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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/03/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
12/02/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. NASO DOMENICO
- Ricorrente – contro
«
[...]
Controparte_1
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da Controparte_2
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 21/06/2021 la parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del , in qualità di Controparte_1
collaboratore scolastico in base a vari contratti a tempo determinato prima della sopravvenuta immissione in ruolo e di avere ottenuto la ricostruzione della carriera con riconoscimento parziale dei servizi pre-ruolo, deduceva l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato nei propri confronti, essendo i servizi pre-ruolo stati riconosciuti non integralmente ma nei limiti ed in base ai criteri di cui agli artt.
569-570 d.lgs. n° 297/94, in asserita violazione della direttiva CE 1999/70, come interpretata dalle sentenze emanate al riguardo dalla CGUE.
Sulla base di tali presupposti, la parte ricorrente formulava, quindi, le seguenti domande:
→ accertare e dichiarare il suo asserito diritto al riconoscimento della progressione stipendiale prevista dal CCNL COMPARTO SCUOLA ed alla ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici e economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
→ per l'effetto, condannare il ad effettuare nuovamente la CP_1
ricostruzione di carriera ed a corrispondere in suo favore le differenze stipendiali sulle retribuzioni maturate, oltre accessori dalla maturazione al saldo.
Si costituiva (tempestivamente) in giudizio il convenuto, deducendo CP_1
l'insussistenza di alcuna discriminazione realizzata dalla normativa nazionale, che era stata correttamente applicata alla parte ricorrente;
eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 1 FEBBRAIO 2011 Pt_2 Pt_2
N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16
GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N°
9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_3
--------------
Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23 LUGLIO 2014 N° 16765 e CASS. SS.UU.
8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo UFFICIO, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. LAV. 6 AGOSTO 2002 N° 11831 e succ. conf.) – alla sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS.
LAV. 7 AGOSTO 2004 N° 15344, CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS.
SEZ. VI-LAV. 21 MAGGIO 2015 N° 10449), nella specie situata in CP_1
.
[...]
Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, cioè al “
[...]
”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti fare applicazione dei Controparte_1
principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla SUPREMA
CORTE (cfr. CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; conforme anche CASS. 5 Pt_2
OTTOBRE 2010 N° 21276; si vedano altresì CASS. 10 N. 9752, 28 LUGLIO Parte_3 di ragione.
Trattandosi di domanda di riconoscimento dell'integrale anzianità maturata in tutti
i servizi non di ruolo prestati, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE – SEZIONE LAVORO nella
SENTENZA 28 NOVEMBRE 2019 N° 31150 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità, avuto anche riguardo alle ulteriori conformi pronunzie della SUPREMA CORTE: cfr. CASS. FEBBRAIO 2020 N° 2924 e CASS. 2 Pt_2 Pt_2
N° 3472) CP_4
In tale pronuncia è stato enunciato il seguente principio di diritto:
«L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'ACCORDO QUADRO CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio
e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
Più in particolare, nella suddetta sentenza è stato osservato quanto segue: “… … 6.
Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito». Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. …
… 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla CORTE DI GIUSTIZIA nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio juris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata
«discriminazione alla rovescia».
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perché la giurisprudenza della CORTE DI GIUSTIZIA, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma Per_1
nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato ... o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale
(pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti
i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento deicompiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore
a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente
l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza
Motter).
11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado
Santana punti da 49 a 56). … …”.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ed allora, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, rilevato che parte ricorrente non ha provveduto a formulare propri specifici conteggi per tutti i periodi dedotti, deve ritenersi che, nel presente giudizio, debba emettersi una sentenza di condanna generica, trattandosi di pronuncia (definitiva) certamente ammissibile anche nel rito del lavoro (cfr. CASS. LAV. 26 FEBBRAIO 2014 N° 4587, cui adde CASS. SEZ. III, 16 OTTOBRE 2007 N° 21620, CASS. LAV. 5 MAGGIO 2004 N° 8576 e
CASS. LAV. 30 AGOSTO 2007 N° 18283), non essendosi peraltro specificamente opposta la parte convenuta (cfr. CASS. SS. UU. 13 FEBBRAIO 1997 N° 1324 e succ. conf., tra cui
CASS. SEZ. II, 9 NOVEMBRE 2009 N° 23707 e Cass. SEZ. II, 24 SETTEMBRE 2014 N°
20127).
