisione.
E' presente per l'avv. Anna Lo Presti che si riporta e chiede la decisione. CP_3
Il giudice
ORDINA la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I procuratori presenti richiamano le deduzioni già svolte negli atti di causa, ai quali si riportano.
Il giudice all'esito della discussione orale ordinata alle parti ed all'esito della camera di consiglio;
PRONUNCIA sentenza come da prosieguo del verbale al quale si allega.
È verbale
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, all'esito della discus- sione orale ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
09/12/2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 13106/2023 R.G.;
causa pendente tra:
C.F. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Leonardo La Marca C.F. , presso il quale elett.te C.F._2 domicilia in Piazzolla di Nola (NA), alla Via Caselle n. 71, giusta procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo p.e.c. Email_1
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, codice fiscale e partita iva n , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Anna Lo Presti C.F. , presso la quale elettiva- C.F._3 mente domicilia in alla Via San Pietro n. 73, in virtù di procura in atti, CP_2 la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all' indirizzo p.e.c.
[...]
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PARTE APPELLATA
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica in Controparte_2 CP_2 al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e di- fende a mezzo dell'Avv. Carla D'Alterio ( ), giusta procura C.F._4 in atti, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo p.e.c. Email_3
PARTE APPELLATA
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OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizio- ne avverso cartella esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 09.06.2023, Parte_2 proponeva gravame, limitatamente al capo contenente il governo delle spese di lite, avverso la sentenza nr. 19800/23, resa dal Giudice di Pace di e de- CP_2 positata in data 18.04.2023, a definizione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale n. 071 2022 0099350628000, notificatale in data 10.11.2022, avente ad oggetto una sanzione amministrativa per violazione al codice della strada elevata nel 2019, per un totale di euro 158,78.
Si costituiva in primo grado l , chiedendo ri- Controparte_4 gettarsi l'opposizione, mentre rimaneva contumace il CP_2 CP_2
Con sentenza n. 19800/23, depositata in data 18.04.2023, il Giudice di Pace di ravvisava la fondatezza della domanda in ragione della decadenza CP_2 della P.A. dal diritto di riscuotere le somme, non avendo la stessa fornito la prova della rituale contestazione dell'infrazione nei termini di legge;
accoglieva, quindi, la domanda ed annullava la cartella in esame;
in punto di regolamento delle spese di lite del giudizio, ravvisava i presupposti per la compensazione delle stesse e, in particolare, riteneva equo compensarle, considerato “…Il valo- re e la natura della causa, nonché il suo poco grado di complessità…”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio notificato il 09.06.2023, Car- bone spiegava appello avverso la sentenza nella parte in cui il giu- Parte_2 dice di prime cure disponeva la compensazione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante rilevava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e l'assenza di qualsivoglia fondata motivazione in ordine alla decisione adottata.
Si costituiva il premettendo innanzitutto che lo stesso, in Controparte_2 primo grado, non si era costituito in giudizio, al fine di non appesantire le atti- vità processuali, stante la fondatezza dell'avversa opposizione;
chiedeva, per- tanto, ferma restando l'erroneità della sentenza di primo grado rispetto alla decisa compensazione delle spese del giudizio, anche alla luce del proprio comportamento processuale, la compensazione delle spese nei propri confron- ti.
Si costituiva altresì l eccependo, in via Controparte_4 preliminare, l'inammissibilità del proposto gravame ai sensi dell'art. 339 c.p.c.,
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nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'avversa domanda.
All'udienza del 29.10.2024 le parti presenti in udienza si riportavano ai propri atti di causa ed alle conclusioni ivi formulate, chiedendo fissarsi l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice precedentemente as- segnatario del fascicolo rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 09.12.2025.
All'udienza del 09.12.2025 la causa veniva assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§ 2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellata per violazione dell'art. 339, terzo CP_3 comma, c.p.c.
Sul punto, è sufficiente osservare che il proposto gravame introduce censu- re che attengono alla presunta violazione di norme sul procedimento (quelle relative al governo delle spese di lite).
Orbene, non v'è chi non veda come tali doglianze rientrino nella categoria della violazione di norme sul procedimento e, conseguentemente, si tratti di contestazioni rientranti nello schema di cui all'art. 339, ultimo comma, c.p.c.
§ 3. Ciò posto, l'appello è fondato e merita l'accoglimento nei termini di se- guito precisati.
Invero, il giudice di prime cure ha omesso del tutto la motivazione circa la sussistenza dei presupposti per la compensazione: a ben vedere, l'indicazione circa “Il valore e la natura della causa, nonché il suo poco grado di complessità” si risolve in una mera petizione di principio, mancando in particolare qualsi- voglia sviluppo argomentativo che possa integrare i presupposti di una vera e propria motivazione.
Né ricorrono i presupposti perché questo giudice – in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello – possa “surrogare” la motivazione carente circa la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Invero, il caso di specie non evidenzia alcuna delle “gravi ed eccezionali ra- gioni” idonee a determinare una deroga al principio generale della soccomben- za ex art. 91 c.p.c., avendo avuto luogo il pieno accoglimento dell'opposizione.
Né – nei rapporti con l'odierna parte appellata Controparte_5
– assume rilievo la circostanza per cui l'accoglimento dell'opposizione
[...] abbia avuto luogo sulla scorta di un fatto (la mancata prova della notificazione dei verbali delle contravvenzioni) causalmente imputabile all'ente creditore: sul punto, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato il prin-
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cipio per cui “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esatto- riale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclu- sione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'ille- gittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è pre- sente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore” (Cass. n. 15390 del 2018).
In tale prospettiva, del resto, con riguardo proprio all'ipotesi di accoglimen- to dell'opposizione per l'omessa prova della notificazione dei titoli fondanti la cartella di pagamento la Corte di Cassazione ha affermato che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministra- tiva, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verba- le di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve ri- spondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comun- que la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una gene- rale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali”
(Cass. n. 2570 del 2017).
§ 4. Alla luce dei principi di diritto sopra affermati, quindi, in accoglimento dell'appello formulato, deve condannarsi l'agente della riscossione, in solido con l'ente impositore, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudi- zio.
Tali spese si liquidano in base al valore della causa (euro 158,78) ed in ap- plicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della vo- ce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) ed ulteriore riduzione rispetto al valore minimo per l'importo concernente la fase decisoria (in quanto
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ha avuto luogo senza il deposito di ulteriori memorie, ragion per cui involge unicamente l'attività materiale ulteriore e successiva alla pronuncia).
L'importo complessivo che viene così riconosciuto è pari ad euro 266,00 per compenso professionale (euro 68,00 per la fase di studio;
euro 68,00 per la fa- se introduttiva;
euro 130,00 per la fase decisoria), oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
§ 4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si li- quidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei pa- rametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione delle ulteriori voci per la semplicità delle questioni esaminate.
L'accoglimento del gravame esclude la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in nar- rativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA la sentenza n. 19800/2023 del 18/04/2023 del Giudice di
Pace di nella parte concernente il regolamento delle spese di lite. CP_2
• CONDANNA l' in solido con il Controparte_4 [...]
pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, che CP_2 liquida in euro 266,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
• CONDANNA altresì l' in solido con il Controparte_4
al pagamento delle spese del presente grado di giudi- Controparte_2 zio, che liquida in euro 400,00 per compenso professionale, oltre rim- borso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
• DISPONE l'attribuzione delle spese liquidate per il primo e secondo gra- do di giudizio in favore del procuratore avv. Leonardo La Marca per di- chiarazione di anticipo.
Napoli, 09/12/2025 Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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