D'altronde, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, potrebbe pure ritenersi non necessario un ulteriore giudizio volto alla eventuale specifica quantificazione delle somme dovute, avuto riguardo al riferimento ad elementi predeterminati (CCNL e relativo livello di inquadramento) e, quindi, alla possibilità anche di una interpretazione extratestuale della presente sentenza, comunque sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo (cfr. CASS. SS. UU.
2 LUGLIO 2012, N° 11066 e succ. conf. nonché, in precedenza, 17 Parte_4 Pt_5
2009 N° 9245 e APRILE 2009 N° 8067). Parte_4
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Deve nondimeno prendersi atto che parte convenuta, costituendosi tempestivamente, ha formulato eccezione di prescrizione, trattandosi ovviamente di eccezione in senso proprio (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 13 GIUGNO 2003 N° 9498 e
CASS. SEZ. II, 6 SETTEMBRE 2019 N° 22342). E' appena il caso di evidenziare che, nel caso di specie, si tratta della attribuzione di una erogazione di natura stricto sensu retributiva, non risarcitoria, con consequenziale applicabilità del termine prescrizionale quinquennale (non decennale).
Ed ancora, deve osservarsi che - come autorevolmente affermato dalla CORTE DI
CASSAZIONE - l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, sicché può costituire il presupposto di fatto di alcuni specifici diritti, come quelli all'indennità di anzianità, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva e va quindi considerata non come uno status né un autonomo diritto, ma un fatto giuridico che costituisce o modifica un rapporto giuridico.
Pertanto deve ritenersi che: “L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti” (sic CASS. LAV. 12 MAGGIO 2004 N° 9060: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto un concreto interesse ad agire per l'accertamento giudiziale dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini del computo della indennità di fine rapporto e degli scatti di anzianità non ancora prescritti; in senso conforme, si vedano anche CASS. N° 4076/04, Pt_2
15893/07 16958/09).
Se, come in precedenza osservato, non vi è alcuna prescrizione dell'anzianità di servizio (in quanto costituente un fatto), che dunque va integralmente riconosciuta, per i consequenziali incrementi retributivi vige la prescrizione quinquennale (nella specie tempestivamente eccepita), dovendosi quindi considerare solo gli eventuali aumenti stipendiali maturati, in forza di tale riconoscimento, nei 5 anni precedenti alla formulazione del primo atto interruttivo (che nella vicenda in esame risulta coincidente con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio). ------------------
Quanto al dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, inoltre, deve farsi applicazione del condivisibile principio di diritto, enunciato da 28 Parte_4
MAGGIO 2020 N° 10219, secondo cui: “Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.
Sul punto è intervenuta da ultimo La Suprema Corte a Sezioni Unite (CASS. SS.UU.
28 DICEMBRE 2023 N° 36197), la quale ha enucleato i seguenti principi di diritto:
→ quanto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima della stabilizzazione, non si pongono problemi di prescrizione, per essere l'anzianità non uno status, né elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né di un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, sicché, l'attribuzione, in sede di assunzione a tempo indeterminato dell'anzianità di servizio maturata nei precedenti rapporti a termine dà diritto al lavoratore alla percezione, dal momento dell'assunzione, di una retribuzione commisurata a tale anzianità;
→ quanto alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore
“stabilizzato” dall'amministrazione pubblica, maturati nel corso dei rapporti di lavoro a termine legittimi intercorsi prima della stabilizzazione, deve confermarsi il “diritto vivente”, secondo il quale la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), nel lavoro pubblico ancorché contrattualizzato: sia nell'ipotesi di rapporto a tempo indeterminato, sia nell'ipotesi di reiterazione di rapporti a tempo determinato (tanto se legittimi: Cass.
S.U. 16 gennaio 2003, n. 575; tanto se illegittimi: Cass. 28 maggio 2020, n. 10219, in motivazione sub p.to 36); e ciò sul presupposto della sua “stabilità” (individuata in “una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione”:
Corte cost. 20 novembre 1969, n. 143, Considerato in diritto, p.to 1; Cass. S.U. 12 aprile 1976, n. 1268 e succ.);
→ tanto anche a seguito della modulazione attuata dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs.
23/2015, nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato, dovendo essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e pubblico contrattualizzato, attesa la inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema che, invero, assicura, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto;
→ in particolare, risulta ininfluente la previsione, quale misura di tutela del lavoratore pubblico, di reintegrazione nel posto di lavoro, ma con limitazione dell'indennità risarcitoria a ventiquattro mensilità retributive (art. 63, secondo comma d.lgs. 165/2001, come novellato dal d.lgs. 27/2017), neppure foriera di alcun metus, per il ripristino comunque del rapporto di lavoro, accompagnato da un'indennità risarcitoria di entità non propriamente irrisoria;
→ appare pure ostativa la corretta qualificazione giuridica del metus (non già del licenziamento, ma) del mancato rinnovo del contratto a termine da parte del datore, atteso che - contrariamente al primo, che si colloca all'interno di un rapporto di lavoro fonte (qualora cessato per illegittimo recesso datoriale) di una posizione giuridica qualificabile alla stregua di diritto soggettivo tutelabile - il mancato rinnovo del contratto a tempo determinato suscita (non tanto un “timore” siffatto, quanto piuttosto) un'apprensione, che, per quanto meritevole di giustificabile comprensione, integra tuttavia una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica;
→ pertanto, nonostante l'evoluzione socio-economica dei rapporti di lavoro e dei significativi mutamenti normativi che hanno interessato la materia del pubblico impiego, per effetto della sua contrattualizzazione, la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato non può, tuttavia, che continuare a muoversi nel segno della continuità rispetto alle linee tracciate, in primis, da Cass. S.U. 16 gennaio
2003, n. 575 e successivamente da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 e dalla consolidata giurisprudenza conforme (tra le altre: Cass. 24 giugno 2020, n. 12443;
Cass. 30 novembre 2021, n. 37538; Cass. 29 dicembre 2022, n. 38100; Cass. 18 luglio 2023, n. 20793), sulla base del seguente principio di diritto: «La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa
l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
°°°°°°°°°°°°
Il deve quindi, consequenzialmente, essere condannato a corrispondere CP_1
tutte le differenze retributive spettanti, a decorrere dal quinto anno precedente alla notifica del predetto atto interruttivo (giugno 2021), oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE N. 459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del
1994, sulla base della "ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche CASS.
AGOSTO 2005 N° 16284). Pt_2 °°°°°°°°°°°°°°°
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della parte convenuta, in ragione e nei limiti della sua soccombenza, dovendosi peraltro rimarcare che non è sufficiente che sia stata richiesta una condanna generica sull'"an" affinché la causa possa ritenersi di valore indeterminabile, potendosi ravvisare l'indeterminabilità soltanto quando la controversia sia assolutamente insuscettibile di valutazione economica (cfr. ex plurimis CASS. SEZ. II, 20 LUGLIO 1999 N° 7757), ciò che all'evidenza è da escludersi nel caso di specie.
Del resto, avuto riguardo all'accoglimento della eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta e, dunque, al solo parziale accoglimento della domanda, il valore della controversia va fissato - ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente - sulla base del criterio del contenuto effettivo della decisione (criterio del "decisum": cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf.).
Inoltre, occorre avere riguardo esclusivamente alle somme differenziali maturate fino alla data della domanda (cfr. CASS. SEZ. III, 14 APRILE 2000 N° 4850 e CASS. SEZ.
III, 19 APRILE 2006 N° 9082) ovvero, al massimo, fino alla data della presente pronuncia (cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e CASS. SEZ. VI-LAV., 18
SETTEMBRE 2012 N° 15656), non potendosi considerare anche i crediti maturati successivamente.
Si precisa altresì che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - sì è avuto riguardo sia alla particolare semplicità dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una controversia priva di aspetti peculiari o atipici), sia alla mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano N° 13452 e N° 949 Parte_6 Parte_7
(quanto alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, così provvede:
1. dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ad ogni effetto - sulla base dei medesimi criteri applicabili per un dipendente comparabile assunto ab origine
a tempo indeterminato - della effettiva anzianità di servizio per i periodi in cui, prima della immissione in ruolo, era stata assunta dal a tempo determinato, CP_1
condanna la parte convenuta a:
→ effettuare nuovamente la ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici e economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
→ corrispondere alla parte ricorrente tutte le differenze stipendiali sulle retribuzioni maturate e maturande, a decorrere dal quinto anno precedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00 a titolo di compenso professionale ex
D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Domenico NASO, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 4 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana DI PALMA)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2008 N. 20521 e 26 MARZO 2008 N° 7862).
***********************
Ciò chiarito, opina il TRIBUNALE che il ricorso sia fondato, limitatamente a quanto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
12/02/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. NASO DOMENICO
- Ricorrente – contro
«
[...]
Controparte_1
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da Controparte_2
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 21/06/2021 la parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del , in qualità di Controparte_1
collaboratore scolastico in base a vari contratti a tempo determinato prima della sopravvenuta immissione in ruolo e di avere ottenuto la ricostruzione della carriera con riconoscimento parziale dei servizi pre-ruolo, deduceva l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato nei propri confronti, essendo i servizi pre-ruolo stati riconosciuti non integralmente ma nei limiti ed in base ai criteri di cui agli artt.
569-570 d.lgs. n° 297/94, in asserita violazione della direttiva CE 1999/70, come interpretata dalle sentenze emanate al riguardo dalla CGUE.
Sulla base di tali presupposti, la parte ricorrente formulava, quindi, le seguenti domande:
→ accertare e dichiarare il suo asserito diritto al riconoscimento della progressione stipendiale prevista dal CCNL COMPARTO SCUOLA ed alla ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici e economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
→ per l'effetto, condannare il ad effettuare nuovamente la CP_1
ricostruzione di carriera ed a corrispondere in suo favore le differenze stipendiali sulle retribuzioni maturate, oltre accessori dalla maturazione al saldo.
Si costituiva (tempestivamente) in giudizio il convenuto, deducendo CP_1
l'insussistenza di alcuna discriminazione realizzata dalla normativa nazionale, che era stata correttamente applicata alla parte ricorrente;
eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 1 FEBBRAIO 2011 Pt_2 Pt_2
N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16
GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N°
9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_3
--------------
Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23 LUGLIO 2014 N° 16765 e CASS. SS.UU.
8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo UFFICIO, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. LAV. 6 AGOSTO 2002 N° 11831 e succ. conf.) – alla sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS.
LAV. 7 AGOSTO 2004 N° 15344, CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS.
SEZ. VI-LAV. 21 MAGGIO 2015 N° 10449), nella specie situata in CP_1
.
[...]
Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, cioè al “
[...]
”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti fare applicazione dei Controparte_1
principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla SUPREMA
CORTE (cfr. CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; conforme anche CASS. 5 Pt_2
OTTOBRE 2010 N° 21276; si vedano altresì CASS. 10 N. 9752, 28 LUGLIO Parte_3 di ragione.
Trattandosi di domanda di riconoscimento dell'integrale anzianità maturata in tutti
i servizi non di ruolo prestati, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE – SEZIONE LAVORO nella
SENTENZA 28 NOVEMBRE 2019 N° 31150 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità, avuto anche riguardo alle ulteriori conformi pronunzie della SUPREMA CORTE: cfr. CASS. FEBBRAIO 2020 N° 2924 e CASS. 2 Pt_2 Pt_2
N° 3472) CP_4
In tale pronuncia è stato enunciato il seguente principio di diritto:
«L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'ACCORDO QUADRO CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio
e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
Più in particolare, nella suddetta sentenza è stato osservato quanto segue: “… … 6.
Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito». Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. …
… 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla CORTE DI GIUSTIZIA nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio juris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata
«discriminazione alla rovescia».
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perché la giurisprudenza della CORTE DI GIUSTIZIA, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma Per_1
nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato ... o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale
(pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti
i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento deicompiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore
a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente
l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza
Motter).
11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado
Santana punti da 49 a 56). … …”.
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Ed allora, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, rilevato che parte ricorrente non ha provveduto a formulare propri specifici conteggi per tutti i periodi dedotti, deve ritenersi che, nel presente giudizio, debba emettersi una sentenza di condanna generica, trattandosi di pronuncia (definitiva) certamente ammissibile anche nel rito del lavoro (cfr. CASS. LAV. 26 FEBBRAIO 2014 N° 4587, cui adde CASS. SEZ. III, 16 OTTOBRE 2007 N° 21620, CASS. LAV. 5 MAGGIO 2004 N° 8576 e
CASS. LAV. 30 AGOSTO 2007 N° 18283), non essendosi peraltro specificamente opposta la parte convenuta (cfr. CASS. SS. UU. 13 FEBBRAIO 1997 N° 1324 e succ. conf., tra cui
CASS. SEZ. II, 9 NOVEMBRE 2009 N° 23707 e Cass. SEZ. II, 24 SETTEMBRE 2014 N°
20127).
D'altronde, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, potrebbe pure ritenersi non necessario un ulteriore giudizio volto alla eventuale specifica quantificazione delle somme dovute, avuto riguardo al riferimento ad elementi predeterminati (CCNL e relativo livello di inquadramento) e, quindi, alla possibilità anche di una interpretazione extratestuale della presente sentenza, comunque sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo (cfr. CASS. SS. UU.
2 LUGLIO 2012, N° 11066 e succ. conf. nonché, in precedenza, 17 Parte_4 Pt_5
2009 N° 9245 e APRILE 2009 N° 8067). Parte_4
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Deve nondimeno prendersi atto che parte convenuta, costituendosi tempestivamente, ha formulato eccezione di prescrizione, trattandosi ovviamente di eccezione in senso proprio (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 13 GIUGNO 2003 N° 9498 e
CASS. SEZ. II, 6 SETTEMBRE 2019 N° 22342). E' appena il caso di evidenziare che, nel caso di specie, si tratta della attribuzione di una erogazione di natura stricto sensu retributiva, non risarcitoria, con consequenziale applicabilità del termine prescrizionale quinquennale (non decennale).
Ed ancora, deve osservarsi che - come autorevolmente affermato dalla CORTE DI
CASSAZIONE - l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, sicché può costituire il presupposto di fatto di alcuni specifici diritti, come quelli all'indennità di anzianità, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva e va quindi considerata non come uno status né un autonomo diritto, ma un fatto giuridico che costituisce o modifica un rapporto giuridico.
Pertanto deve ritenersi che: “L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti” (sic CASS. LAV. 12 MAGGIO 2004 N° 9060: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto un concreto interesse ad agire per l'accertamento giudiziale dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini del computo della indennità di fine rapporto e degli scatti di anzianità non ancora prescritti; in senso conforme, si vedano anche CASS. N° 4076/04, Pt_2
15893/07 16958/09).
Se, come in precedenza osservato, non vi è alcuna prescrizione dell'anzianità di servizio (in quanto costituente un fatto), che dunque va integralmente riconosciuta, per i consequenziali incrementi retributivi vige la prescrizione quinquennale (nella specie tempestivamente eccepita), dovendosi quindi considerare solo gli eventuali aumenti stipendiali maturati, in forza di tale riconoscimento, nei 5 anni precedenti alla formulazione del primo atto interruttivo (che nella vicenda in esame risulta coincidente con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio). ------------------
Quanto al dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, inoltre, deve farsi applicazione del condivisibile principio di diritto, enunciato da 28 Parte_4
MAGGIO 2020 N° 10219, secondo cui: “Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.
Sul punto è intervenuta da ultimo La Suprema Corte a Sezioni Unite (CASS. SS.UU.
28 DICEMBRE 2023 N° 36197), la quale ha enucleato i seguenti principi di diritto:
→ quanto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima della stabilizzazione, non si pongono problemi di prescrizione, per essere l'anzianità non uno status, né elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né di un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, sicché, l'attribuzione, in sede di assunzione a tempo indeterminato dell'anzianità di servizio maturata nei precedenti rapporti a termine dà diritto al lavoratore alla percezione, dal momento dell'assunzione, di una retribuzione commisurata a tale anzianità;
→ quanto alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore
“stabilizzato” dall'amministrazione pubblica, maturati nel corso dei rapporti di lavoro a termine legittimi intercorsi prima della stabilizzazione, deve confermarsi il “diritto vivente”, secondo il quale la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), nel lavoro pubblico ancorché contrattualizzato: sia nell'ipotesi di rapporto a tempo indeterminato, sia nell'ipotesi di reiterazione di rapporti a tempo determinato (tanto se legittimi: Cass.
S.U. 16 gennaio 2003, n. 575; tanto se illegittimi: Cass. 28 maggio 2020, n. 10219, in motivazione sub p.to 36); e ciò sul presupposto della sua “stabilità” (individuata in “una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione”:
Corte cost. 20 novembre 1969, n. 143, Considerato in diritto, p.to 1; Cass. S.U. 12 aprile 1976, n. 1268 e succ.);
→ tanto anche a seguito della modulazione attuata dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs.
23/2015, nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato, dovendo essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e pubblico contrattualizzato, attesa la inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema che, invero, assicura, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto;
→ in particolare, risulta ininfluente la previsione, quale misura di tutela del lavoratore pubblico, di reintegrazione nel posto di lavoro, ma con limitazione dell'indennità risarcitoria a ventiquattro mensilità retributive (art. 63, secondo comma d.lgs. 165/2001, come novellato dal d.lgs. 27/2017), neppure foriera di alcun metus, per il ripristino comunque del rapporto di lavoro, accompagnato da un'indennità risarcitoria di entità non propriamente irrisoria;
→ appare pure ostativa la corretta qualificazione giuridica del metus (non già del licenziamento, ma) del mancato rinnovo del contratto a termine da parte del datore, atteso che - contrariamente al primo, che si colloca all'interno di un rapporto di lavoro fonte (qualora cessato per illegittimo recesso datoriale) di una posizione giuridica qualificabile alla stregua di diritto soggettivo tutelabile - il mancato rinnovo del contratto a tempo determinato suscita (non tanto un “timore” siffatto, quanto piuttosto) un'apprensione, che, per quanto meritevole di giustificabile comprensione, integra tuttavia una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica;
→ pertanto, nonostante l'evoluzione socio-economica dei rapporti di lavoro e dei significativi mutamenti normativi che hanno interessato la materia del pubblico impiego, per effetto della sua contrattualizzazione, la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato non può, tuttavia, che continuare a muoversi nel segno della continuità rispetto alle linee tracciate, in primis, da Cass. S.U. 16 gennaio
2003, n. 575 e successivamente da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 e dalla consolidata giurisprudenza conforme (tra le altre: Cass. 24 giugno 2020, n. 12443;
Cass. 30 novembre 2021, n. 37538; Cass. 29 dicembre 2022, n. 38100; Cass. 18 luglio 2023, n. 20793), sulla base del seguente principio di diritto: «La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa
l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
°°°°°°°°°°°°
Il deve quindi, consequenzialmente, essere condannato a corrispondere CP_1
tutte le differenze retributive spettanti, a decorrere dal quinto anno precedente alla notifica del predetto atto interruttivo (giugno 2021), oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE N. 459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del
1994, sulla base della "ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche CASS.
AGOSTO 2005 N° 16284). Pt_2 °°°°°°°°°°°°°°°
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della parte convenuta, in ragione e nei limiti della sua soccombenza, dovendosi peraltro rimarcare che non è sufficiente che sia stata richiesta una condanna generica sull'"an" affinché la causa possa ritenersi di valore indeterminabile, potendosi ravvisare l'indeterminabilità soltanto quando la controversia sia assolutamente insuscettibile di valutazione economica (cfr. ex plurimis CASS. SEZ. II, 20 LUGLIO 1999 N° 7757), ciò che all'evidenza è da escludersi nel caso di specie.
Del resto, avuto riguardo all'accoglimento della eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta e, dunque, al solo parziale accoglimento della domanda, il valore della controversia va fissato - ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente - sulla base del criterio del contenuto effettivo della decisione (criterio del "decisum": cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf.).
Inoltre, occorre avere riguardo esclusivamente alle somme differenziali maturate fino alla data della domanda (cfr. CASS. SEZ. III, 14 APRILE 2000 N° 4850 e CASS. SEZ.
III, 19 APRILE 2006 N° 9082) ovvero, al massimo, fino alla data della presente pronuncia (cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e CASS. SEZ. VI-LAV., 18
SETTEMBRE 2012 N° 15656), non potendosi considerare anche i crediti maturati successivamente.
Si precisa altresì che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - sì è avuto riguardo sia alla particolare semplicità dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una controversia priva di aspetti peculiari o atipici), sia alla mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano N° 13452 e N° 949 Parte_6 Parte_7
(quanto alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, così provvede:
1. dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ad ogni effetto - sulla base dei medesimi criteri applicabili per un dipendente comparabile assunto ab origine
a tempo indeterminato - della effettiva anzianità di servizio per i periodi in cui, prima della immissione in ruolo, era stata assunta dal a tempo determinato, CP_1
condanna la parte convenuta a:
→ effettuare nuovamente la ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici e economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
→ corrispondere alla parte ricorrente tutte le differenze stipendiali sulle retribuzioni maturate e maturande, a decorrere dal quinto anno precedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00 a titolo di compenso professionale ex
D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Domenico NASO, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 4 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana DI PALMA)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2008 N. 20521 e 26 MARZO 2008 N° 7862).
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Ciò chiarito, opina il TRIBUNALE che il ricorso sia fondato, limitatamente a quanto